Legge 20 marzo 2001, n. 66
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante
disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il
risanamento di impianti radiotelevisivi
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001
Legge di conversione
Art. 1
1. Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante
disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il
risanamento di impianti radiotelevisivi, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato
con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001
(*) Le modifiche apportate dalla
legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione
televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora.
1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1
del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale
su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo
preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri in tecnica digitale, è differito al 15 marzo 2001.
I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono la
concessione possono acquisire impianti di diffusione e connessi
collegamenti legittimamente eserciti alla data di entrata in vigore del
presente decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai
commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n.
78 del 1o dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono
proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli
obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da
adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del
predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di
azienda tra emittenti televisive locali private e tra queste e i
concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del
settantacinque per cento del territorio nazionale. Fino
all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale è differito il termine di cui all'ultimo
periodo del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 1999,
n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n.
5.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge
31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle
frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e,
successivamente all'effettiva introduzione di tale sistema e allo
sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze
di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla predetta
legge. Fino all'adozione del predetto piano di assegnazione delle
frequenze in tecnica analogica, di tale piano, i
soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio
dell'attività con gli obblighi e i diritti del concessionario.
2-bis. La prosecuzione nell'esercizio da parte
dei soggetti di cui al comma 2 è subordinata alla verifica del possesso
dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre 2001:
a)
se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere
commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o
di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con
le vigenti disposizioni in materia previdenziale;
b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a
carattere commerciale, la natura giuridica di società di capitali che
impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti
disposizioni in materia previdenziale;
c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la
natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta,
fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.
2-ter. I legali rappresentanti e gli
amministratori dell'impresa non devono avere riportato condanne
irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei
mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e
seguenti del codice penale. Ai fini delle verifiche di cui al comma
2-bis ed al presente comma, le emittenti interessate inoltrano al
Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le
dichiarazioni e la documentazione necessarie, secondo modalità definite
dallo stesso Ministero entro il 30 giugno 2001.
2-quater. Le imprese di radiodiffusione sonora
in ambito locale possono irradiare il segnale fino ad un massimo di
quattro regioni al nord ovvero cinque regioni al centro e al sud, purché
le stesse siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non
superi i quindici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
superino i predetti limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi
entro sei mesi. In caso di inottemperanza, il Ministero delle
comunicazioni dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto
adeguamento.
Art. 2.
Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi
1. In attesa dell'attuazione dei piani di
assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 1, gli impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a
superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione
dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio
1997, n. 249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare
dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome,
nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro
adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome,
purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero
delle comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente
centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva
gli impianti fino al trasferimento.
1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano indicano i siti di cui al comma 1, sentiti i comuni
competenti, ferme restando le competenze attribuite ai comuni medesimi
in materia di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda
l'installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della
tutela dell'ambiente, del paesaggio nonché della tutela della salute.
2. Le azioni di risanamento previste dall'articolo
5 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono
disposte dalle regioni e dalle province autonome a carico dei titolari
degli impianti. I soggetti che non ottemperano all'ordine di riduzione a
conformità, nei termini e con le modalità ivi previsti, sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento
in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, da lire 50 milioni a lire 300 milioni, irrogata dalle regioni e
dalle province autonome. In caso di reiterazione della violazione, il
Ministro dell'ambiente, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo
8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'articolo 8 della legge
3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il Ministro della sanità e con il
Ministro delle comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle
regioni e delle province autonome, la disattivazione degli impianti,
alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle
comunicazioni, fino all'esecuzione delle azioni di risanamento.
Art. 2-bis.
Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi
audiovisivi terrestri a larga banda
1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di
programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che
eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma
nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di
trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in
tecnica digitale. A tale fine le emittenti richiedenti possono
costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei
relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi
multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche
editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive
in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente eserciti,
nonché sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al
comma 2. Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione
televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi
diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il
quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di
programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non
discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che
non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi
dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le
emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura
minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio
1997, n. 249. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle
comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta
corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.
2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati
televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti,
per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra
concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari
televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate
da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione
sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dal
penultimo periodo del comma 1 dell'articolo. 1.
3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di
programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti
titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonché i soggetti
che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione sonora in
ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni
radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte
di esso, oggetto della concessione. A tale fine le emittenti richiedenti
possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione
dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi.
Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda
VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero
delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della
richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto
radioelettrico.
4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica
digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in
applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting) per
la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche
interattivi e DVB (digital video broadcasting) per i programmi
televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.
5. Le trasmissioni televisive dei programmi e
dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate
esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006.
6. L'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle
frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di
migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico,
suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e
prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per
macro aree di diffusione.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le
autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in
tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in
tecnica digitale di cui all'articolo 1 sono rilasciate dal Ministero
delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un
regolamento, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei princìpi del presente
decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei
seguenti criteri direttivi:
a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti
che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive
responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e
previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che
provvedono alla diffusione;
b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle
strutture di trasmissione;
c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei princìpi
di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della
concorrenza e di non discriminazione;
d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi
multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno
tre programmi televisivi;
e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi
dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale
ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva
l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della
concessionaria del servizio pubblico;
f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze
e delle autorizzazioni;
g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva
trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica
digitale;
h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in
chiaro.
8. In ambito locale il Ministero delle
comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento
adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per
trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza
terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze
e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai servizi
MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui al presente comma
possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi
via cavo e da satellite alle unità abitative.
9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi
del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società concessionaria
dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco
di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di
diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi
radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria
pubblica devono essere distinti dal blocchi di programmi contenenti
programmi degli altri operatori radiotelevisivi.
10. All'articolo 3, comma 11, della legge 31
luglio 1997, n. 249, le parole: "il Ministero delle comunicazioni
adotta" sono sostituite dalle seguenti: "l'Autorità
adotta". Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2,
comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono
rilasciate dal Ministero delle comunicazioni.
11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica,
su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione
delle frequenze nonché delle norme urbanistiche, ambientali e
sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione
dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle
trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo,
previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche,
di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia
Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad
evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle
stesse frequenze, sulla base dei princìpi contenuti nella medesima
legge 31 luglio 1997, n. 249.
12. Le licenze di cui al comma 8 sono
rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere
produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie
trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti
da parte dell'Unione europea.
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la
diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le
opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai
sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per
l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136,
terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti
periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici
fiscali.
14. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Forum
permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla
convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e
sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una
proposta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la
regolamentazione della radio-televisione multimediale.
15. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero
delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione
in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva
digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei
sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando
contestualmente misure a sostegno del settore.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge. |