Attenzione: la presente delibera è stata abrogata!
Consultare la Delibera n. 666/08/CONS per le nuove disposizioni in merito.

Delibera n. 236/01/CONS
Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione

Delibera
Regolamento

L’Autorità

NELLA sua riunione di Consiglio del 30 maggio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;

VISTI gli articoli 1, commi 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e l’articolo 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, allegato "A" alla delibera n. 17 del 16 giugno 1998 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria";

VISTA la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante: "Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416" ;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: "Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416" ;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" ;

VISTO il regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

UDITA la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi;

DELIBERA

Articolo 1

1. L’Autorità adotta, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell’allegato "A" alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

3. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

4. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell’Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 30 maggio 2001

IL COMMISSARIO RELATORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Sangiorgi Enzo Cheli
IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Catricalà

 

ALLEGATO "A"
alla delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001

Regolamento per l’organizzazione e la tenuta
del registro degli operatori di comunicazione

TITOLO I
ISTITUZIONE DEL REGISTRO

Articolo 1
Registro degli operatori di comunicazioni

  1. E’ istituito, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il registro degli operatori di comunicazione, alla cui tenuta sovrintende il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

  2. Sono obbligati all’iscrizione nel registro:

    1. i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;

    2. le imprese concessionarie di pubblicità;

    3. le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;

    4. le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;

    5. le agenzie di stampa di carattere nazionale;

    6. i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale;

    7. le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.

Articolo 2
Soggetti obbligati

  1. Ai fini dell’iscrizione nel registro, si intendono per:

    1. soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione: la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, da parte dell’Autorità o del Ministero delle comunicazioni, per l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via satellite o via cavo, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l’installazione e l’esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;

    2. imprese concessionarie di pubblicità: 1) i soggetti che, in forza di un contratto con una emittente radiotelevisiva, o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante impianti radiofonici o televisivi; 2) i soggetti che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, nonché di testate in formato elettronico di cui alla lettera f), o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione su giornali quotidiani, periodici o riviste, o testate in formato elettronico di cui alla lettera f);

    3. imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi: i soggetti che distribuiscono o che producono e distribuiscono alle emittenti programmi destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva;imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste: 1) i soggetti editori di cui all’articolo 1, comma 1, e quelli equiparati di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l’anno; 2) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità per cui è previsto il conseguimento di ricavi da attività editoriale;

    4. imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste: 1) i soggetti editori di cui all’articolo 1, comma 1, e quelli equiparati di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l’anno; 2) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità per cui è previsto il conseguimento di ricavi da attività editoriale;

    5. agenzie di stampa di carattere nazionale: le imprese editrici di una o più testatecon la qualifica di agenzia quotidiana di informazione, dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari e collegate in abbonamento almeno con quindici quotidiani in cinque regioni per non meno di dodici ore di trasmissione al giorno, o con trenta emittenti radiofoniche o televisive in dodici regioni per non meno di mille notiziari quotidiani all’anno;

    6. soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale: gli editori, ai quali si applica la medesima ripartizione prevista per i soggetti di cui alla precedente lettera d), che pubblicano con regolare periodicità una o più testate giornalistiche in formato elettronico e digitale;

    7. imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici: i soggetti che, in base a licenza o autorizzazione installano e forniscono reti di telecomunicazione o forniscono servizi consistenti, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell’instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO

Articolo 3
Struttura del registro

  1. Il registro consta di un protocollo cronologico per l’annotazione degli estremi della documentazione pervenuta, relativa agli adempimenti di cui al presente regolamento, e di un repertorio degli operatori per l’annotazione delle informazioni contenute nella predetta documentazione.

Articolo 4
Protocollo

  1. Il protocollo è gestito in conformità a quanto disposto dall’articolo 53 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

  2. Su ogni documento sono apposti numero progressivo e data di protocollazione.

  3. Di ogni documento può essere rilasciata, a richiesta, attestazione della data di ricevimento.

Articolo 5
Repertorio degli operatori

  1. Nel repertorio degli operatori sono memorizzate le informazioni contenute nei documenti trasmessi ai sensi degli articoli da 9 a 17, da 21 a 25, 33 e 34, o acquisiti ai sensi degli articoli 20 e 28, e l’annotazione degli atti di cui agli articoli 19, 25 e 26 del presente regolamento.

  2. Ad ogni soggetto iscritto è attribuito un numero di posizione univoco e ogni posizione nel repertorio è individuata con riferimento al codice fiscale del relativo soggetto.

  3. I documenti relativi ad ogni soggetto iscritto sono riuniti in un fascicolo che deve riportare, all’esterno, il numero di posizione, la denominazione del soggetto e l’indicazione dell’attività da questo svolta.

  4. Il repertorio è suddiviso in quattro parti:

    1. dati anagrafici generali;

    2. assetti proprietari;

    3. organi amministrativi e rappresentanza legale;

    4. attività rilevante: testate gestite/servite o emittenti gestite/servite o servizi di telecomunicazione forniti.

Articolo 6
Archiviazione ottica degli atti

  1. La documentazione pervenuta all’Autorità a norma del presente regolamento può essere archiviata otticamente secondo tecniche informatiche ed essere distrutta dopo l’archiviazione dell’immagine, secondo le norme vigenti.

  2. La conformità all’originale è attestata su ogni immagine del documento archiviato otticamente, che sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo.

Articolo 7
Sistema informativo automatizzato

  1. Protocollo e repertorio degli operatori sono gestiti attraverso un sistema informativo automatizzato unico.

  2. Il sistema informativo automatizzato deve consentire la selezione, per ogni soggetto presente nel repertorio, della documentazione i cui estremi sono annotati in ordine cronologico nel protocollo.

  3. Il sistema informativo automatizzato deve assicurare l’integrità dei dati e consentire, in condizioni di sicurezza, l’accesso alle informazioni, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in materia di protezione nel trattamento dei dati personali.

  4. Per garantire la conservazione dei dati ne è effettuata la duplicazione su supporti informatici diversi da quelli in linea, custoditi con idonei criteri di sicurezza.

  5. Il Consiglio determinerà con successiva deliberazione le specifiche tecniche e le misure di sicurezza relative agli atti trasmessi per via telematica.

Articolo 8
Collegamenti telematici con altre amministrazioni

  1. Al fine di agevolare le attività di tenuta del registro, l’Autorità può attivare collegamenti telematici con il registro delle imprese, con i registri di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con il sistema informativo del Ministero delle comunicazioni o di altre amministrazioni, per l’acquisizione dei dati e delle informazioni necessari alla tenuta del registro degli operatori della comunicazione.

  2. Con apposite convenzioni vengono determinati l’oggetto del collegamento telematico, le relative modalità e gli eventuali costi.

TITOLO III
ISCRIZIONE AL REGISTRO

Articolo 9
Domanda di iscrizione

  1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al registro, indirizzata "All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Registro degli operatori di comunicazione", redatta secondo il modello "1/REG" e corredata dalle dichiarazioni previste dagli articoli da 11 a 17 con riferimento all’attività esercitata.

  2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "2/REG", contenente il codice fiscale, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e gli altri dati relativi al soggetto.

  3. I soggetti che svolgono più di una attività rilevante ai fini dell’iscrizione nel registro presentano un’unica domanda, redatta secondo il modello "1/REG", corredata dalla dichiarazione, redatta secondo il modello "2/REG", nonché dalle dichiarazioni previste dagli articoli da 11 a 17 con riferimento a ciascuna attività esercitata.

  4. La domanda di iscrizione deve essere presentata entro sessanta giorni decorrenti:

    1. per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e g), dal ricevimento della concessione, autorizzazione o licenza, o dalla formazione del silenzio-assenso;

    2. per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dalla data di conclusione del primo contratto relativo alle attività per cui è previsto l’obbligo di iscrizione.

  5. Ai sensi dell’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f), l’iscrizione al registro è condizione per l’inizio delle pubblicazioni.

  6. In fase di prima attuazione del presente regolamento, i termini di presentazione delle domande di iscrizione sono quelli di cui all’articolo 32.

Articolo 10
Dichiarazioni comuni dei soggetti obbligati

  1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, in forma di società di capitali o cooperative, società di persone, fondazioni o associazioni, devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione:

    1. una dichiarazione, redatta secondo il modello "3/REG", contenente l’indicazione dell’oggetto sociale o associativo;

    2. una dichiarazione, redatta secondo il modello "4/REG", contenente l’indicazione della composizione, della durata dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori.

  2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, in forma di ente pubblico, producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, la sola dichiarazione, redatta secondo il modello "4/REG".

  3. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, in forma di impresa individuale, non producono le dichiarazioni, redatte secondo i modelli "3/REG" e "4/REG".

Articolo 11
Dichiarazioni dei soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione

  1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:

    1. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;

    2. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;

    3. ove la maggioranza delle azioni o quote della società da iscrivere sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, per i livelli successivi a quello di cui alla precedente lettera b), l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società della catena partecipativa fino all’individuazione delle persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge che detengono la maggioranza delle azioni o quote di ciascuna di dette società;

    4. ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere b) e c), l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società da iscrivere;

    5. l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).

  2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), in forma di società di persone, devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "5.3/REG", contenente l’indicazione dell’elenco dei propri soci.

  3. Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), in ogni caso, devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "6.1/REG" e "6.2/REG", che riportino l’indicazione dei provvedimenti di concessione, autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per l’esercizio delle attività di radiodiffusione o ripetizione, nonché delle denominazioni delle emittenti, delle eventuali autorizzazioni a trasmettere in contemporanea e delle informazioni relative a testate giornalistiche.

Articolo 12
Dichiarazioni delle imprese concessionarie di pubblicità

  1. Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b1), che svolgono attività di concessionaria di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi, in forma societaria, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2.
  1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b2), che svolgono attività di concessionaria di pubblicità su giornali quotidiani, periodici o riviste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d1), o su testate in formato elettronico con le medesime caratteristiche, in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre all’atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:

    1. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;

    2. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;

    3. per i livelli successivi a quello di cui alla lettera b), l’indicazione del capitale sociale e dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società che dispongono, anche a mezzo di controllate, di almeno il 20% o il 10% nel caso di società quotate in borsa dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società da iscrivere;

    4. l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c).

  2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b2), che svolgono attività di concessionaria di pubblicità su periodici o riviste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d2), o su testate in formato elettronico con le medesime caratteristiche, in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre all’atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:

    1. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto;per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;

    2. l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della società da iscrivere.

  3. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b2), in forma di società di persone, devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "5.3/REG", contenente l’indicazione dell’elenco dei propri soci.

  4. Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), in ogni caso, devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "7.1/REG" e/o "7.2/REG", che riporti l’elenco degli editori e/o delle emittenti radiotelevisive serviti, con l’indicazione degli eventuali diritti di esclusiva.

Articolo 13
Dichiarazioni delle imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi

  1. Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in forma societaria, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2.

  2. Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in ogni caso, devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "8/REG", che riporti l’elenco delle emittenti radiotelevisive servite.

Articolo 14
Dichiarazioni delle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste

  1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d1), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:

    1. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;

    2. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;

    3. ove la partecipazione di controllo delle società cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, per il livello successivo a quello della lettera b), l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2%;

    4. ove non sia già stato comunicato a norma delle precedenti lettere b) e c), l’indicazione del capitale sociale e dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società che dispongono, anche a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società da iscrivere;

    5. l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d).

  2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d2), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre all’atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.4/REG", contenente:

    1. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;

    2. l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote della società da iscrivere.

  3. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), in forma di società di persone, devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "5.3/REG", contenente l’indicazione dell’elenco dei propri soci.

  4. Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), in ogni caso, devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "9/REG", che riporti l’indicazione delle testate edite, con la relativa periodicità.

Articolo 15
Dichiarazioni delle agenzie di stampa di carattere nazionale

  1. Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), in forma societaria, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 14, commi 1 e 3.

  2. Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), in ogni caso, devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "10.1/REG" e "10.2/REG", con l’indicazione dei collegamenti con i quotidiani o le emittenti, nonché degli elementi relativi alla struttura e all’attività di agenzia.

Articolo 16
Dichiarazioni dei soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale

  1. Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 14.

Articolo 17
Dichiarazioni delle imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici

  1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), in forma di società di capitali o cooperative, devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:

    1. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto;per le società quotate in borsa limitatamente alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale;

    2. l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni o le quote della società da iscrivere;

    3. l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a) e b).

  2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), in forma di società di persone, devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "5.3/REG", contenente l’indicazione dell’elenco dei propri soci.

  3. Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), in ogni caso, devono produrre, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "11/REG", che riporti gli elementi identificativi del provvedimento di concessione, autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per la fornitura di servizi di telecomunicazioni e telematici.

Articolo 18
Istruttoria per l’iscrizione

  1. Al fine di istruire la richiesta d’iscrizione, è accertata:

    1. la regolarità della compilazione della domanda di iscrizione e l’autenticità della sua sottoscrizione;

    2. la produzione delle dichiarazioni richieste ai sensi dei precedenti articoli, la regolarità della loro compilazione e l’autenticità della loro sottoscrizione;

    3. l’esistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 19
Conclusione del procedimento d’iscrizione

  1. Le attività preparatorie e istruttorie relative al procedimento d’iscrizione devono concludersi nel termine di sessanta giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvo che il richiedente sia invitato a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare la documentazione, con assegnazione di un congruo termine.

  2. Il provvedimento conclusivo è adottato dal Direttore del Dipartimento competente e ne viene data comunicazione all’interessato. Gli effetti del provvedimento di iscrizione retroagiscono alla data della domanda.

  3. Trascorso inutilmente il termine per il completamento, la rettifica della domanda o l’integrazione della documentazione di cui al comma 1, nei confronti dei soggetti obbligati di cui all’articolo 2, comma 1, si procede a norma degli articoli 20 e 30.

Articolo 20
Iscrizione d’ufficio

  1. I soggetti obbligati che non richiedono l’iscrizione nei termini o prima dell’inizio delle pubblicazioni sono diffidati a presentare la necessaria domanda, entro un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni dalla data di ricezione della diffida.

  2. Se nel termine assegnato viene presentata regolare domanda, l’iscrizione ha luogo secondo le modalità di cui all’articolo 19; altrimenti si procede all’acquisizione delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari, tramite il competente nucleo della Guardia di Finanza, e all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

  3. Acquisite le informazioni necessarie, i risultati dell’istruttoria svolta d’ufficio sono trasmessi al Direttore del Dipartimento competente, che provvede secondo le modalità di cui all’articolo 19.

  4. A fini di controllo, per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e g), il Ministero delle comunicazioni trasmette all’Autorità copia dei provvedimenti di concessione, autorizzazione o licenza, nonché delle istanze su cui si è formato il silenzio-assenso.

TITOLO IV
COMUNICAZIONI E CANCELLAZIONI

Articolo 21
Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti

  1. I soggetti che controllano al momento dell’iscrizione o che acquisiscono successivamente il controllo di uno o più soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, del presente regolamento, ai sensi della vigente normativa generale e speciale, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo il modello "12/REG", contenente l’indicazione del fatto o del negozio che determina l’acquisizione del controllo, nonché, se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto.

  2. I soci delle società per le quali è stato presentato l’elenco all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, tra i quali siano stati conclusi accordi per l’esercizio concertato del voto o la gestione dell’impresa, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo il modello "13/REG".

  3. Gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 si applicano ad ogni modificazione dei fatti, negozi, accordi oggetto di dichiarazione.

  4. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute con riferimento al controllo dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d2), f) con le medesime caratteristiche e g), nonché all’articolo 12, comma 3.

  5. L’inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 30.

Articolo 22
Trasferimenti di proprietà e sottoscrizioni

  1. Deve essere data comunicazione, redatta secondo i modelli "14.1/REG" e "14.2/REG", di ogni trasferimento a qualsiasi titolo o di ogni sottoscrizione che interessi più del 10%, o del 2% per le società quotate in borsa, del capitale relativi alle azioni o quote:

    1. della società iscritta al registro;

    2. delle società a cui sono intestate azioni o quote della società iscritta in misura superiore al 2% del capitale sociale.

  2. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 sussiste anche quando successivi trasferimenti o sottoscrizioni di entità inferiore al 10%, o al 2% per le società quotate in borsa, abbiano superato tali limiti.

  3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere date dall’acquirente o dal sottoscrittore entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento o la sottoscrizione acquistano efficacia.

  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti e alle sottoscrizioni per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi della normativa vigente vengono a disporre di una quota di capitale superiore al 20% della società iscritta.

  5. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d2) e f) con le medesime caratteristiche e g), nonché all’articolo 12, comma 3.

  6. L’inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 30.

Articolo 23
Comunicazioni di variazione

  1. I soggetti iscritti di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione al registro, ad esclusione di quelle di cui all’articolo 24.

  2. Ai fini delle predette comunicazioni deve essere inviata una apposita dichiarazione, redatta secondo il modello "15/REG", che indica il tipo di variazione, nonché una o più dichiarazioni, redatte secondo i diversi modelli utilizzati per l’iscrizione al registro, contenenti l’indicazione della specifica variazione intervenuta.

  3. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d2) e f), con le medesime caratteristiche, nonché all’articolo 12, comma 3.

  4. Restano fermi i termini per le comunicazioni al registro di cui all’articolo 1, comma 7, lettera a), nonché agli articoli 5 e 12, comma 6, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Articolo 24
Comunicazione annuale

  1. I soggetti iscritti di cui all’articolo 2, comma 1, in forma di società di capitali o cooperative, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dalla data dell’assemblea che approva il bilancio, una dichiarazione annuale, redatta secondo i modelli "2/REG", "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente l’aggiornamento alla stessa data dei dati anagrafici e degli elenchi dei soci delle società iscritte al registro e di quelle per le quali deve essere indicato al registro l’elenco dei soci ai sensi del presente regolamento, nonché l’indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote.

  2. I soggetti iscritti di cui all’articolo 2, comma 1, in forma di società di persone, sono tenuti a comunicare, entro il 30 giugno di ciascun anno, una dichiarazione redatta secondo i modelli "2/REG" e "5.3/REG", contenente l’aggiornamento alla stessa data dei dati anagrafici e degli elenchi dei soci della società iscritta al registro, nonché l’indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote.

  3. I restanti soggetti iscritti di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere entro il 30 giugno di ciascun anno una dichiarazione annuale contenente il codice fiscale, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e gli altri dati relativi al soggetto, redatta secondo il modello "2/REG".

  4. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) ed e) sono tenuti a comunicare, entro i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 ciascuno con riferimento alla propria forma giuridica, una dichiarazione annuale, redatta secondo i modelli "7.1/REG", "7.2/REG", "8/REG", "10.2/REG" ciascuno con riferimento all’attività svolta.

Articolo 25
Cancellazione dal registro

  1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare domanda di cancellazione, redatta secondo il modello "16/REG", ove siano venuti meno i presupposti di iscrizione al registro.

  2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione dal registro.

  3. La cancellazione si ha con provvedimento del Direttore del Dipartimento competente, che deve essere annotato nel repertorio degli operatori.

  4. Qualora in ogni caso sia rilevato il venire meno dei presupposti per l’iscrizione nel registro, ne viene data comunicazione al soggetto interessato e, in caso di mancata contestazione pervenuta entro quindici giorni decorrenti dalla ricezione, il Direttore del Dipartimento competente provvede alla cancellazione dal registro.

  5. In caso di tempestiva contestazione, sono espletati i relativi accertamenti, anche tramite il competente nucleo della Guardia di Finanza, per le conseguenti determinazioni di cancellazione o conferma dell’iscrizione.

  6. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d2), sono cancellati dal registro ove sia accertato, anche mediante l’informativa di sistema di cui all’articolo 1, comma 28, 29, 30 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, che non siano stati conseguiti i ricavi previsti all’atto dell’iscrizione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI E SANZIONI

Articolo 26
Certificazioni

  1. I certificati inerenti alla regolare iscrizione nel registro alla data della richiesta sono rilasciati sulla base del modello "17/REG".

  2. Il rilascio di ogni certificazione è annotato nel repertorio degli operatori.

  3. L’attribuzione del numero di registrazione al repertorio degli operatori può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di legge.

Articolo 27
Contributi alle imprese e iscrizione al registro

  1. L’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituisce requisito per l’accesso a benefici, agevolazioni e provvidenze nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

Articolo 28
Trasmissione di ulteriori atti o documenti

  1. L’Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione alle esigenze delle specifiche situazioni, la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili.

Articolo 29
Modelli

  1. I modelli allegati al presente regolamento ne costituiscono parte sostanziale e integrante.

Articolo 30
Sanzioni

  1. Ferma restando la responsabilità penale in ordine alla rispondenza al vero delle dichiarazioni rese, l’inosservanza da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, degli obblighi prescritti dal presente regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 31
Infrastrutture di diffusione

  1. Le infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale sono censite in una sezione speciale del registro, disciplinata con successivo regolamento integrativo del presente.

Articolo 32
Domanda di iscrizione in fase di prima attuazione del regolamento

  1. In fase di prima attuazione del presente regolamento, i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al registro entro e non oltre il 31 dicembre 2001.

Articolo 33
Iscrizione nel registro dei soggetti già iscritti nel R.N.S. e nel R.N.I.R.

  1. I soggetti già iscritti nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, o comunque registrati con assegnazione di una posizione,sono iscritti automaticamente nel registro degli operatori di comunicazione.

  2. Con riguardo ai soggetti di cui al comma 1, possono essere acquisiti al registro i dati e le informazioni mancanti, integrative o comunque utili di cui alla comunicazione inviata all’Autorità, riferite all’ultima annualità, ai sensi dell’articolo 1, commi 28, 29, 30, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.

  3. In fase di prima attuazione del presente regolamento, per i soggetti iscritti al registro ai sensi del comma 1:

    1. è sospeso, fino al 31 dicembre 2001, l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 23.

    2. deve essere prodotta, entro il 31 gennaio 2002, una dichiarazione, redatta secondo il modello "18/REG", da cui risultino alla data del 31 dicembre 2001 gli elementi identificativi del soggetto, l’indicazione della composizione, della durata dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori, nonché le informazioni relative all’attività esercitata.

  4. L’Autorità si riserva in ogni momento di verificare la veridicità e l’attualità degli elementi acquisiti al registro, richiedendo ai soggetti interessati ogni atto, comunicazione o documento ritenuto utile.

Articolo 34
Soggetti iscrivendi nel R.N.S. e nel R.N.I.R.

  1. Al fine di facilitare l’iscrizione nel registro, i soggetti che hanno già presentato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, domanda di iscrizione nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, possono inviare, entro il 30 ottobre 2001, una dichiarazione, redatta secondo il modello "19/REG", da cui risultino gli elementi identificativi del soggetto, l’indicazione della composizione, della durata dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori, nonché le informazioni relative all’attività esercitata, con riguardo al periodo intercorrente tra la data della domanda e quella della dichiarazione medesima.

  2. Con riguardo ai soggetti di cui al comma 1, ai fini dell’istruttoria, si tiene conto dei dati e delle informazioni utili contenute nella comunicazione inviata all’Autorità, riferita all’ultima annualità, ai sensi dell’articolo 1, commi 28, 29, 30, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.

  3. Ove il soggetto, ai sensi del precedente comma 1, dichiari di essere titolare di un provvedimento abilitativo allo svolgimento dell’attività, per il rilascio del quale l’Amministrazione nell’ambito del relativo procedimento sia tenuta ad acquisire la certificazione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, l’Autorità non procede ad una ulteriore acquisizione.

  4. L’Autorità si riserva in ogni momento di verificare la veridicità e l’attualità degli elementi acquisiti al registro, richiedendo ai soggetti interessati ogni atto, comunicazione o documento ritenuto utile.

  5. Ove i soggetti di cui al comma 1 non abbiano usufruito della facoltà ivi prevista, per l’istruttoria delle relative domande di iscrizione presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento è comunque sufficiente, in via di semplificazione, produrre la documentazione prevista nello stesso regolamento, con riguardo al periodo intercorrente tra la data della domanda e quella della produzione stessa.

  1. 6. L’iscrizione o la registrazione della posizione nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, ai sensi dei precedenti commi, deve considerarsi avvenuta alla data della domanda di iscrizione; segue, ai sensi dell’articolo 33, l’iscrizione automatica del soggetto al registro degli operatori di comunicazione.

 

Articolo 35
Archivi del R.N.S. e del R.N.I.R.

  1. Gli atti relativi al Registro nazionale della stampa e al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, pervenuti dall’ufficio del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono acquisiti all’archivio del registro degli operatori di comunicazione.

Articolo 36
Raccordo dell’informativa di sistema

  1. Con apposita deliberazione il Consiglio provvederà, entro il 30 aprile 2002, a riformare le disposizioni attuative dell’informativa di sistema di cui all’articolo 1, comma 28, 29, 30 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, in modo da renderla pienamente conforme all’impianto del nuovo registro.

  2. Il sistema informativo automatizzato che gestisce il registro degli operatori è posto al servizio della informativa di sistema, onde consentire lo scambio, l’incrocio e l’esame congiunto delle rispettive basi di dati e informazioni.

Articolo 37
Oneri contributivi

  1. E’ fatta salva la facoltà dell’Autorità di istituire con apposita deliberazione un corrispettivo per i servizi inerenti alla tenuta del registro, come previsto dall’articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 38
Abrogazione

  1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge e di regolamento relative all’organizzazione e alla tenuta del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive.

Attenzione: la presente delibera è stata abrogata!
Consultare la Delibera n. 666/08/CONS per le nuove disposizioni in merito.