LEGGE 6 agosto
1990, n. 223.
Disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. (pubblicata sul supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n.
185 serie generale parte prima del 9/8/1990)
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I DIFFUSIONE DI
PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI
Art. 1. (Principi
generali)
- La diffusione di programmi radiofonici o
televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di
preminente interesse generale.
- Il pluralismo, l'obiettività, la completezza
e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni,
tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle
libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano
principi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il
concorso di soggetti pubblici e privati ai sensi della presente legge.
TITOLO II NORME PER LA
RADIODIFFUSIONE
Capo I DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 2. (Servizio
pubblico e radiodiffusione)
- La radiodiffusione di programmi radiofonici
e televisivi è effettuata dalla società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo. Può inoltre essere affidata mediante
concessione, ai sensi della presente legge, ai soggetti di cui
all'articolo 16, nonché mediante autorizzazione secondo le modalità di
cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e
successive modificazioni.
- Il servizio pubblico radiotelevisivo è
affidato mediante concessione ad una società per azioni a totale
partecipazione pubblica. La concessione importa di diritto
l'attribuzione alla concessionaria della qualifica di società di
interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. Ai
fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 1o novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste
carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in
ambito provinciale e locale.
- Nei titoli II, IV e V della presente legge
la società di cui al comma 2 è definita "concessionaria pubblica", i
titolari di concessione di cui all'articolo 16, per radiodiffusione sia
sonora che televisiva ed in ambito sia nazionale che locale sono
globalmente definiti "concessionari privati"; qualora negli stessi
titoli ci si riferisca ad una specifica categoria dei titolari di
concessione di cui all'articolo 16, l'espressione "concessionari
privati" è completata con il riferimento alla radiodiffusione sonora o
televisiva e all'ambito nazionale o locale.
- Nei titoli II, IV e V della presente legge
le espressioni "trasmissioni" e "programmi" riportate senza
specificazioni si intendono riferite a trasmissioni o programmi sia
radiofonici che televisivi.
Art. 3. (Pianificazione
delle radiofrequenze)
- La pianificazione delle radiofrequenze è
effettuata mediante il piano nazionale di ripartizione ed il piano
nazionale di assegnazione secondo le modalità di cui al presente
articolo.
- Il piano nazionale di ripartizione indica le
bande di frequenze utilizzabili dai vri servizi di
telecomunicazioni.
- Il Ministro delle Poste e delle
Telecomunicazioni, sentiti i Ministeri dell'interno, della difesa, dei
trasporti e della marina mercantile, gli altri Ministeri eventualmente
interessati, le concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso
pubblico interessate, nonché il Consiglio superiore tecnico delle poste,
delle telecomunicazioni e dell'automazione, predispone, nel rispetto
delle convenzioni e dei regolamenti internazionali in materia di
trasmissioni radioelettriche, il piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze.
- Il piano così predisposto viene trasmesso ai
Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina
mercantile ed all'ufficio del Ministro per il coordinamento della
protezione civile i quali, entro trenta giorni dall'invio, possono
proporre motivate modifiche alle parti del piano che riguardino i
settori di propria competenza.
- Il piano di ripartizione è approvato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri.
- Il piano di ripartizione è aggiornato, con
le modalità previste nei commi 3, 4 e 5, ogni cinque anni ed ogni
qualvolta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi
la necessità.
- Il piano nazionale di assegnazione delle
radiofrequenze per la radiodiffusione, d'ora in avanti denominato piano
di assegnazione, è redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel
piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e determina le aree
di servizio degli impianti, e per ciascuna area la localizzazione
possibilmente comune degli impianti ed i parametri radioelettrici degli
stessi, nonché la frequenza assegnata a ciascun impianto. La
determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata in modo da
consentire la ricezione senza disturbi in dette aree del maggior numero
possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva. Tale
determinazione dovrà considerare la possibilità di utilizzazione di
tutti i collegamenti di telecomunicazione e degli impianti di
radiodiffusione delle concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad
uso pubblico disponibili per collegamenti trasmissivi televisivi.
- Il piano di assegnazione suddivide il
territorio nazionale in bacini di utenza, i quali risultano
dall'aggregazione di una pluralità di aree di servizio e vengono
determinati tenendo conto della entità numerica della popolazione
servita, della distribuzione della popolazione residente e delle
condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della
zona.
- I bacini di utenza per la radiodiffusione
televisiva devono consentire la coesistenza del maggior numero possibile
di impianti ed una adeguata pluralità di emittenti e reti. Essi
coincidono, di regola, con il territorio delle singole regioni; possono
altresì comprendere più regioni, parti di esse o parti di regioni
diverse purché contigue, ove ciò si renda necessario in relazione ai
parametri indicati al comma 8.
- I bacini di utenza per la radiodiffusione
sonora devono consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti
e reti specificamente nelle zone con maggiore densità di popolazione. I
bacini di utenza hanno di regola dimensioni analoghe a quelle delle
province o delle aree metropolitane; essi possono comprendere più
province, parti di esse o parti di province diverse purché contigue ove
ciò si renda necessario in relazione alle caratteristiche sociali,
etniche e culturali della zona ed al reddito medio pro capite degli
abitanti.
- Il piano di assegnazione, assicurate alla
concessionaria pubblica le frequenze necessarie al conseguimento degli
obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, individua il numero di
impianti atto a garantire la diffusione del maggior numero di programmi
nazionali e locali in ciascun bacino di utenza. Potranno essere previsti
anche impianti che operano su parti limitate dei bacini di utenza. I
criteri per l'assegnazione delle frequenze ai titolari di concessione
nazionale o locale sono quelli stabiliti dall'articolo 16. Per esercizio
in ambito nazionale si intende quello effettuato con rete che assicuri
la diffusione in almeno il 60 per cento del territorio nazionale. Per
esercizio in ambito locale si intende quello che garantisce la
diffusione in almeno il 70 per cento del territorio del relativo bacino
di utenza o della parte assegnata di detto bacino.
Per ragioni di
carattere tecnico è ammesso che le emittenti o le reti locali possano
coprire anche il territorio di bacini di utenza limitrofi limitatamente
ad una porzione non superiore al 30 per cento del territorio di questi
ultimi.
- Il piano di assegnazione riserva alla
radiodiffusione televisiva in ambito locale, in ogni bacino di utenza,
il 30 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi.
- Il piano di assegnazione riserva comunque
alla radiodiffusione sonora in ambito locale, in ogni bacino di utenza,
l'emissione contemporanea di almeno il 70 per cento dei programmi
ricevibili senza disturbi.
- Nel rispetto degli obiettivi indicati nei
commi dal 7 all'11, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere
nazionale dei titolari di emittenti o reti private, redige lo schema di
piano di assegnazione con l'indicazione del numero e delle
caratteristiche dei bacini d'utenza, e lo sottopone al parere delle
Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
- Le Regioni e le Province autonome,
nell'esprimere il parere sullo schema di piano di assegnazione, possono
proporre ipotesi diverse di bacini, in relazione alle proprie
caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali. Esse possono,
altresì, d'intesa tra loro, proporre bacini di utenza comprendenti
territori confinanti.
Decorsi sessanta giorni dalla ricezione dello
schema di piano, senza che sia pervenuto il parere, esso si intende reso
in senso favorevole.
- Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, acquisiti i pareri delle Regioni, redige un nuovo
schema di piano di assegnazione che è sottoposto al parere del Consiglio
superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e
dell'automazione. Decorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'atto
senza che sia intervenuto il parere, esso si intende reso in senso
favorevole.
- Il piano di assegnazione è approvato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri.
- Il piano di assegnazione è aggiornato ogni
cinque anni e comunque ogni qualvolta sia modificato il piano di
ripartizione delle frequenze ovvero il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.
- Le Regioni, anche a statuto speciale, nonché
le provincie autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani
territoriali di coordinamento ovvero adottano piani territoriali di
coordinamento specifici per conformarsi alle indicazioni concernenti la
localizzazione degli impianti previste dal piano di assegnazione.
- Qualora le Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano non provvedano entro sessanta giorni
dall'approvazione del piano, il Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nomina
commissari ad acta per l'adeguamento ovvero per l'adozione degli
specifici piani territoriali di coordinamento. I comuni adeguano gli
strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento entro
sessanta giorni dalla loro adozione o adeguamento. Qualora i comuni
entro detto termine non provvedano, le indicazioni contenute nei piani
territoriali di coordinamento costituiscono adozione di variante degli
strumenti urbanistici e non necessitano di autorizzazione regionale
preventiva.
- Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni cura gli adempimenti connessi all'attuazione del piano
di assegnazione e trasmette annualmente una relazione ai Presidenti
delle Camere. Le misure necessarie per eliminare tempestivamente le
interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la soppressione e la
modificazione di impianti, purché non modifichino l'equilibrio delle
strutture del piano di assegnazione, sono adottate, nel rispetto degli
accordi internazionali in vigore, dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni che ne dà comunicazione nella relazione annuale di cui
al comma 20.
Art. 4. (Norme
urbanistiche)
- Il rilascio della concessione di cui
all'articolo 16 o della concessione per servizio pubblico equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le
opere connesse e dà titolo per richiedere alle autorità competenti le
necessarie concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli
impianti nelle località indicate dal piano di assegnazione e
conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento.
- I comuni, ricevuta la domanda di concessione
edilizia dai concessionari privati o dalla concessionaria pubblica,
provvedono ad acquisire o, se del caso, ad occupare d'urgenza e ad
espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni, l'area indicata dal piano di assegnazione e dal piano
territoriale di coordinamento per l'installazione degli impianti, anche
se già di proprietà degli stessi richiedenti, che viene a far parte del
patrimonio indisponibile dei comuni; provvedono altresì a rilasciare la
concessione edilizia, anche nelle more della procedura di esproprio, ed
a concedere contestualmente ai richiedenti il diritto di superficie
sulle aree acquisite o espropriate per l'installazione degli impianti.
L'indennità in caso di esproprio è determinata a norma dell'articolo 13,
terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni
caso ai fitti coacervati dall'ultimo decennio, il reddito dominicale
rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La domanda si intende
accolta qualora il comune non deliberi entro novanta giorni dalla
ricezione. La concessione del diritto di superficie ha durata pari al
periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare della concessione
per radiodiffusione sonora e televisiva ovvero delle concessioni per i
servizi di telecomunicazione. La delibera di concessione del diritto di
superficie è accompagnata da una convenzione tra il comune ed il
concessionario, da stipularsi per atto pubblico, che è trascritto presso
il competente ufficio dei registri immobiliari. La convenzione prevede
un canone di concessione secondo parametri che saranno definiti nel
regolamento di cui all'articolo 36, nonché il corrispettivo delle opere
di urbanizzazione, i termini di inizio e ultimazione dei lavori connessi
agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in caso di inosservanza degli
obblighi posti con l'atto di concessione.
- Nei casi di estinzione della concessione per
la radiodiffusione sonora o televisiva di cui al comma 21 dell'articolo
16 o della concessione per servizio pubblico, il comune revoca il
diritto di superficie, che è concesso, previa domanda, al concessionario
privato o alla concessionaria pubblica eventualmente subentranti. Per la
domanda valgono le norme di cui al comma 2.
- Il soggetto al quale è stato revocato il
diritto di superficie è tenuto, a richiesta del soggetto subentrante, a
rimuovere i propri impianti ovvero a venderli allo stesso soggetto
subentrante. In entrambi i casi il soggetto subentrante liquida al
soggetto al quale è stato revocato il diritto di superficie una somma
determinata tenendo conto delle spese sostenute per l'installazione
degli impianti e dell'ammortamento verificatosi fino alla data di revoca
del diritto di superficie, nonché delle eventuali spese di rimozione,
secondo modalità che saranno definite dal regolamento di cui
all'articolo 36.
- Le norme di cui al presente articolo non si
applicano alle aree su cui insistono gli impianti dei privati di cui
all'articolo 32 nelle more della pronuncia sulla domanda di concessione,
nonché per il periodo di tempo in cui gli stessi soggetti restano
titolari della concessione, a meno che tali soggetti non ne richiedano
l'applicazione. Le norme di cui al presente articolo non si applicano
altresì alle aree su cui insistono gli impianti della concessionaria
pubblica, in funzione alla data di entrata in vigore della presente
legge, fino alla estinzione della concessione, a meno che la stessa
concessionaria non ne richieda l'applicazione.
- Le norme di cui al presente articolo si
applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38
e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Art. 5. (Collegamenti
di telecomunicazione)
- La concessione di cui all'articolo 16 ovvero
la concessione per servizio pubblico costituiscono titolo per utilizzare
i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'area da
servire, utilizzabili unicamente nei limiti previsti dalle
concessioni.
- Le norme di cui al presente articolo si
applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38
e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Art. 6. (Garante per la
radiodiffusione e l'editoria)
- È istituito il Garante per la
radiodiffusione e l'editoria.
- Il Garante è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro,
tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte
costituzionale ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di
presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparati, tra i
professori universitari ordinari nelle discipline giuridiche, aziendali
od economiche, nonché tra esperti di riconosciuta competenza nel settore
delle comunicazioni di massa.
- Il Garante dura in carica tre anni e non può
essere confermato per più di una volta; per tutta la durata
dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale, né essere amministratore di enti pubblici o privati, né
ricoprire cariche elettive, né avere interessi diretti o indiretti in
imprese operanti nel settore.
- All'atto dell'accettazione della nomina il
Garante, se dipendente dello Stato, è collocato fuori ruolo; se
professore universitario, è collocato in aspettativa.
- Al Garante compete una retribuzione pari a
quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.
- Alle dipendenze del Garante è posto un
ufficio composto di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni
pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, il cui servizio presso l'ufficio del Garante e equiparato
ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive
amministrazioni di provenienza ed il cui contingente è determinato, su
proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto è
emanato entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
- Le spese di funzionamento dell'ufficio del
Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione
finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
- Le norme concernenti l'organizzazione e il
funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a
disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del
Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme
del Garante stesso.
- Nei casi in cui la natura tecnica o la
delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi
dell'opera di consulenti o di società di consulenti.
- Il Garante, al fine dell'espletamento dei
compiti assegnatigli dalla presente legge, provvede:
- a tenere il registro nazionale delle
imprese radiotelevisive di cui all'articolo 12 della presente legge e
il registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;
- ad esaminare i bilanci e l'annessa
documentazione dei concessionari privati, dei titolari di
autorizzazione di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n.
103, e della concessionaria pubblica, nonché, ove lo ritenga, bilanci
e documentazioni delle imprese di produzione o di distribuzione di
programmi o concessionarie di pubblicità;
- a compiere l'attività istruttoria ed
ispettiva necessaria per lo svolgimento delle funzioni di cui al
presente comma, avvalendosi anche dei competenti organi
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché dei
servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria
dello Stato ed altresì esercitando, con riferimento alle imprese di
cui all'articolo 12 della presente legge, i poteri previsti
dall'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante
dell'attuazione della legge sull'editoria;
- a svolgere l'attività e ad adottare i
provvedimenti previsti dall'articolo 31;
- a vigilare sulla rilevazione e
pubblicazione degli indici di ascolto delle emittenti e reti
radiofoniche e televisive pubbliche e private anche avvalendosi di
organismi specializzati.
- Sono trasferite al Garante le funzioni già
attribuite dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni
ed integrazioni, al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria.
Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 5
agosto 1981, n. 416.
- Il Garante si avvale dell'ufficio del
Garante dell'attuazione della legge sull'editoria fino all'entrata in
funzione dell'ufficio di cui al comma 6. Il decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 8 determina la data a decorrere dalla quale è
soppresso l'ufficio del Garante dell'attuazione della legge
sull'editoria e dalla quale sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo
e ottavo dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
- Il Garante predispone annualmente una
relazione sull'attività svolta e sullo stato di applicazione della
presente legge, che è trasmessa al Parlamento, a cura del Presidente del
Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello
cui si riferisce.
Art. 7. (Comitati
regionali per i servizi radiotelevisivi)
- Ogni consiglio regionale elegge, con voto
limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere e da scegliersi fra
esperti di comunicazione radiotelevisiva, un comitato regionale per i
servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale è organo di consulenza
della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto
riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla presente legge. Il
comitato altresì formula proposte al consiglio di amministrazione della
concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano
essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l'accesso
alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica.
- La concessione di cui all'articolo 2, comma
2, prevede forme di collaborazione con le realtà culturali e informative
delle regioni e fissa i criteri in base ai quali possono essere
stipulate convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria
pubblica, le Regioni e i concessionari privati in ambito locale. Il
comitato regionale per i servizi radiotelevisivi definisce i contenuti
di tali collaborazioni e convenzioni e ne coordina l'attuazione per
conto della Regione.
- Le Regioni disciplinano il funzionamento dei
comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
- Le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alla costituzione di comitati provinciali per i servizi
radiotelevisivi, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
- Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei comitati regionali
e dei comitati provinciali di Trento e Bolzano per lo svolgimento delle
loro funzioni.
- È abrogato l'articolo 5 della legge 14
aprile 1975, n. 103.
Art. 8. (Disposizioni
sulla pubblicità)
- La pubblicità radiofonica e televisiva non
deve offendere la dignità della persona, non deve evocare
discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere
convinzioni religiose ed ideali non deve indurre a comportamenti
pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve
arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato
l'inserimento nei programmi di cartoni animati.
- La pubblicità televisiva e radiofonica deve
essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei
programmi con mezzi ottici o acustici di evidente percezione.
- In relazione a quanto previsto dalla
direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989
(89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la
trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali è
consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali
e cinematografiche. Per le opere di durata programmata superiore a
quarantacinque minuti è consentita una ulteriore interruzione per ogni
atto o tempo. È consentita una ulteriore interruzione se la durata
programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o più atti o
tempi di quarantacinque minuti ciascuno.
- Il Garante, sentita un'apposita commissione,
composta da non oltre cinque membri e da lui stesso nominata tra
personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di alto
valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e
religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie.
- È vietata la pubblicità radiofonica e
televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente
con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
emana con proprio decreto norme sull'inserimento dei messaggi
pubblicitari in attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva
del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).
- La trasmissione di messaggi pubblicitari da
parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per cento
dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni
ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel
corso di un'ora deve essere recuperata nell'ora antecedente o
successiva.
- La trasmissione di messaggi pubblicitari
televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale non può eccedere il 15 per cento
dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni
ora; una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel
corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o
successiva. Un identico limite è fissato per i concessionari privati
autorizzati, ai sensi dell'articolo 21, a trasmettere in contemporanea
su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di
programmazione di contemporanea.
- La trasmissione di messaggi pubblicitari
radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni
ora di programmazione rispettivamente il 18 per cento per la
radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la
radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la
radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte dei concessionari a
carattere comunitario.
- La trasmissione di messaggi pubblicitari
televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale non può eccedere il 20 per cento di ogni ora
di programmazione e il 15 per cento dell'orario giornaliero di
programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per
cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o
successiva.
- La pubblicità locale è riservata ai
concessionari privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto
i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in
ambito nazionale e la concessionaria pubblica devono trasmettere
messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto, su
tutti i bacini serviti. I concessionari privati che abbiano ottenuto la
autorizzazione di cui all'articolo 21, possono trasmettere, oltre alla
pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona
oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente
l'interconnessione.
- Sono nulle e si hanno per non apposte le
clausole dei contratti di pubblicità che impongono ai concessionari
privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai
messaggi pubblicitari.
- Ai sensi della presente legge per
sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o
privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di
produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di
programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua
immagine, le sue attività o i suoi prodotti.
- I programmi sponsorizzati devono rispondere
ai seguenti criteri:
il contenuto e la programmazione di
una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere
influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità
e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della
concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;
- devono essere chiaramente riconoscibili
come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello
sponsor all'inizio o alla fine del programma.
I programmi non possono essere sponsorizzati
da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista
nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del
tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella
fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure
mediche disponibili unicamente con ricetta medica.
I programmi sponsorizzati sono considerati
messaggi pubblicitari nella misura minima del 2 per cento della durata
dei programmi stessi da comprendersi nel limite di affollamento
giornaliero. Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, propone al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto, una
più dettagliata regolamentazione in materia, sia per la concessionaria
pubblica sia per i concessionari privati.
Entro il 30 giugno di ciascun anno il
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle
partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il Consiglio dei
ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari quale
fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potrà
conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando, a
quello stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale
prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in
corso. Ove il gettito pubblicitario previsto di discosti degli introiti
pubblicitari per l'anno successivo terrà conto dell'aumento o della
diminuzione verificatisi.
Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del
presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n.
103, articolo 15, hanno validità fino al 31 dicembre 1992. In tempo
utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13
dell'articolo 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e
all'andamento del mercato pubblicitario, le necessarie ed opportune
modificazioni alla suddetta normativa. Il Governo provvede alle
conseguenti iniziative legislative.
L'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n.
103, è abrogato.
Art. 9 (Destinazione
della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici. Messaggi di
utilità sociale)
- Le Amministrazioni statali e gli enti
pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici,
sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti o reti radiofoniche
e televisive dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora o
televisiva in ambito locale almeno il 25 per cento delle somme stanziate
in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare mediante acquisto di
spazi sui mezzi di comunicazione di massa. La ripartizione della
pubblicità tra i concessionari di cui al precedente periodo deve
avvenire senza discriminazione secondo criteri di economicità ed in base
alle norme del regolamento di cui all'articolo 36. I criteri e le norme
suddette si applicano anche agli enti pubblici territoriali che
effettuino pubblicità tramite emittenti e reti televisive e radiofoniche
private.
- La Presidenza del Consiglio dei ministri
determina i messaggi di utilità sociale ovvero di interesse delle
Amministrazioni dello Stato che la concessionaria pubblica è obbligata a
trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico
previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 per
cento di ogni ora di programmazione e l'1 per cento dell'orario
settimanale di programmazione di ciascuna rete.
Art. 10 (Telegiornali e
giornali radio - Rettifica Comunicati di organi pubblici)
- Ai telegiornali e ai giornali radio si
applicano le norme sulla registrazione dei giornali periodici contenute
negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei
telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati
direttori responsabili.
- Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi
morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di
chiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero
alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sta
trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto
che possa dar luogo a responsabilità penali.
- La rettifica è effettuata entro quarantotto
ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il
rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine
alla lesione degli interessi.
Trascorso detto termine senza che la
rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la
richiesta al Garante, che provvede ai sensi del comma 4.
- Fatta salva competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui
il concessionario privato o la concessionaria pubblica ritengano che non
ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica,
sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione al
Garante che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se il Garante
ritiene fondata la richiesta di rettifica quest'ultima, preceduta
dall'indicazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere
trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.
- Il Governo, le Amministrazioni dello Stato,
le Regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed
eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell'ambito interessato da
dette esigenze, possono chiedere ai concessionari privati o alla
concessionaria pubblica la trasmissione gratuita di brevi comunicati.
Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente.
- Sono fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 22, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Art. 11 (Azioni
positive per la pari opportunità)
- La concessionaria pubblica e i concessionari
privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale,
sono tenuti a promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni
di disparità tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e
distribuzione del lavoro, nonché di assegnazione di posti di
responsabilità.
- I concessionari di cui al comma 1 sono
tenuti, ogni due anni, a redigere un rapporto sulla situazione del
personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni,
della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della
remunerazione effettiva da trasmettere alla Commissione nazionale per la
parità e la pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22
giugno 1990, n. 164.
Art. 12 (Registro
nazionale delle imprese radiotelevisive)
- È istituito il registro nazionale delle
imprese radiotelevisive la cui tenuta è affidata al Garante.
- Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione
nel registro la concessionaria pubblica, i concessionari privati, le
imprese autorizzate ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14
aprile 1975, n. 103, nonché le imprese di produzione o di distribuzione
di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli
impianti radiofonici e televisivi.
Le modalità per l'iscrizione nel
registro, nonché le disposizioni per il suo funzionamento, sono
stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 38.
- Sono nulli i contratti stipulati tra la
concessionaria pubblica, i concessionari privati e le imprese di
nazionalità italiana di produzione, di distribuzione dei programmi o
concessionarie di pubblicità quando una delle parti contraenti non sia
iscritta nel registro nazionale.
- Nei casi in cui è costituita in forma di
società per azioni o in raccomandata per azioni o a responsabilità
limitata, la società soggetta all'obbligo di cui al comma 2 è tenuta a
chiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese
radiotelevisive dei propri soci, ivi comprese società dei soci della
società atte quali sono intestate le azioni o quote della società che
esercita l'impresa nonché dei soci delle società che comunque la
controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero
delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute. L'obbligo di
iscrizione si applica ai soci costituiti da persone fisiche qualora
possiedano almeno il 2 per cento delle azioni o quote della società che
esercita l'impresa radiotelevisiva, delle società alle quali sono
intestate azioni o quote della società che esercita l'impresa ovvero
delle società che comunque la controllano direttamente o
indirettamente.
- Alle imprese di produzione o di
distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere
mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati si applicano le
norme di cui al comma 2 dell'articolo 17.
Art. 13
(Trasferimenti di proprietà delle imprese radiotelevisive e
relative comunicazioni)
- Deve essere data comunicazione scritta al
Garante ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 12 di
ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in
forma individuale ovvero di azioni o quote di società soggette
all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, che
interessino più del 10 per cento del capitale sociale e quando
successivi trasferimenti di quote inferiori al 10 per cento abbiano
superato tale limite; tale limite è ridotto al 2 per cento per le
società per azioni quotate in borsa. La comunicazione deve essere data
con atto notificato ai sensi di legge da entrambe le parti interessate
entro dieci giorni dal trasferimento.
- Nella comunicazione, devono essere indicati
l'oggetto del trasferimento, il nome o la ragione o denominazione
sociale dell'avente causa, nonché il titolo e le condizioni in base ai
quali il trasferimento è effettuato.
- Le disposizioni del presente articolo si
applicano in ogni caso ai trasferimento per effetto dei quali un singolo
soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà
superiore al 10 per cento.
- Le disposizioni del presente articolo si
applicano altresì al trasferimento di azioni o quote delle società
intestatarie di azioni o quote di società soggette all'obbligo
dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2.
- L'efficacia dei trasferimenti di cui al
presente articolo, anche tra le parti, è subordinata alla iscrizione nel
registro di cui all'articolo 12.
- Le persone fisiche e le società che
controllano una società soggetta all'obbligo di iscrizione di cui
all'articolo 12, comma 2, anche atti verso intestazioni fiduciarie delle
azioni o delle quote per interposta persona, nonché attraverso società
direttamente o indirettamente controllate o collegate, devono darne
comunicazione scritta alla società controllata ed al Garante entro dieci
giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del
controllo.
- Deve essere data altresì comunicazione
scritta, nei termini di cui al comma 1, degli accordi parasociali o di
sindacato di voto fra i soci di società operanti nei settori
disciplinati dalla presente legge, nonché di ogni modificazione
intervenuta negli accordi o patti predetti. Le comunicazione devono
essere effettuate da parte di coloro che stipulano l'accordo o
partecipano alla costituzione del sindacato.
Art. 14 (Bilanci dei
concessionari)
- I concessionari privati e la concessionaria
pubblica devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno,
i propri bilanci redatti secondo il modello approvato con decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentito il Garante.
- Al bilancio devono essere allegati i dati
relativi ai programmi trasmessi, con l'indicazione dell'impresa di
produzione o di distribuzione da cui sono stati acquistati, ovvero, se
autoprodotti, con l'indicazione delle somme destinate alla realizzazione
di programmi originali, sono altresì allegati i dati relativi alla
pubblicità trasmessa, con l'indicazione delle imprese concessionarie e
dei relativi proventi, alle sponsorizzazioni nonché un elenco in cui
siano nominativamente indicati i finanziatori, i sottoscrittori ovvero i
datori a qualsiasi titolo di somme o altri corrispettivi a favore dei
concessionari di cui al comma 1.
- La concessionaria pubblica, i concessionari
privati per radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale,
nonché i concessionari in ambito locale che realizzano ricavi annui
superiori a 10 miliardi di lire devono far certificare il bilancio a
società aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate
dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Tale obbligo
decorre dall'esercizio successivo a quello in cui, rispettivamente,
hanno ottenuto la concessione o hanno superato il ricavo annuo sopra
indicato.
- Nel caso di falsità nei bilancio si applica
la sanzione di cui all'articolo 2621 del codice civile.
Art. 15
(Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di
comunicazione di massa e obblighi dei concessionari)
- Al fine di evitare posizioni dominanti
nell'ambito dei messi di comunicazione di massa è fatto divieto di
essere titolare:
- di una concessione per radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di
imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato
nell'anno solare precedente il 16 per cento della tiratura complessiva
dei giornali quotidiani in Italia;
- di più di una concessione per
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il
controllo delle imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi
l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali d'Italia;
- di più di due concessioni per
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale qualora si abbia il
controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura
complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera b).
- Gli atti di cessione, contratti di affitto o
affidamento in gestione di imprese operanti nel settore delle
comunicazioni di massa, nonché il trasferimento tra vivi di azioni,
partecipazioni o quote di società operanti nel medesimo settore sono
nulli ove, per loro effetto uno stesso soggetto, anche attraverso
soggetti controllati o collegati, realizzati più del 20 per cento delle
risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o più del
25 per cento delle predette risorse complessive del settore delle
comunicazioni di massa o più del 25 per cento delle predette risorse nel
caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della
comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti
complessivi.
- Ai fini dell'applicazione del comma 2, per
risorse complessive del settore della comunicazione di massa si
intendono i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici, da
vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a
giornali, periodici o emittenti radiotelevisive, da pubblicità, da
canone e altri contributi pubblici a carattere continuativo.
- Le concessioni in ambito nazionale
riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate
complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti i quali a loro
volta controllino altri titolari di concessione, non possono superare il
25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di
assegnazione e comunque il numero di reti nazionali previste dal piano
di assegnazione e comunque il numero di tre.
- Ai fini dell'applicazione del presente
articolo, alla titolarità della concessione equiparato il controllo o
collegamento, ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, con
società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o
giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle
misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei
vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad
esercitare impianti ripetitori di programmi radiofonici e televisivi
esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n.
103, e successive modificazioni, equivale a titolarità di una
concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito
nazionale.
- Le imprese concessionarie di pubblicità, di
produzione o di distribuzione di programmi, che operano nel settore
radiotelevisivo, devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di
ogni anno, i propri bilanci, corredati da un documento da cui risultino
analiticamente gli elementi contabili relativi ai contratti stipulati
con i concessionari privati, con la concessionaria pubblica e con i
titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14
aprile 1975 n. 103. Tale documento è compilato sulla base di modelli,
approvati con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 14 e deve
contenere l'indicazione dei soggetti con i quali sono stati stipulati i
contratti, le eventuali clausole di esclusiva, gli eventuali minimi
garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti in favore di ogni soggetto ed
ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini dell'accertamento
dell'osservanza delle disposizioni della presente legge.
- Qualora i concessionari privati, la
concessionaria pubblica o i titolari di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, si trovino in
situazioni di controllo o di collegamento nei confronti di imprese
concessionarie di pubblicità, queste ultime non possono raccogliere
pubblicità per più di tre reti televisive nazionali, o due reti
nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei locali ivi
comprese quelle di cui sono titolari i soggetti controllanti o
collegati; eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese
concessionarie di pubblicità di cui al presente comma devono avere per
oggetto pubblicità da diffondere con mezzi diversi da quello radiofonico
e televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per cento degli
investimenti pubblicitari complessivo dell'anno precedente. Le stesse
disposizioni si applicano alle società concessionarie di pubblicità che
abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la
radiodiffusione sonora o televisiva o che siano ad esse collegate. I
contratti stipulati in difformità dalle norme di cui al presente comma
sono nulli.
- I concessionari privati e la concessionaria
pubblica sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni
internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazioni delle
opere dell'ingegno.
- È vietata la trasmissione di messaggi
cifrati o di carattere subliminale.
- È vietata la trasmissione di programmi che
possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori che
contengono scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad
atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza sesso,
religione o nazionalità.
- È comunque vietata la trasmissione di film
ai quali sia stato negato il nulla osta per la protezione o la
rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di
anni diciotto.
- In caso di violazione del divieto di cui al
comma 11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per
chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.
- I film vietati ai minori di anni quattordici
non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima
delle ore 22,30 e dopo le ore 7.
- I concessionari privati e la concessionaria
pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo
contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia
trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di
tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti
alla Comunità economica europea; nel caso di opere cinematografiche
coprodotte dal concessionario, tale termine è ridotto ad un anno.
- I concessionari privati e la concessionaria
pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il
territorio per il quale è rilasciata la concessione. Il regolamento di
cui all'articolo 36 e la concessione di cui all'articolo 2, comma 2,
determinano i casi in cui è ammessa deroga a tale obbligo.
- Le disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 8 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993
limitatamente alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno
acquisito i diritti alla utilizzazione antecedentemente al 30 giugno
1990.
Capo II Norme per la
Radiodiffusione Privata
Art. 16 (Concessione
per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione
sonora e televisiva privata)
- La radiodiffusione sonora o televisiva da
parte dei soggetti diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata
al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La
concessione rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti.
- La concessione può essere rilasciata per
l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale
di singole emittenti e reti ai sensi dell'articolo 3. La concessione non
è trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 17, ha la
durata di sei anni ed è rinnovabile. Nell'atto di concessione sono
determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a
trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei
suddetti impianti, nonché gli altri elementi previsti dal regolamento di
cui all'articolo 36.
- La concessione per radiodiffusione sonora è
rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere
comunitario sia nazionale che locale.
- La radiodiffusione sonora a carattere
commerciale è esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9.
- La radiodiffusione sonora a carattere
comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è
esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute
che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche,
politiche e religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi
dell'articolo 2511 del Codice civile, che abbiano per oggetto sociale la
realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere
culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto
le clausole di cui alle lettere a), b), e c), dell'articolo 26 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, ratificato, con modificazioni, della legge 2 aprile 1951, n.
302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia
in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si
obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno
riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario
di trasmissione giornaliero-compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono
considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani
musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del
conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento
di cui all'articolo 36.
- Non è consentita la trasformazione della
concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in
concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale.
- La concessione per la radiodiffusione sonora
a carattere commerciale in ambito nazionale nonché per la
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale può essere rilasciata
esclusivamente a società di capitale o cooperative, costituite in Italia
o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, con
capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto la
radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire se ha per
oggetto la radiodiffusione sonora.
- La concessione per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale può essere rilasciata esclusivamente
a:
- persone fisiche, in possesso della
cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti, alla
Comunità economica europea, che prestino cauzione per un importo non
inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal
regolamento di cui all'articolo 36;
- enti di cui all'articolo 12 del codice
civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati
appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione
non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal
regolamento di cui all'articolo 36;
- società costituite in Italia o in altri
Stati appartenenti alla Comunità economica europea, ad esclusione
delle società semplici, con capitale non inferiore a lire 300 milioni.
- La concessione per la radiodiffusione sonora
in ambito locale a carattere commerciale può essere rilasciata
esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8.
Gli obblighi di cauzione sono per essi ridotti ad un terzo.
- Le società richiedenti la concessione devono
possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'articolo 17,
commi 1 e 2.
- La concessione non può essere rilasciata a
società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività
radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed
allo spettacolo.
- La concessione non può essere rilasciata ad
enti pubblici, anche economici, a società a prevalente partecipazione
pubblica e ad aziende ed istituti di credito.
- La concessione non può, altresì, essere
rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per
delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli
articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non può essere
altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra,
ottenuta anche per ambito locale diverso.
- Ai fini dell'applicazione dei divieti
previsti al comma 13 nei confronti delle società di capitali, si ha
riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre società si ha
riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.
- Alle concessioni previste dalla presente
legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis,
10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonché dell'articolo 24 della legge 13
settembre 1982, n. 646.
- Le concessioni sono rilasciate alla
radiodiffusione a carattere comunitario fino al 25 per cento del totale
delle concessioni assegnabili in ogni ambito o bacino sulla base delle
frequenze disponibili.
- Il rilascio della concessione avviene sulla
base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialità
economica, della qualità della programmazione prevista e dei progetti
radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano già
effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della
presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della
qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi
informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti
ammessi ai benefici di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, del personale dipendente con particolare riguardo a quello con
contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In sede di
rinnovo si tiene altresì conto delle eventuali sanzioni comminate ai
sensi della presente legge. Con il regolamento di cui all'articolo 36
sono stabiliti le modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio
e per il rinnovo della concessione.
- È comunque requisito essenziale per il
rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a
destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale
all'informazione locale (notizie e servizi) e a programmi comunque
legati alla realtà locale di carattere non commerciale.
- La concessione in ambito nazionale è
rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei ministri. La concessione in
ambito locale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni.
- L'atto con cui viene rilasciata la
concessione a soggetti non titolari di impianti già in funzione alla
data di entrata in vigore della presente legge stabilisce un termine,
non superiore a centottanta giorni, entro cui deve avere inizio la
regolare trasmissione di programmi.
- La concessione prevista nel presente Capo si
estingue:
- per scadenza del termine di durata, ove
non venga rinnovata;
- per rinuncia del concessionario;
- per morte o sopravvenuta incapacità legale
del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica
quando questa si estingua;
- per dichiarazione di fallimento.
- La perdita dei requisiti oggettivi o
soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della
concessione.
- Ai fini della concessione per la
radiodiffusione sonora in ambito locale non si applica la condizione del
limite minimo di capitale sociale di cui alla lettera c) del comma 8 del
presente articolo.
Art. 17. (Disposizioni
sulle società titolari di concessione e sui trasferimenti)
- La maggioranza delle azioni o delle quote
delle società concessionarie private costituite in forma di società per
azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, e
comunque un numero di azioni o quote che consenta il controllo delle
società stesse o il loro collegamento, non può appartenere o in
qualunque modo essere intestata a persone fisiche, giuridiche, società,
con o senza personalità giuridica, di cittadinanza o nazionalità estera,
né a società fiduciarie. Lo stesso divieto vale per le azioni o quote
delle società che direttamente o indirettamente controllino le società
concessionarie private. I divieti di cui ai precedenti periodi
relativamente alle società estere non si applicano nei confronti di
società costituite in Stati appartenenti alla Comunità economica europea
o in Stati che pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di
reciprocità. I titolari di quote di partecipazione a società
concessionarie private non aventi personalità giuridica devono possedere
la cittadinanza o la nazionalità italiana o di uno degli Stati
appartenenti alla Comunità economica europea.
- Qualora i concessionari privati siano
costituiti in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilità limitata, la maggioranza delle azioni aventi diritto di
voto e delle quote devono essere intestate a persone fisiche o a società
in nome collettivo o in accomandita semplice ovvero a società per
azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata purché
siano comunque individuabili le persone fisiche che detengono o
controllano le azioni aventi diritto di voto.
- Ai fini dell'applicazione del comma 2 le
società con azioni quotate in borsa che esercitino le imprese soggette
all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, o che siano
intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società
che esercitano le imprese anzidette, sono equiparate alle persone
fisiche.
- Il trasferimento a qualunque titolo di
azioni o quote di società concessionarie private a soggetti diversi da
quelli previsti dall'articolo 16 o dall'articolo 12, comma 2, è nullo. È
parimenti nullo di trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di
società concessionarie private nelle ipotesi in cui l'assetto della
proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto del comma 2.
- Nei casi di trasferimento, a qualsiasi
titolo, di azioni o quote di società concessionarie private che
interessino più del 10 per cento del capitale sociale o più del 2 per
cento se trattasi di società quotate in borsa, o di trasferimento per
effetto del quale un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di
capitale o di proprietà superiore al 20 per cento del capitale della
società concessionaria privata, la stessa società è tenuta ad inoltrare
domanda di conferma della concessione, con la stessa scadenza di quella
originale, cui il Ministro assente, sentito il Garante. Nel caso di
trasferimento di imprese individuali il titolare delle quali era in
possesso di concessione ai sensi del presente articolo, il titolare
subentrante è tenuto ad inoltrare domanda di conferma della concessione
con la stessa scadenza di quella originaria, cui il Ministro assente,
sentito il Garante.
Art. 18. (Norme sugli
impianti e le radiofrequenze dei concessionari)
- Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni potrà, in considerazione delle finalità di cui ai
commi 9 e 10 dell'articolo 3 o in relazione alle esigenze di carattere
urbanistico, ambientale o sanitario, promuovere intese tra i
concessionari privati per l'installazione e l'esercizio di impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva, nonché per la costituzione di
consorzi al fine dell'esecuzione e manutenzione di opere connesse ai
rispettivi impianti ovvero al fine della realizzazione ed esecuzione in
comune di impianti serventi uno stesso bacino di utenza.
- Il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, qualora sia previsto che gli impianti dei
concessionari privati debbano avere caratteristiche diverse da quelle di
fatto possedute, prescrive le necessarie modifiche, fissando altresì un
termine, non superiore a sei mesi, entro il quale devono essere
apportate.
- Si applicano ai concessionari privati le
norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative
all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile
1983, n. 110; tali disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle
bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi
pubblici essenziali.
- In caso di pubblica emergenza e per un
periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa,
dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, può disporre che
le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano
temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne
abbiano necessità.
Art. 19. (Numero
massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora e
televisiva privata)
- Le concessioni per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono
essere in numero superiore a una all'interno di ogni bacino di utenza e
a tre con riferimento a bacini di utenza diversi; in tali bacini, che
possono essere contigui, purché nel loro insieme comprendano una
popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti, è consentita anche
la programmazione unificata sino all'interno arco della giornata. Entro
tale limite di popolazione il numero dei bacini contigui può essere
esteso fino a quattro nell'area meridionale.
- Le concessioni per la radiodiffusione sonora
in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in
numero superiore a una all'interno di ciascun bacino di utenza e a sette
complessivamente anche per bacini contigui, purché nel loro insieme
comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti; è
consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della
giornata.
- Chi ha ottenuto la concessione per
radiodiffusione televisiva di cui al comma 1 può ottenere la concessione
per radiodiffusione sonora in ambito locale a condizione che per lo
stesso bacino di utenza il numero delle domande per il settore
radiofonico non sia superiore al numero di frequenze da assegnare. Alla
stessa condizione chi ha già ottenuto una concessione per
radiodiffusione locale ne può ottenere una seconda nel medesimo ambito
territoriale.
- Non si può essere contemporaneamente
titolari di concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o
televisiva in ambito nazionale e locale.
- Ai fini dell'applicazione del presente
articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o
collegamento, ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, con
società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o
giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle
misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei
vincoli contrattuali ivi previsti.
Art. 20. (Obblighi
concernenti la programmazione dei concessionari)
- I concessionari privati per la
radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a
trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non
meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest'ultimo limite si
calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal
comma 18 dell'articolo 16.
- I concessionari privati per la
radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a
trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di
novanta ore settimanali.
- Non si considerano programmi le trasmissioni
meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.
- I concessionari privati devono tenere un
registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle
disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, su cui devono essere
annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché
la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione.
- I concessionari privati sono altresì tenuti
a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi
alla data di trasmissione dei programmi stessi.
- I soggetti titolari di concessione per la
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a
trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio.
Art. 21.
(Autorizzazione per la trasmissione di programmi in
contemporanea)
- La trasmissione di programmi in
contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione
sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza
diversi, è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di preventive
intese tra i concessionari privati che la richiedano.
- L'autorizzazione è rilasciata ai singoli
concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le
forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36.
- L'autorizzazione abilita a trasmettere in
contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo
il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non
prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui
all'articolo 36.
- Le emittenti che operano ai sensi del
presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali.
Art. 22. (Canoni e
tasse)
- I titolari delle concessioni per
radiodiffusione a carattere commerciale e delle autorizzazioni previste
dal presente Capo sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle
misure seguenti:
- per le concessioni per radiodiffusione
sonora in ambito locale: lire cinque milioni;
- per le concessioni per radiodiffusione
televisiva in ambito locale: lire venti milioni;
- per le concessioni per radiodiffusione
sonora in ambito nazionale: lire cinque milioni per ogni bacino di
utenza sonora previsto dal piano di assegnazione fino ad un massimo di
lire cento milioni;
- per le concessioni per radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale: lire venti milioni per ogni bacino di
utenza televisiva previsto dal piano di assegnazione;
- per le autorizzazioni di cui all'articolo
21 concernenti la trasmissione di programmi televisivi: lire cinque
milioni per ciascuno dei bacini di utenza serviti;
- per le autorizzazioni di cui all'articolo
21 concernenti la trasmissione di programmi radiofonici: un milione di
lire per ciascuno dei bacini di utenza serviti.
- I concessionari privati per la
radiodiffusione sonora a carattere comunitario sono obbligati al
pagamento dei canoni di cui al comma 1 e delle tasse di cui al comma 6
nella misura del 25 per cento.
- L'ammontare dei canoni previsti dal comma 1
è aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione
alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel triennio
precedente.
- I canoni di concessione di cui al comma 1
sono versati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a favore
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con
imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
- Ove la concessione o l'autorizzazione
vengano rilasciate nel corso dell'anno il canone dovuto è determinato in
proporzione dei mesi dell'anno per i quali vale la concessione o
l'autorizzazione. Il canone non è dovuto per le autorizzazioni di cui
all'articolo 21 rilasciate per periodi inferiori a trenta giorni e a
carattere non reiterativo.
- Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella
allegata.
- I canoni di concessione riguardano
l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione
e di collegamento.
Art. 23. (Misure di
sostegno della radiodiffusione)
- Al comma 2 dell'articolo 65 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) le
erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la
radiodiffusione sonora a carattere comunitaria per un ammontare
complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del
soggetto che effettua l'erogazione stessa".
- Le Regioni, con proprio provvedimento,
possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la
radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in
particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e
gestione degli impianti.
- Ai concessionari privati o in ambito locale
a carattere commerciale, che abbiano registrato la testata radiofonica o
televisiva giornalistica presso il competente tribunale, che osservino
le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, e che trasmettano quotidianamente, nelle ore
comprese tra le 7 e le 23, per almeno tre ore se trattasi di
radiodiffusione sonora e di un'ora se trattasi di radiodiffusione
televisiva, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici,
religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, nonché ai titolari
di concessione per radiodiffusione sonora a carattere comunitario si
applicano i benefici di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 11,
comma 1, lettere a) e b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Art. 24. (Reti della
concessionaria pubblica e controllo di imprese concessionarie di
pubblicità)
- Con l'atto di concessione di cui
all'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, possono essere
assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti
radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata
esclusivamente e trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari.
- Le imprese concessionarie di pubblicità che
si trovino in situazioni di controllo o collegamento con la
concessionaria pubblica possono raccogliere pubblicità anche per tre
reti radiofoniche della concessionaria stessa.
- Al di fuori dei casi regolati dal comma 7
dell'articolo 15, il controllo di imprese concessionarie di pubblicità
che raccolgano in esclusiva o comunque abbiano raccolto nell'anno
precedente oltre il 50 per cento del fatturato pubblicitario di una
emittente radiofonica o televisiva nazionale si considera, agli effetti
delle norme della presente legge, equivalente alla titolarità della
concessione di cui all'articolo 16.
Capo III NORME PER LA
CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO
Art. 25. (Consiglio
di amministrazione della concessionaria pubblica)
- Il Consiglio di amministrazione della
concessionaria pubblica è nominato dalla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi subito
dopo la costituzione di questa all'inizio della legislatura.
- Il Consiglio di amministrazione dura in
carica per l'intera durata della legislatura.
- Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge
6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
febbraio 1985, n. 10, è abrogato.
Art. 26.
(Riserva a favore di opere comunitarie e nazionali)
- A decorrere dalla data di rilascio della
concessione, la concessionaria pubblica e i concessionari privati
nazionali devono riservare, in relazione alla direttiva del Consiglio
delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), alle opere
europee, sul totale del tempo dedicato ogni anno alla trasmissione di
film cinematografici, le seguenti percentuali:
- non meno del 40 per cento per il primo
triennio;
- non meno del 51 per cento per gli anni
successivi.
- La percentuale per il primo biennio, qualora
non possa essere raggiunta per insufficienza quantitativa di produzione
europea, non dovrà comunque essere inferiore a quella risultante
nell'anno precedente l'entrata in vigore della presente legge.
- Alle opere di origine italiana deve essere
riservato non meno del 50 per cento del tempo di trasmissione
effettivamente destinato alle opere europee. Di tale percentuale, per
quanto riguarda i film cinematografici, un minimo di un quinto deve
essere costituito da opere prodotte negli ultimi cinque anni.
- Sono considerati film cinematografici quelli
riconosciuti tali dagli organi competenti in materia di cinematografia
di ciascuno Stato della Comunità economica europea.
- Per i programmi della concessionaria
pubblica in lingua tedesca, francese, slovena e ladina, la riserva di
cui al comma 1 comprende altresì produzioni, acquisizioni e lavorazioni
della Svizzera, dell'Austria e della Jugoslavia.
Art. 27.
(Norme sul canone di abbonamento)
- A decorrere dal 1o gennaio dell'anno
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è
soppresso il canone di abbonamento suppletivo dovuto dai detentori di
apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive a
colori previsto dall'articolo 15, quarto comma, della legge 14 aprile
1975, n. 103.
- Il pagamento del canone di abbonamento alla
televisione consente la detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad
uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria
residenza o dimora.
Art. 28.
(Consiglio consultivo degli utenti)
- È istituito presso l'Ufficio del Garante un
Consiglio consultivo degli utenti composto da membri nominati dal
Garante tra le associazioni rappresentative delle categorie di utenti
radiotelevisivi e tra esperti scelti in base alle competenze in materia
di difesa degli interessi degli utenti.
- Il Garante è tenuto ad emanare un
regolamento che detti i criteri attraverso cui procedere alla nomina dei
rappresentanti di cui al comma 1 fissando il numero dei consiglieri e le
norme di funzionamento.
TITOLO III DIFFUSIONE
VIA CAVO
Art. 29.
(Delega)
- Il Governo è delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti aventi valore di
legge ordinaria per modificare le disposizioni contenute nel titolo II
della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernenti gli impianti di
diffusione sonora e televisiva via cavo, con l'osservanza dei seguenti
criteri direttivi:
- la distribuzione di programmi sonori e
televisivi via cavo mono o pluricanale è subordinata ad autorizzazione
rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- la durata dell'autorizzazione, i requisiti
per ottenerla e gli obblighi dei soggetti autorizzati sono fissati
tenendo conto di quelli previsti per le concessioni disciplinate dalla
presente legge;
- i richiedenti l'autorizzazione devono
servirsi dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio
pubblico; nel caso in cui non vi sia disponibilità dei mezzi pubblici
l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti sono oggetto
di apposite concessioni;
- allo scopo di evitare interferenze e
duplicazioni devono essere disciplinati i rapporti con i gestori di
reti e servizi di telecomunicazione, nonché le modalità di
distribuzione dei programmi agli utenti;
- il titolare dell'autorizzazione sarà
tenuto al pagamento di un canone e di una tassa di concessione
governativa il cui ammontare è da determinare in correlazione a quelli
stabiliti per le analoghe concessioni rilasciate per la
radiodiffusione.
2. Le autorizzazioni di cui al
presente articolo sono equiparate alle concessioni ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 15 e 19 della presente legge.
TITOLO IV SANZIONI
Art. 30.
(Disposizioni penali)
- Nel caso di trasmissioni radiofoniche o
televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o
la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al
controllo della trasmissione è punito con le pene previste dal primo
comma dell'articolo 528 del codice penale.
- Si applicano alle trasmissioni le
disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47.
- Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e
2 fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa
omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo
necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2
sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con
la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un
terzo.
- Nel caso di reati di diffamazione commessi
attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto
determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni
previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
- Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del
presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21
della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per i reati di cui al comma 4 il
foro competente e determinato dal luogo di residenza della persona
offesa.
- Sono puniti con le pene stabilite
dall'articolo 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive
modificazioni, il titolare di concessione di cui all'articolo 16 o di
concessione per servizio pubblico ovvero la persona dagli stessi
delegata che violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e
di cui al comma 2 dell'articolo 37 della presente legge. Le stesse pene
si applicano agli amministratori della società titolare di concessione
ai sensi dell'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico o che
comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non
trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci.
- L'articolo 195 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 45 della legge 14
aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:
"Art. 195. - (Installazione ed esercizio di
impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione -
Sanzioni)
- Chiunque installa od esercita un impianto
di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o
autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire
20.000.000.
- Se il fatto riguarda impianti
radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei
mesi.
- Se il fatto riguarda impianti di
radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della
reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi
di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito
locale.
- Chiunque realizza trasmissioni, anche
simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o
temporali previsti dalla concessione, è punito con la reclusione da
sei mesi a due anni.
- Il trasgressore e tenuto, in ogni caso, al
pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno
dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di
esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad
un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone,
delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di
utenti.
- Indipendentemente dall'azione penale,
l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore,
a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare
gli apparecchi".
Art. 31.
(Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni)
- Il Garante, in caso di inosservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari
accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un
termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.
- Trascorso tale termine o quando le
giustificazioni risultino inadeguate il Garante diffida gli interessati
a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a
quindici giorni a tal fine assegnato.
- Ove il comportamento illegittimo persista
oltre il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata,
incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai
commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10, ovvero ancora nei casi di inosservanza
dei divieti di cui ai commi da 8 e 15 dell'articolo 15, il Garante
delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi,
la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione
per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano
qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al
comma 4 dell'articolo 10, salvo diversa determinazione del Garante ove
ricorrano giustificati motivi.
- Per le sanzioni amministrative conseguenti
alla violazione delle norme richiamate nel comma 1, si applicano, in
quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni
I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni
entro l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone la
sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per
un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la
revoca della concessione o dell'autorizzazione.
- Qualora il titolare di una o più concessione
per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi
nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 per fatti diversi
dall'aumento delle tirature o abbia superato i limiti di cui al comma 2
dell'articolo 15, per fatti diversi dall'aumento del fatturato dei
propri mezzi, nonché i limiti di cui al comma 4 dell'articolo 15, il
Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti
necessari per ottemperare i divieti entro un termine contestualmente
assegnato non superiore a trecentosessanta giorni.
- Nel caso di inosservanza dell'invito il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione su
proposta del Garante.
- Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 10, comma 5 e 18 ovvero delle prescrizioni contenute nel
regolamento di cui all'articolo 36 e nell'atto di concessione e
autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti
agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni
per le giustificazioni.
- Trascorso tale termine, il Ministro diffida
gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un
termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.
- Ove il comportamento illegittimo persista,
il Ministro delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da un minimo di 3 ad un massimo di lire 100
milioni nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della
concessione o dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta
giorni.
- Per le sanzioni amministrative conseguenti
alla violazione delle norme richiamate nel comma 8, si applicano, le
norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 21 novembre
1981, n. 689.
- Per i casi di recidiva il Ministro dispone,
nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o
dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca
della concessione o autorizzazione.
- Il Ministro delibera la revoca della
concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- di condanna penale irrevocabile alla quale
consegue il divieto di rilascio della concessione o
dell'autorizzazione;
- di perdita dei requisiti previsti per il
rilascio della concessione o della autorizzazione;
- di proposta del Garante, formulata ai
sensi dei commi 5 e 7.
- Ove la condanna penale o la perdita dei
requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona
giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha
luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta
giorni dal verificarsi dell'evento.
- La revoca della concessione o
dell'autorizzazione comporta la cancellazione del registro di cui
all'articolo 12.
- I direttori dei Circoli delle costruzioni
telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al Garante ed al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le violazioni alle
disposizioni richiamate dal presente articolo.
- Le somme versate a titolo di sanzioni
amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano
esclusivamente allo Stato.
Titolo V NORME
TRANSITORIE E FINALI
Art. 32
(Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio)
- I privati, che alla data di entrata in
vigore della presente legge eserciscono impianti di radiodiffusione
sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi
collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire
nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato
domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione
della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
- Nel tempo che intercorre tra la data di
entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione
ovvero la reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza di
settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge non è ammessa modificazione della funzionalità tecnico-operativa
degli impianti di cui al comma 1 ad eccezione di interventi derivanti da
provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile
1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilità
elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con
impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di
navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private già
esistenti. Sono altresì ammessi interventi, autorizzati dal Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge
8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri radioelettrici
degli impianti.
- I privati di cui al comma 1 sono autorizzati
a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che
rendano sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti
dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807,
convertito, con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10,
corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984.
- È vietata la detenzione da parte dei privati
di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per
l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.
- L'inosservanza delle disposizioni di cui al
presente articolo, ovvero la radiodiffusione di trasmissione consistenti
in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la
disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni.
- Le disposizioni di cui ai precedenti commi
si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizioni di segnali
esteri.
Art. 33 (Norme
per i soggetti autorizzati)
- Le norme di cui agli articoli 10; 11; ai
commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 13, anche se non finalizzate
all'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive;
all'articolo 14, ai commi 6 e 8 a 15 dell'articolo 15; al comma 3
dell'articolo 20 nonché le connesse disposizioni sanzioni di cui agli
articoli 30 e 31 riferentisi ai concessionari privati per la
radiodiffusione sonora e televisiva in ambito rispettivamente nazionale
e locale, si applicano ai soggetti di cui all'articolo 32 i quali
eserciscano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della
presente legge, reti nazionali ovvero emittenti e reti locali, così come
definite ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 e del comma 3
dell'articolo 21.
- Le norme di cui agli articoli 8 (fatto salvo
quanto disposto dal comma 16 dell'articolo 15); 9 ai commi 7 e 15
dell'articolo 15; ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 20; all'articolo
31, hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo
giornodalla data di entrata in vigore della presente legge; per i
concessionari privati esercenti attività di radiodiffusione sonora in
ambito nazionale e locale hanno efficacia a decorrere dal
settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
presente legge: a tal fine le norme riferentisi ai concessionari privati
per la radiodiffusione sonora e televisiva rispettivamente in ambito
nazionale e locale si applicano ai soggetti di cui all'articolo 32 i
quali eserciscano rispettivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, reti nazionali, ovvero emittenti e reti locali, così
come definite ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 e del comma 3
dell'articolo 21. Fino al 31 dicembre 1992, la percentuale di cui al
primo periodo del comma 7 dell'articolo 15 è fissata al 3 per cento e
gli eventuali ulteriori contratti di cui al medesimo periodo possono
riguardare anche emittenti televisive locali.
- In sede di prima applicazione della presente
legge le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, si applicano a
decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo a quello del
rilascio della concessione e comunque non oltre il settecentotrentesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso
tale termine la concessione è revocata di diritto e gli impianti vengono
disattivati qualora il titolare della concessione non abbia ottemperato
alle disposizioni medesime.
- I soggetti i quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbiano già conseguito una posizione
vietata ai sensi del comma 2 dell'articolo 15, sono obbligati ad
adempiere al disposto di detto comma entro il termine massimo di
settecentotrenta giorni. In caso di inadempienza il Garante dispone la
disattivazione degli impianti televisivi ovvero, qualora la
concentrazione sia realizzata senza l'apporto di reti televisive, la
dimissione forzata ovvero ancora lo scorporo e la vendita forzata di
attività esercite da società controllate o collegate ai soggetti di cui
al presente comma.
Art. 34
(Disposizioni transitorie)
- Il primo piano di assegnazione viene
definito sulla base del piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge. Gli impianti censiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 6
dicembre 1984, n. 807 convertito, con modificazioni, dalla legge 4
febbraio 1985, n. 10, costituiscono elementi per la definizione del
piano stesso che è redatto entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni sentita l'apposita commissione nominata dal Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, che può avvalersi della
collaborazione di enti, società ed esperti scelti con le modalità ed
alle condizioni previste dall'articolo 380 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
- Fino a quando non sarà emanato il decreto
del Presidente della Repubblica di approvazione del piano nazionale di
ripartizione delle radiofrequenze di cui all'articolo 3, la ripartizione
delle frequenze stesse è regolata dal decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, e
successive modificazioni ed integrazioni.
- In sede di prima applicazione della presente
legge costituisce, a parità di condizioni, titolo preferenziale per il
rilascio della concessione di cui all'articolo 16 l'esercizio di
impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi
dell'articolo 32 qualora gli esercenti abbiano fatto domanda e
rispettino le condizioni di cui allo stesso articolo 32 e ferma restando
l'applicazione dei criteri di cui al comma 17 dell'articolo 16. Il
suddetto titolo preferenziale comporta che i trasferimenti di cui al
comma 1 dell'articolo 13 determinano la decadenza della concessione se
effettuati entro quattro anni dal rilascio della concessione stessa
qualora la vendita di azioni o di quote determini il passaggio del
controllo della società.
- In sede di prima applicazione della presente
legge, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19, possono
essere assentite due concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva
ad un medesimo soggetto per un solo bacino di utenza qualora dello
stesso bacino esercisca e abbia esercito continuamente, a partire dalla
data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1985, n. 10, impianti
per i quali è stata inoltrata nei termini la comunicazione di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984 n.807, convertito, con
modificazioni della predetta legge n. 10 del 1985, e purché rispetti le
condizioni di cui all'articolo 32 della presente legge.
- Le concessioni previste nella presente legge
possono essere rilasciate solo dopo l'approvazione del piano di
assegnazione.
- Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni in sede di prima applicazione della presente legge, è
tenuto a rilasciare le concessioni di cui al presente articolo non oltre
novanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui
all'articolo 36.
- In sede di prima applicazione della presente
legge i Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei
Deputati nominato per un triennio il Garante dell'attuazione della legge
sull'editoria in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge Garante per la radiodiffusione e l'editoria. È esclusa la facoltà
di conferma di cui al comma 3 dell'articolo 6.
Art. 35
(Emissione radiotelevisiva da Campione d'Italia)
- Le disposizioni intese a disciplinare
l'emissione radiotelevisiva proveniente da Campione d'Italia sono
adottate dl Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con
il Ministro degli affari esteri, in conformità alle norme alla presente
legge.
Art. 36
(Regolamento di attuazione)
- Il regolamento di attuazione è emanato entro
novanta giorni dall'approvazione del piano di assegnazione con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle
telecomunicazioni e dell'automazione e il Garante, nonché le competenti
Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quindici giorni
dalla trasmissione dello schema di regolamento.
Art. 37
(Norme sulle società controllate e società collegate)
- Ai fini della presente legge costituiscono
controllo e collegamento la sussistenza dei rapporti configurati come
tali nell'articolo 2359 del codice civile, ancorché tali rapporti siano
realizzati congiuntamente con altri soggetti tramite società
direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione
fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo
prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma
dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di
carattere finanziario o organizzativo che consentano anche una sola
delle seguenti attività:
- la comunicazione degli utili o delle
perdite;
- il coordinamento della gestione
dell'impresa radiotelevisiva con quella di altre imprese ai fini di
limitare la concorrenza tra le imprese stesse;
- una distribuzione degli utili o delle
diversa, quando ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe
avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
- l'attribuzione di poteri maggiori rispetto
a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
- l'attribuzione a soggetti diversi da
quelli legittimati inbase all'assetto proprietario di poteri nella
scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese
radiotelevisive, nonché dei direttori delle testate trasmesse.
- Ai fini della presente legge le società in
nome collettivo e in accomandita semplice debbono in ogni caso essere
costituite soltanto da persone fisiche.
Art. 38
(Equiparazione per la ripetizione dei canali esteri)
- Ai fini della applicazione delle norme della
presente legge, ai concessionari privati in ambito nazionale sono
equirati i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della
legge 14 aprile 1975, n.103.
Art. 39
(Attuazione di direttiva)
- Con la presente legge è data attuazione alla
direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989
(89/552/CEE).
Art. 40
(Disposizioni transitorie a favore della radiodiffusione
sonora)
- Fino al 31 dicembre 1990 restano in vigore
le agevolazioni e le provvidenze previste, per la radiodiffusione
sonora, dal comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n.
67.
Art. 41
(Copertura finanziaria)
- All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 6.900 milioni per l'anno 1990, in lire
5.100 milioni per l'anno 1991 e in lire 6.300 milioni a decorrere
dall'anno 1992, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente
quota delle maggiori entrate previste dall'articolo 22.
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
- La presente legge munita di sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 agosto 1990
COSSIGA ANDREOTTI,
Presidente del Consiglio dei Ministri MAMMÌ, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni Visto, il Guardasigilli:
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