D.L. 545/96 Disposizioni
urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle
telecomunicazioni
Aggiornamento alla GU 06/09/97
290 RADIODIFFUSIONE E TELEVISIONE C) Radiodiffusione e
televisione
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed
urgenza di evitare l'interruzione dell'attività di radiodiffusione da
parte di soggetti attualmente autorizzati nelle more dell'approvazione
del disegno di legge governativo che, in ossequio alla sentenza della
Corte costituzionale 7 dicembre 1994, n. 420, fissa nuovi indici di
concentrazione consentita nel settore radiotelevisivo;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità
ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione delle direttive
comunitarie finalizzate alla completa liberalizzazione dei servizi di
telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni;
Emana il seguente
decreto-legge:
1. Disposizioni urgenti per
l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni,
interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e
dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale
nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata. - 1. In attesa
della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle
telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla
Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed al fine di
consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di assegnazione
delle frequenze, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono
attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione
dell'esercizio della radiodiffusione televisiva e sonora in ambito
nazionale e locale fino al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la
legge di riforma del sistema radiotelevisivo non sia entrata in vigore, ma
abbia avuto approvazione di una Camera, il termine predetto è fissato al
31 luglio 1997.
2. Su proposta del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui
all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), e in
applicazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (3), sono
adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:
a) della direttiva 95/51/CE,
riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi
di telecomunicazioni già liberalizzati;
b) della direttiva 95/62/CE
sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla
telefonia vocale;
c) della direttiva 96/19/CE,
che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla
concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i regolamenti di cui
al presente comma si riconosce: la soppressione dei diritti esclusivi e
speciali, il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di
telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni, la
sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni
previste da legge. I regolamenti di cui al presente comma stabiliscono,
secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e
proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle
autorizzazioni o concessioni, la loro durata, onerosità, obblighi di
interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale. Gli
schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla
data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia.
Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del
parere.
3. Per l'anno 1997 restano
fissati nella misura prevista per l'anno 1996 il canone di concessione a
carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., il sovrapprezzo
dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento
speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi
radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso
privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o
autoscafi. Le disponibilità in conto competenza del capitolo 1344 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, non
impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno in corso ed
in quello successivo (4).
4. Tutti gli atti inerenti ai
rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.A., approvata con decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 1994 (5), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
188 del 12 agosto 1994, sono resi noti dal Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra,
funzioni di indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi alle
attività di cui all'articolo 5, comma 3, della predetta convenzione tra il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI. La Commissione
segnala, entro venti giorni, al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni eventuali attività che possano arrecare pregiudizio allo
svolgimento del pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce
alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.
5 (6).
6 (7).
7 (8).
8. Nel rispetto delle diverse
tendenze politiche, culturali e sociali al fine di valorizzare la lingua e
la cultura italiana e promuovere l'innovazione tecnologica ed industriale,
con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa
autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, può realizzare
trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite.
9. Quanto previsto dalla
lettera a) dell'articolo 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (9),
secondo la convenzione stipulata tra regione Valle d'Aosta e RAI, rientra
negli obblighi derivanti alla RAI dalla legge 25 giugno 1993, n. 206 (10),
e dalla conseguente convenzione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1994 (5).
10 (11).
11. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 255 (12), deve essere adeguato alle disposizioni del presente
decreto.
12. I pubblici ufficiali e
gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi
previsti dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223
(13), come da ultimo sostituito dal comma 10 del presente articolo,
dall'articolo 5, commi 1, 2 e 4, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (14),
nonché dal comma 28 del presente articolo sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci
milioni, secondo le disposizioni del comma 42 del presente
articolo.
13. Durante il periodo di
validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in
ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono
consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche
da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i
trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito
locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui
agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103 (9),
inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla
prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (15),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad
eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o
superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti
televisive criptate. La possibilità di acquisizione di impianti o rami di
azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato articolo
11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 (15) non modifica la
disposizione dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 323
del 1993 (15). E' soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6
del medesimo decreto-legge n. 323 del 1993 (15).
14. Sono consentite durante
il periodo di validità delle concessioni radiofoniche e televisive in
ambito locale le acquisizioni, da parte di società di capitali o di
società cooperative a responsabilità limitata, che intendano operare in
ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale
disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di
concessione.
15 (16).
16. I trasferimenti di cui al
comma 13 danno titolo a utilizzare i collegamenti di telecomunicazione
necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.
17. Per il periodo di
validità delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407 (17), convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la
percentuale di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.
223 (18), è fissata al 30 per cento.
18 (19).
19. Per i concessionari per
la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di
trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme
di pubblicità diverse dagli spot, è portato al 35 per cento, fermo
restando per questi ultimi il limite di affollamento orario di cui
all'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (18), come
sostituito dal comma 18 del presente articolo.
20. Le sponsorizzazioni delle
imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi
anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione delle
interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del
marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva
89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581 (20), è adeguato
alle disposizioni di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
21 (21).
22. E' abrogato l'articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (22), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
23. Nei confronti degli
esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le
sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515
(23), sono ridotte ad un decimo. Le sanzioni già irrogate agli stessi
soggetti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria fino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono
intendersi prive di efficacia.
24. Sono vietate la
costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di
decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso
condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI
(European Telecommunication Standard Institute) e del CE/CENELEC (Comitato
europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica). Le
violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta
milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna
apparecchiatura.
25. Il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (24), un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai
servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali,
prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte
degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio
radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio audiotex da parte
delle utenze collegate a centrali non numerizzate può avvenire solo previa
richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di servizi audiotex di
particolare utilità autorizzati dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto regolamento si
applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
26. Sono vietati i servizi
audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere
erotico, pornografico o osceno. E' vietato alle emittenti televisive e
radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo
audiotex e videotex quali "linea diretta" conversazione, "messaggerie
locali", "chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e
di visione fra le ore 7 e le ore 24. E' fatto altresì divieto di
propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni
periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai
minori.
27. I concessionari del
servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e le
emittenti radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi 25 e
26 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 50 milioni a lire 500 milioni.
28. Il Garante per la
radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilendo altresì le modalità e i
termini di comunicazione e con un anticipo di almeno novanta giorni
rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extracontabili, nonché le
notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto,
12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5
agosto 1981, n. 416 (25), all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.
250 (25), e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21
della legge 6 agosto 1990, n. 223 (18), e all'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (22), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in
qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività di radiodiffusione
sonora o televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonché i
dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di
cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (25), e 11-bis del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (22), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le
associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non
aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano
editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri
all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area
geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere
scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non
rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o
che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in
ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su
carta semplice, recante i seguenti dati:
a) denominazione e codice
fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione,
o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa
non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo
legale rappresentante;
b) denominazione e codice
fiscale della società editrice o del titolare dell'impresa individuale,
nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del
codice civile;
c) sede legale;
d) elenco e tiratura dei
periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate
se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente
gestita;
e) numero complessivo dei
dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;
f) contributi pubblici,
ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità, nonché, per le concessionarie
di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.
29. Ferma restando la facoltà
del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso
la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma
28, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal
Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e
di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile,
tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla
legge.
30. Le disposizioni contenute
nei commi 28 e 29 si applicano anche nei confronti dei soggetti che
controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127 (26), dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto
1981, n. 416 (27), come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio
1987, n. 67 (27), e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223
(28), uno o più soggetti di cui al comma 28.
31. In sede di prima
applicazione, i provvedimenti di cui ai commi 28, 29 e 30 sono adottati
dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
32. Ai fini e per gli effetti
previsti dal codice civile, i soggetti di cui al comma 28, sono tenuti a
redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello
stesso codice.
33. I soggetti di cui
all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981,
n. 416 (27), devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato
patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da
un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio
dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti
di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 nonché, eventualmente, lo stato
patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di
appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.
34 (29).
35 (30).
36 (31).
37 (32).
38 (33).
39 (34).
40. Alle imprese di cui
all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250 (27), e
successive modificazioni, che abbiano maturato i requisiti prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della
medesima legge 7 agosto 1990, n. 250 (27).
41. Il legale rappresentante,
gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che
non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità
prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante
per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli
adempimenti di cui ai commi 33 e 34 sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni
di lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 28 che non
provvedano alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere a), b),
c), e) ed f), nei termini e con le modalità prescritti, sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire cinque milioni.
42. Competente alla
contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la
radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme
contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689
(35).
43. I soggetti di cui al
comma 41, primo periodo, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per
la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti
concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero,
sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice
civile.
44. Il Garante per la
radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni
può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con
le facoltà di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (36), e al D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 (37), e successive modificazioni ed
integrazioni.
45. In sede di prima
applicazione i soggetti di cui ai commi 28, 30 e 31 sono tenuti ad
ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre
1997 (37/a).
46. Sono abrogati:
a)
gli articoli 7, 12, comma
primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416
(38);
b) l'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268 (39);
c) il decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73 (39);
d) gli articoli 14 e 15,
comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (40);
e) il decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;
f) l'articolo 5, comma 3, del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (41), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5,
dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono, come requisiti
essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la
radiodiffusione, la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
g) l'articolo 6-bis, comma 2,
del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (41), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle
parole: "ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto
1990, n. 223";
h) l'articolo 17, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 (42),
limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera
b).
47. E' abrogata ogni altra
disposizione incompatibile con le norme di cui ai commi da 28 a
46.
48 (43).
49. E' autorizzata la
concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e
dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo
straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi
per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a
titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma
e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il
risanamento finanziario degli enti.
50. Al fine di assicurare
continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del
Teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'ente autonomo del
teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non
assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (44), per
l'anno 1995 ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione del Fondo
stesso.
51. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 49 si provvede, rispettivamente per lire 20
miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno
finanziario 1994.
52 (45).
53 (46).
54 (47).
55. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (48), si
applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.
56. Al comma 4 dell'articolo
17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (48), le parole: "anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "anteriormente al 29 giugno 1995".
57. La disciplina prevista
negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio
1945, n. 440 (49), si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è
ripristinata a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio
1996, n. 52 (48), e la comunicazione di cui all'articolo 5 del citato
decreto legislativo luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della
disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i
diritti prima della loro estinzione.
58. [Il diritto di autore di
opere del disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla legge
22 aprile 1941, n. 633 (50). Il Governo, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (51), è
autorizzato ad emanare norme di attuazione e di coordinamento della
disposizione del precedente periodo del presente comma con la normativa
vigente in materia di disegno industriale. Lo schema di regolamento è
trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su
di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il
parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il
regolamento è emanato anche in mancanza del parere] (51/a).
59. La commissione centrale
per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800
(52), le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del
regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6
giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio
1948, n. 62 (53), la commissione centrale per la cinematografia ed il
comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli
articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (54), la commissione
consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui
all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (55), tutte insediate
presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque
commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la
musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il
cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione
consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali
commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le
funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonché ogni altra
funzione consultiva che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo
intenda loro affidare.
60. E' istituita la
commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le
funzioni consultive in materia di danza già esercitate dalla commissione
centrale per la musica, nonché ogni altra funzione consultiva attinente ai
problemi della danza che l'Autorità di Governo competente per lo
spettacolo intenda affidarle.
61. Le commissioni
istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono composte da nove membri, incluso
il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che le presiede. Gli altri
componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorità di Governo
competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su
designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione
della Conferenza Stato-città. Essi sono scelti tra esperti altamente
qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con
successivo provvedimento dell'Autorità di Governo competente per lo
spettacolo saranno determinate le modalità di convocazione e funzionamento
delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti.
Il capo del Dipartimento può delegare, di volta in volta, un dirigente del
medesimo Dipartimento a presiedere le singole sedute delle
commissioni.
62. I componenti delle
commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano in carica due anni e possono
essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla
cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati.
Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del
biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri
componenti.
63. I componenti delle
commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono tenuti a dichiarare,
all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di
incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale
e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle
commissioni.
64. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di
Governo competente per lo spettacolo procede alla adozione dei decreti di
nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 61.
65. Con decreto dell'Autorità
di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del
tesoro, è determinato, nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento
delle soppresse commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante ai
componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per la
partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.
66. Le commissioni sostituite
ai sensi del comma 59 restano in carica, nella composizione esistente alla
data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove
commissioni.
67. Contestualmente alla
nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorità di Governo
competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per
i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente
competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività
circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per il problemi dello
spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine
alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in
particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri
generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il
sostegno alle attività dello spettacolo.
68. Con il medesimo
provvedimento di cui al comma 67 si provvede alla determinazione del
numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e,
nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a
nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonché alla determinazione delle
modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati e dalle
associazioni di categoria, delle modalità di convocazione e di
funzionamento. Del comitato fa parte il Capo del Dipartimento dello
spettacolo, che può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo
Dipartimento a partecipare alle singole sedute delle sezioni.
69. Il comitato per i
problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità di Governo competente
per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 62.
70. Ai costi di funzionamento
del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni
consultive istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si provvede nei limiti di
quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui
al comma 59.
71 (56) (57).
2. (58).
3. (58).
4. Entrata in vigore. - 1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge. |