Legge 31 luglio 1997, n. 249
"Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del
31 Luglio 1997 - Supplemento ordinario
ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto
1997 - Supplemento ordinario
Art. 1.
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
1. E' istituita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di
seguito denominata "Autorita'", la quale opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione.
Ministero delle comunicazioni
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni assume la denominazione di "Ministero delle
comunicazioni".
Organi dell'Autorita'
3. Sono organi dell'Autorita' il presidente, la commissione per le
infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e
il consiglio. Ciascuna commissione e' organo collegiale costituito dal
presidente dell'Autorita' e da quattro commissari. Il consiglio e'
costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della
Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari
ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto
indicando due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture
e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. In
caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la
Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che
resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei
componenti l'Autorita'. Al commissario che subentri quando mancano
meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il
divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorita' e' nominato con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni.
La designazione del nominativo del presidente dell'Autorita' e'
previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n.
481.
Compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme
previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dall'articolo 1 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Incompatibilita'
5. Ai componenti dell'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n.
481.
Competenze degli organi dell'Autorita'
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le
seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del
piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con
decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui
al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in
particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il
Corpo nazionale del soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle
comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a
carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel
rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani
di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle
strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le
organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso
alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso
esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il
Ministero della difesa, l'Autorita' provvede al previo coordinamento
con il medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle
comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle
comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche,
anche attraverso la modificazione di impianti, sempreche' conformi
all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto
della normativa comunitaria, determina gli standard per i
decodificatori in modo da favorire la fruibilita' del servizio; 5)
cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale
si devono iscrivere in virtu' della presente legge i soggetti
destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla
vigente normativa da parte dell'Autorita' o delle amministrazioni
competenti, le imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali
quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei
programmi radiofonici e televisivi, nonche' le imprese editrici di
giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di
carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di servizi
telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica
e digitale; nel registro sono altresi' censite le infrastrutture di
diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta
apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti
all'iscrizione diversi da quelli gia' iscritti al registro alla data
di entrata in vigore della presente legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5)
sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e
l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro
nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990,
n. 223, nonche' nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui
al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorita' ai fini di
quanto previsto dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento
alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle
infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non
discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture
di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di
telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di
accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero
offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra
gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti
tecnici di trasmissione sul territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di
interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione
entro novanta giorni dalla notifica della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio
pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio
agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalita' di
interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorita'
avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito
regolamento definito dalla stessa Autorita';
11) individua, in conformita' alla normativa comunitaria, alle leggi,
ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'articolo 5,
comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di
servizio universale e le modalita' di determinazione e ripartizione
del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di
telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano
richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale
delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di
obiettivita', trasparenza, non discriminazione, equita' e
tempestivita';
14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di
telecomunicazioni e gli utenti privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana
e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu
emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto di tali
indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le
concessioni all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il
Ministero della sanita' e con il Ministero delle comunicazioni,
sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti
di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme
comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della legge dei servizi
e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di
concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa
promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualita' dei
servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta
del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni
comparto di attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei servizi e dei prodotti,
inclusa la pubblicita' in qualunque forma diffusa, fatte salve le
competenze attribuite dalla legge a diverse autorita', e puo' emanare
regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la
disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e
operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per
l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a
partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della
normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra
produttori;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e di televendite,
emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola
l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o
il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di
informazioni dall'utente, nonche' l'utilizzazione delle informazioni
relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in
materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di
autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e
degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche
riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in
materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla
propaganda, sulla pubblicita' e sull'informazione politica nonche'
l'osservanza delle norme in materia di equita' di trattamento e di
parita' di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di
informazioni e di propaganda elettorale ed emana le norme di
attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della
convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico
radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella
suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra
concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta
giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la
concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine
all'attuazione delle finalita' del predetto servizio pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei
diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle
indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di
comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla
congruita' delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita'
dei dati pubblicati, nonche' sui monitoraggi delle trasmissioni
televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la
manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate
ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai
sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la
rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri
universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi
interessati, l'Autorita' puo' provvedere ad effettuare le rilevazioni
necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui
mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri
contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad
emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto
1990, numero 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di
servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi, anche
legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed
all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle
comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai
mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la
predisposizione di specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e
di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi
multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e
delle telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione", ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 dicembre
1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai
commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
sui criteri e sulle modalita' per il rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi,
nonche' il regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle
concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la
determinazione dei relativi canoni e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il
rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia
radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso
consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita' ed alla
proprieta' dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio
radiotelevisivo, secondo modalita' stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore
radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e
adotta i conseguenti provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la
radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza
assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, che e' abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della societa'
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi
formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4
della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria
stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai
contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa
documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti
operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli
2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine
i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del
Consiglio dei Ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione
sull'attivita' svolta dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la
relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori
di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo
tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione
potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla
pluralita' delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle
partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana,
stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e
comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle societa' che
esercitano l'attivita' radiotelevisiva previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14
novembre 1995, n. 481, nonche' tutte le altre funzioni dell'Autorita'
non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e
le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti.
Redistribuzione delle competenze
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite
con il regolamento di organizzazione dell'Autorita' di cui al comma 9.
Separazione contabile e amministrativa
8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le
imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o
autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per
l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di
telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio
universale e quella dell'attivita' di installazione e gestione delle
infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la
verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche
discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel
termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore
delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione
del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con
l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.
Regolamento organizzativo e codice etico dell'Autorita'
9. L'Autorita', entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta
un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i
bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' il
trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base
della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481,
prevedendo le modalita' di svolgimento dei concorsi e le procedure per
l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 18. L'Autorita' provvede all'autonoma
gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro. L'Autorita' adotta regolamenti sulle modalita' operative e
comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti della
Autorita' attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice
etico dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le
delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorita'
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Soggetti legittimati a presentare denunzie
10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facolta' di denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorita'
e di intervenire nei procedimenti.
Tentativo di conciliazione extra giudiziale di controversie.
Sospensione termini processuali
11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le modalita'
per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono
insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato
o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o
destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie,
individuate con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi
ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un
tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta giorni
dalla proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i termini
per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del
termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
Tutela dei consumatori e degli utenti
12. I provvedimenti dell'Autorita' definiscono le procedure
relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione
europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a
tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorita'
nella definizione delle predette procedure costituiscono princi'pi per
la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire
ad arbitri.
Organi ausiliari. Comitati regionali per le comunicazioni
13. L'Autorita' si avvale degli organi del Ministero delle
comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la
sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazioni nonche'
degli organi e delle istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi,
secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio
al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e
di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi
dell'Autorita' i comitati regionali per le comunicazioni, che possono
istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai
quali sono altresi' attribuite le competenze attualmente svolte dai
comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi
generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di
incompatibilita' degli stessi, ai modi organizzativi e di
finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo
e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le
comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi
operanti. L'Autorita' d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua
competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le
comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorita' puo'
richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta
indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorita' sono
esenti da bollo. L'Autorita' si coordina con i preposti organi dei
Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune
interesse.
Personale dei comitati regionali
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali
per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di
mobilita' previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12
maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato
territoriale. Analoga priorita' e' riconosciuta al personale in
posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi
ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del
Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui
effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Servizio di polizia delle telecomunicazioni. Attivita' della
Guardia di finanza
15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono
determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il
servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle
dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso
Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro
delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le
strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i
compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e
dell'editoria.
Collaborazione con organismi esteri
16. L'Autorita' collabora anche mediante scambi ed informazioni con
le Autorita' e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al
fine di agevolare le rispettive funzioni.
Ruolo organico del personale dipendente
17. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorita'
nel limite di duecentosessanta unita'. Alla definitiva determinazione
della pianta organica si procede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione
pubblica, su parere conforme dell'Autorita', in base alla rilevazione
dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di
mobilita' previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli
stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorita'.
Contratti a tempo determinato
18. L'Autorita', in aggiunta al personale di ruolo, puo' assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato,
disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a
sessanta unita', con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 30,
della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Utilizzazione di dipendenti pubblici
19. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze, di
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti
pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore,
complessivamente, a trenta unita' e per non oltre il 20 per cento
delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente
numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma e'
corrisposta l'indennita' prevista dall'articolo 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
Primo reclutamento di personale
20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorita'
puo' provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura
massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica,
mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle
competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal
Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria purche' in possesso delle competenze e
dei requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni.
Deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato: estensione
ad altre Autorita'
21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo
2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle
disposizioni della presente legge. Le disposizioni del comma 9,
limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilita' generale dello
Stato, nonche' dei commi 16 e 19 del presente articolo si applicano
anche alle altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.
Abrogazione di norme
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di
organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo, sono
abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6
agosto 1990, n. 223, nonche' il secondo comma dell'articolo 8 della
legge 5 agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata in
vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono
abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n.
223. E' abrogata altresi' ogni norma incompatibile con le disposizioni
della presente legge. Dalla data del suo insediamento l'Autorita'
subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella
titolarita' dei rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per
la radiodiffusione e l'editoria.
Ristrutturazione degli uffici del Ministero delle comunicazioni
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono
emanati uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le competenze
trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorita' con quelle delle
pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze,
riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e
rivedere le relative piante organiche. A decorrere dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o
riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.
Forum per le comunicazioni
24. Presso il Ministero delle comunicazioni e' istituito un Forum
permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti
dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da
operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di
studio e di proposta nel settore della multimedialita' e delle nuove
tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta
oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.
Disposizioni transitorie
25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorita' il Ministero delle
comunicazioni svolge le funzioni attribuite all'Autorita' dalla
presente legge, salvo quelle attribuite al Garante per la
radiodiffusione e l'editoria, anche ai fini di quanto previsto
dall'articolo 1-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
Giurisdizione esclusiva e competenza del giudice amministrativo
26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita' rientrano
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La
competenza di primo grado e' attribuita in via esclusiva ed
inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Procedimento giurisdizionale
27. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a
pronunciarsi sulla domanda di sospensione di provvedimenti dell'Autorita',
puo' definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione
in forma abbreviata. La medesime disposizioni si applicano davanti al
Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza
appellata. Tutti i termini processuali sono ridotti della meta' ed il
dispositivo della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza con deposito in cancelleria. Nel caso di concessione del
provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della
causa deve essere celebrata entro sessanta giorni. Con la sentenza che
definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia
specificamente sulle spese del processo cautelare. Le parti
interessate hanno facolta' di proporre appello contro la sentenza
pronunciata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio subito
dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che
dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della
sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Consiglio nazionale degli utenti
28. E' istituito presso l'Autorita' un Consiglio nazionale degli
utenti, composto da esperti designati dalle associazioni
rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di
telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente
qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico,
educativo e mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei
diritti e della dignita' della persona o delle particolari esigenze di
tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri
e formula proposte all'Autorita', al Parlamento e al Governo e a tutti
gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia
audiovisiva o svolgono attivita' in questi settori su tutte le
questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime
esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo
comunicativo, promuovendo altresi' iniziative di confronto e di
dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorita' detta i
criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del
Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi
componenti, il quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le
proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trasmessi al
Garante per la protezione dei dati personali.
Sanzioni
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorita'
espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria
attivita' non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste
dall'articolo 2621 del codice civile.
Sanzioni
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalita'
prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie
richiesti dall'Autorita' sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla
stessa Autorita'.
Sanzioni
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorita',
impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento
milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine
alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a
ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria
non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio
chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono
irrogate dall'Autorita'.
Sanzioni
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione e' di
particolare gravita' o reiterata, puo' essere disposta nei confronti
del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la
sospensione dell'attivita', per un periodo non superiore ai sei mesi,
ovvero la revoca.
Art. 2.
(Divieto di posizioni dominanti)
Divieto di posizioni dominanti
1. Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle
forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della
multimedialita', dell'editoria anche elettronica e delle connesse
fonti di finanziamento, e' vietato qualsiasi atto o comportamento
avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di
una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche
attraverso soggetti controllati e collegati.
Nullita' degli atti
2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese
che contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli.
Comunicazioni delle intese e delle operazioni di concentrazione
3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono
obbligati a comunicare all'Autorita' e all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato le intese e le operazioni di concentrazione
di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze.
Vigilanza dell'Autorita' e relazioni al Parlamento
4. L'Autorita' vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati
relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite
relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate.
Regolamento
5. L'Autorita' con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei
criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti
di cui al comma 7, i relativi procedimenti e le modalita' di
comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica
dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la
possibilita' di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio
dell'istruttoria, il potere dell'Autorita' di richiedere ai soggetti
interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni
e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorita' e'
tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela
delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in
conformita' alla normativa in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.
Limiti alle concessioni ed autorizzazioni
6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a
soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di
concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa,
non possono essere rilasciate concessioni ne' autorizzazioni che
consentano di irradiare piu' del 20 per cento rispettivamente delle
reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o
radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze
terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine di consentire
l'avvio dei mercati nel rispetto dei principi del pluralismo e della
concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici
numerici l'Autorita' puo' stabilire un periodo transitorio nel quale
non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma. L'Autorita'
puo' stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una
percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei principi del
pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione
delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le
regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con
le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province
autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorita' fissa il numero delle
reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo
conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate
secondo i seguenti criteri:
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo
standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato
periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e
televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del
cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra
gli impianti di radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un
terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori
risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente
alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con
il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio
della provincia;
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilita' tecniche, in termini
di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le
emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza
di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione
del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore
delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che
trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze.
Procedimento per eliminare o impedire posizioni dominanti
7. L'Autorita', adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei
mercati ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8, ferma
restando la nullita' di cui al comma 2, adotta i provvedimenti
necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui
al comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri
l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del
contraddittorio, al termine della quale interviene affinche' esse
vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti
o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi
dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione
degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga di dover disporre misure che
incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende
o di rami di azienda, e' tenuta a determinare nel provvedimento stesso
un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale
termine non puo' essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso
le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al
presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo
delle concessioni e delle autorizzazioni.
Limiti alla raccolta di risorse economiche
8. Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorita' applica i seguenti
criteri:
a) i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito
nazionale anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni per
trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i
provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota non superiore
al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito
nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre e codificate.
I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da
finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario,
nonche' da pubblicita' nazionale e locale, da spettanze per
televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con
soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto
delle spettanze delle agenzie di intermediazione. Il calcolo, per
ciascun soggetto, dei ricavi derivanti da offerta televisiva a
pagamento e' considerato nella misura del 50 per cento per un periodo
di tre anni a condizione che tale offerta sia effettuata
esclusivamente su cavo o da satellite; la quota di cui al primo
periodo della presente lettera non puo' essere superiore al 25 per
cento qualora il fatturato lordo complessivo dei soggetti autorizzati
per trasmissioni televisive a pagamento sia uguale o superiore al 20
per cento del fatturato globale del settore televisivo nazionale;
b) i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito
nazionale possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui
proventi derivanti da pubblicita' e da sponsorizzazioni per una quota
non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore
radiofonico. Ai fini dello sviluppo del settore nella fase iniziale,
l'Autorita' puo' stabilire una quota di raccolta delle risorse
economiche maggiore di quella prevista nella presente lettera;
c) i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive
via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non
superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito al settore
delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle emittenti via
satellite. Al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei
principi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorita' determina un
periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti
nella presente lettera. Nel caso di programmi offerti in modo
coordinato, i limiti di cui alla presente lettera si applicano con
riferimento alle singole emittenti televisive via cavo ovvero via
satellite che compongono l'offerta;
d) i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese
operanti nei settori della radiotelevisione e dell'editoria di
giornali quotidiani e periodici possono raccogliere, sommando i ricavi
dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale
nazionale delle risorse derivanti da pubblicita', spettanze per
televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti
pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta
televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e
periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo
delle famiglie; e' fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di
giornali quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni. E' fatto salvo il rispetto dei limiti
per singolo settore previsti dalla presente legge;
e) le concessionarie di pubblicita' possono raccogliere nei settori
radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote
previste nelle lettere a), b), c) e d). L'impresa concessionaria di
pubblicita', controllata da o collegata ad un soggetto destinatario di
concessione o autorizzazione radiotelevisiva, puo' raccogliere
pubblicita' anche per altri soggetti destinatari di concessione in
ambito locale, nei limiti previsti dal primo periodo della presente
lettera ed a condizione che detta impresa concessionaria raccolga in
esclusiva la pubblicita' per il soggetto concessionario o autorizzato
che la controlla o e' ad essa collegato.
Accertamento del superamento dei limiti
9. Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle
lettere a), b) e c) del comma 8 sia stato raggiunto mediante intese o
concentrazioni, l'Autorita' provvede, nel rispetto del principio del
contraddittorio, ai sensi del comma 7. Se i soggetti che esercitano l'attivita'
radiotelevisiva superano, al momento dell'entrata in vigore della
presente legge, i limiti di cui al comma 8, mediante lo sviluppo
spontaneo dell'impresa che non determini una posizione dominante ne'
elimini o riduca il pluralismo e la concorrenza, l'Autorita', con atto
motivato e informatone il Parlamento, non provvede ai sensi del comma
7. Ai fini della verifica, da compiere prima della data di rilascio
ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni, l'Autorita'
invita i soggetti interessati a dimostrare, entro i termini
prefissati, mediante idonea documentazione, la insussistenza di una
posizione dominante vietata perche' la quota raggiunta e' inferiore ai
limiti di cui al comma 8 ovvero perche', pur essendo stati superati i
limiti di cui al comma 8 nel mercato di riferimento, individuati
tenendo conto, tra l'altro, dell'esistenza o meno di vincoli tecnici,
economici o giuridici all'ingresso nel mercato di riferimento, della
possibilita' di accesso ai fattori di produzione, delle dimensioni e
del numero dei concorrenti e della struttura degli stessi, non si
configura una posizione dominante vietata. Compete in ogni caso all'Autorita'
effettuare ogni altro opportuno accertamento al fine di verificare
l'esatta situazione in essere.
Deroghe
10. I limiti di cui al comma 8 non si applicano ai soggetti
destinatari di una concessione televisiva o radiofonica su frequenze
terrestri o di una autorizzazione per offerta televisiva a pagamento
via cavo o via satellite, in entrambi i casi per l'irradiazione di un
solo programma nazionale.
Termini per le verifiche
11. Il superamento dei limiti quantitativi relativi
all'acquisizione di risorse economiche indicati nel comma 8 deve
essere verificato nell'ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni
caso non superiore ai dodici mesi.
Relazione al Parlamento
12. L'Autorita', in occasione della relazione al Parlamento sulle
caratteristiche dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi
espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente
articolo.
Trasmissione simultanea
13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove
tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive
in chiaro su frequenze terrestri e' consentita, previa autorizzazione
dell'Autorita', la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi.
Soggetti equiparati ai titolari di concessione od autorizzazione
14. Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti
che raccolgono pubblicita' per una quota superiore al 50 per cento del
fatturato di una emittente, e i produttori e i distributori di
produzioni audiovisive che su base annua forniscono prodotti ad una
emittente televisiva in chiaro per una percentuale superiore al 35 per
cento del tempo di diffusione giornaliero o al 35 per cento della
fascia di maggiore ascolto, cosi' come definita dall'Autorita', sono
equiparati ad un soggetto destinatario di concessione o
autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono conteggiate le
interruzioni pubblicitarie e le televendite.
Imputazione dei proventi
15. Ai fini della applicazione del comma 8, alla concessionaria di
pubblicita' che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei
proventi derivanti da pubblicita', sponsorizzazioni e spettanze da
televendite di ciascun soggetto destinatario di concessioni ovvero
autorizzazioni radiotelevisive e' imputato l'intero ammontare dei
proventi ad esso derivanti da pubblicita', sponsorizzazioni e
spettanze da televendite.
Societa' controllate e collegate. Accordi di voto
16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate
dalla presente legge si considerano anche le partecipazioni al
capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di societa'
anche indirettamente controllate, di societa' fiduciarie o per
interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che
vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui
appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad
operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o
simili che interessino tali soggetti. Allorche' tra i diversi soci
esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio
concertato del voto, o comunque alla gestione della societa', diversi
dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci e' considerato,
ai fini della presente legge, come titolare della somma di azioni o
quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.
Rinvio
17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti
dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
Influenza dominante
18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza
dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti
situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla
concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di esercitare la
maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare
la maggioranza degli amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e
organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti
effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre
imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle
azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base
all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e
dei dirigenti delle imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo' risultare anche
in base alle caratteristiche della composizione degli organi
amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.
Piattaforma unica per trasmissioni digitali
19. In deroga alle disposizioni del presente articolo, salvo quanto
previsto dal comma 8, lettera c), la societa' concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo e la societa' concessionaria del
servizio pubblico di telecomunicazioni, tra loro congiuntamente,
possono partecipare ad una piattaforma unica per trasmissioni digitali
da satellite e via cavo e per trasmissioni codificate in forma
analogica su reti terrestri, mediante accordi di tipo associativo
anche con operatori di comunicazione destinatari di concessione,
autorizzazione, licenza o comunque iscritti nel registro di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della presente legge.
La piattaforma e' aperta alla utilizzazione di chi ne faccia richiesta
in base a titolo idoneo, secondo principi di trasparenza, di
concorrenza e di non discriminazione. L'Autorita' vigila sulla
costituzione e sulla gestione della piattaforma, garantendo, mediante
l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dei commi 31 e
32 dell'articolo 1, l'osservanza dei principi di trasparenza, di
concorrenza e di non discriminazione tra i soggetti pubblici e
privati, nonche' tra i soggetti partecipanti all'accordo di cui al
presente comma e soggetti terzi che intendano distribuire proprie
trasmissioni mediante la stessa piattaforma.
Trasmissioni quotidiane
20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle
effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con
frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in
alternativa, a centoventi giorni al semestre.
Art. 3.
Norme sull'emittenza radiotelevisiva
Disposizione transitoria
1. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di
entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio
della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito
nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero
fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile
1998.
Concessioni radiotelevisive: durata, condizioni, requisiti
2. L'Autorita' approva il piano nazionale di assegnazione delle
frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31
gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile 1998, le
nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno
una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle
condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorita' tenendo
conto anche dei principi di cui al comma 3, a societa' per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative. Le
societa' di cui al presente comma devono essere di nazionalita'
italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Il
controllo delle societa' da parte di soggetti di cittadinanza o
nazionalita' di Stati non appartenenti all'Unione europea e'
consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti
dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocita', fatte salve le
disposizioni derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori
delle societa' richiedenti la concessione non devono aver riportato
condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo
superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di
sicurezza o di prevenzione. L'Autorita', limitatamente alla
radiodiffusione sonora, e' autorizzata ad una deroga per le scadenze
previste al comma 1 e per quelle previste per la predisposizione del
piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle
concessioni, qualora la complessita' del piano radiofonico impedisca
la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovra' comunque essere
elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle relative
concessioni dovra' avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999. In
caso di deroga e' consentita la prosecuzione dell'esercizio della
radiodiffusione sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove
concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non
oltre il 30 aprile 1999.
Disciplina regolamentare
3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il
regolamento di cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le
associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti
private, prevede:
a) per le emittenti radiotelevisive nazionali:
1) una misura adeguata del capitale e la previsione di norme che
consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai
commi 16 e 17 dell'articolo 2;
2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti che,
in base al progetto editoriale presentato, garantiscano una proposta
di produzioni destinate a diversificare l'offerta in relazione alle
condizioni di mercato, una quota rilevante di autoproduzione e di
produzione italiana ed europea, una consistente programmazione
riservata all'informazione, un adeguato numero di addetti, piani di
investimento coordinati con il progetto editoriale;
b) per le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione
sonora nazionale, i seguenti criteri direttivi:
1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e
delle procedure di rilascio delle concessioni;
2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in
emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con
obblighi di informazione in base a criteri che verranno stabiliti
dall'Autorita'. La possibilita' di accedere a provvidenze ed
incentivi, anche gia' previsti da precedenti disposizioni di legge, e'
riservata in via esclusiva alle emittenti con obblighi di informazione
ed alle emittenti di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6
agosto 1990, n. 223;
3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di
strutture di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e
produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di aziende,
le dismissioni e le fusioni nonche' la costituzione di consorzi di
servizi e l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel
mercato dei servizi di telecomunicazioni;
4) la possibilita' per le emittenti radiotelevisive locali di
trasmettere programmi informativi differenziati per non oltre un
quinto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse
aree territoriali comprese nel bacino di utenza;
5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicita',
sponsorizzazioni e televendite;
6) in attesa che il Governo emani uno o piu' regolamenti nei
confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in
ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6
agosto 1990, n. 223, sono ridotte ad un decimo;
7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare
valore le emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70 per
cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara
utilita' sociale, quali salute, sanita' e servizi sociali, e
classificabili come vere e proprie emittenti di servizio. Le emittenti
locali a programmazione monotematica di chiara utilita' sociale
dovranno essere considerate anche nella divisione della parte di
pubblicita' pubblica riservata alle emittenti locali ed alle radio
locali e nazionali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito
dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e,
da ultimo, dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono le caratteristiche e
l'impegno previsto dal primo periodo hanno diritto prioritario ai
rimborsi ed alle riduzioni tariffarie previsti dall'articolo 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate, per le
emittenti locali che dedicano almeno il 70 per cento della propria
programmazione ad un tema di chiara utilita' sociale, la misura dei
rimborsi e delle riduzioni viene stabilita sia per le agenzie di
informazione, sia per le spese elettriche, telefoniche e di
telecomunicazioni, compreso l'uso del satellite, nella misura prevista
dalla norme vigenti.
Riassetto piano nazionale delle frequenze
4. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze, le stesse, in via prioritaria, sono assegnate ai
soggetti titolari della concessione comunitaria.
Copertura del territorio. Riserva di frequenze
5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito
nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i
criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2 comma 6, e comunque
l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno
l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le
concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale
devono consentire l'irradiazione del segnale in un area geografica che
comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi
di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze
riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza
televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi
irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano
nazionale di assegnazione delle frequenze e' prevista una riserva di
frequenze:
a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali
che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si
impegnano a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per
ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti puo' essere
rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o
non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;
b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e
televisiva digitale cosi' come previsto dall'articolo 2, comma 6,
lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva
digitale e' concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai
concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione
sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire
consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei
relativi impianti.
Obbligo di trasmettere via cavo o via satellite
6. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale
che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono
proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile
1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto
degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive
destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano
effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o
via cavo e, successivamente al termine di cui al comma 7,
esclusivamente via cavo o via satellite.
Obbligo di trasmettere via cavo o via satellite
7. L'Autorita', in relazione all'effettivo e congruo sviluppo
dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo,
indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti
di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite
o via cavo.
Assegnazione di frequenze ritenute non indispensabili
8. All'entrata in vigore della presente legge l'Autorita' dispone
la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non
sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attivita' radiotelevisiva
per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorita'
assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di
concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e
locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al
90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la
concessione o l'autorizzazione. Sono escluse dall'assegnazione, che
comunque e' attuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte
costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti
che trasmettono in forma codificata. Le disposizioni di cui al
presente comma sono attuate fino all'entrata in funzione dell'Autorita'
dal Ministero delle comunicazioni.
Ristrutturazione del servizio pubblico radiotelevisivo
9. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse
economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998.
Entro la stessa data, la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e' tenuta a presentare all'Autorita' un piano per una
ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarieta' del
servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una
emittente che non puo' avvalersi di risorse pubblicitarie. Nel piano
presentato all'Autorita' si prevedono apposite soluzioni per le
regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le province
autonome di Trento e di Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le
regioni e con le province, a tutela delle minoranze linguistiche e in
una logica di cooperazione transfrontaliera. All'emittente di cui al
secondo periodo non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2,
commi 6 e 8. L'Autorita', valutato il piano di ristrutturazione,
sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui
deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma,
contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7.
Diffusione via satellite
10. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal
territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, e' soggetta
ad autorizzazione rilasciata dall'Autorita' ovvero, fino alla sua
costituzione, dal Ministero delle comunicazioni, sulla base di un
apposito regolamento.
Concessioni televisive in forma codificata
11. Nessun soggetto puo' essere destinatario di piu' di una
concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per
la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti
legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente
legge piu' reti televisive in ambito nazionale in forma codificata
devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo,
dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le
trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun operatore puo'
proseguire l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998. A partire
dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente puo'
essere esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei
termini previsti dai commi 6 e 7. L'Autorita' adotta un apposito
regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze
terrestri e tiene conto, nell'indicazione del termine di cui al comma
7, della particolare natura di tale tipo di trasmissioni. L'Autorita'
ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorita' stessa, il
Ministero delle comunicazioni, in via provvisoria, prima
dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo
o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o
autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle
condizioni previste dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni il
Ministero delle comunicazioni adotta, sulla base delle norme contenute
nella presente legge e nel regolamento previsto dall'articolo 1, comma
2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento
per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate
le norme dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422, in contrasto con la presente legge.
Validita' effetti previgente disciplina sanzionatoria
12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtu' della previgente
disciplina, in particolare per cio' che attiene ai procedimenti
sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni
applicate.
Antenne collettive satellitari
13. A partire dal 1 gennaio 1998 gli immobili, composti da piu'
unita' abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a
ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni
radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne
collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per
distribuire nelle singole unita' le trasmissioni ricevute mediante
antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento
sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni
radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la
salvaguardia degli aspetti paesaggistici.
Agevolazioni tributarie e modifica della legge n. 481/1995
14. Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la
riqualificazione di quelli esistenti, concernenti la distribuzione
all'interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da
reti via cavo o via satellite, sono soggetti ad IVA nella misura del 4
per cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla diffusione
radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale
a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonche' ai relativi
decodificatori di utenti.
Agevolazioni tributarie e modifica della legge n. 481/1995
15. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
sono soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai soli fini del
presente comma l'esercizio del credito,".
Impianti ripetitori di enti locali
16. Dopo l'articolo 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e'
inserito il seguente:
"Art. 43-bis. 1. L'installazione e l'esercizio di impianti e
ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e
trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi delle
concessionarie televisive in ambito nazionale e locale, sono
assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle
comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei
suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il
progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione e' rilasciata
esclusivamente ai comuni, comunita' montane o ad altri enti locali o
consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla
circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della
particolarita' delle zone di montagna".
Collegamenti particolari
17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in
ambito locale possono effettuare collegamenti in diretta sia
attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei in
occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura,
sport, attualita'.
Acquisizione di concessionarie
18. Sono consentite le acquisizioni, da parte di societa' di
capitali, di concessionarie svolgenti attivita' di radiodiffusione
sonora e televisiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, costituite in societa' cooperative a responsabilita'
limitata.
Trasferimento impianti o rami di aziende
19. Fino al rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione
sonora sono consentiti il trasferimento e la cessione di impianti o
rami di azienda tra concessionari radiofonici nazionali o tra questi e
gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14
aprile 1975, n. 103, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma
13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Decorrenza canone di concessione
20. I canoni di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva
privata in ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del
provvedimento di concessione da parte dell'interessato. Ove la
concessione venga ricevuta nel corso dell'anno il canone e' dovuto in
proporzione ai mesi intercorrenti con la fine dell'anno stesso.
Limiti alla cessione di azioni o quote di societa' concessionarie
private
21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i trasferimenti di azioni o di quote di societa' concessionarie
private sono consentiti a condizione che l'assetto proprietario che ne
derivi sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del presente
articolo.
Norme urbanistiche
22. Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n.
223, si applicano, a condizione che le imprese radiotelevisive ne
chiedano l'applicazione, anche in assenza dei piani di assegnazione
delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di
coordinamento. In tal caso si fara' riferimento alle aree ove sono
ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti dalle
imprese radiotelevisive.
Differimento termini
23. Il comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, e' sostituito dal seguente:
"45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi 28,
30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti
commi entro il 31 ottobre 1997".
Esonero temporaneo dal pagamento canone
24. Il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione
sonora digitale terrestre non e' dovuto dagli interessati per un
periodo di dieci anni.
Art. 4.
(Reti e servizi di telecomunicazioni)
Licenze ed autorizzazioni per le telecomunicazioni
1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione
via cavo o che utilizzano frequenze terrestri e' subordinata, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al
rilascio di licenza da parte dell'Autorita'. A decorrere dalla stessa
data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la fornitura di
servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di licenze e
autorizzazioni da parte dell'Autorita'. L'installazione di stazioni
terrestri per i servizi via satellite disciplinata ai sensi delle
procedure previste nel decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, e'
soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorita'.
Licenze ed autorizzazioni per le telecomunicazioni
2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate
sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Utilizzazione del suolo pubblico e privato
3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano
su beni pubblici e' subordinata al rilascio di concessione per l'uso
del suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non
discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali
concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A
tal fine l'Autorita' emana un regolamento che disciplina in linea
generale le modalita' ed i limiti con cui possono essere previsti gli
stessi obblighi, la cui validita' si estende anche alle concessioni
precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati.
L'installazione delle reti dorsali, cosi' come definite in un apposito
regolamento emanato dall'Autorita', e' soggetta esclusivamente al
rilascio di licenza da parte della stessa Autorita'. I provvedimenti
di cui al presente comma, nonche' le concessioni di radiodiffusione
previste nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle relative opere. Le
aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del
comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta
previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria e' indetta, ai
sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai
sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le
disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali
della proprieta' e al diritto di servitu'. Sono comunque fatte salve
le competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni a
statuto speciale e - pag. 26 - delle province autonome.
Separazione contabile
4. Le societa' che installano o esercitano le reti di
telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi
di telecomunicazioni sono obbligati, nel termine previsto dal
regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, a tenere separata contabilita' delle attivita'
riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti
nonche' delle attivita' riguardanti la fornitura dei servizi. Le
societa' titolari di licenze di telecomunicazioni sono altresi'
obbligate a tenere separata contabilita' delle attivita' svolte in
ordine alla fornitura del servizio universale. La contabilita' tenuta
ai sensi del presente comma e' soggetta a controllo da parte di una
societa' di revisione scelta tra quante risultano iscritte
all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB) ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora superi l'ammontare di
fatturato determinato dall'Autorita', alla quale compete anche di
definire i criteri per la separazione contabile dell'attivita' entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Servizi di telecomunicazioni svolti con impianti radiotelevisivi
5. Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono
essere utilizzati anche per la distribuzione di servizi di
telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di concessioni in ambito
locale sono tenuti alla separazione contabile dell'attivita'
radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle telecomunicazioni,
mentre i destinatari di concessioni per emittenti nazionali sono
tenuti a costituire societa' separate per la gestione degli impianti.
Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a decorrere
dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione
delle frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire entro
centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso.
Costituzione di societa' separate
6. Le societa' titolari di servizi di pubblica utilita' che hanno
realizzato, per le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono
tenute a costituire societa' separata per lo svolgimento di qualunque
attivita' nel settore delle telecomunicazioni. La societa'
concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non puo'
assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso societa'
controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle societa' titolari
di servizi di pubblica utilita' che hanno realizzato le predette reti,
ne' acquisire diritti reali o di obbligazione sulle stesse reti.
Conferma delle vigenti concessioni ad uso pubblico
7. L'Autorita' conferma alle societa' concessionarie del servizio
pubblico radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti concessioni
con annesse convenzioni. L'installazione delle infrastrutture a larga
banda da parte della societa' concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni e' soggetta alla concessione di cui al comma 3.
L'installazione, l'esercizio e la fornitura della rete nonche' la
fornitura dei servizi di - pag. 27 - telecomunicazioni da parte delle
societa' di cui ai commi 5 e 6 sono subordinati al rilascio dei
provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonche'
al rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza e non
discriminazione.
Disposizioni particolari per le concessionarie del servizio
pubblico di telecomunicazioni
8. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i
servizi di telecomunicazioni. Fino al 1 gennaio 1998 la concessionaria
del servizio pubblico di telecomunicazioni conserva l'esclusivita' per
l'offerta di telefonia vocale, fatta salva comunque la possibilita' di
sperimentazione da parte dei soggetti che ne abbiano fatto richiesta
all'Autorita', ottenendone autorizzazione. Fino alla stessa data le
societa' destinatarie di concessioni in esclusiva per
telecomunicazioni non possono realizzare produzioni radiotelevisive.
La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non puo'
essere destinataria direttamente o indirettamente di concessioni
radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro ne' fornire programmi
o servizi ne' raccogliere pubblicita' per i concessionari
radiotelevisivi nazionali e locali su frequenze terrestri in chiaro.
Sorveglianza sui prezzi praticati
9. L'offerta del servizio di telefonia vocale e' soggetta dal 1
gennaio 1998 a regime di prezzo. La concessionaria del servizio
pubblico di telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' soggetta per
il servizio di telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono
determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 14
novembre 1995, n. 481, con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario
e dell'orientamento ai costi. L'Autorita' esercita la sorveglianza sui
prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare
condizioni di effettiva concorrenza.
Art. 5.
(Interconnessione accesso e servizio universale)
Interconnessione e accesso
1. I soggetti destinatari di licenze o autorizzazione per la
installazione delle reti ovvero per la fornitura di servizi di
telecomunicazioni, nonche' i soggetti titolari di autorizzazione per
l'esercizio di reti regolano i rapporti di interconnessione e di
accesso sulla base di negoziazione nel rispetto delle regole emanate
dall'Autorita' e dei seguenti principi:
a) promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi;
b) garanzia dell'interconnessione tra le reti e i servizi sui mercati
locali, nazionali e dell'Unione europea;
c) garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove
compatibili, di non discriminazione e di proporzionalita' di obblighi
e di diritti tra gli operatori ed i fornitori.
Disciplina del servizio universale: rinvio
2. La remunerazione degli obblighi del servizio universale e'
disciplinata in base ai princi'pi di cui al regolamento di attuazione
di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Limiti al diritto di accesso
3. I soggetti autorizzati all'offerta di servizi di
telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 4 hanno diritto di accesso
alle reti. L'accesso puo' essere limitato dall'Autorita' per ragioni
di:
a) sicurezza di funzionamento della rete;
b) mantenimento dell'integrita' della rete;
c) interoperabilita' dei servizi, qualora ricorrano comprovati motivi
di interesse generale di natura non economica.
Limiti al diritto di accesso
4. Se ricorrono ragioni di protezione dei dati anche personali,
riservatezza delle informazioni trasmesse o registrate e tutela della
sfera privata l'accesso puo' essere limitato dal Garante per la
protezione di dati personali, di intesa con l'Autorita'.
Obblighi di fornitura del servizio universale
5. Gli obblighi di fornitura del servizio universale, ivi inclusi
quelli concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con
specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso
pubblico, di difesa nazionale, di protezione civile, di giustizia, di
istruzione e di Governo, e le procedure di scelta da parte dell'Autorita'
dei soggetti tenuti al loro adempimento sono fissati secondo i criteri
stabiliti dall'Unione europea.
Delegificazione
6. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge e al
presente articolo possono essere modificate su proposta del Ministro
delle comunicazioni, secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite l'Autorita' e le
competenti Commissioni parlamentari.
Art. 6.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in lire 52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede:
a) quanto ad annue lire 32.090.000.000 mediante utilizzo delle
risorse finanziarie gia' destinate al funzionamento dell'Ufficio del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
b) quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 38, lettera b), e commi successivi, della legge
14 novembre 1995, n. 481.
2. Secondo le stesse modalita' puo' essere istituito, ove
necessario e con criteri di parametrazione che tengano conto dei costi
dell'attivita', un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorita' in
base a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta del registro
degli operatori.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
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