Delibera n. 149/05/CONS
Approvazione del regolamento recante la
disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri
in tecnica digitale
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana
L’AUTORITÀ
NELLA sua riunione del Consiglio del 7 marzo 2005 e, in particolare,
nella sua prosecuzione dell’8 e del 9 marzo 2005;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato";
VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relativi all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione
e di interruzioni pubblicitarie televisive";
VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 recante "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per
evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel
settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1999, n. 78;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante "Disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di
impianti radiotelevisivi" convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66;
VISTA la propria delibera n. 435/01/CONS, recante "Approvazione del
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 284 del 6 dicembre 2001;
VISTO il Decreto ministeriale 8 luglio 2002, recante "Approvazione del
Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, e successive
modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 249/02/CONS del 31 luglio 2002, recante
"Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione sonora in tecnica digitale", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.187 del 10 agosto 2002;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante "Norme di principio in
materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI –
Radiotelevisione ialiana S.p.A., nonché delega al Governo per
l’emanazione del testo unico della radiotelevisione" ed, in particolare,
l’art. 24;
SENTITE le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese
radiofoniche;
VISTA la nota del Ministero delle comunicazioni prot. GM/141414/4686/DL
dell’8 marzo 2005 che comunica l’avviso favorevole sul testo del
regolamento;
PRESO ATTO delle osservazioni formulate dalla RAI – Radiotelevisione
Italiana S.p.A. con nota DICOM/RI/0000161 dell’8 marzo 2005;
CONSIDERATA la necessità di stabilire una disciplina che, in accordo con
i criteri e i principi direttivi contenuti nell’art. 24, comma 1, della
legge n.112/2004, consenta lo sviluppo della diffusione radiofonica in
tecnica digitale come naturale evoluzione del sistema analogico, con la
previsione di procedure volte al rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni per l’esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica
digitale ai soggetti legittimamente operanti nel sistema radiofonico
analogico, secondo criteri di semplificazione; la disciplina per il
rilascio di licenze ed autorizzazioni in conformità al piano nazionale
di assegnazione delle frequenze, per le risorse risultanti in esubero;
la definizione di norme tecniche di esercizio finalizzate al corretto e
razionale utilizzo delle risorse radioelettriche; la definizione delle
fasi di sviluppo della radiofonia digitale, anche con riferimento al
ruolo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché
la disciplina della fase di avvio dell’attuazione del piano di
assegnazione delle frequenze, anche relativamente al cumulo dei
programmi radiofonici;
CONSIDERATO che l’articolo 23, comma 9, della legge n. 112/2004 prevede
che al fine di agevolare la conversione dalla tecnica analogica alla
tecnica digitale la diffusione dei programmi televisivi prosegue con
l’esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di
entrata in vigore della legge stessa e che, tra detti impianti sono
ricompresi anche quelli operanti in banda VHF-III sulle frequenze che il
piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
sonora in tecnica digitale destina alla radiofonia digitale T-DAB;
CONSIDERATO, pertanto, che non essendo disponibili tutte le risorse
frequenziali necessarie per l’attuazione completa del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica
digitale, occorre dare luogo all’assegnazione delle risorse attualmente
disponibili, prevalentemente in banda UHF-L, fino alla scadenza prevista
dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni televisive
in tecnica digitale, procedendo successivamente a tale data al
completamento del piano di assegnazione;
CONSIDERATA, in particolare, l’esigenza di adeguare ed integrare il
presente regolamento in relazione all’andamento della fase di avvio dei
mercati, al programma di attuazione dei piani di assegnazione delle
frequenze e all’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria,
anche relativamente all’individuazione di criteri che garantiscano, in
presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le richieste da
parte dei fornitori di contenuti, l’accesso ai fornitori indipendenti di
contenuti in base alla qualità della programmazione, al pluralismo
informativo, alla natura comunitaria delle trasmissioni e alla tutela
delle minoranze linguistiche;
RITENUTO di attribuire a soggetti distinti, fornitore di contenuti e
operatore di rete, gli obblighi previsti della normativa vigente per gli
attuali concessionari, in particolare gli obblighi derivanti:
a)
dalla fornitura di programmi radiofonici, ai soggetti autorizzati a
fornire contenuti;
b)
dall’assegnazione delle risorse frequenziali e dall’installazione di
impianti e infrastrutture ai soggetti titolari di licenza di operatore
di rete;
RITENUTO altresì di prevedere, anche in coerenza con l’orientamento del
nuovo quadro regolamentare comunitario, una autorizzazione generale che
abiliti alla fornitura di servizi sulle reti radiofoniche terrestri
nell’ottica di sviluppare un mercato aperto dei servizi interattivi e
ritenuto altresì di includere nella stessa categoria di servizi la
fornitura di guide elettroniche ai programmi;
CONSIDERATA l’esigenza di rispettare, nel nuovo contesto tecnologico, il
rispetto dei principi posti dalla legge a tutela del pluralismo
dell’informazione, della trasparenza, della concorrenza e della non
discriminazione, mediante l’applicazione dei limiti previsti dalla legge
n. 112/2004;
UDITA la relazione del Commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai
sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorità;
DELIBERA
Art. 1
1.
L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 3
maggio 2004, n. 112, il regolamento recante la disciplina della fase di
avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale.
2.
Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato A
alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
La
presente delibera è pubblicata nel bollettino ufficiale dell’Autorità e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Napoli, 9 marzo 2005
IL
COMMISSARIO RELATORE
Alessandro Luciano
IL
PRESIDENTE
Enzo Cheli
Per
attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
Allegato A alla delibera n. 149/05/CONS
Regolamento recante la disciplina della
fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica
digitale
In corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Definizioni)
Art. 2 ( Oggetto e ambito di applicazione)
CAPO II
AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI CONTENUTI RADIOFONICI
Art. 3 (Tipologie delle autorizzazioni e modalità di rilascio)
Art. 4 (Durata, rinnovo, estinzione, decadenza e revoca dell’
autorizzazione)
Art. 5 (Contributi)
Art. 6 (Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni)
Art. 7 (Responsabilità e rettifica)
Art. 8 (Pubblicità, sponsorizzazioni, radiovendite)
CAPO III
AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI SERVIZI
Art. 9 (Autorizzazione alla fornitura dei servizi e dati ad accesso
condizionato)
CAPO IV
LICENZE PER GLI OPERATORI DI RETE RADIOFONICI
Art. 10 (Tipologie di licenza e obblighi dell’operatore di rete)
Art. 11 (Domanda per il rilascio della licenza di operatore di rete per
la radiodiffusione sonora su frequenze terrestri in ambito nazionale o
locale)
Art. 12 (Radiofrequenze utilizzabili)
Art. 13 (Assegnazione delle radiofrequenze)
Art. 14 (Procedura di selezione comparativa)
Art. 15 (Assegnazione delle radiofrequenze in esubero)
Art. 16 (Progetto dell’impianto o della rete)
Art. 17 (Verifiche sugli impianti)
Art. 18 (Condivisione di infrastrutture e impianti)
Art. 19 (Obblighi di copertura)
Art. 20 ( Durata delle licenze, revoca e contributi)
Art. 21 ( Fornitura dei servizi interattivi e della guida ai programmi)
CAPO V
NORME A TUTELA DEL PLURALISMO DELL’INFORMAZIONE, DELLA TRASPARENZA,
DELLA CONCORRENZA E DELLA NON DISCRIMINAZIONE
Art. 22 (Limiti alle autorizzazioni alla fornitura di contenuti)
Art. 23 (Norme di razionale e corretto esercizio e vincoli di utilizzo
delle radiofrequenze)
Art. 24 (Obblighi di trasparenza dell’operatore di rete)
Art. 25 (Disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di
contenuti e di servizi)
CAPO VI
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE
RADIOTELEVISIVO
Art. 26 (Abilitazione alle diffusioni in tecnica digitale)
CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 27 (Disposizioni transitorie)
Art. 28 (Disposizioni finali)
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Definizioni)
-
Ai fini del
presente regolamento si intende per:
-
"programmi
radiofonici numerici o palinsesti" l’insieme dei contenuti sonori e
dati ad essi associati predisposti dal fornitore di contenuti,
destinati alla fruizione del pubblico mediante diffusione
radiofonica terrestre in tecnica numerica DAB e, comunque, secondo
lo standard ETS 300 401, e caratterizzati da un unico marchio;
-
"programmi
dati": servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali
multimediali, anche elettronici, diversi da programmi radiofonici
numerici, non prestati su richiesta individuale e diffusi su reti
terrestri in tecnica numerica DAB e comunque secondo lo standard ETS
300 401;
-
"blocco di
diffusione": l’insieme dei programmi dati e radiofonici numerici e
dei servizi interattivi diffusi su una frequenza assegnata e
comprendenti almeno cinque diversi palinsesti;
-
"capacità
trasmissiva" : numero dei blocchi di diffusione irradiabili a
copertura del territorio nazionale sulle frequenze terrestri
attribuite sulla base del piano nazionale di ripartizione delle
frequenze e del piano nazionale di assegnazione delle frequenze;
-
"capacità
trasmissiva del singolo blocco": il numero totale di bit al secondo
suddivisibile tra i vari servizi multimediali;
-
"operatore di
rete": il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio
e fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche su frequenze
terrestri in tecnica digitale T-DAB e di impianti di messa in onda,
multiplazione, distribuzione e diffusione terrestre in tecnica
numerica e delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione
di programmi radiofonici e di programmi dati agli utenti;
-
"fornitore di
contenuti radiofonici": il soggetto che ha la responsabilità
editoriale nella predisposizione dei programmi radiofonici e dei
programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso
condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale e che è
legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali
connesse alla diffusione dei suoni e dei relativi dati;
-
"fornitore di
servizi": il soggetto che fornisce, attraverso l’operatore di rete,
servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione
agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla fruizione
dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla
fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società
dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, numero 2, della
direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE,
ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
-
"ambito locale":
l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica
digitale, con irradiazione del segnale, da parte di un soggetto
direttamente o attraverso più soggetti tra loro controllati o
collegati, fino a una copertura massima di 15 milioni di abitanti;
-
"ambito
nazionale": l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in
tecnica digitale non limitato all’ambito locale;
-
"fornitore di
contenuti a carattere comunitario": fornitore di contenuti
caratterizzato dall’assenza dello scopo di lucro, che trasmette
programmi originali autoprodotti che hanno riferimento ad istanze
culturali, etniche, politiche e religiose per almeno il 30 per cento
dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le
ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette
più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione;
-
"programmi
originali autoprodotti": programmi realizzati in proprio dal
soggetto fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue
controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di
contenuti;
-
"piano nazionale
di ripartizione delle frequenze" :il piano che disciplina l’uso in
tempo di pace delle bande di frequenze in ambito nazionale redatto
sulla base dell’articolo 5 del regolamento delle radiocomunicazioni
dell’Unione Internazionale delle Radiocomunicazioni (UIT) ed
approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2002, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2002, e successive
modificazioni e integrazioni;
-
"piano nazionale
di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in
tecnica digitale": il piano di assegnazione delle frequenze
terrestri per l’utilizzo radiofonico in tecnica digitale adottato
con la
delibera 249/02/CONS e successive modificazioni ed integrazioni;
-
" Autorità":
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita
dall’articolo 1, comma 1, della
legge 31 luglio 1997, n. 249;
-
"Ministero": il
Ministero delle comunicazioni;
-
"Codice": il
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice
delle comunicazioni elettroniche;
-
"fase di avvio
dei mercati": il periodo che intercorre tra l’entrata in vigore del
presente regolamento e la data prevista dal
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 23 marzo 2001, n. 66 per la conversione delle trasmissioni
televisive su frequenze terrestri in tecnica digitale.
Articolo 2
(Oggetto e ambito di applicazione)
-
Il presente
regolamento definisce le disposizioni per promuovere lo sviluppo della
diffusione radiofonica in tecnica digitale in attuazione di quanto
previsto dall’articolo 24, comma 1, della
legge 3 maggio 2004, n. 112.
CAPO II
AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI CONTENUTI RADIOFONICI
Articolo 3
(Tipologie delle autorizzazioni e modalità di rilascio)
-
L’autorizzazione,
in ambito nazionale o locale, per la fornitura dei programmi
radiofonici e programmi dati destinati alla diffusione in tecnica
digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero sulla base
delle norme del presente regolamento. L’autorizzazione è richiesta per
ciascun programma diffuso in tecnica digitale, ivi inclusi quelli ad
accesso condizionato.
-
Possono presentare
domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente
articolo, i soggetti che abbiano la propria sede legale in Italia
ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio
di autorizzazione a soggetti che non abbiano la propria sede in
Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è
consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la
propria sede legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità
nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le
disposizioni contenute negli accordi internazionali.
-
L’autorizzazione
per fornitore di contenuti radiofonici in ambito nazionale è
rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative che
impieghino non meno di quindici dipendenti in regola con le vigenti
disposizioni di legge in materia previdenziale.
-
L’autorizzazione
per fornitore di contenuti radiofonici in ambito locale è rilasciata
esclusivamente a società di persone o di capitali o a società
cooperative che impieghino non meno di due dipendenti in regola con le
vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.
-
L’autorizzazione
per fornitore di contenuti a carattere comunitario, in ambito
nazionale o locale, è rilasciata esclusivamente a fondazioni,
associazioni riconosciute o non riconosciute e a società cooperative
prive di scopo di lucro.
-
Le autorizzazioni
di cui al presente articolo non possono essere rilasciate ai soggetti
i cui amministratori e legali rappresentanti abbiano riportato
condanna irrevocabile a pena detentiva superiore a sei mesi per
delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste
dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
-
Il palinsesto del
fornitore di contenuti, è identificato da un unico marchio o
denominazione e deve rispettare gli obblighi di programmazione e
diffusione previsti dalla normativa vigente in materia di
radiodiffusione sonora. Il palinsesto giornaliero non può essere
inferiore a 18 ore.
-
La domanda di
autorizzazione per fornitore di contenuti deve contenere i dati
relativi al soggetto richiedente, l’indicazione relativa all’ambito
nazionale o locale ed i bacini di riferimento nonché la dichiarazione
di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente
regolamento. La domanda deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
-
dichiarazione
che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano
riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non
colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di
sicurezza o di prevenzione;
-
certificato del
registro delle imprese relativo al soggetto richiedente per le
società di persone e di capitali o certificazione comprovante la
costituzione del richiedente in fondazione, associazione
riconosciuta o non riconosciuta, società cooperativa priva di scopo
di lucro;
-
estratto del
libro soci del soggetto richiedente, corredato da dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la inesistenza di
patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale
sociale del soggetto richiedente, ovvero, in caso di esistenza di
detti patti fiduciari, corredato da dichiarazione, sottoscritta dal
legale rappresentante, da cui risulti l’identità dei beneficiari
effettivi dei diritti di socio;
-
documentazione
comprovante il numero di dipendenti impiegati in regola con le
vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, ad
esclusione delle domande per fornitore di contenuti a carattere
comunitario in ambito nazionale o locale;
-
l’ elenco dei
soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una
partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con
indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun
socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che
detengono anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente
siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l'elenco
dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il
controllo;
-
gli elementi che
documentino il rispetto delle disposizioni sul divieto di posizioni
dominanti;
-
il marchio o la
denominazione di identificazione del programma o palinsesto e quello
diverso dal precedente di eventuali programmi comuni con altri
fornitori di contenuti in ambito locale;
-
le ricevute dei
versamenti di cui all’articolo 5, comma 1, del presente regolamento,
salvo che per i soggetti di cui al comma 12.
-
È fatto obbligo ai
soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente articolo di
comunicare al Ministero ogni eventuale cambiamento delle informazioni
indicate nella domanda di autorizzazione, nonché nei documenti di cui
al comma 8. Detta comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni
dal verificarsi dell’evento che ha dato luogo all’obbligo di
informativa.
-
Resta fermo
l’obbligo di effettuare le comunicazioni al Registro degli operatori
di comunicazioni istituito presso l’Autorità, ai sensi della
delibera n. 236/01/CONS e successive modificazioni.
-
Il Ministero
provvede al rilascio o al diniego dell’autorizzazione entro 60 giorni
dalla ricezione della domanda. Il termine per l’adozione del
provvedimento può essere prorogato di una sola volta, con
provvedimento motivato, fino a un massimo di 30 giorni qualora il
Ministero, ritenendo necessario un supplemento di istruttoria,
richieda chiarimenti o integrazioni. La proroga è comunicata con lo
stesso provvedimento con cui il Ministero delibera di procedere al
supplemento di istruttoria. Il procedimento si conclude con
l’archiviazione in caso di ritiro dell’istanza o di inerzia da parte
del richiedente protrattasi oltre i sessanta giorni dall’ultima
comunicazione del Ministero.
-
I soggetti
autorizzati alla prosecuzione nell’esercizio dell’attività di
radiodiffusione sonora in tecnica analogica ai sensi dell’articolo 1,
comma 2-bis, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n.66, possono richiedere al Ministero
l’autorizzazione per la fornitura dei programmi radiofonici numerici
destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri,
in ambito nazionale o locale, nel rispetto di quanto previsto dai
commi 13, 14 e 15.
-
L’autorizzazione
di cui al comma 12 consente di trasmettere programmi radiofonici
numerici nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della
concessione o dell’autorizzazione in tecnica analogica. La domanda di
autorizzazione, che deve contenere la dichiarazione di espressa
accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento, è
presentata per ciascun programma diffuso in tecnica numerica ed è
condizionata al rispetto delle seguenti condizioni:
-
che permangano
per tutta la durata dell’autorizzazione i requisiti previsti per la
prosecuzione dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica
analogica dall’articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n.66;
-
che venga
diffuso in tecnica digitale il medesimo programma radiofonico
diffuso su frequenze terrestri in tecnica analogica; a tal fine
l’emittente deve dichiarare la denominazione o il marchio
identificativo del programma o palinsesto e quello diverso dal
precedente di eventuali programmi comuni con altri fornitori di
contenuti in ambito locale.
-
che il
richiedente sia in regola con il versamento dei canoni dovuti per
l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica
analogica e non sia incorso nella sanzione della revoca della
concessione o dell’autorizzazione.
-
ll Ministero
provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 12 entro un
mese dalla ricezione della domanda; decorso tale termine senza che il
Ministero si sia espresso l’autorizzazione si intende rilasciata.
-
I soggetti di cui
al comma 12, qualora intendano irradiare anche programmi diversi da
quelli già diffusi in tecnica analogica, sono tenuti a richiedere
specifica autorizzazione ai sensi del comma 8.
Articolo 4
(Durata, rinnovo, estinzione, decadenza e revoca dell’autorizzazione)
-
L’ autorizzazione
di cui all’articolo 3 è rilasciata per una durata di 12 anni ed è
rinnovabile conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e
può essere ceduta a terzi previo assenso del Ministero, sentita
l’Autorità, salvo quanto previsto dal comma 2. Ai fini dell’assenso il
Ministero verifica che il soggetto subentrante sia in possesso dei
medesimi requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione.
-
L’autorizzazione
conseguita ai sensi dell’articolo 3, comma 12, può essere ceduta solo
conformemente alle norme che disciplinano la cessione di intera
azienda o di ramo di azienda nel campo della radiodiffusione sonora in
tecnica analogica.
-
L’autorizzazione
di cui all’ articolo 3 si estingue in caso di scadenza del termine di
cui al comma 1 senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei
casi di rinuncia, di dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra
procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via
provvisoria all’esercizio dell’attività d’impresa.
-
La perdita dei
requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della
autorizzazione di cui all’articolo 3 comporta la decadenza dalla
medesima.
-
Il Ministero
dispone, con provvedimento motivato, la revoca delle autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell’articolo 3 in caso di grave o reiterata
violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento ovvero
nei casi previsti dall’articolo 16, comma 2, della
legge n.18 agosto 2000, n. 248. Il termine per l’adozione del
provvedimento di revoca è di 45 giorni decorrenti dalla data di
notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Le parti
possono presentare memorie scritte e documenti entro 15 giorni dal
ricevimento della predetta comunicazione. Trascorso inutilmente tale
termine, il Ministero procede ai sensi di legge.
Articolo 5
(Contributi)
-
Il soggetto
richiedente una autorizzazione di cui all’articolo 3, per fornitore di
contenuti radiofonici in ambito nazionale è tenuto al pagamento della
somma di euro 3.000 (tremila euro) a titolo di contributo per le spese
di istruttoria. Il fornitore di contenuti in ambito locale è tenuto al
pagamento della somma di euro 300 (trecento euro) per bacino
provinciale: tale contributo è ridotto del cinquanta per cento per
ogni bacino provinciale oltre il primo e, in ogni caso, la somma
complessiva da versare non può essere superiore a euro 1.000. Per i
fornitori di contenuti a carattere comunitario, rispettivamente in
ambito nazionale e in ambito locale, gli importi sono ridotti della
metà. Ai fini del presente comma le province autonome di Trento e di
Bolzano sono considerate bacino provinciale. Gli importi di cui al
presente comma sono automaticamente adeguati per ciascun anno solare
successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento in
misura pari al tasso programmato di inflazione per il medesimo anno.
In caso di mancato pagamento del contributo la domanda è dichiarata
improcedibile.
-
Con successivo
provvedimento l’Autorità determina la misura dei contributi per
controlli e verifiche.
-
I soggetti di cui
all’articolo 3, comma 12, non sono tenuti al pagamento dei contributi
di cui al presente articolo.
Articolo 6
(Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni)
-
I soggetti
titolari di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 3
compilano mensilmente il registro dei programmi nel formato, anche
elettronico, definito dall’Autorità.
-
I soggetti di cui
al comma 1 conservano, d’intesa con gli operatori di rete attraverso i
quali diffondono i propri palinsesti, la registrazione integrale dei
programmi radiofonici diffusi per i tre mesi successivi alla data di
diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di
individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le
informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione.
Articolo 7
(Responsabilità e rettifica)
-
I titolari di
autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 3 sono responsabili
della natura e del contenuto dei programmi diffusi, dei dati ed
immagini relative ai loro rispettivi programmi e rispondono dei danni
cagionati a terzi secondo le norme vigenti. I direttori dei
radiogiornali sono considerati direttori responsabili ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, della
legge 6 agosto 1990, n. 223.
-
I soggetti
titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’ articolo 3 sono
tenuti all’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 10 della
legge 6 agosto 1990 n, 223, in tema di rettifica, previsti per i
soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi
radiofonici su frequenze terrestri in tecnica analogica.
Articolo 8
(Pubblicità, sponsorizzazioni, radiovendite)
-
I soggetti
titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 3, sono
tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
pubblicità, sponsorizzazioni e radiovendite, applicabili all’attività
di radiodiffusione radiofonica su frequenze terrestri in tecnica
analogica, svolta, rispettivamente, dai concessionari in ambito
nazionale o locale, a carattere commerciale o comunitario.
CAPO III
AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI SERVIZI
Articolo 9
(Autorizzazione alla fornitura dei servizi e dati ad accesso
condizionato)
-
La fornitura di
servizi e dati ad accesso condizionato, è soggetta ad autorizzazione
generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione
ai sensi e con le modalità dell’articolo 25 del
Codice.
-
Nella
dichiarazione di cui al comma 1, i fornitori di servizi di accesso
condizionato si obbligano:
-
ad osservare le
condizioni di accesso ai servizi di cui agli articoli 42 e 43 e
dell’allegato n. 2, parte I, del
Codice;
-
ad osservare la
carta dei servizi di cui al comma 3.
-
I fornitori di
servizi di accesso condizionato adottano, sulla base delle linee guida
emanate dall’Autorità, entro 60 giorni dall’autorizzazione, una carta
dei servizi da sottoporre all’approvazione dell’Autorità. Il fornitore
di servizi è tenuto a far sottoscrivere la carta dei servizi al
soggetto controllato o legato da accordi contrattuali che, in tutto o
in parte, offre per suo conto servizi agli utenti finali. La carta dei
servizi adottata per la fornitura dei servizi di accesso condizionato
è vincolante anche per il fornitore di contenuti che fornisce i
programmi e per l’operatore di rete che li diffonde.
CAPO IV
LICENZE PER GLI OPERATORI DI RETE RADIOFONICI
Articolo 10
(Tipologie di licenze e obblighi dell’operatore di rete)
-
La licenza di
operatore di rete radiofonico in tecnica digitale in ambito nazionale
o locale è rilasciata dal Ministero prioritariamente ai soggetti
autorizzati alla prosecuzione nell’esercizio dell’attività di
radiodiffusione sonora in tecnica analogica ai sensi dell’articolo 1,
comma 2-bis, del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni
dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66 che ne facciano richiesta in forma
singola o mediante consorzi o società consortili esclusivamente
costituiti dai medesimi. Tali consorzi o società consortili, ai fini
del presente regolamento, sommano i requisiti di capitale sociale e di
esperienza editoriale di ciascuno dei componenti. La predetta licenza
consente esclusivamente la diffusione nel bacino di utenza, o parte di
esso, oggetto della vigente concessione o autorizzazione per la
radiodiffusione sonora in tecnica analogica.
-
Ai fini di quanto
previsto dal comma 1, le associazioni riconosciute o non riconosciute,
le fondazioni e le società cooperative prive di scopo di lucro
esercenti emittenti a carattere comunitario possono costituire
consorzi o società consortili interamente partecipate dai predetti
soggetti.
-
La licenza di
operatore di rete radiofonico in tecnica digitale in ambito nazionale
o locale, in conformità al piano nazionale di assegnazione delle
frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, per le
risorse risultanti in esubero di cui all’articolo 15, è rilasciata dal
Ministero anche a soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 purchè
in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 o 4, rispettivamente per
l’ottenimento della licenza in ambito nazionale o locale.
-
La licenza di
operatore di rete radiofonico in ambito nazionale può essere richiesta
da soggetti costituiti in società di capitali, società cooperative,
società consortili o consorzi, di nazionalità di uno degli Stati
membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, il cui
capitale sociale interamente versato all’atto di presentazione della
domanda non sia inferiore, al netto delle perdite risultanti
dall’ultimo bilancio di esercizio, al dieci per cento
dell’investimento da effettuare.
-
La licenza di
operatore di rete radiofonico in ambito locale può essere richiesta da
soggetti costituiti in società di persone, società di capitali,
società cooperative, società consortili o consorzi, di nazionalità di
uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico
europeo, il cui capitale sociale interamente versato all’atto di
presentazione della domanda non sia inferiore, al netto delle perdite
risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio, al cinque per cento
dell’investimento da effettuare.
-
Il rilascio di
licenza a società che non siano di nazionalità italiana ovvero di uno
Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, è
consentito a condizione che lo Stato di cui il soggetto richiedente
abbia la nazionalità pratichi un trattamento di effettiva reciprocità
nei confronti di soggetti italiani, fatte salve le disposizioni
derivanti da accordi internazionali.
-
La diffusione per
mezzo delle radiofrequenze associate alla licenza è consentita
esclusivamente dai siti previsti dal piano di assegnazione delle
frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, fatto
salvo quanto stabilito dal medesimo piano in materia di equivalenza
dei siti, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 13, comma 2.
-
I titolari di
licenza di operatore di rete possono provvedere direttamente alla
installazione delle infrastrutture, nonché richiedere al Ministero
l'assegnazione, non a titolo oneroso, delle frequenze disponibili per
i collegamenti in ponte radio.
-
Ai titolari di
licenza per operatore di rete si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera l), della
legge 3 maggio 2004, n. 112.
-
Il soggetto
titolare di licenza di operatore di rete radiofonico nel fornire le
risorse per il trasporto, la formattazione, la codifica e la
multiplazione dei programmi e dei dati:
-
rispetta le
norme tecniche di emissione, adottando standard trasmissivi
compatibili con le norme vigenti;
-
rispetta le
normative sanitarie, ambientali, urbanistiche e di assetto
territoriale per l’installazione delle infrastrutture e delle
apparecchiature, nonché le disposizioni relative alla condivisione o
alla messa a disposizione degli impianti e dei siti;
-
assicura la
sicurezza del funzionamento della rete, il mantenimento della sua
integrità, la messa a punto di procedure di gestione e di controllo
degli impianti e delle apparecchiature, nonché l’impiego di
personale adeguatamente qualificato al fine di garantire la massima
qualità delle prestazioni rese a vantaggio dell’utenza;
-
garantisce la
qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni
tecniche fissate dall’Autorità e l’uso efficiente delle risorse
trasmissive;
-
rispetta gli
obblighi di copertura previsti dall’articolo 19.
-
L’operatore di
rete stabilisce, nel rispetto delle disposizioni del presente
regolamento e della normativa vigente, gli opportuni accordi tecnici e
commerciali con i fornitori di contenuti i cui programmi vengono
diffusi attraverso la propria rete e con i fornitori di servizi
forniti attraverso la propria rete. L’operatore di rete non può
modificare o alterare i programmi sonori, i programmi dati e i servizi
o i programmi della società dell’informazione forniti da soggetti
terzi ed è tenuto al rispetto dei limiti di cui all’articolo 22.
-
L’operatore di
rete in ambito nazionale può fornire servizi di trasmissione e
diffusione a fornitori di contenuti autorizzati in ambito locale nel
rispetto dei limiti previsti dall’articolo 24, comma 4, della
legge 3 maggio 2004, n. 112;
-
L’operatore di
rete radiofonico in ambito locale può fornire servizi di trasmissione
e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale, nel
rispetto dei limiti previsti per questi ultimi dall’ art. 22 del
presente regolamento.
Articolo 11
(Domanda per il rilascio della licenza di operatore di rete per la
radiodiffusione sonora su frequenze terrestri in ambito nazionale o
locale)
-
La domanda per
ottenere la licenza di operatore di rete per la radiodiffusione sonora
su frequenze terrestri, in ambito nazionale o locale, deve essere
presentata dal richiedente al Ministero. Ciascuna domanda è diretta ad
ottenere una sola licenza e deve contenere:
-
i dati relativi
al soggetto richiedente;
-
l’indicazione
dell’ambito nazionale o locale;
-
il bacino di
piano richiesto;
-
l’eventuale uso
di sistemi di codifica;
-
l’impegno ad
installare gli impianti in conformità, per caratteristiche, sistemi
e modalità di funzionamento, alla normativa vigente, nonché alle
disposizioni in materia antinfortunistica e di tutela ed igiene del
lavoro;
-
il progetto di
rete comprensivo dei dati sulla copertura raggiungibile entro tre
anni;
-
il piano di
massima economico-finanziario per i primi tre anni di esercizio
dell’attività;
-
l’eventuale
richiesta di collegamenti di comunicazione elettronica;
-
le tipologie di
programmi e servizi che si intende distribuire nel blocco di
programmi;
-
la dichiarazione
di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente
regolamento.
-
Alla domanda per
il rilascio della licenza deve essere allegata la seguente
documentazione:
-
certificazione
rilasciata, nei quattro mesi precedenti la presentazione della
domanda per il rilascio della licenza, dagli organi competenti
riguardante la costituzione del richiedente in una delle forme
previste dall’articolo 10, commi 3 o 4, rispettivamente per la
licenza in ambito nazionale o per la licenza in ambito locale, con
capitale sociale non inferiore a quanto previsto dal medesimo
articolo 10, commi 3 o 4, rispettivamente per la licenza in ambito
nazionale o in ambito locale;
-
certificato di
nazionalità della società, qualora non italiana;
-
elenco dei soci
che, alla data di presentazione della domanda, detengono una
partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con
indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun
socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che
detengono anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente
siano a loro volta società deve essere altresì allegato l'elenco dei
soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il
controllo;
-
per le società
consortili e per i consorzi, copia autentica dello statuto ed elenco
dei soci alla data di presentazione della domanda;
-
dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà da parte dei soggetti per i quali
deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi del
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive
modificazioni;
-
dichiarazione
che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano
riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non
colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di
sicurezza o di prevenzione;
-
per i soggetti
di cui all’articolo 10, comma 1, attestazione che il richiedente, o
ciascuno dei soci del consorzio o della società consortile, sia in
regola con il versamento dei canoni per l’esercizio della
radiodiffusione sonora in tecnica analogica e non sia incorso nella
sanzione della revoca della concessione o dell’autorizzazione e
documentazione comprovante il capitale sociale, interamente versato,
al netto delle perdite risultanti dal bilancio, calcolato sulla
media degli ultimi tre esercizi antecedenti a quello di
presentazione della domanda, ottenuto sommando i capitali sociali
dei soggetti di cui si compone il consorzio o la società consortile.
-
A garanzia del
corretto espletamento degli obblighi assunti con la domanda di cui al
comma 1, i richiedenti dovranno rilasciare adeguata fideiussione
bancaria ovvero garanzia nelle forme previste dall’ordinamento
vigente, secondo le modalità e gli importi che saranno determinati dal
Ministero nel bando di cui all’art.13, comma 3.
Articolo 12
(Radiofrequenze utilizzabili)
-
La trasmissione di
programmi per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale su
frequenze terrestri T- DAB deve essere effettuata nelle bande di
frequenza previste per detti servizi, nel rispetto degli accordi
internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella
nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di
assegnazione delle radiofrequenze e delle disposizioni in materia
contenute nel presente regolamento.
-
Qualora, pur nel
rispetto delle prescrizioni contenute nella licenza ovvero nell’atto
di assegnazione delle radiofrequenze, una stazione di radiodiffusione
interferisca con altre stazioni radioelettriche legittimamente
operanti, l'Autorità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 6, lettera a), n. 3, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove l'intervento degli organi
del Ministero al fine di adottare le misure idonee ad eliminare tali
disturbi.
-
Il provvedimento
di assegnazione delle radiofrequenze a ciascun operatore di rete è
distinto dalla licenza ed il suo contenuto dipende dalla effettiva
disponibilità di porzioni dello spettro elettromagnetico ed è
assoggettato agli obblighi di cui all’articolo 12 della
legge 3 maggio 2004, n. 112. Le modalità di assegnazione delle
frequenze effettivamente disponibili alla data di entrata in vigore
del presente regolamento nonché delle frequenze risultanti in esubero
sono disciplinate agli articoli 13, 14 e 15.
Articolo 13
(Assegnazione delle radiofrequenze)
-
Le frequenze sono
assegnate per l’irradiazione all’interno dei bacini previsti dal piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
sonora in tecnica digitale per cui è stata richiesta la licenza di
operatore di rete ai sensi dell’art.11.
-
Al fine di
consentire il completamento della fase di avvio dei mercati, a seguito
della quale sarà data completa attuazione al piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica
digitale, agli operatori di rete titolari delle licenze di cui
all’articolo 10 sono assegnate le frequenze della banda UHF-L previste
dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze per la
radiodiffusione sonora in tecnica digitale. Le frequenze della banda
VHF- III, su base di non interferenza con le utilizzazioni televisive
analogiche legittimamente esercite ai sensi dell’articolo 23, comma 9,
della
legge 3 maggio 2004, n. 112, sono assegnate a complemento ed
integrazione della copertura in banda UHF-L, nei limiti delle
previsioni dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle
frequenze e degli accordi internazionali.
-
Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il
Ministero, sentita l’Autorità e le associazioni maggiormente
rappresentative delle imprese radiofoniche private, adotta un bando
recante i termini per il rilascio delle licenze di operatore di rete
in ambito nazionale e locale ai soggetti di cui all’articolo 10, comma
1, per l’utilizzazione delle frequenze di cui al comma 2, prevedendo
un termine non inferiore a quattro mesi per la presentazione delle
domande
-
Qualora le
frequenze individuate dal bando di cui al comma 3 risultino
sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute in esito al
medesimo bando, il Ministero, sentita l’Autorità, entro i successivi
sessanta giorni provvede al rilascio delle licenze di operatore di
rete ed assegna, con separato provvedimento, le radiofrequenze
necessarie al funzionamento dell’impianto o della rete.
-
Nel caso in cui,
per specifici bacini di piano, le frequenze risultino insufficienti a
soddisfare tutte le richieste pervenute in esito al bando di cui al
comma 3, il Ministero, sentita l’Autorità, promuove l’accordo tra i
richiedenti per la condivisione delle medesime risorse frequenziali,
in accordo con i principi di cui all’articolo 18. Qualora l’accordo
non intervenga entro il termine specificato nel bando di cui al comma
3, il Ministero, sentita l’Autorità, adotta una procedura di selezione
comparativa da espletare secondo i criteri stabiliti all’articolo 14.
-
Nel caso in cui,
per specifici bacini di piano, le risorse frequenziali risultino in
esubero rispetto alle richieste pervenute in esito al bando di cui al
comma 3, il Ministero adotta le procedure di cui all’articolo 15.
-
Successivamente
alla conclusione della fase di avvio dei mercati le frequenze della
banda VHF-III di cui al piano nazionale di assegnazione delle
frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale sono
prioritariamente assegnate ai soggetti di cui all’articolo 10, comma
1, per il completamento della copertura, secondo le procedure che
saranno individuate dall’Autorità con il provvedimento di cui
all’articolo 19, comma 3.
Articolo 14
(Procedura di selezione comparativa)
-
Il Ministero
notifica a tutti i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, che hanno
presentato domanda per il rilascio della licenza di operatore di rete
ai sensi del bando di cui all’articolo 13, comma 3, per i bacini di
piano nei quali le frequenze assegnabili sono risultate insufficienti
e per la cui condivisione non è intervenuto l’accordo tra i
richiedenti ai sensi dell’articolo 13, comma 5, l’avvio della
procedura di selezione comparativa.
-
La selezione
comparativa di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti
elementi:
-
qualità del
progetto di rete e del piano di massima economico-finanziario.
-
potenzialità
economica del soggetto richiedente valutata in base al capitale
sociale, interamente versato, al netto delle perdite risultanti dal
bilancio, calcolato sulla media degli ultimi tre esercizi
antecedenti a quello di presentazione della domanda. Per i consorzi
o le società consortili la potenzialità economica viene valutata
anche sommando i capitali sociali dei soggetti di cui si compone il
consorzio o la società consortile.
-
tipologie di
programmi e servizi che si intendono irradiare nel blocco di
programmi, con particolare riguardo a quelli di informazione e di
pubblica utilità.
-
esperienza
maturata nel settore radiofonico, anche con riferimento ai singoli
soggetti partecipanti al consorzio o alla società consortile, ivi
comprese le conoscenze e o esperienze nel settore della
radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale.
-
Il valore da
assegnare a ciascuno degli elementi di cui al comma 2 è fissato dal
Ministero nel bando di cui all’articolo 13, comma 3. Costituisce
titolo preferenziale per l’ottenimento della licenza la costituzione
del richiedente in consorzio o società consortile.
-
Ai fini della
selezione comparativa di cui al comma 1, gli elementi relativi al
singolo soggetto di cui si compone il consorzio o la società
consortile sono valutati una volta sola, indipendentemente dal numero
di consorzi o società consortili ai quali il soggetto partecipa. A tal
fine i soggetti partecipanti a consorzi o a società consortili devono
specificare nella domanda presentata dal consorzio o dalla società
consortile se la partecipazione avviene in uno solo di essi o in più
consorzi o società consortili, e, in tal caso, a favore di quale
consorzio o società consortile i propri elementi devono essere
valutati.
-
Ai fini del
rispetto della condizione di cui all’articolo 24, comma 1, lettera c),
ultimo periodo, della
legge 3 maggio 2004, n. 112, gli elementi relativi ai soggetti
partecipanti a consorzi o società consortili vengono valutati ove vi
sia corrispondenza tra il bacino di utenza oggetto della concessione o
autorizzazione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica del
singolo soggetto e quello richiesto dal consorzio o dalla società
consortile in sede di presentazione della domanda.
-
Al termine della
valutazione comparativa il Ministero compila due separate graduatorie
delle domande pervenute, una per l’ambito nazionale e una per l’ambito
locale, relative ai bacini di piano in cui le frequenze disponibili
sono risultate insufficienti e provvede, verificata la rispondenza dei
bacini di utenza richiesti a quelli oggetto dell’attività di
radiodiffusione sonora in tecnica analogica, al rilascio delle licenze
di operatore di rete ai soggetti collocati in graduatoria,nel rispetto
del principio di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), della
legge 3 maggio 2004, n. 112. L’assegnazione delle frequenze è
disposta con separato provvedimento entro sessanta giorni dal rilascio
della licenza.
Articolo 15
(Assegnazione delle radiofrequenze in esubero)
-
Il Ministero, nel
caso in cui, per specifici bacini di piano, le frequenze siano
risultate in esubero rispetto alle richieste pervenute in esito al
bando di cui all’articolo 13, comma 3, pubblica nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito Internet un
avviso relativo alle frequenze ancora disponibili nei predetti bacini,
invitando i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10,
nonché i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, a presentare
domanda per il rilascio delle licenze di operatore di rete nei
predetti bacini secondo le modalità di cui all’articolo 11.
-
Il Ministero,
mediante le forme di cui al comma 1, dà notizia della prima domanda
pervenuta e fissa il termine di un mese per l’invio di ulteriori
domande per il medesimo bacino di utenza. Decorso il periodo di un
mese dalla pubblicazione dell’avviso, senza che siano pervenute
domande di ottenimento della licenza di operatore di rete e di
assegnazione delle frequenze in numero superiore alla frequenze
disponibili nel predetto bacino, il Ministero procede al rilascio
della licenza di operatore di rete e del provvedimento di assegnazione
delle frequenze ai soggetti che ne hanno fatto richiesta in possesso
dei requisiti previsti dall’articolo 10. Qualora nel predetto periodo
di un mese pervengano domande che eccedono il numero delle risorse
assegnabili, il Ministero, sentita l’Autorità, procedere alla
valutazione delle medesime secondo la procedura di cui all’articolo
14, dandone preventiva comunicazione ai richiedenti. Alla procedura di
cui al presente comma non si applica quanto previsto dall’articolo 14,
comma 5.
-
La procedura di
cui ai commi 1 e 2 è ripetuta almeno ogni due anni per le frequenze
non assegnate e per quelle resesi disponibili a seguito di rinunce,
revoche o riduzioni di assegnazione.
Articolo 16
(Progetto dell'impianto o della rete)
-
Il progetto
dell’impianto o della rete, da allegare alla domanda di cui
all’articolo 13, redatto in conformità con le prescrizioni del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
sonora in tecnica digitale, può comprendere una o più stazioni di
radiodiffusione. La costituzione della rete deve risultare da una
descrizione anche grafica, riportata su un supporto informatico
compatibile con la base di dati che verrà indicata dal Ministero nel
bando di cui all’articolo 13, comma 3, sentita l’Autorità, nella quale
sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le relative aree
di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento, compresi
quelli tra le sedi di produzione e i trasmettitori di radiodiffusione.
-
Il progetto deve
essere redatto nel rispetto dei limiti e dei valori relativi alle
emissioni radioelettriche fissati dalla normativa vigente.
-
Il Ministero,
sentita l’Autorità, può disporre modifiche al progetto di rete o a
ciascuno dei singoli impianti che la compongono.
Articolo 17
(Verifiche sugli impianti)
-
Gli impianti
oggetto della licenza per la radiodiffusione radiofonica in tecnica
digitale su frequenze terrestri devono essere costituiti
esclusivamente da apparecchiature conformi alla normativa vigente.
-
Il Ministero
procede alla verifica degli impianti anche presso le sedi del
licenziatario, che è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, libero
accesso agli incaricati.
Articolo 18
(Condivisione di infrastrutture e impianti)
-
I titolari di
licenza di operatore di rete radiofonica in ambito nazionale o locale,
anche congiuntamente tra loro, possono impiegare anche le
infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune
di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti,
limitatamente alle attività oggetto della licenza e nel rispetto dei
limiti previsti dalle emissioni elettromagnetiche e dai piani di
assegnazione delle frequenze. Ulteriori modalità di condivisione sono
stabilite dall’Autorità con il regolamento di cui all’articolo 12,
comma 7, della
legge 3 maggio 2004, n. 112.
-
L’ubicazione e
l’uso comune delle infrastrutture sono oggetto di accordi commerciali
e tecnici tra le parti interessate. Alle eventuali controversie si
applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 11, della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
Articolo 19
(Obblighi di copertura)
-
I titolari di
licenza di operatore di rete radiofonica in ambito nazionale, nella
fase di avvio dei mercati ed avvalendosi delle frequenze previste
all’articolo 13, comma 2, devono realizzare, a decorrere dalla data di
assegnazione delle frequenze, la copertura di almeno un terzo dei
capoluoghi di regione entro tre anni.
-
I titolari di
licenza di operatore di rete radiofonica in ambito locale, nella fase
di avvio dei mercati ed avvalendosi delle frequenze previste
all’articolo 13, comma 2, devono realizzare, a decorrere dalla data di
assegnazione delle frequenze, la copertura di almeno il 30% della
popolazione del bacino locale entro tre anni.
-
Ulteriori obblighi
di copertura sono stabiliti dall’Autorità a seguito del completamento
della fase di avvio dei mercati, sulla base dell’utilizzo di tutte le
frequenze previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale.
Articolo 20
(Durata delle licenze, revoca e contributi)
-
Le licenze hanno
una validità di 20 anni e sono rinnovabili conformemente alle norme
vigenti al momento del rinnovo e possono essere cedute a terzi
soltanto previo assenso del Ministero delle comunicazioni, sentita
l’Autorità, salvo quanto previsto dal comma 2. Ai fini dell’assenso il
Ministero verifica che il soggetto subentrante sia in possesso dei
medesimi requisiti previsti per il rilascio della licenza.
-
La licenza
conseguita dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, può essere
ceduta solo conformemente alle norme che disciplinano la cessione di
intera azienda o di ramo di azienda nel campo della radiodiffusione
sonora in tecnica analogica.
-
La licenza si
estingue in caso di scadenza del termine di cui al comma 1 senza che
sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del
soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di
sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di
autorizzazione in via provvisoria all’esercizio dell’attività
d’impresa.
-
La perdita dei
requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della
licenza comporta la decadenza dalla medesima.
-
Se il titolare di
una licenza non ottempera a una delle condizioni indicate nella
licenza stessa, il Ministero, sentita l’Autorità, può sospendere,
modificare o revocare la licenza individuale o imporre in maniera
proporzionata misure specifiche per garantire tale ottemperanza. Il
Ministero, eccetto i casi di violazioni ripetute da parte della
suddetta impresa, può richiedere l'adozione di misure adeguate entro
un mese a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa ottempera a
quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo
intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se
l'impresa non ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo,
entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio
provvedimento motivandolo. Il provvedimento è comunicato all'impresa
interessata entro sette giorni dall'adozione.
-
A titolo di
contributo delle spese di istruttoria e per i costi amministrativi
della gestione del titolo amministrativo, il soggetto licenziatario è
tenuto al pagamento:
-
della somma di
euro 6.000 (seimila euro) per una rete in ambito nazionale;
-
della somma di
euro 600 (seicento euro) per una rete in ambito locale; tale
contributo è ridotto, per ogni bacino provinciale oltre il primo,
del cinquanta per cento e, in ogni caso, la somma complessiva da
versare a titolo di contributo non può essere superiore a euro 2.000
(duemila euro).
-
Il contributo di
cui al comma 6 deve essere corrisposto dal licenziatario all’atto di
presentazione della domanda.
-
I contributi per
l’uso delle risorse scarse sono dovuti a partire dall’anno 2008 e
verranno determinati dall’Autorità con successivo provvedimento.
Articolo 21
(Fornitura dei servizi interattivi e della guida ai programmi)
-
Ai fini della
fornitura dei servizi della società dell’informazione e dei servizi
interattivi, gli operatori di rete nazionali e locali possono
stabilire accordi di interconnessione fra loro ed interconnettere le
loro reti ad altre reti di comunicazione elettronica, secondo la
disciplina degli accordi in materia di interconnessione di reti di
comunicazione elettronica prevista dalla vigente disciplina.
-
Gli operatori di
rete in ambito nazionale e locale ed i fornitori di contenuti in
ambito nazionale e locale possono stabilire accordi tecnici ed
economici con i soggetti autorizzati alla fornitura della guida
elettronica ai programmi.
CAPO V
NORME A TUTELA DEL PLURALISMO DELL’INFORMAZIONE, DELLA TRASPARENZA,
DELLA CONCORRENZA E DELLA NON DISCRIMINAZIONE
Articolo 22
(Limiti alle autorizzazioni alla fornitura di contenuti)
-
Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, della
legge 3 maggio 2004, n. 112 per la fase successiva alla completa
attuazione del piano di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione sonora in tecnica digitale, nella fase di avvio dei
mercati i fornitori di contenuti autorizzati ai sensi dell’articolo 3,
comma 12, del presente regolamento hanno accesso prioritario alla
capacità trasmissiva dei blocchi di diffusione degli operatori di rete
di cui all’articolo 10, comma 1, limitatamente ad un solo programma
per ciascun fornitore di contenuti.
-
In presenza di
risorse insufficienti a soddisfare tutte le richieste da parte dei
fornitori di contenuti di cui all’articolo 3, comma 12, sono
soddisfatte, con carattere di priorità, le richieste dei fornitori di
contenuti che, singolarmente o in consorzio o in società consortile
abbiano ottenuto la licenza di operatore di rete ai sensi degli
articoli 13, 14 o 15, nel bacino oggetto della richiesta di
autorizzazione, limitatamente ad un solo programma per ciascun
fornitore di contenuti.
-
Con successivo
provvedimento l’Autorità determina i criteri che garantiscano, in
presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le richieste da
parte dei fornitori di contenuti di cui all’articolo 3, l’accesso ai
fornitori di contenuti non riconducibili agli operatori di rete, in
base alla qualità della programmazione, al pluralismo informativo a
livello locale, alla natura comunitaria e alla tutela delle minoranze
linguistiche, in condizioni di parità di trattamento. Nel medesimo
provvedimento l’Autorità stabilisce le norme in materia di limiti alla
capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati.
-
Uno stesso
soggetto o soggetti tra loro in rapporto di controllo o di
collegamento ai sensi dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono essere
contemporaneamente titolari di autorizzazione per la fornitura di
contenuti in ambito nazionale e locale. Ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 29 marzo 1999, n. 78, i marchi, le denominazioni e gli
identificativi utilizzati per la fornitura di programmi in ambito
locale devono essere distinti da quelli utilizzati per la fornitura di
programmi in ambito nazionale. Alle diffusioni interconnesse si
applica quanto previsto dall’articolo 21 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 e dall’articolo 8 della
legge 3 maggio 2004, n. 112.
-
Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 3, comma 13, uno stesso fornitore di
contenuti in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra
loro controllati o collegati, può irradiare il segnale fino a una
copertura massima di quindici milioni di abitanti.
-
I soggetti
autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale sono tenuti a
diffondere il medesimo programma radiofonico ed i medesimi programmi
dati, nonchè gli identificativi ad essi associati, su tutto il
territorio nazionale, fatta salva l’articolazione locale delle
trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo di cui alla normativa vigente.
-
Il fornitore di
contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi
adotta un sistema di contabilità separata per ciascuna attività
oggetto di autorizzazione.
Articolo 23
(Norme di razionale e corretto esercizio e vincoli di utilizzo delle
radiofrequenze)
-
L’operatore di
rete può utilizzare le frequenze di emissione per la fornitura di
tutti i servizi di comunicazione sonora, visiva e multimediale ed è
soggetto al vincolo di:
-
utilizzare
prevalentemente, rispetto a servizi dati e interattivi, le
radiofrequenze assegnate per la diffusione dei programmi radiofonici
dei fornitori di contenuti autorizzati;
-
utilizzare
effettivamente le radiofrequenze assegnate consentendo di soddisfare
le richieste di accesso alla rete da parte dei fornitori di
contenuti autorizzati e, in via prioritaria, da parte dei fornitori
di contenuti autorizzati ai sensi dell’articolo 3, comma 12, fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 2;
-
rispettare i
criteri di cui all’articolo 22 in materia di limiti ai fornitori di
contenuti.
-
L’operatore di
rete, ai fini del rispetto di quanto previsto al comma 1, definisce la
capacità trasmissiva del singolo blocco da destinare alla diffusione
di programmi radiofonici in misura non inferiore a cinque programmi e
quella da destinare ai servizi e programmi dati.
Articolo 24
(Obblighi di trasparenza dell’operatore di rete)
-
L’operatore di
rete che sia anche fornitore di contenuti adotta un sistema di
contabilità separata, per ciascun titolo abilitativo.
-
L’operatore di
rete è tenuto a:
-
garantire parità
di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società
collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi, ai
fini di stabilire i necessari accordi le stesse informazioni
tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti
riconducibili a società collegate e controllate;
-
non effettuare
discriminazioni, nello stabilire gli opportuni accordi tecnici, in
materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra
soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società
controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di
contenuti e servizi, fermo restando il diritto prioritario dei
consorziati o dei soci delle società consortili a disporre della
capacità trasmissiva interna a ciascun singolo blocco;
-
utilizzare,
sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai
fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e
controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi
tecnici e commerciali di accesso alla rete. Le informazioni ottenute
non devono essere trasmesse ad altre società controllate e
collegate, nonché a terzi.
Articolo 25
(Disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di contenuti
e di servizi)
-
La fornitura di
capacità trasmissiva nonché degli elementi ad essa connessi, da parte
degli operatori di rete ai fornitori di servizi e contenuti che non
siano tra loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi
dell’articolo 2, commi 16, 17 e 18, della
legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell’articolo 2359, comma 3, del
codice civile, avviene sulla base di una negoziazione commerciale nel
rispetto di quanto previsto nel presente regolamento. Per la
risoluzione di eventuali controversie tra operatori di rete e
fornitori di contenuti si applica l'articolo 1, comma 11, della
predetta
legge 31 luglio 1997, n. 249.
-
Gli accordi di cui
al precedente comma sono preventivamente comunicati all’Autorità al
fine della verifica del rispetto delle disposizioni previste dal
presente regolamento e dalla normativa vigente.
CAPO VI
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE
RADIOTELEVISIVO
Articolo 26
(Abilitazione alle diffusioni radiofoniche in tecnica digitale)
-
Ferma restando la
riserva di cui all’articolo 2-bis, comma 9, della
legge n. 66/2001, nella fase di avvio dei mercati la
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è
abilitata alla diffusione di trasmissioni radiofoniche terrestri e di
servizi dati in tecnica digitale su un blocco di diffusione
radiofonico T-DAB per la effettuazione di diffusioni in chiaro in
banda UHF- L., che deve essere distinto dagli eventuali blocchi di
programmi contenenti programmi di altri operatori radiotelevisivi.
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Al fine di
accelerare lo sviluppo della radiodiffusione sonora terrestre in
tecnica digitale, la concessionaria di cui al comma 1 si impegna a
consentire, a condizioni commerciali, la coubicazione e la
condivisione dei propri impianti, inclusi edifici o tralicci, con
altri operatori di rete per la radiodiffusione sonora in tecnica
digitale. Ulteriori modalità di condivisione sono stabilite
dall’Autorità con il regolamento di cui all’articolo 12, comma 7,
della
legge 3 maggio 2004, n. 112.
CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 27
(Disposizioni transitorie)
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Con l’adozione del
presente regolamento termina la fase sperimentale per la diffusione
radiofonica in tecnica digitale di cui all’articolo 2-bis, comma 3,
della
legge n. 66/2001 e all’articolo 31 della
delibera n. 435/01/CONS.
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I soggetti in
possesso di abilitazioni conseguite ai sensi dell’art. 31 della
delibera n. 435/01/CONS sono tenuti a conformarsi al presente
regolamento nel richiedere le autorizzazioni alla fornitura di
programmi e le licenze di operatore di rete.
Articolo 28
(Disposizioni finali)
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Salvo che il fatto
costituisca reato e nel caso in cui non risultino applicabili le
specifiche sanzioni stabilite per le violazioni degli obblighi e dei
divieti di cui al presente regolamento, ivi compresi quelli contenuti
nelle domande di autorizzazione e licenza, si applicano le sanzioni di
cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre
1995, n. 481, e di cui all’articolo 1, comma 31, della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
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L’Autorità si
riserva di adeguare le disposizioni del presente provvedimento in
relazione all’andamento della fase di avvio dei mercati, al programma
di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per
la radiodiffusione sonora in tecnica digitale e all’evoluzione della
normativa nazionale e comunitaria e, in ogni caso, entro la scadenza
del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle
trasmissioni televisive su frequenze terrestri dalla tecnica analogica
alla tecnica digitale
Fonte: AGCOM
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