LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, n. 481
Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di
pubblica utilità
Articolo 1
Finalità
- Le disposizioni della presente
legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza
e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di
seguito denominati "servizi" nonché adeguati livelli di qualità nei
servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività,
assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo
sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario
certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la
tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della
normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica
generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì
armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti
esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere
sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.
- Per la privatizzazione dei servizi
di pubblica utilità, ivi compreso ai soli fini del presente comma
l'esercizio del credito, il Governo definisce i criteri per la
privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di
dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Articolo 2
Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità
- Sono istituite le Autorità di
regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti,
rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le
telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro complessivo del sistema
delle comunicazioni, all'Autorità per le telecomunicazioni potranno
essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema.
- Le disposizioni del presente
articolo costituiscono princìpi generali cui si ispira la normativa
relativa alle Autorità.
- Al fine di consentire una
equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi
pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più Autorità
per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città.
- La disciplina e la composizione di
ciascuna Autorità sono definite da normative particolari che tengono
conto delle specificità di ciascun settore sulla base dei princìpi
generali del presente articolo. La presente legge disciplina
nell'articolo 3 il settore dell'energia elettrica e del gas. Gli
altri settori saranno disciplinati con appositi provvedimenti
legislativi.
- Le Autorità operano in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono
preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria
competenza.
- Le Autorità, in quanto autorità
nazionali competenti per la regolazione e il controllo, svolgono
attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di
propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento
e della attuazione della normativa comunitaria.
- Ciascuna Autorità è organo
collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le
designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al
parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le
nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole
espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei
componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione
delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente
legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni
dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene
espresso a maggioranza assoluta.
- I componenti di ciascuna Autorità
sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta
professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette
anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non
possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività
professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di
soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di
qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di
rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o
indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della
medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.
- Per almeno quattro anni dalla
cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti
nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita,
salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria
pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e
l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore
somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo
percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per
cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire
e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi più gravi o
quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca
dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzione sono
rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
- I componenti e i funzionari delle
Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e
sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo
collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui al comma
12, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento
delle procedure istruttorie, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, si applicano i princìpi riguardanti l'individuazione
e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli
relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo,
attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni
di gestione attribuite ai dirigenti.
- Le indennità spettanti ai
componenti le Autorità sono determinate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.
- Ciascuna Autorità nel perseguire le
finalità di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:
- formula osservazioni e proposte
da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da
assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle
relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti,
proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari
necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle
condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative
comunitarie;
- propone ai Ministri competenti
gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni dei
singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni
e dei contratti di programma;
- controlla che le condizioni e le
modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque
stabilite, siano attuate nel rispetto dei princìpi della
concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole
voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il
servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le
ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese
quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il
rispetto: dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute
degli addetti;
- propone la modifica delle
clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese
quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni,
dei contratti di programma in essere e delle condizioni di
svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del
mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo
altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di
interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente;
- stabilisce e aggiorna, in
relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri
e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di
cui ai commi 17,18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei
costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da
assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata
diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la
realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di
tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al
comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi
tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri di
cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle
tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti
eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta
giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non
intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate
positivamente;
- emana le direttive per la
separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle
singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area
geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente
gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale
definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra
essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la
pubblicizzazione dei dati;
- controlla lo svolgimento dei
servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della
documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi
di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il
servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non
rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli
qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di
servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai
sensi della lettera h);
- emana le direttive concernenti la
produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti
esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli
generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i
livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da
garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i
rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente
differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali
determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37;
- assicura la più ampia pubblicità
delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e
dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche,
giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o
all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a
migliorare le modalità di erogazione dei servizi; presenta
annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei
ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività
svolta;
- pubblicizza e diffonde
la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine
di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità
dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli
utenti intermedi o finali;
- valuta reclami, istanze e
segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il sevizio nei confronti
dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle
modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla
revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;
- verifica la congruità delle
misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di
assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la
continuità della prestazione dei servizi, verificare
periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo
acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni
informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i
relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il
più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il
numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le
procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita
risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei
livelli qualitativi e tariffari;
- propone al Ministro competente la
sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui
tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;
- controlla che ciascun soggetto
esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui princìpi
dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio
dei ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio
pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e ne
verifica il rispetto.
- Il Ministro competente, se respinge
le proposte di cui alle lettere b), d) e o) del comma 12, chiede
all'Autorità una nuova proposta e indica esplicitamente i princìpi e
i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi. Il
Ministro competente, qualora non intenda accogliere la seconda
proposta dell'Autorità, propone al Presidente del Consiglio dei
ministri di decidere, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, in difformità esclusivamente per gravi e rilevanti motivi
di utilità generale.
- A ciascuna Autorità sono trasferite
tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da
altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo,
relative alle sue attribuzioni. Fino alla data di entrata in vigore
dei regolamenti di cui al comma 28, il Ministro competente continua
comunque ad esercitare le funzioni in precedenza ad esso attribuite
dalla normativa vigente. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo
nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni riservate alle
autonomie locali.
- Nelle province autonome di Trento e
di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, e le relative norme di attuazione contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nel
decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
- Nella regione Valle d'Aosta si
applicano le norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello
statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4.
- Ai fini della presente legge si
intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto
delle imposte.
- Salvo quanto previsto dall'articolo
3 e unitamente ad altri criteri di analisi e valutazioni, i
parametri di cui al comma 12, lettera e), che l'Autorità fissa per
la determinazione della tariffa con il metodo del price-cap, inteso
come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un
periodo pluriennale, sono i seguenti:
- tasso di variazione medio annuo
riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;
- obiettivo di variazione del tasso
annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno
triennale.
- Ai fini di cui al comma 18 si fa
altresì riferimento ai seguenti elementi:
- recupero di qualità del servizio
rispetto a standards prefissati per un periodo almeno triennale;
- costi derivanti da eventi
imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o
dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- costi derivanti dall'adozione di
interventi volti al controllo e alla gestione della domanda
attraverso l'uso efficiente delle risorse.
- Per lo svolgimento delle proprie
funzioni, ciascuna Autorità:
- richiede, ai soggetti esercenti
il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;
- effettua controlli in ordine al
rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37;
- irroga, salvo che il fatto
costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri
provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a
quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso
in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano
veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel
minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300
miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà,
qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte
degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi
ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la
decadenza della concessione;
- ordina al soggetto esercente il
servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli
utenti, imponendo, ai sensi dei comma 12, lettera g), l'obbligo di
corrispondere un indennizzo;
- può adottare, nell'ambito della
procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti
temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del
servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto
funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.
- Il Governo, nell'ambito del
documento di programmazione economico-finanziaria, indica alle
Autorità il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica
utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese.
- Le pubbliche amministrazioni e le
imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e
informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro
funzioni.
- Le Autorità disciplinano, ai sensi
del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 (6), con proprio
regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina,
audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i
consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo regolamento
sono altresì disciplinati audizioni periodiche delle associazioni
ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei
lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli
utenti e sull'efficacia dei sevizi.
- Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 17, coma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono definiti:
- le procedure relative alle
attività svolte dalle Autorità idonee a garantire agli interessati
la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in
forma scritta e orale, e la verbalizzazione;
- i criteri, le condizioni, i
termini e le modalità per l'esperimento di procedure di
conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità
nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti
il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di
conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima
istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29
dicembre 1993, n. 580. Fino alla scadenza del termine fissato per
la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento
agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede
giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di
conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo
esecutivo.
- I ricorsi avverso gli atti e i
provvedimenti delle Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale
amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.
- La pubblicità di atti e
procedimenti delle Autorità è assicurata anche attraverso un
apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
- Ciascuna Autorità ha autonomia
organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e
il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei
conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Ciascuna Autorità, con propri
regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione,
le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la
pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le
ottanta unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai
criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto
delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento
giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano
le disposizioni di cui al
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto
salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo.
- Il reclutamento del personale di
ruolo previsto nella pianta organica di ciascuna Autorità avviene
mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le
quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di
prima attuazione della presente legge ciascuna Autorità provvede
mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale
dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze
e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima
neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per
cento dei posti previsti nella pianta organica.
- Ciascuna autorità può assumere, in
numero non superiore a quaranta unità, dipendenti con contratto a
tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti
e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per
specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo
determinato di durata non superiore a due anni che possono essere
rinnovati per non più di due volte.
- Il personale dipendente in servizio
anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità
non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra
attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso,
inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese
del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di
decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca
reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo,
a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50
milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.
- Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o
più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse
a quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge nonché a
riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a rivedere le piante
organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dalla
applicazione della presente legge e cessano le competenze esercitate
in materia dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi
riorganizzati. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai
sensi del precedente periodo.
- Le Autorità, con riferimento agli
atti e ai comportamenti delle imprese operanti nei settori
sottoposti al loro controllo, segnalano all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione
delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
- Per le materie attinenti alla
tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di 30 giorni
alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione
delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti
di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali.
- Le concessioni rilasciate nei
settori di cui al comma 1, la cui durata non può essere superiore ad
anni quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste
dalla normativa vigente.
- L'esercizio del servizio in
concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di
programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il soggetto
esercente il servizio, nei quali sono definiti, in particolare,
l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e
degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del
servizio; le procedure di controllo e le sanzioni in caso di
inadempimento; le modalità e le procedure di indennizzo automatico
nonché le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del
contratto di programma o della convenzione.
- Il soggetto esercente il servizio
predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei princìpi di
cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al
comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12,
lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di
servizio.
- All'onere derivante
dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, determinato in
lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna
Autorità, a decorrere dal 1996, si provvede:
- per il 1995, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- a decorrere dal 1996, mediante
contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi
dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio
stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno
nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del
tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
- Il Ministro delle finanze è
autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti
esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le
effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità.
- Le somme di cui al comma 38,
lettera b), sono versate allo stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un unico capitolo
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
- Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 3
Disposizioni relative all'Autorità per l'energia elettrica e il
gas e altre disposizioni concernenti il settore elettrico
- In relazione a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 14, della presente legge, sono trasferite
all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia
di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che le esercita, a norma del predetto articolo 5,
sino alla emanazione del regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Autorità di cui all'articolo 2, comma 28, della
presente legge.
- Per le tariffe relative ai servizi
di fornitura dell'energia elettrica i prezzi unitari da applicare
per tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio
nazionale. Tali tariffe comprendono anche le voci derivanti dai
costi connessi all'utilizzazione dei combustibili fossili e agli
acquisti di energia da produttori nazionali e agli acquisti di
energia importata nonché le voci derivanti dagli oneri connessi
all'incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti
rinnovabili ed assimilate. L'Autorità accerta, inoltre, la
sussistenza di presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione
degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori
per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura
definitiva delle centrali nucleari, nonché dalla copertura
finanziaria delle minori entrate connesse alle disposizioni fiscali
introdotte in attuazione del piano energetico nazionale, secondo
quanto previsto dall'articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
Tali voci vengono specificate nella tariffa. L'Autorità verifica la
congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli
oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per
la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura,
anche per l'esercizio delle competenze di cui al comma 7 del
presente articolo.
- L'Autorità, nell'esercizio delle
funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, rispettivamente comma
12, lettera e), e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare
l'individuazione delle diverse componenti le tariffe nonché dei
tributi e altri oneri.
- Per l'aggiornamento delle tariffe
per la parte al netto delle voci di costo di cui al comma 2, i
soggetti esercenti il servizio, sulla base delle variazioni dei
parametri di cui all'articolo 2, comma 18, stabiliti dall'Autorità
ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), nonché degli
eventuali elementi di cui all'articolo 2, comma 19, predispongono la
proposta di aggiornamento delle tariffe da sottoporre entro il 30
settembre di ogni anno alla verifica da parte dell'Autorità
nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12.
Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta
di aggiornamento senza che l'Autorità abbia verificato la proposta
la stessa si intende positivamente verificata. Ove l'Autorità
ritenga necessario richiedere notizie o effettuare approfondimenti,
il suddetto termine è prorogato di 15 giorni. Le tariffe relative ai
servizi di fornitura dell'energia elettrica, aggiornate entro il 31
dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno
successivo. Contestualmente l'Autorità provvede a definire eventuali
aggiornamenti delle perequazioni.
- L'aggiornamento delle tariffe in
relazione ai costi relativi ai combustibili fossili, all'energia
elettrica acquistata da produttori nazionali e importata avviene per
effetto di meccanismi di calcolo automatici sulla base di criteri
predefiniti dall'Autorità e correlati all'andamento del mercato.
L'aggiornamento delle tariffe viene effettuato a cura dei soggetti
esercenti il servizio ed è sottoposto a successiva verifica da parte
dell'Autorità.
- I sistemi di perequazione tra i
diversi soggetti esercenti il servizio sono disciplinati sulla base
dei provvedimenti generali emanati in materia dal Ministro
competente o, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti di cui
all'articolo 2, comma 28, dall'Autorità.
- I provvedimenti già adottati dal
Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e
di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o
abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o
dalla Autorità competente. Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992,
come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994, si applica, per tutta
la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di
entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle
convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1992,
nonché alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all'ENEL spa entro
il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia
elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate
alla medesima data, a condizione che in tali ultimi casi permanga la
necessaria attività primaria dell'azienda. Conservano altresì
efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad
applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato
provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti
dall'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che
terranno conto dei princìpi di cui all'articolo 1 della presente
legge.
- Per i soggetti esercenti il
servizio nel settore elettrico la separazione contabile di cui
all'articolo 2, comma 12, lettera f), deve essere attuata nel
termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e concerne, in particolare, le diverse fasi di generazione,
di trasmissione e di distribuzione come se le stesse fossero gestite
da imprese separate. Tali soggetti pubblicano nella relazione
annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e
perdite distinti per ogni fase. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 20, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308
(14), le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche
degli enti locali restano affidate in concessione da parte del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I
rapporti tra le imprese elettriche degli enti locali e l'ENEL spa
restano regolati da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 21
della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
- La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Integrazioni
La legge 31 luglio 1997, n. 249 concernente l'Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, pubblicata nel Supplemento
ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 177 del
31 luglio 1997, contiene alcune disposizioni che si applicano anche
alle altre Autorità istituite con la legge 14 novembre 1995, n. 481
fra cui la stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas. Queste
disposizioni sono contenute nei commi 9, limitatamente alla deroga
alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché nei commi 16
e 19 dell'art. 1 della legge n. 249 del 1997:
Comma 9. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo
insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese,
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, ....(omissis)
Comma 16. L'Autorità collabora anche mediante scambi ed
informazioni con le Autorità e le amministrazioni competenti degli
Stati esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Comma 19. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti
pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1990, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore,
complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle
qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente
numero di posto di ruolo. Al personale di cui al presente comma è
corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
Comma 21. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate
dalle disposizioni della presente legge. Le disposizioni del comma 9,
limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilità generale dello
Stato, nonché dei commi 16 e 19 del presente articolo si applicano
anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato. |