Delibera
n. 249/02/CONS
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Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (di seguito denominato Piano) è stato elaborato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito Autorità) tenendo presenti le procedure ed i criteri previsti dalle leggi 249/97 e 66/01, sentendo la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private.
Si segnala, che nel rispetto delle citate leggi, ai fini di massimizzare l’uso efficiente delle bande di frequenze assegnate al servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale terrestre (in seguito denominato DAB-T), nella predisposizione di detto Piano si sono suddivise le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo macro aree di diffusione. Inoltre, per conferire flessibilità e per facilitare la fase di attuazione dello stesso Piano si è introdotto il principio dell’"equivalenza dei siti", di cui si dirà in seguito.
Per l’elaborazione del Piano, si sono adottati i criteri di seguito descritti.
Bande e frequenze
Le bande di frequenze sono quelle attribuite al DAB-T dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e successive integrazioni, l’ultima delle quali ha recepito le decisioni della Conferenza di pianificazione di Maastricht 2002, che ha attribuito al servizio DAB - T ulteriori 7 blocchi di frequenze della banda UHF-L oltre ai 9 precedentemente attribuiti. Tali bande sono:
la banda VHF-III, per un totale di 4 blocchi;
la banda UHF-L, per un totale di 16 blocchi.
Per semplicità di esposizione, in seguito si userà il termine "frequenze" al posto di "blocchi di frequenze".
Il territorio nazionale è stato suddiviso in bacini di utenza nazionali e locali. I primi coincidenti con un area geografica servita che comprende almeno il 60% del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia. I secondi coincidenti, di norma, con il territorio delle regioni o delle province. (1)
(1) I bacini di utenza locali coincidenti con il territorio delle Regioni sono stati adottati in quanto la rete 2-SFN in banda VHF-III non è decomponibile a livello provinciale.
I siti inseriti nel Piano sono stati scelti sulla base delle intese con le Regioni a statuto speciale della Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché sentite le rimanenti Regioni, secondo le procedure indicate nelle leggi 249/97 e 122/98.
Il Piano ha definito uno specifico insieme di siti e allocato su ognuno di essi un numero di frequenze corrispondenti al numero ed alla tipologia delle reti pianificate e le relative caratteristiche di emissione degli impianti.
Tali reti possono essere considerate come "reti di riferimento", in quanto in sede di progettazione, ogni sito (e i rispettivi parametri radioelettrici di irradiazione) o al limite l’insieme di siti che servono un determinato bacino, può essere sostituito da un sito o un insieme di siti "equivalente", conformemente a quanto specificato sul criterio di equivalenza nel par. 5.
Il criterio di localizzazione nello stesso sito di tutti gli impianti che servono la stessa area (siti comuni), non è applicabile per tutti gli impianti che usano frequenze dell’una o dell’altra banda VHF-III e UHF-L, date le differenti tipologie di rete che sono risultate dalle pianificazione in ciascuna banda. Per le reti pianificate in banda UHF-L tutti gli impianti sono allocati negli stessi siti, in parte dei quali sono allocati anche gli impianti delle reti pianificate in banda VHF-III. Quanto sopra è dovuto alle caratteristiche di propagazione delle due bande molto diverse tra loro che danno luogo a strutture e configurazioni di rete dissimili.
Parametri radioelettrici
I parametri radioelettrici sono stati determinati secondo standard internazionalmente stabiliti.
Nella redazione del Piano sono stati adottati diagrammi di irradiazione omnidirezionali per conferire al Piano stesso, insieme all’adozione del criterio di equivalenza, maggiore flessibilità nella fase attuativa. Per ogni sito è specificata la potenza irradiata (Effective Radiated Power - ERP) da ciascun impianto.
Qualità di ricezione
La qualità di ricezione è stabilita ad un valore corrispondente al 99% di probabilità di servizio per ricevitore fisso o mobile. Tale valore è conforme alle prescrizioni della Conferenza CEPT di pianificazione di Maastricht 2002.
Tipologia di rete
Le tipologie di rete di radiodiffusione pianificate sono le seguenti:
rete tipo SFN (isofrequenziale), che utilizza una sola frequenza e che non è decomponibile a livello locale;
Per la scelta della tipologia di rete da pianificare nel rispetto dei criteri indicati al par. 2 sono state preliminarmente studiate varie soluzioni.
Alcune delle tipologie di rete studiate non sono risultate idonee a soddisfare l’uno o l’altro dei criteri citati, quali:
il limite minimo della percentuale di territorio nazionale da servire pari al 60%, comprendente tutti i capoluoghi di provincia;
la decomponibilità della rete a livello di bacino locale;
l’uso efficiente dello spettro di frequenze.
Conseguentemente sono state adottate le seguenti tipologie di rete:
per la banda VHF-III, la rete tipo SFN e la rete tipo 2-SFN;
per la banda UHF-L, la rete tipo 4-SFN.
Le reti nazionali pianificate in ciascuna banda sono le seguenti:
n. 2 reti tipo SFN e n. 1 rete tipo 2-SFN in banda VHF-III,
n. 4 reti tipo 4-SFN in band UHF-L.
Il totale delle reti pianificate è, quindi, pari a 7.
Le due reti tipo SFN in banda VHF-III, non sono decomponibili a
livello locale.
La rete tipo 2-SFN in banda VHF-III è decomponibile a livello
regionale.
Le 4 reti tipo 4-SFN in banda UHF-L sono decomponibili a livello
provinciale. Per queste ultime, al fine di ottimizzare l’uso
delle risorse spettrali disponibili, è stato necessario
accorpare, in alcuni casi, in un solo bacino provinciale, il
territorio di più province adiacenti in quelle aree che sono
risultate critiche dal punto di vista interferenziale.
Per quanto riguarda territorio e popolazione serviti e articolazione delle reti per tipologia, i dati sono qui di seguito indicati:
Reti in banda VHF-III
percentuale di popolazione servita pari a oltre il 90%
21 bacini regionali serviti, comprendendovi anche i bacini delle province autonome di Trento e Bolzano.
Rete in banda UHF-L
83 bacini provinciali serviti, di cui 68 coincidenti con il territorio di una sola provincia e 15 coincidenti con il territorio di più province (pluriprovinciali).
Per questa ragione il numero dei bacini di utenza non coincide con il numero delle province che è pari a 103.
L’Autorità ha preso in considerazione la possibilità di pianificare ulteriori reti. Dai primi studi effettuati si delineano buone prospettive nell’utilizzazione della banda UHF-L per la pianificazione di reti cittadine che servano i capoluoghi di regione e province autonome di Trento e Bolzano, non escludendo aprioristicamente alcuni capoluoghi di provincia.
L’Autorità, dopo aver verificato questa possibilità e accertata la disponibilità dei siti necessari con i pareri e le intese di tutte le Regioni e province autonome, elaborerà un piano convenzionalmente definito di "secondo livello" che sarà oggetto di un provvedimento ad integrazione del presente Piano e che potrà comportare delle modifiche per quanto riguarda siti e parametri radioelettrici dello stesso Piano. Il provvedimento di cui sopra, se detto piano di 2° livello risulterà fattibile, potrà essere adottato prevedibilmente entro il 31 gennaio 2003.
L’elaborazione del Piano ha portato a determinare i siti sui quali allocare le frequenze delle reti in banda VHF-III e/o in banda UHF-L.
Alcuni di tali siti potrebbero subire variazioni a seguito di segnalazioni da parte delle regioni successive all’adozione del Piano.
Tutti i siti, con le frequenze allocate, sono indicati nel Piano per regione, con i capoluoghi di regione e di provincia serviti da ciascuno di essi.
Il numero delle frequenze allocate su ciascuno di tali siti è diverso in funzione delle tipologie di reti pianificate.
Dato che nel pianificare le 20 frequenze della banda VHF-III e UHF-L è stato seguito il criterio della massima efficienza nell’uso dello spettro, è possibile una potenziale esistenza di eventuali situazioni interferenziali dovute all’utilizzazione delle stesse frequenze operanti nei paesi limitrofi, sia verso l’interno che verso l’estero.
Al fine di evitare le interferenze generate dagli impianti italiani situati nelle aree di confine, gli stessi non devono generare campi superiori ai 41 dB(µV/m) sui punti di verifica al confine (boundary test points) come definiti dalla Conferenza di Maastricht 2002.
Per quanto riguarda le interferenze generate dagli impianti esteri sul territorio italiano, le competenti Autorità italiane prenderanno le necessarie iniziative per pervenire ad accordi bilaterali con i paesi esteri interessati intesi alla risoluzione delle eventuali situazioni interferenziali.
Quanto sopra può comportare modifiche delle caratteristiche di emissione degli impianti di Piano, nonché marginali variazioni alle percentuali di territorio e popolazione serviti con qualità pari al 99%.
Come è stato già indicato nel par. 2, l’adozione del criterio di equivalenza dei siti, obbliga il licenziatario che si avvale di tale criterio, a progettare e realizzare la rete secondo le modalità che vengono qui di seguito descritte.
Detto licenziatario può:
sostituire i siti di Piano della rete assegnata con altri siti;
utilizzare, sempre per la rete assegnata, siti aggiuntivi a quelli di Piano;
modificare le caratteristiche di emissione degli impianti interessati.
Tale possibilità è ammessa purché il campo generato in opportuni "punti di verifica", di seguito specificati, non superi il livello massimo di 41 dB(µV/m) a 10 m dal suolo (31 dB(µV/m) a 1.5 m dal suolo) stabilito dalla Conferenza di pianificazione di Maastricht 2002.
I punti di verifica di cui sopra sono, di norma, situati sul confine dei bacini di utenza nei cui ambiti vengono riutilizzate le stesse frequenze usate nel bacino assegnato al licenziatario e per le quali lo stesso intende avvalersi del criterio di equivalenza dei siti. Il limite di campo di 41 dB(µV/m) deve essere rispettato per ciascuna di queste frequenze.
Inoltre, tale licenziatario deve rispettare, di norma, il limite massimo di campo generato di 81 dB(µV/m) tra frequenze adiacenti, stabilito dalla Conferenza di Maastricht.
Per i nuovi siti individuati, i soggetti interessati dovranno acquisire preliminarmente, a loro cura, le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità locali.
Gli stessi soggetti, ottenute le suddette autorizzazioni predispongono il progetto, corredato dalla documentazione che ne dimostrino la fattibilità, da inviare obbligatoriamente per l’approvazione al Ministero delle Comunicazioni che ne richiede la verifica di compatibilità radioelettrica con il Piano all’Autorità.
Oltre agli impianti di Piano assegnabili ai licenziatari in sede di rilascio delle licenze, è possibile che si verifichi il caso che gli stessi licenziatari richiedano ulteriori impianti, in aggiunta a quelli pianificati, estendendo la rete assegnata oltre i limiti di copertura risultanti dal Piano stesso o anche per coprire aree interne a quelle coperte con gli impianti di Piano.
In linea generale, tali impianti avranno una potenza inferiore a quella degli impianti pianificati e per questo motivo non sono stati inseriti nel Piano.
Per l’acquisizione di questi ulteriori impianti, che andranno, ovviamente, a collocarsi su siti diversi da quelli di Piano, i licenziatari dovranno seguire le stesse procedure sopra descritte per i siti equivalenti.
Si premette che per determinare il numero delle reti che tecnicamente possono diffondere programmi e dati solo in ambito nazionale e il numero delle reti che possono diffondere programmi e dati sia in ambito nazionale che locale, si fa riferimento al par. 3 (Risultati del Piano).
Sulla base delle tipologie di rete pianificate si hanno:
n. 2 reti che possono diffondere programmi e dati in ambito nazionale solamente, date dalle 2 reti tipo SFN in banda VHF-III;
n. 5 reti che possono diffondere programmi e dati sia in ambito nazionale che in ambito locale, costituite dalla rete tipo 2-SFN in banda VHF-III e dalle 4 reti tipo 4-SFN in banda UHF-L.
Delle 5 reti di cui al punto b), la rete tipo 2-SFN in banda VHF-III, consente di diversificare programmi e dati in ciascun bacino regionale (o provinciale nelle province autonome di Trento e Bolzano), mentre le reti tipo 4-SFN in banda UHF-L permettono di diversificare programmi e dati in ciascun bacino provinciale.
Si fa rilevare che per la concessionaria del servizio pubblico la riserva di una rete a livello nazionale potrebbe essere del tipo 2-SFN in banda VHF-III o del tipo 4-SFN in banda UHF-L. Si ricorda, inoltre, che, come indicato al par. 3, 14 bacini provinciali comprendono il territorio di più province, portando il numero complessivo dei bacini provinciali a 83.
Tenuto conto di quanto detto il numero delle reti in ambito locale potrebbe variare da un minimo di 270 a un massimo di 332.
E’ opportuno segnalare anche che nella determinazione sopra indicata del numero delle reti locali, non si è tenuto conto della possibilità per ogni soggetto interessato di richiedere licenze per più regioni o province limitrofe nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e, pertanto, i dati indicati rappresentano il massimo numero totale di reti locali.
L’avvio della sperimentazione è condizionata dalla disponibilità effettiva delle frequenze pianificate.
Le 16 frequenze attribuite al DAB-T dalla banda UHF-L dovranno essere totalmente liberate entro il 1° gennaio 2003.
Per quanto riguarda il canale 12 della banda VHF-III, dal quale derivano le 4 frequenze pianificate, è nota la sua utilizzazione da parte di concessionari e autorizzati che eserciscono la radiodiffusione televisiva analogica.
Pertanto la sperimentazione con tali frequenze può essere avviata solo in quei casi in cui ne è stata verificata la effettiva disponibilità.
Ulteriori risorse in banda VHF-III potrebbero essere rese disponibili modificando e integrando il vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
I soggetti che richiedono l’abilitazione alla sperimentazione debbono progettare e realizzare gli impianti conformemente alla rete del presente Piano cui fanno riferimento.
Risulta, pertanto, necessario integrare le modalità di sperimentazione previste dall’art. 31 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre digitale (approvata dall’Autorità con delibera 435/01/CONS) attraverso il provvedimento previsto all’art. 30 dello stesso regolamento.
Per l’avvio dell’attuazione del Piano risulta pregiudiziale il varo del provvedimento regolamentare succitato per disciplinare le ulteriori modalità di sperimentazione, le modalità di rilascio delle licenze e autorizzazioni, e stabilire le riserve per le minoranze linguistiche riconosciute.
Fonte: AGCOM
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