Attenzione: la presente delibera è stata abrogata!
Consultare la Delibera n.
666/08/CONS per le nuove disposizioni in merito.
Delibera n. 236/01/CONS
Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli
operatori di comunicazione
Delibera
Regolamento
L’Autorità
NELLA sua riunione di Consiglio del 30 maggio 2001;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1,
comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;
VISTI gli articoli 1, commi 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249
e l’articolo 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione
e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
allegato "A" alla delibera n. 17 del 16 giugno 1998 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: "Disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria";
VISTA la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante: "Rinnovo
della legge 5 agosto 1981, n. 416" ;
VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: "Nuove norme
sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5
agosto 1981, n. 416" ;
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante: "Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato" ;
VISTO il regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
UDITA la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi;
DELIBERA
Articolo 1
1. L’Autorità adotta, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera
a), numeri 5 e 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento
per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione.
2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell’allegato
"A" alla presente delibera e ne costituisce parte
integrante ed essenziale.
3. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
4. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale
dell’Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell’Autorità:
www.agcom.it.
Napoli, 30 maggio 2001
IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
Giuseppe Sangiorgi |
Enzo Cheli |
IL SEGRETARIO GENERALE |
|
Antonio Catricalà |
|
ALLEGATO "A"
alla delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001
Regolamento per l’organizzazione e la tenuta
del registro degli operatori di comunicazione
TITOLO I
ISTITUZIONE DEL REGISTRO
Articolo 1
Registro degli operatori di comunicazioni
-
E’ istituito, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a),
numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il registro degli
operatori di comunicazione, alla cui tenuta sovrintende il Consiglio
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
-
Sono obbligati all’iscrizione nel registro:
-
i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
-
le imprese concessionarie di pubblicità;
-
le imprese di produzione e distribuzione di programmi
radiotelevisivi;
-
le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o
riviste;
-
le agenzie di stampa di carattere nazionale;
-
i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale;
-
le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e
telematici.
Articolo 2
Soggetti obbligati
-
Ai fini dell’iscrizione nel registro, si intendono per:
-
soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione: la
società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i
soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di
altro provvedimento abilitativo, da parte dell’Autorità o del
Ministero delle comunicazioni, per l’esercizio della
radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via
satellite o via cavo, con qualsiasi tecnica e modalità, ad
accesso libero o condizionato, e per l’installazione e
l’esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori
e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge
impone gli stessi obblighi dei concessionari;
-
imprese concessionarie di pubblicità: 1) i soggetti
che, in forza di un contratto con una emittente radiotelevisiva, o
con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico
non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio
contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione
mediante impianti radiofonici o televisivi; 2) i soggetti che, in
forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani,
periodici o riviste, nonché di testate in formato elettronico di
cui alla lettera f), o con una sua concessionaria di pubblicità,
ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in
nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la
diffusione su giornali quotidiani, periodici o riviste, o testate
in formato elettronico di cui alla lettera f);
-
imprese di produzione e distribuzione di programmi
radiotelevisivi: i soggetti che distribuiscono o che producono
e distribuiscono alle emittenti programmi destinati alla
radiodiffusione sonora o televisiva;imprese editrici di
giornali quotidiani, periodici o riviste: 1) i soggetti
editori di cui all’articolo 1, comma 1, e quelli equiparati di
cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416,
che pubblicano più di dodici numeri l’anno; 2) gli altri
soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate
giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità per
cui è previsto il conseguimento di ricavi da attività
editoriale;
-
imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste:
1) i soggetti editori di cui all’articolo 1, comma 1, e quelli
equiparati di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto
1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l’anno; 2)
gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più
testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità
per cui è previsto il conseguimento di ricavi da attività
editoriale;
-
agenzie di stampa di carattere nazionale: le imprese
editrici di una o più testatecon la qualifica di agenzia
quotidiana di informazione, dotate di una struttura redazionale
adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e
notiziari e collegate in abbonamento almeno con quindici
quotidiani in cinque regioni per non meno di dodici ore di
trasmissione al giorno, o con trenta emittenti radiofoniche o
televisive in dodici regioni per non meno di mille notiziari
quotidiani all’anno;
-
soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale:
gli editori, ai quali si applica la medesima ripartizione prevista
per i soggetti di cui alla precedente lettera d), che pubblicano
con regolare periodicità una o più testate giornalistiche in
formato elettronico e digitale;
-
imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e
telematici: i soggetti che, in base a licenza o autorizzazione
installano e forniscono reti di telecomunicazione o forniscono
servizi consistenti, in tutto o in parte, nella trasmissione e
nell’instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi
compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a
prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei
programmi radiofonici e televisivi.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO
Articolo 3
Struttura del registro
- Il registro consta di un protocollo cronologico per l’annotazione
degli estremi della documentazione pervenuta, relativa agli
adempimenti di cui al presente regolamento, e di un repertorio degli
operatori per l’annotazione delle informazioni contenute nella
predetta documentazione.
Articolo 4
Protocollo
-
Il protocollo è gestito in conformità a quanto disposto
dall’articolo 53 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
-
Su ogni documento sono apposti numero progressivo e data di
protocollazione.
-
Di ogni documento può essere rilasciata, a richiesta, attestazione
della data di ricevimento.
Articolo 5
Repertorio degli operatori
-
Nel repertorio degli operatori sono memorizzate le informazioni
contenute nei documenti trasmessi ai sensi degli articoli da 9 a 17,
da 21 a 25, 33 e 34, o acquisiti ai sensi degli articoli 20 e 28, e
l’annotazione degli atti di cui agli articoli 19, 25 e 26 del
presente regolamento.
-
Ad ogni soggetto iscritto è attribuito un numero di posizione
univoco e ogni posizione nel repertorio è individuata con riferimento
al codice fiscale del relativo soggetto.
-
I documenti relativi ad ogni soggetto iscritto sono riuniti in un
fascicolo che deve riportare, all’esterno, il numero di posizione,
la denominazione del soggetto e l’indicazione dell’attività da
questo svolta.
-
Il repertorio è suddiviso in quattro parti:
-
dati anagrafici generali;
-
assetti proprietari;
-
organi amministrativi e rappresentanza legale;
-
attività rilevante: testate gestite/servite o emittenti
gestite/servite o servizi di telecomunicazione forniti.
Articolo 6
Archiviazione ottica degli atti
-
La documentazione pervenuta all’Autorità a norma del presente
regolamento può essere archiviata otticamente secondo tecniche
informatiche ed essere distrutta dopo l’archiviazione
dell’immagine, secondo le norme vigenti.
-
La conformità all’originale è attestata su ogni immagine del
documento archiviato otticamente, che sostituisce a tutti gli effetti
il documento cartaceo.
Articolo 7
Sistema informativo automatizzato
-
Protocollo e repertorio degli operatori sono gestiti attraverso un
sistema informativo automatizzato unico.
-
Il sistema informativo automatizzato deve consentire la selezione,
per ogni soggetto presente nel repertorio, della documentazione i cui
estremi sono annotati in ordine cronologico nel protocollo.
-
Il sistema informativo automatizzato deve assicurare l’integrità
dei dati e consentire, in condizioni di sicurezza, l’accesso alle
informazioni, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre
1996, n. 675 in materia di protezione nel trattamento dei dati
personali.
-
Per garantire la conservazione dei dati ne è effettuata la
duplicazione su supporti informatici diversi da quelli in linea,
custoditi con idonei criteri di sicurezza.
-
Il Consiglio determinerà con successiva deliberazione le
specifiche tecniche e le misure di sicurezza relative agli atti
trasmessi per via telematica.
Articolo 8
Collegamenti telematici con altre amministrazioni
-
Al fine di agevolare le attività di tenuta del registro,
l’Autorità può attivare collegamenti telematici con il registro
delle imprese, con i registri di cui all’articolo 5 della legge 8
febbraio 1948, n. 47, con il sistema informativo del Ministero delle
comunicazioni o di altre amministrazioni, per l’acquisizione dei
dati e delle informazioni necessari alla tenuta del registro degli
operatori della comunicazione.
-
Con apposite convenzioni vengono determinati l’oggetto del
collegamento telematico, le relative modalità e gli eventuali costi.
TITOLO III
ISCRIZIONE AL REGISTRO
Articolo 9
Domanda di iscrizione
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a
presentare domanda di iscrizione al registro, indirizzata "All’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni - Registro degli operatori di
comunicazione", redatta secondo il modello "1/REG"
e corredata dalle dichiarazioni previste dagli articoli da 11 a 17 con
riferimento all’attività esercitata.
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, devono produrre,
all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una
dichiarazione, redatta secondo il modello "2/REG",
contenente il codice fiscale, la denominazione o ragione sociale, la
sede legale e gli altri dati relativi al soggetto.
-
I soggetti che svolgono più di una attività rilevante ai fini
dell’iscrizione nel registro presentano un’unica domanda, redatta
secondo il modello "1/REG", corredata dalla dichiarazione,
redatta secondo il modello "2/REG", nonché dalle
dichiarazioni previste dagli articoli da 11 a 17 con riferimento a
ciascuna attività esercitata.
-
La domanda di iscrizione deve essere presentata entro sessanta
giorni decorrenti:
-
per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e
g), dal ricevimento della concessione, autorizzazione o licenza, o
dalla formazione del silenzio-assenso;
-
per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e
c), dalla data di conclusione del primo contratto relativo alle
attività per cui è previsto l’obbligo di iscrizione.
-
Ai sensi dell’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, per i
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f),
l’iscrizione al registro è condizione per l’inizio delle
pubblicazioni.
-
In fase di prima attuazione del presente regolamento, i termini di
presentazione delle domande di iscrizione sono quelli di cui
all’articolo 32.
Articolo 10
Dichiarazioni comuni dei soggetti obbligati
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, in forma di società
di capitali o cooperative, società di persone, fondazioni o
associazioni, devono produrre, all’atto della presentazione della
domanda di iscrizione:
-
una dichiarazione, redatta secondo il modello "3/REG",
contenente l’indicazione dell’oggetto sociale o associativo;
-
una dichiarazione, redatta secondo il modello "4/REG",
contenente l’indicazione della composizione, della durata
dell’organo amministrativo e delle generalità del legale
rappresentante e degli amministratori.
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, in forma di ente
pubblico, producono, all’atto della presentazione della domanda di
iscrizione, la sola dichiarazione, redatta secondo il modello "4/REG".
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, in forma di impresa
individuale, non producono le dichiarazioni, redatte secondo i modelli
"3/REG" e "4/REG".
Articolo 11
Dichiarazioni dei soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), in forma
di società di capitali o cooperative, devono produrre, all’atto
della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione,
redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG",
"5.3/REG", "5.4/REG", contenente:
-
l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri
soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con
diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente
alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del
capitale sociale;
-
l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e
della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di
voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni
o le quote della società da iscrivere;
-
ove la maggioranza delle azioni o quote della società da
iscrivere sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o
soggetti equiparati dalla legge, per i livelli successivi a quello
di cui alla precedente lettera b), l’indicazione del capitale
sociale, dell’elenco dei soci e della titolarità delle
rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2%
delle società della catena partecipativa fino
all’individuazione delle persone fisiche o soggetti equiparati
dalla legge che detengono la maggioranza delle azioni o quote di
ciascuna di dette società;
-
ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti
lettere b) e c), l’indicazione del capitale sociale,
dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive
partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società
che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10%
nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria della società da iscrivere;
-
l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie,
interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti
gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli
delle lettere a), b), c), d).
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), in forma
di società di persone, devono produrre, all’atto della
presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta
secondo il modello "5.3/REG", contenente l’indicazione
dell’elenco dei propri soci.
-
Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), in
ogni caso, devono produrre, all’atto della presentazione della
domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli
"6.1/REG" e "6.2/REG", che riportino
l’indicazione dei provvedimenti di concessione, autorizzazione o
altra abilitazione amministrativa per l’esercizio delle attività di
radiodiffusione o ripetizione, nonché delle denominazioni delle
emittenti, delle eventuali autorizzazioni a trasmettere in
contemporanea e delle informazioni relative a testate giornalistiche.
Articolo 12
Dichiarazioni delle imprese concessionarie di pubblicità
- Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b1), che
svolgono attività di concessionaria di pubblicità da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi, in forma societaria, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2.
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b2), che
svolgono attività di concessionaria di pubblicità su giornali
quotidiani, periodici o riviste di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera d1), o su testate in formato elettronico con le medesime
caratteristiche, in forma di società di capitali o cooperative,
devono produrre all’atto della presentazione della domanda di
iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i modelli "5.1/REG",
"5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG",
contenente:
-
l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri
soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con
diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente
alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del
capitale sociale;
-
l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e
della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di
voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni
o le quote della società da iscrivere;
-
per i livelli successivi a quello di cui alla lettera b),
l’indicazione del capitale sociale e dell’elenco dei soci e
della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di
voto superiori al 2% delle società che dispongono, anche a mezzo
di controllate, di almeno il 20% o il 10% nel caso di società
quotate in borsa dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria
della società da iscrivere;
-
l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie,
interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti
gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli
delle lettere a), b), c).
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b2), che
svolgono attività di concessionaria di pubblicità su periodici o
riviste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d2), o su testate in
formato elettronico con le medesime caratteristiche, in forma di
società di capitali o cooperative, devono produrre all’atto della
presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta
secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG",
"5.4/REG", contenente:
-
l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri
soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con
diritto di voto;per le società quotate in borsa limitatamente
alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del
capitale sociale;
-
l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie,
interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti
gravanti sulle azioni o quote della società da iscrivere.
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b2), in forma
di società di persone, devono produrre, all’atto della
presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta
secondo il modello "5.3/REG", contenente l’indicazione
dell’elenco dei propri soci.
-
Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), in
ogni caso, devono produrre, all’atto della presentazione della
domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli
"7.1/REG" e/o "7.2/REG", che riporti l’elenco
degli editori e/o delle emittenti radiotelevisive serviti, con
l’indicazione degli eventuali diritti di esclusiva.
Articolo 13
Dichiarazioni delle imprese di produzione e distribuzione di
programmi radiotelevisivi
-
Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in forma
societaria, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 1 e 2.
-
Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in
ogni caso, devono produrre, all’atto della presentazione della
domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello
"8/REG", che riporti l’elenco delle emittenti
radiotelevisive servite.
Articolo 14
Dichiarazioni delle imprese editrici di giornali quotidiani,
periodici o riviste
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d1), in forma
di società di capitali o cooperative, devono produrre, all’atto
della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione,
redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG",
"5.3/REG", "5.4/REG", contenente:
-
l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri
soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con
diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente
alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del
capitale sociale;
-
l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e
della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di
voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni
o le quote della società da iscrivere;
-
ove la partecipazione di controllo delle società cui sono
intestate le azioni o le quote della società da iscrivere sia
intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti
equiparati dalla legge, per il livello successivo a quello della
lettera b), l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco
dei soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con
diritto di voto superiori al 2%;
-
ove non sia già stato comunicato a norma delle precedenti
lettere b) e c), l’indicazione del capitale sociale e
dell’elenco dei soci e della titolarità delle rispettive
partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle società
che dispongono, anche a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o
il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti
esercitabili nell’assemblea ordinaria della società da
iscrivere;
-
l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie,
interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti
gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli
delle lettere a), b), c), d).
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d2), in forma
di società di capitali o cooperative, devono produrre all’atto
della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione,
redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG",
"5.4/REG", contenente:
-
l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri
soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con
diritto di voto; per le società quotate in borsa limitatamente
alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del
capitale sociale;
-
l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie,
interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti
gravanti sulle azioni o quote della società da iscrivere.
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), in forma
di società di persone, devono produrre, all’atto della
presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta
secondo il modello "5.3/REG", contenente l’indicazione
dell’elenco dei propri soci.
-
Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), in
ogni caso, devono produrre, all’atto della presentazione della
domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello
"9/REG", che riporti l’indicazione delle testate edite,
con la relativa periodicità.
Articolo 15
Dichiarazioni delle agenzie di stampa di carattere nazionale
-
Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), in forma
societaria, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo
14, commi 1 e 3.
-
Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), in
ogni caso, devono produrre, all’atto della presentazione della
domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli
"10.1/REG" e "10.2/REG", con l’indicazione dei
collegamenti con i quotidiani o le emittenti, nonché degli elementi
relativi alla struttura e all’attività di agenzia.
Articolo 16
Dichiarazioni dei soggetti esercenti l’editoria elettronica e
digitale
- Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) si
applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 14.
Articolo 17
Dichiarazioni delle imprese fornitrici di servizi di
telecomunicazioni e telematici
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), in forma
di società di capitali o cooperative, devono produrre, all’atto
della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione,
redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG",
"5.3/REG", "5.4/REG", contenente:
-
l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri
soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con
diritto di voto;per le società quotate in borsa limitatamente
alle partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del
capitale sociale;
-
l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e
della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di
voto superiori al 2% delle società a cui sono intestate le azioni
o le quote della società da iscrivere;
-
l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie,
interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti
gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli
delle lettere a) e b).
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), in forma
di società di persone, devono produrre, all’atto della
presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta
secondo il modello "5.3/REG", contenente l’indicazione
dell’elenco dei propri soci.
-
Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), in
ogni caso, devono produrre, all’atto della presentazione della
domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello
"11/REG", che riporti gli elementi identificativi del
provvedimento di concessione, autorizzazione o altra abilitazione
amministrativa per la fornitura di servizi di telecomunicazioni e
telematici.
Articolo 18
Istruttoria per l’iscrizione
-
Al fine di istruire la richiesta d’iscrizione, è accertata:
-
la regolarità della compilazione della domanda di iscrizione e
l’autenticità della sua sottoscrizione;
-
la produzione delle dichiarazioni richieste ai sensi dei
precedenti articoli, la regolarità della loro compilazione e
l’autenticità della loro sottoscrizione;
-
l’esistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla
legge e dal presente regolamento.
Articolo 19
Conclusione del procedimento d’iscrizione
-
Le attività preparatorie e istruttorie relative al procedimento
d’iscrizione devono concludersi nel termine di sessanta giorni dalla
data in cui la domanda è pervenuta, salvo che il richiedente sia
invitato a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare la
documentazione, con assegnazione di un congruo termine.
-
Il provvedimento conclusivo è adottato dal Direttore del
Dipartimento competente e ne viene data comunicazione
all’interessato. Gli effetti del provvedimento di iscrizione
retroagiscono alla data della domanda.
-
Trascorso inutilmente il termine per il completamento, la rettifica
della domanda o l’integrazione della documentazione di cui al comma
1, nei confronti dei soggetti obbligati di cui all’articolo 2, comma
1, si procede a norma degli articoli 20 e 30.
Articolo 20
Iscrizione d’ufficio
-
I soggetti obbligati che non richiedono l’iscrizione nei termini
o prima dell’inizio delle pubblicazioni sono diffidati a presentare
la necessaria domanda, entro un congruo termine, comunque non
inferiore a quindici giorni dalla data di ricezione della diffida.
-
Se nel termine assegnato viene presentata regolare domanda,
l’iscrizione ha luogo secondo le modalità di cui all’articolo 19;
altrimenti si procede all’acquisizione delle informazioni, dei dati
e dei documenti necessari, tramite il competente nucleo della Guardia
di Finanza, e all’applicazione delle sanzioni previste
dall’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
-
Acquisite le informazioni necessarie, i risultati
dell’istruttoria svolta d’ufficio sono trasmessi al Direttore del
Dipartimento competente, che provvede secondo le modalità di cui
all’articolo 19.
-
A fini di controllo, per i soggetti di cui all’articolo 2, comma
1, lettere a) e g), il Ministero delle comunicazioni trasmette
all’Autorità copia dei provvedimenti di concessione, autorizzazione
o licenza, nonché delle istanze su cui si è formato il
silenzio-assenso.
TITOLO IV
COMUNICAZIONI E CANCELLAZIONI
Articolo 21
Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti
-
I soggetti che controllano al momento dell’iscrizione o che
acquisiscono successivamente il controllo di uno o più soggetti di
cui al precedente articolo 2, comma 1, del presente regolamento, ai
sensi della vigente normativa generale e speciale, sono tenuti a darne
comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta
secondo il modello "12/REG", contenente l’indicazione del
fatto o del negozio che determina l’acquisizione del controllo,
nonché, se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla
legge, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle
rispettive partecipazioni con diritto di voto.
-
I soci delle società per le quali è stato presentato l’elenco
all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, tra i
quali siano stati conclusi accordi per l’esercizio concertato del
voto o la gestione dell’impresa, sono tenuti a darne comunicazione
entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo il
modello "13/REG".
-
Gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 si applicano ad
ogni modificazione dei fatti, negozi, accordi oggetto di
dichiarazione.
-
Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute con
riferimento al controllo dei soggetti di cui all’articolo 2, comma
1, lettere d2), f) con le medesime caratteristiche e g), nonché
all’articolo 12, comma 3.
-
L’inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente
articolo comporta l’applicazione delle sanzioni previste
dall’articolo 30.
Articolo 22
Trasferimenti di proprietà e sottoscrizioni
-
Deve essere data comunicazione, redatta secondo i modelli
"14.1/REG" e "14.2/REG", di ogni trasferimento a
qualsiasi titolo o di ogni sottoscrizione che interessi più del 10%,
o del 2% per le società quotate in borsa, del capitale relativi alle
azioni o quote:
-
della società iscritta al registro;
-
delle società a cui sono intestate azioni o quote della società
iscritta in misura superiore al 2% del capitale sociale.
-
L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 sussiste anche
quando successivi trasferimenti o sottoscrizioni di entità inferiore
al 10%, o al 2% per le società quotate in borsa, abbiano superato
tali limiti.
-
Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere date
dall’acquirente o dal sottoscrittore entro trenta giorni dalla data
in cui il trasferimento o la sottoscrizione acquistano efficacia.
-
Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai
trasferimenti e alle sottoscrizioni per effetto dei quali un singolo
soggetto o più soggetti collegati ai sensi della normativa vigente
vengono a disporre di una quota di capitale superiore al 20% della
società iscritta.
-
Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute con
riferimento ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d2)
e f) con le medesime caratteristiche e g), nonché all’articolo 12,
comma 3.
-
L’inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente
articolo comporta l’applicazione delle sanzioni previste
dall’articolo 30.
Articolo 23
Comunicazioni di variazione
-
I soggetti iscritti di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a
comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza,
ogni variazione relativa a quanto dichiarato all’atto
dell’iscrizione al registro, ad esclusione di quelle di cui
all’articolo 24.
-
Ai fini delle predette comunicazioni deve essere inviata una
apposita dichiarazione, redatta secondo il modello "15/REG",
che indica il tipo di variazione, nonché una o più dichiarazioni,
redatte secondo i diversi modelli utilizzati per l’iscrizione al
registro, contenenti l’indicazione della specifica variazione
intervenuta.
-
Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d2) e f), con le
medesime caratteristiche, nonché all’articolo 12, comma 3.
-
Restano fermi i termini per le comunicazioni al registro di cui
all’articolo 1, comma 7, lettera a), nonché agli articoli 5 e 12,
comma 6, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Articolo 24
Comunicazione annuale
-
I soggetti iscritti di cui all’articolo 2, comma 1, in forma di
società di capitali o cooperative, sono tenuti a comunicare, entro
trenta giorni dalla data dell’assemblea che approva il bilancio, una
dichiarazione annuale, redatta secondo i modelli "2/REG",
"5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG",
"5.4/REG", contenente l’aggiornamento alla stessa data dei
dati anagrafici e degli elenchi dei soci delle società iscritte al
registro e di quelle per le quali deve essere indicato al registro
l’elenco dei soci ai sensi del presente regolamento, nonché
l’indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie,
interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o
quote.
-
I soggetti iscritti di cui all’articolo 2, comma 1, in forma di
società di persone, sono tenuti a comunicare, entro il 30 giugno di
ciascun anno, una dichiarazione redatta secondo i modelli "2/REG"
e "5.3/REG", contenente l’aggiornamento alla stessa data
dei dati anagrafici e degli elenchi dei soci della società iscritta
al registro, nonché l’indicazione delle eventuali relative
intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti
gravanti sulle azioni o quote.
-
I restanti soggetti iscritti di cui all’articolo 2, comma 1, sono
tenuti a trasmettere entro il 30 giugno di ciascun anno una
dichiarazione annuale contenente il codice fiscale, la denominazione o
ragione sociale, la sede legale e gli altri dati relativi al soggetto,
redatta secondo il modello "2/REG".
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) ed e)
sono tenuti a comunicare, entro i termini di cui ai commi 1, 2 e 3
ciascuno con riferimento alla propria forma giuridica, una
dichiarazione annuale, redatta secondo i modelli "7.1/REG",
"7.2/REG", "8/REG", "10.2/REG" ciascuno
con riferimento all’attività svolta.
Articolo 25
Cancellazione dal registro
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a
presentare domanda di cancellazione, redatta secondo il modello
"16/REG", ove siano venuti meno i presupposti di iscrizione
al registro.
-
La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta
giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla
cancellazione dal registro.
-
La cancellazione si ha con provvedimento del Direttore del
Dipartimento competente, che deve essere annotato nel repertorio degli
operatori.
-
Qualora in ogni caso sia rilevato il venire meno dei presupposti
per l’iscrizione nel registro, ne viene data comunicazione al
soggetto interessato e, in caso di mancata contestazione pervenuta
entro quindici giorni decorrenti dalla ricezione, il Direttore del
Dipartimento competente provvede alla cancellazione dal registro.
-
In caso di tempestiva contestazione, sono espletati i relativi
accertamenti, anche tramite il competente nucleo della Guardia di
Finanza, per le conseguenti determinazioni di cancellazione o conferma
dell’iscrizione.
-
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d2), sono
cancellati dal registro ove sia accertato, anche mediante
l’informativa di sistema di cui all’articolo 1, comma 28, 29, 30
del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23
dicembre 1996, n. 650, che non siano stati conseguiti i ricavi
previsti all’atto dell’iscrizione.
TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI E SANZIONI
Articolo 26
Certificazioni
-
I certificati inerenti alla regolare iscrizione nel registro alla
data della richiesta sono rilasciati sulla base del modello "17/REG".
-
Il rilascio di ogni certificazione è annotato nel repertorio degli
operatori.
-
L’attribuzione del numero di registrazione al repertorio degli
operatori può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi di legge.
Articolo 27
Contributi alle imprese e iscrizione al registro
- L’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione
costituisce requisito per l’accesso a benefici, agevolazioni e
provvidenze nei soli casi espressamente previsti dalla normativa
vigente.
Articolo 28
Trasmissione di ulteriori atti o documenti
- L’Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione
alle esigenze delle specifiche situazioni, la trasmissione di
ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili.
Articolo 29
Modelli
- I modelli allegati al presente regolamento ne costituiscono parte
sostanziale e integrante.
Articolo 30
Sanzioni
- Ferma restando la responsabilità penale in ordine alla rispondenza
al vero delle dichiarazioni rese, l’inosservanza da parte dei
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, degli obblighi prescritti
dal presente regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni
previste dall’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n.
249.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 31
Infrastrutture di diffusione
- Le infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale sono
censite in una sezione speciale del registro, disciplinata con
successivo regolamento integrativo del presente.
Articolo 32
Domanda di iscrizione in fase di prima attuazione del
regolamento
- In fase di prima attuazione del presente regolamento, i soggetti di
cui al precedente articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare
domanda di iscrizione al registro entro e non oltre il 31 dicembre
2001.
Articolo 33
Iscrizione nel registro dei soggetti già iscritti nel R.N.S. e
nel R.N.I.R.
-
I soggetti già iscritti nel Registro nazionale della stampa e nel
Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, o comunque
registrati con assegnazione di una posizione,sono iscritti
automaticamente nel registro degli operatori di comunicazione.
-
Con riguardo ai soggetti di cui al comma 1, possono essere
acquisiti al registro i dati e le informazioni mancanti, integrative o
comunque utili di cui alla comunicazione inviata all’Autorità,
riferite all’ultima annualità, ai sensi dell’articolo 1, commi
28, 29, 30, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con
legge 23 dicembre 1996, n. 650.
-
In fase di prima attuazione del presente
regolamento, per i soggetti iscritti al registro ai sensi del comma 1:
-
è sospeso, fino al 31 dicembre 2001, l’obbligo di
comunicazione di cui all’articolo 23.
-
deve essere prodotta, entro il 31 gennaio 2002, una
dichiarazione, redatta secondo il modello "18/REG", da
cui risultino alla data del 31 dicembre 2001 gli elementi
identificativi del soggetto, l’indicazione della composizione,
della durata dell’organo amministrativo e delle generalità del
legale rappresentante e degli amministratori, nonché le
informazioni relative all’attività esercitata.
-
L’Autorità si riserva in ogni momento di verificare la veridicità
e l’attualità degli elementi acquisiti al registro, richiedendo ai
soggetti interessati ogni atto, comunicazione o documento ritenuto
utile.
Articolo 34
Soggetti iscrivendi nel R.N.S. e nel R.N.I.R.
-
Al fine di facilitare l’iscrizione nel registro, i soggetti che
hanno già presentato, anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, domanda di iscrizione nel Registro nazionale
della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive,
possono inviare, entro il 30 ottobre 2001, una dichiarazione, redatta
secondo il modello "19/REG", da cui risultino gli elementi
identificativi del soggetto, l’indicazione della composizione, della
durata dell’organo amministrativo e delle generalità del legale
rappresentante e degli amministratori, nonché le informazioni
relative all’attività esercitata, con riguardo al periodo
intercorrente tra la data della domanda e quella della dichiarazione
medesima.
-
Con riguardo ai soggetti di cui al comma 1, ai fini
dell’istruttoria, si tiene conto dei dati e delle informazioni utili
contenute nella comunicazione inviata all’Autorità, riferita
all’ultima annualità, ai sensi dell’articolo 1, commi 28, 29, 30,
del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23
dicembre 1996, n. 650.
-
Ove il soggetto, ai sensi del precedente comma 1, dichiari di
essere titolare di un provvedimento abilitativo allo svolgimento
dell’attività, per il rilascio del quale l’Amministrazione
nell’ambito del relativo procedimento sia tenuta ad acquisire la
certificazione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, l’Autorità
non procede ad una ulteriore acquisizione.
-
L’Autorità si riserva in ogni momento di verificare la veridicità
e l’attualità degli elementi acquisiti al registro, richiedendo ai
soggetti interessati ogni atto, comunicazione o documento ritenuto
utile.
-
Ove i soggetti di cui al comma 1 non abbiano usufruito della facoltà
ivi prevista, per l’istruttoria delle relative domande di iscrizione
presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento è comunque sufficiente, in via di semplificazione,
produrre la documentazione prevista nello stesso regolamento, con
riguardo al periodo intercorrente tra la data della domanda e quella
della produzione stessa.
- 6. L’iscrizione o la registrazione della posizione nel Registro
nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese
radiotelevisive, ai sensi dei precedenti commi, deve considerarsi
avvenuta alla data della domanda di iscrizione; segue, ai sensi
dell’articolo 33, l’iscrizione automatica del soggetto al registro
degli operatori di comunicazione.
Articolo 35
Archivi del R.N.S. e del R.N.I.R.
- Gli atti relativi al Registro nazionale della stampa e al Registro
nazionale delle imprese radiotelevisive, pervenuti dall’ufficio del
Garante per la radiodiffusione e l’editoria, alla data di entrata in
vigore del presente regolamento sono acquisiti all’archivio del
registro degli operatori di comunicazione.
Articolo 36
Raccordo dell’informativa di sistema
-
Con apposita deliberazione il Consiglio provvederà, entro il 30
aprile 2002, a riformare le disposizioni attuative dell’informativa
di sistema di cui all’articolo 1, comma 28, 29, 30 del decreto legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n.
650, in modo da renderla pienamente conforme all’impianto del nuovo
registro.
-
Il sistema informativo automatizzato che gestisce il registro degli
operatori è posto al servizio della informativa di sistema, onde
consentire lo scambio, l’incrocio e l’esame congiunto delle
rispettive basi di dati e informazioni.
Articolo 37
Oneri contributivi
- E’ fatta salva la facoltà dell’Autorità di istituire con
apposita deliberazione un corrispettivo per i servizi inerenti alla
tenuta del registro, come previsto dall’articolo 6, comma 2, della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
Articolo 38
Abrogazione
- Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per effetto
di quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 6, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, cessano di avere efficacia tutte le
disposizioni di legge e di regolamento relative all’organizzazione e
alla tenuta del Registro nazionale della stampa e del Registro
nazionale delle imprese radiotelevisive.
Attenzione: la presente delibera è stata abrogata!
Consultare la Delibera n. 666/08/CONS
per le nuove disposizioni in merito.
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