NELLA sua riunione del Consiglio del 21
maggio 2003;
VISTA la legge 31
luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo" ed in particolare l’art. 1, comma 6, lettera c),
numeri 5 e 7;
VISTA la legge 14 aprile 1975, n. 103
recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva";
VISTA la legge 6
agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato";
VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n.
323, convertito, con modifiche, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422,
recante "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva";
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica del 28 marzo 1994 recante "Approvazione della Convenzione tra
il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la
Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. per la concessione in esclusiva del
servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e
televisivo sull’intero territorio nazionale";
VISTO il
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650, recante
"Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva.
Interventi per il riordino della Rai S.p.A. nel settore dell’editoria e
dello spettacolo, per l’emittenza televisiva e sonora in ambito locale
nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata";
VISTA la propria
delibera n. 78/98 del 1 dicembre 1998,
recante "Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni
per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10
dicembre 1998, n. 288;
VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato" ed in particolare l’art. 27, commi 9 e 10;
VISTO il decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica di concerto con il
Ministro delle comunicazioni e il Ministro delle finanze 23 ottobre 2000
recante "Individuazione dei soggetti che eserciscono legittimamente
l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva,
in ambito nazionale e locale, tenuti al pagamento del canone annuo
previsto dal comma 9, dell'articolo 27, della legge del 23 dicembre
1999, n. 488." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 26 ottobre 2000, n. 251;
VISTO il
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti
per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di
impianti radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n.66;
VISTA la propria
deliberazione n.236/01/CONS del
30 maggio 2001, recante "Regolamento per l’organizzazione e la tenuta
del registro degli operatori di comunicazione" e successive
modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n.150 del 30 giugno 2001;
VISTA la propria deliberazione n.435/01/CONS
del 15 novembre 2001, recante "Approvazione del regolamento relativo
alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 6 dicembre 2001, n. 284;
VISTA la direttiva 2002/20/CE del 7 marzo
2002 relativa alle "Autorizzazioni per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)";
VISTA la direttiva 2002/21/CE del 7 marzo
2002 relativa alla "Istituzione di un quadro normativo comune per le
reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)";
VISTA la comunicazione dell’Autorità del
24 dicembre 2002 con la quale è stato chiesto il parere del Ministero
dell’economia e delle finanze e del Ministero delle comunicazioni sulle
modalità prospettate per la rideterminazione dei canoni di concessione
radiotelevisivi di cui all’articolo 27, comma 10, della legge 23
dicembre 1999, n. 488;
VISTA la comunicazione del Ministero
delle Comunicazioni pervenuta il 22 gennaio 2003 nella quale si esprime
parere favorevole al mantenimento dell’attuale livello di contribuzione
dell’1% del fatturato per i prossimi tre anni, nonché all’aggiornamento
dei tetti massimi di cui all’art. 27 comma 10 legge summenzionata sulla
base del tasso di inflazione dell’ultimo triennio;
VISTA la comunicazione del Ministero
dell’economia e delle finanze pervenuta in data 17 febbraio 2003 nella
quale si condivide quanto già espresso dal Ministero delle comunicazioni
nella summenzionata nota;
CONSIDERATO che il sistema di
contribuzione introdotto dal summenzionato art. 27 della legge n. 488
del 1999 appare più facilmente attuabile rispetto a quello in precedenza
vigente, poiché questo, anche a detta del Ministero delle Comunicazioni
nella summenzionata comunicazione, ha consentito di eliminare i
contenziosi pregressi fondati sul calcolo del canone correlato ai bacini
serviti abolendo le disparità di trattamento tra le varie tipologie di
emittenti;
CONSIDERATO, peraltro, che è doveroso
l’adeguamento dei tetti massimi di cui all’art. 27 della legge n. 488
del 1999 sulla base della variazione dell’indice del costo della vita
nei tre anni precedenti, secondo il metodo di calcolo dell’interesse
composto, anche nella misura in cui l’art. 22 legge n. 223 del 1990 già
prevedeva che l’ammontare dei canoni venisse aggiornato ogni tre anni in
relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatosi
nell’ultimo triennio utile;
CONSIDERATO che quale indice del costo
della vita utilizzato ai fini del calcolo della variazione del tasso di
inflazione va assunto l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, che, secondo quanto definito dall’Istat
- Istituto Nazionale di Statistica - è pari al 7,9% per il triennio
2000-2002 (2,6% per l’anno 2000, 2,7% per il 2001, 2,4% per il 2002),
variazione che porta il tetto massimo per le emittenti radiofoniche
nazionali da 140 milioni di lire a 78016 euro, per le emittenti
televisive locali da 30 milioni di lire a 16718 euro, per le emittenti
radiofoniche locali da 20 milioni di lire a 11145 euro;
CONSIDERATO che la disciplina riguardante
i canoni radiotelevisivi dovrà essere rivista alla luce dell’entrata a
regime della tecnologia digitale terrestre, poiché gli articoli 12 e 13
della summenzionata deliberazione n. 435/01/CONS prevedono le distinte
figure dell’autorizzazione generale per la fornitura dei programmi e
della licenza individuale per l’operatore di rete, per l’ottenimento
delle quali il precedente art. 5 fissa un contributo a carico dei
soggetti richiedenti, mentre si rinvia ad un successivo provvedimento di
questa Autorità per le determinazioni dei contributi dovuti per
controlli e verifiche;
CONSIDERATO che questa Autorità entro il
31 marzo 2004, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera g), della
summenzionata deliberazione n. 435/01/CONS adotterà un provvedimento che
stabilirà la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete;
UDITA la relazione del Commissario Paola
Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del
regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorità;