Delibera n. 538/01/CSP
Regolamento in materia di pubblicità
radiotelevisiva e televendite
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 183 dell'8 agosto 2001
L’AUTORITÀ
Nella riunione della Commissione per i
servizi e i prodotti del 25 luglio 2001 e in particolare nella sua
prosecuzione del 26 luglio 2001;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo", e in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera
b), n. 5;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n.
481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi
di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei
servizi di pubblica utilità";
VISTA la direttiva del Consiglio
89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive,
come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
97/36/CE del 30 giugno 1997;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223,
recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e
privato", e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, recante "Regolamento di
attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato";
VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327,
di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;
VISTO il decreto-legge 19 ottobre 1992,
n. 408, recante "Disposizioni urgenti in materia di pubblicità
radiotelevisiva" convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 1992, n. 483;
VISTO il decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante
"Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi
radiotelevisivi e offerte al pubblico";
VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, recante "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva",
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio
dell'attività radiotelevisiva", convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122,
recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio
1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di
interruzioni pubblicitarie televisive";
VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999,
n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n.
78, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza
televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di
posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";
VISTO il decreto-legge 18 novembre
1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio
dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio
delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su
frequenze terrestri in ambito locale";
VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150,
recante "Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la legge 29 dicembre 2000, n.
422, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2000";
UDITA la relazione del commissario
relatore dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell’articolo 32 del
regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità;
DELIBERA
Art. 1
- L’Autorità adotta, ai sensi dell’articolo 1,
comma 6, lettera b), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il
regolamento concernente la pubblicità radiotelevisiva e le
televendite.
- Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell’allegato
"A" alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed
essenziale.
- La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il sessantesimo giorno
dalla sua pubblicazione. La presente delibera è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile nel sito
web dell’Autorità: www.agcom.it
Napoli, 26 luglio 2001
IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
Giuseppe Sangiorgi
|
Enzo Cheli
|
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE |
|
Pierluigi Mazzella |
|
Allegato A
alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001
Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite
SEZIONE I
Disposizioni generali
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si
intende:
- per Autorità: l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni;
- per emittenti: i soggetti che, sottoposti alla giurisdizione
italiana, hanno la responsabilità editoriale nella composizione dei
palinsesti dei programmi radiotelevisivi e che li trasmettono o li
fanno trasmettere da terzi;
- per pubblicità: ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico
trasmesso a pagamento o dietro altro compenso da un’impresa pubblica o
privata nell’ambito di un’attività commerciale, industriale,
artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la
fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni
immobili, i diritti e le obbligazioni;
- per spot pubblicitari: forma di pubblicità di contenuto
predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive;
- per televendita: offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso
il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro
pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le
obbligazioni;
- per telepromozione: forma di pubblicità consistente
nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o
servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta
dall'emittente televisiva o radiofonica nell'ambito di un programma al
fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei
servizi presentati o esibiti;
- per pubblicità clandestina: la presentazione orale o visiva di
beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un
produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma,
qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall’emittente
per perseguire fini pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa
la sua natura; si considera intenzionale una presentazione quando è
fatta dietro pagamento o altro compenso.
- per autopromozione: annunci dell’emittente relativi ai propri
programmi ed ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati;
- per tempo lordo: criterio di calcolo della durata del programma
radiotelevisivo comprensivo del tempo dedicato alle interruzioni
pubblicitarie.
Articolo 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento reca
disposizioni attuative in materia di pubblicità radiotelevisiva e di
televendite, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5, della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. Salvo che non sia diversamente
stabilito, le disposizioni del presente regolamento si applicano sia
alla concessionaria pubblica sia ai concessionari privati, nonché a
tutte le emittenti, come definite all’articolo 1, comma 1, lettera b).
SEZIONE II
Disposizioni in materia di messaggi pubblicitari e televendite e loro
modalità di inserimento durante i programmi
Articolo 3
Riconoscibilità del messaggio pubblicitario rispetto al resto del
programma
1. La pubblicità e le televendite devono
essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal
resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente
percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi
radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della
televendita.
2. Le emittenti televisive sono tenute a
inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta
"pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della
trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita.
3. L’Autorità assume ogni opportuna
iniziativa affinché nei codici di autodisciplina pubblicitaria sia
prevista l’adozione di un unico segnale di interruzione pubblicitaria,
riconoscibile su tutte le emittenti, nel corso della programmazione
dedicata ai minori.
4. I messaggi pubblicitari, incluse le
telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non
possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel
contesto dello stesso. Nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni
animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati.
5. I messaggi sopraindicati non possono
inoltre fare richiamo, né visivamente né oralmente, a persone che
presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità.
6. La pubblicità e le televendite che
imitano o costituiscono la parodia di un particolare programma non
devono essere trasmesse prima o dopo la sua trasmissione, né durante i
suoi intervalli.
7. E’ vietata la pubblicità clandestina e
che comunque utilizzi tecniche subliminali.
Articolo 4
Inserimento della pubblicità nelle trasmissioni televisive
1. Gli spot pubblicitari e di
televendita isolati devono costituire eccezioni.
2. Il calcolo della durata del programma
ai fini delle modalità di inserimento delle interruzioni, in tutte le
ipotesi di cui all’articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n.122, e salvo
quanto disposto dal comma 3, viene effettuato secondo il criterio del
tempo lordo, come definito all’articolo 1, comma 1, lettera i) del
presente regolamento.
3. Nei programmi composti di parti
autonome, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura
comprendenti intervalli, la pubblicità può essere inserita soltanto
negli intervalli o tra le parti autonome.
4. Tra la fine di un’interruzione
pubblicitaria e l’inizio di quella successiva devono di norma
trascorrere almeno 20 minuti.
5. Nella trasmissione di eventi sportivi,
la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti negli
intervalli previsti dal regolamento ufficiale della competizione
sportiva in corso di trasmissione o nelle sue pause, ove l'inserimento
del messaggio pubblicitario non interrompa l'azione sportiva.
6. I programmi per bambini di durata
programmata inferiore a trenta minuti non possono essere interrotti
dalla pubblicità o dalle televendite.
7. Salvo quanto disposto, per i
lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione,
dall’articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n.122, i programmi
di cartoni animati, sia trasmessi in forma autonoma sia inseriti nei
programmi per bambini, non possono essere interrotti dalla pubblicità o
dalle televendite. Tale disposizione non si applica ai programmi di
cartoni animati che sono chiaramente destinati, per i contenuti e
l’orario di trasmissione, ad un pubblico adulto.
8. Nei casi di cui ai commi 3 e 5, la
riconoscibilità del messaggio pubblicitario deve essere evidenziata con
i mezzi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2. La durata dei predetti spot
è computata ai fini dei limiti di affollamento previsti.
9. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4,
5, 6, non si applicano alle emittenti televisive locali, ai sensi e nei
casi previsti dall’articolo 3, comma 6, della legge 30 aprile 1998, n.122.
Articolo 5
Esclusioni dai limiti di affollamento
1. Fermi restando i limiti di
affollamento previsti dalla normativa vigente, le autopromozioni e le
attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla
legge 7 giugno 2000, n.150, compresi i messaggi di utilità sociale e di
pubblico interesse, non sono computati nei limiti di affollamento.
Articolo 6
Disciplina sanzionatoria
1. L’Autorità vigila sul rispetto delle
disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Fatte salve le specifiche sanzioni
stabilite per le violazioni degli obblighi e dei divieti di cui al
presente regolamento, sono applicabili in ogni altro caso le sanzioni di
cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995,
n. 481 e di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n.
249.
Fonte: AGCOM
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