NELLA riunione della Commissione per i
servizi e i prodotti del 12 luglio 2006;
VISTA la
legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo", e in particolare, l’articolo
1, comma 6, lettera b), n. 5;
VISTA la
legge 14 novembre 1995, n. 481, recante " Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilità: Istituzione delle
Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
VISTA la direttiva del Consiglio
89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive,
come modificata dalla direttiva del parlamento europeo e del Consiglio
96/37/CE del 30 giugno 1997;
VISTA la legge
6 agosto 1990, n. 223, recante " Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato " e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327,
di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;
VISTO il decreto-legge 19 ottobre 1992,
n. 408, recante " Disposizioni urgenti in materia di pubblicità
radiotelevisiva " convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 1992, n. 483;
VISTO il decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante
"Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi
radiotelevisivi e offerte al pubblico";
VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, recante "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva"
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447,
recante "Legge quadro sull’inquinamento acustico";
VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio
dell’attività radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 650;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122,
recante " Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997,
n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni
pubblicitarie televisive";
VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999,
n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n.
78, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza
televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di
posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";
VISTO il decreto-legge 18 novembre
1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio
dell’attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio
delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su
frequenze terrestri in ambito locale";
VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150,
recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la legge 29 dicembre 2000, n.
422, recante "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge
comunitaria 2000";
VISTA la
legge 3 maggio 2004, n. 112,
recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e
della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo
per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione";
VISTO il
decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della
radiotelevisione";
VISTO il regolamento in materia di
pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con
delibera n.
583/01/CSP del 26 luglio 2001 e le successive modifiche approvate
dalle delibere n.
250/04/CSP del 6 ottobre 2004,
n. 34/05/CSP
dell’8 marzo 2005 e n. 105/05/CSP
del 28 luglio 2005;
RILEVATO che l’articolo 12 della legge
quadro sull’inquinamento acustico del 6 ottobre 1995, n. 447,
nell’integrare le disposizioni in materia di pubblicità
radiotelevisiva contenute all’articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n.
223, introducendo un comma 2-bis recante il divieto di trasmettere
sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella
ordinaria dei programmi, ha esteso alla vigilanza e alle sanzioni
nella materia de qua le previsioni del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74, in materia di pubblicità ingannevole, di
competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
RILEVATO che il testo unico della
radiotelevisione recato dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, all’articolo 54, comma 1, lettera i), n. 3), ha abrogato
il comma 2-bis dell’articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
RILEVATO che l’articolo 4 della legge 3
maggio 2004, n. 112, trasfuso nell’articolo 4, comma 1, lettera c) del
testo unico della radiotelevisione ha disposto che le trasmissioni
pubblicitarie e le televendite siano riconoscibili e distinte dal
resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, con esclusione
di quelli che si avvalgano di una potenza sonora superiore a quella
ordinaria, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi
vigenti;
RITENUTO – stante la funzione del testo
unico della radiotelevisione di coordinamento e armonizzazione della
legislazione previgente con conseguente limitazione della sua capacità
innovatrice – che l’abrogazione del comma 2-bis dell’art. 8 sopra
citato non avrebbe potuto essere disposta se non sul presupposto che
il divieto di diffusione di messaggi pubblicitari con potenza sonora
superiore a quella degli altri programmi, recato dall’articolo 4,
comma 1, lettera c), della legge n. 112/04, debba essere
riferito, oltre che ai mezzi attraverso cui separare e rendere
riconoscibili dal resto della programmazione i messaggi pubblicitari,
anche ai messaggi in sé, come conferma il tenore letterale del citato
articolo 4, comma 1, lettera c) ("potenza sonora superiore a
quella ordinaria dei programmi"), testualmente riproduttivo della
formulazione del comma 2-bis dell’articolo 8, legge 223/90;
CONSIDERATO che - in conseguenza della
abrogazione esplicita della disposizione sostanziale di cui
all’articolo 8, comma 2-bis, della legge 223 del 1990, introdotto
dall’articolo 12, comma 1, della legge 447/1995, deve intendersi,
altresì, implicitamente abrogato anche il comma 2 del medesimo
articolo 12 che rinvia, quanto alla vigilanza e al presidio
sanzionatorio della norma abrogata cui è connesso e dalla quale trae
origine e giustificazione, al decreto legislativo in materia di
pubblicità ingannevole n. 74 del 1992;
RILEVATO che il presidio sanzionatorio
al divieto di diversificare la potenza sonora dei messaggi
pubblicitari rispetto al resto dei programmi, quale posto
dall’articolo 4, comma 1, lettera c) della legge n. 112/04 e
trasfuso nella medesima disposizione del testo unico della
radiotelevisione, è rinvenibile all’articolo 51, comma 1, dello stesso
testo unico, che per le violazioni delle disposizioni in materia di
pubblicità, sponsorizzazioni e televendite di cui all’articolo 4,
comma 1, del citato testo unico e ai regolamenti dell’Autorità prevede
il trattamento sanzionatorio (lettera b)) e afferma la
competenza dell’Autorità ponendo specifiche norme procedimentali
(lettera c));
RITENUTA la necessità, al fine di
salvaguardare l’effettività del divieto di diffusione di messaggi
pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei
programmi, di integrare il regolamento in materia di pubblicità
radiotelevisiva e televendite, come modificato dalle delibere sopra
citate, inserendo nella norma relativa alla riconoscibilità dei
messaggi pubblicitari una apposita disposizione coerente con quanto
previsto in materia di potenza sonora dei messaggi pubblicitari dal
testo unico della radiotelevisione;
CONSIDERATA la difficoltà
interpretativa – rimarcata dalla stessa Autorità garante della
concorrenza e del mercato nell’applicazione dell’articolo 8, comma
2-bis, della legge 223/90, in combinato disposto con l’articolo 12,
comma 2, legge 447/1995 – della individuazione della nozione di "potenza
sonora ordinaria dei programmi" e la conseguente opportunità di
definirne il contenuto attraverso una regolamentazione "tecnica";
UDITA la relazione dei Commissari
Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi
dell’articolo 29
del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento
dell’Autorità;