Delibera n. 290/03/CONS del 23 Luglio 2003
Approvazione del regolamento concernente le autorizzazioni ai trasferimenti di proprieta' di societa' radiotelevisive, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Gazzetta Ufficiale N. 195 del 23 Agosto 2003

Allegato A - Regolamento
Allegato 1 - Modello di dichiarazione sostitutiva

L’AUTORITA’

NELLA sua riunione del Consiglio del 23 luglio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed in particolare gli artt. 1, comma 6, lett. c), n. 13, e 3, commi 2, 18, 19 e 21;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" ed in particolare gli artt. 13, comma 1, e 17, comma 19;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";

VISTO il d.P.R. 27 marzo 1992, n. 255, recante "Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";

VISTO il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, recante "Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione", ed in particolare l'art. 2;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai S.p.A. nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata", ed in particolare l'art.1, commi 13 e 14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" ed in particolare l'art. 2;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive", ed in particolare l'art. 1, comma 7;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" ed in particolare gli artt. 46 e 47;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed in particolare l'art.2 bis, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

VISTA la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante "Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 22 luglio 1998, n. 169;

VISTA la propria delibera n. 78/98 del 1 dicembre 1998, recante "Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 10 dicembre 1998, n. 288;

VISTA la propria delibera n. 26/99 del 23 marzo 1999, recante "Approvazione del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 24 maggio 1999, n. 119;

VISTA la propria delibera n. 127/00/CONS del 1 marzo 2000, recante "Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi" e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 12 aprile 2000, n. 86;

VISTA la propria delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 30 giugno 2001, n. 150, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 289/01/CONS del 5 luglio 2001, recante "Disposizioni concernenti il rilascio di autorizzazioni via cavo ai sensi della legge n. 66 del 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 16 agosto 2001, n. 189;

VISTA la propria delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284;

CONSIDERATO che nel procedimento autorizzatorio relativo ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, occorre verificare la sussistenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 21, della medesima legge, delle condizioni e degli elementi di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 249/97;

CONSIDERATO che, al fine di soddisfare le esigenze di certezza degli operatori del mercato, occorre disciplinare il procedimento di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, fissando il termine di conclusione del procedimento e semplificando i relativi adempimenti procedurali;

CONSIDERATO che il rilascio o la conferma della concessione e dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri o via cavo e per la ripetizione dei programmi esteri o il subentro nella concessione da parte di nuovi soggetti, l'assenso alla prosecuzione dell'attività radiofonica, così come l'autorizzazione alle modificazioni tecniche e trasmissive della rete di radiodiffusione, sono di competenza del Ministero delle comunicazioni;

VISTE le risultanze emerse nel corso delle audizioni con le associazioni di categoria del settore radiotelevisivo e con la concessionaria pubblica radiotelevisiva;

UDITA la relazione del Commissario Prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;
 

DELIBERA

Articolo 1
 
  1. L'Autorità adotta, per la disciplina del procedimento autorizzatorio di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n.13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento.

     
  2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

     
  3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 23 luglio 2003


 

IL COMMISSARIO RELATORE
Silvio Traversa
IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Botto
 

 

 
ALLEGATO A
alla delibera n. 290/03/CONS del 23 luglio 2003
 

 

Regolamento concernente le autorizzazioni ai trasferimenti di proprieta' di societa' radiotelevisive, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett.c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249

 
Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini della presente regolamento si intende:

  1. per legge: la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  2. per Autorità: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art.1 della legge;
  3. per trasferimento di proprietà: ogni cessione o trasferimento di quote o di azioni che ha per effetto l'acquisizione in capo ad altro soggetto del controllo o del pacchetto di controllo della società, sia esso di maggioranza assoluta o relativa, nonché qualsiasi atto o patto, indipendentemente dalla modalità con cui si perfeziona, che ha il medesimo effetto nella forma di un'influenza dominante ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge;
  4. per provvedimento: il presente regolamento, relativo al procedimento autorizzatorio al trasferimento di proprietà;
  5. per controllo: le fattispecie di cui all'art. 2359 cod. civ.;
  6. per influenza dominante: le fattispecie di cui all'art. 2, comma 18, della legge;
  7. per richiedente: il legale rappresentante della società che acquisisce la società che gestisce l'emittente radiotelevisiva oppure la persona fisica o giuridica che ne acquisisce il controllo di ultima istanza e che presenta la domanda di autorizzazione all'Autorità;
  8. per società radiotelevisiva: le società titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, da parte del Ministero delle comunicazioni o dell'Autorità, per l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via cavo, via satellite, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi esteri, ed altresì per quelli nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;
Articolo 2
(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento disciplina i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge.

2. Il presente provvedimento si applica ai trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva comunque realizzati, in particolare mediante:

  1. vendita dell'intero capitale sociale;
  2. cessione del pacchetto di controllo della società;
  3. costituzione o ricostituzione della pluralità di soci, tale che nuovi soci assumono il controllo della società;
  4. passaggio del controllo della società per effetto di influenza dominante, qualificata ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge, o la costituzione, su quote o azioni in numero tale che comporti il controllo delle società, di diritti reali su cosa altrui, di diritti reali di garanzia o di diritti personali di godimento;
  5. variazione della maggioranza di controllo nelle società cooperative a seguito di ammissione di nuovi soci.

3. Le disposizioni procedimentali del presente regolamento si applicano altresì al caso di gestione fiduciaria con mandato di gestione a società fiduciaria.

4. Il presente provvedimento non si applica ai trasferimenti previsti dall'articolo 2 bis, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti convertito dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

5. Nei casi in cui l'operazione di cui ai commi 2 e 3 costituisca un'operazione di concentrazione, rimane comunque fermo l'obbligo di comunicazione, ai sensi dell' art. 2, comma 3, della legge n. 249/97.

Articolo 3
(Modalità di presentazione della domanda)

1. In caso di trasferimento di proprietà, il richiedente presenta, entro quindici giorni dalla data dell'atto o provvedimento che determina gli effetti di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, istanza di autorizzazione all'Autorità.

2. All'istanza di cui al comma 1, è allegata una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello di cui all'allegato 1.

3. Il richiedente deve altresì produrre la seguente documentazione:

  1. atto costitutivo e statuto della società controllante;
  2. gli ultimi due bilanci consolidati della società acquirente;
  3. copia di eventuali patti parasociali che incidono sulla gestione societaria.

4. Nei casi di cessione dell'azienda televisiva di cui all'art. 11, comma 2, della deliberazione n. 78/98, il soggetto è altresì tenuto a produrre all'Autorità una dichiarazione attestante la presentazione della relativa domanda di subentro nella concessione al Ministero delle comunicazioni, ai fini dei provvedimenti di competenza del Ministero e dell'Autorità.

Articolo 4
(Avvio del procedimento)

1. Il Direttore del Dipartimento regolamentazione assegna a sé o ad altro dipendente la responsabilità del procedimento.

2. Il responsabile del procedimento comunica al richiedente il suo nominativo e l'ufficio di appartenenza.

3. In caso di istanze che riguardano società esercenti emittenti radiotelevisive nazionali, l'avvio del procedimento è pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

4. Se l'istanza è irregolare o necessita di completamento, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni dal ricevimento, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza, ed assegnando un termine di trenta giorni per la regolarizzazione od il completamento della richiesta.

Articolo 5
(Termini del procedimento)

1. Fatte salve le sospensioni di cui al successivo comma 4, il termine massimo per l'adozione del provvedimento di autorizzazione è di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza ovvero dalla data della sua regolarizzazione. Tale termine può essere prorogato fino ad un massimo di trenta giorni con provvedimento motivato del Direttore del Dipartimento regolamentazione.

2. Il responsabile del procedimento informa il Ministero delle Comunicazioni dell'istanza di autorizzazione al trasferimento di proprietà che ha come conseguenza la variazione o il subentro del titolo concessorio o autorizzatorio.

3. Qualora, dopo la verifica della completezza e regolarità della domanda, sia necessario chiedere ulteriori informazioni, queste sono fornite dal richiedente entro un termine di trenta giorni dalla richiesta dell'Autorità.

4. La decorrenza dei termini di cui al comma 1 è sospesa:

  1. dalla richiesta di informazioni di cui al comma 3;
  2. se il richiedente deve produrre eventuali autorizzazioni da parte di altri organismi pubblici, in particolare quelle relative ad operazioni di concentrazione da parte della Commissione europea o dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, per le quali l'Autorità esprime parere ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge, fino alla produzione dei relativi provvedimenti;
  3. dalla richiesta da parte dell'Autorità di acquisire informazioni o documenti presso altre amministrazioni e soggetti terzi, inclusi operatori o utenti del mercato dell'emittenza radiotelevisiva, della produzione e della distribuzione audiovisiva, fino all'acquisizione degli stessi;
  4. in caso di istruttoria avviata ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 249/97, secondo le procedure di cui alla deliberazione n. 26/99 del 23 marzo 1999, e fino alla conclusione del relativo procedimento.
Articolo 6
(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax con richiesta di conferma di ricevimento con lo stesso mezzo.

2. Le comunicazioni al richiedente ed al soggetto esercente l'emittente radiotelevisiva sono effettuate presso il domicilio o la sede indicata nell'istanza.

Articolo 7
(Definizione ed esecuzione della deliberazione)

1. Completata l'istruttoria, sulla base della relazione del responsabile del procedimento, il Direttore del Dipartimento regolamentazione propone al Consiglio lo schema della deliberazione che dispone il rilascio dell'autorizzazione o il diniego al trasferimento di proprietà, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge.

2. La deliberazione del Consiglio è trasmessa:

  1. al richiedente ed al soggetto esercente l'emittente radiotelevisiva;
  2. per notizia, al Ministero delle comunicazioni in relazione ai procedimenti attinenti la variazione o il subentro nella concessione o nell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva;
  3. ai Comitati Regionali per le Comunicazioni delle regioni presso cui sono le sedi legali delle società interessate nei casi di emittenti locali;
  4. al Dipartimento competente alla tenuta del registro degli operatori per la comunicazione.

3. Con riferimento ai trasferimenti di proprietà autorizzati ai sensi del presente regolamento, restano salve le conseguenze degli eventuali provvedimenti, da parte del Ministero delle comunicazioni, di decadenza o di estinzione del titolo concessorio o autorizzatorio.

4. La deliberazione relativa a società esercenti emittenti radiotelevisive nazionali è pubblicata nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità

Articolo 8
(Sanzioni)

1. L'inosservanza del presente provvedimento comporta, salvo l'eventuale responsabilità penale, l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 249/97 e n. 481/95.

Articolo 9
(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. I termini di cui all'articolo 5 si computano dalla predetta data.

Fonte: AGCOM

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