Delibera n. 290/03/CONS del 23 Luglio 2003
Approvazione del regolamento concernente le autorizzazioni ai
trasferimenti di proprieta' di societa' radiotelevisive, ai sensi
dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n.
249.
Gazzetta Ufficiale N. 195
del 23 Agosto 2003
Allegato A - Regolamento
Allegato 1 - Modello di dichiarazione sostitutiva
L’AUTORITA’
NELLA sua riunione del Consiglio del 23
luglio 2003;
VISTA la legge 31
luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed in
particolare gli artt. 1, comma 6, lett. c), n. 13, e 3, commi
2, 18, 19 e 21;
VISTA la legge 6
agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato" ed in particolare gli artt.
13, comma 1, e 17, comma 19;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287,
recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";
VISTO il d.P.R. 27 marzo 1992, n. 255,
recante "Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990,
n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico
e privato";
VISTO il decreto-legge 19 ottobre 1992, n.
407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
1992, n. 482, recante "Proroga dei termini in materia di
impianti di radiodiffusione", ed in particolare l'art. 2;
VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio
dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino
della Rai S.p.A. nel settore dell'editoria e dello spettacolo,
per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché
per le trasmissioni televisive in forma codificata", ed in
particolare l'art.1, commi 13 e 14;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481,
recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi
di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione
dei servizi di pubblica utilità" ed in particolare l'art. 2;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122,
recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31
luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione
e di interruzioni pubblicitarie televisive", ed in particolare
l'art. 1, comma 7;
VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455,
recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" ed
in particolare gli artt. 46 e 47;
VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n.
5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini
in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e
digitali, nonché per il risanamento di impianti
radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, ed in particolare l'art.2 bis, comma 2;
VISTO il decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 6, recante "Riforma organica della disciplina delle
società di capitali e società cooperative, in attuazione della
legge 3 ottobre 2001, n. 366;
VISTA la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante
"Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed
il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità,
il trattamento giuridico ed economico del personale
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 22 luglio
1998, n. 169;
VISTA la propria delibera n. 78/98 del 1
dicembre 1998, recante "Approvazione del regolamento per il
rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva
privata su frequenze terrestri", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 10 dicembre 1998, n. 288;
VISTA la propria delibera n. 26/99 del 23
marzo 1999, recante "Approvazione del regolamento in materia
di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel
settore delle comunicazioni", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 24 maggio 1999, n. 119;
VISTA la propria
delibera n. 127/00/CONS
del 1 marzo 2000, recante "Approvazione del regolamento
concernente la diffusione via satellite di programmi
televisivi" e successive modificazioni, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 12 aprile 2000,
n. 86;
VISTA la propria
delibera n. 236/01/CONS
del 30 maggio 2001, recante "Regolamento per l'organizzazione
e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
30 giugno 2001, n. 150, e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 289/01/CONS del
5 luglio 2001, recante "Disposizioni concernenti il rilascio
di autorizzazioni via cavo ai sensi della legge n. 66 del
2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 16 agosto 2001, n. 189;
VISTA la propria delibera n. 435/01/CONS del
15 novembre 2001, recante "Approvazione del regolamento
relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 6 dicembre 2001, n. 284;
CONSIDERATO che nel procedimento
autorizzatorio relativo ai trasferimenti di proprietà di
società radiotelevisive ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett.
c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, occorre
verificare la sussistenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 21,
della medesima legge, delle condizioni e degli elementi di cui
al comma 2 dell'articolo 3 della legge
n. 249/97;
CONSIDERATO che, al fine di soddisfare le
esigenze di certezza degli operatori del mercato, occorre
disciplinare il procedimento di autorizzazione ai
trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive ai sensi
dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, fissando il termine di
conclusione del procedimento e semplificando i relativi
adempimenti procedurali;
CONSIDERATO che il rilascio o la conferma
della concessione e dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività radiotelevisiva su frequenze terrestri o via
cavo e per la ripetizione dei programmi esteri o il subentro
nella concessione da parte di nuovi soggetti, l'assenso alla
prosecuzione dell'attività radiofonica, così come
l'autorizzazione alle modificazioni tecniche e trasmissive
della rete di radiodiffusione, sono di competenza del
Ministero delle comunicazioni;
VISTE le risultanze emerse nel corso delle
audizioni con le associazioni di categoria del settore
radiotelevisivo e con la concessionaria pubblica
radiotelevisiva;
UDITA la relazione del Commissario Prof.
Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del
regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
- L'Autorità adotta, per la disciplina del procedimento
autorizzatorio di cui all'art. 1,
comma 6, lett. c), n.13, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
il seguente regolamento.
- Il testo del regolamento di cui al precedente comma è
riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
- La presente delibera entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana.
La presente delibera è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, nel bollettino
ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web
dell'Autorità: www.agcom.it.
Roma, 23 luglio 2003
IL COMMISSARIO RELATORE
Silvio Traversa |
IL PRESIDENTE
Enzo Cheli |
Per attestazione di conformità a quanto
deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Botto |
|
ALLEGATO A
alla delibera n. 290/03/CONS del 23 luglio 2003
Regolamento concernente le autorizzazioni ai
trasferimenti di proprieta' di societa' radiotelevisive, ai
sensi dell'art. 1, comma 6, lett.c), n. 13, della legge 31
luglio 1997, n. 249
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini della presente regolamento si intende:
- per legge: la legge 31 luglio
1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo";
- per Autorità: l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni di cui all'art.1 della legge;
- per trasferimento di proprietà: ogni cessione o
trasferimento di quote o di azioni che ha per effetto
l'acquisizione in capo ad altro soggetto del controllo o del
pacchetto di controllo della società, sia esso di maggioranza
assoluta o relativa, nonché qualsiasi atto o patto,
indipendentemente dalla modalità con cui si perfeziona, che ha
il medesimo effetto nella forma di un'influenza dominante ai
sensi dell'art. 2, comma 18, della legge;
- per provvedimento: il presente regolamento, relativo al
procedimento autorizzatorio al trasferimento di proprietà;
- per controllo: le fattispecie di cui all'art. 2359 cod.
civ.;
- per influenza dominante: le fattispecie di cui all'art. 2,
comma 18, della legge;
- per richiedente: il legale rappresentante della società
che acquisisce la società che gestisce l'emittente
radiotelevisiva oppure la persona fisica o giuridica che ne
acquisisce il controllo di ultima istanza e che presenta la
domanda di autorizzazione all'Autorità;
- per società radiotelevisiva: le società titolari di
concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento
abilitativo, da parte del Ministero delle comunicazioni o
dell'Autorità, per l'esercizio della radiodiffusione sonora o
televisiva, via etere terrestre, via cavo, via satellite, con
qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o
condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impianti
ripetitori via etere di programmi esteri, ed altresì per
quelli nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli
stessi obblighi dei concessionari;
Articolo 2
(Ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento disciplina i procedimenti
autorizzatori di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della
legge.
2. Il presente provvedimento si applica ai trasferimenti di
proprietà delle società che esercitano l'attività
radiotelevisiva comunque realizzati, in particolare mediante:
- vendita dell'intero capitale sociale;
- cessione del pacchetto di controllo della società;
- costituzione o ricostituzione della pluralità di soci,
tale che nuovi soci assumono il controllo della società;
- passaggio del controllo della società per effetto di
influenza dominante, qualificata ai sensi dell'art. 2, comma
18, della legge, o la costituzione, su quote o azioni in
numero tale che comporti il controllo delle società, di
diritti reali su cosa altrui, di diritti reali di garanzia o
di diritti personali di godimento;
- variazione della maggioranza di controllo nelle società
cooperative a seguito di ammissione di nuovi soci.
3. Le disposizioni procedimentali del presente regolamento si
applicano altresì al caso di gestione fiduciaria con mandato di
gestione a società fiduciaria.
4. Il presente provvedimento non si applica ai trasferimenti
previsti dall'articolo 2 bis, comma 2, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti convertito
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
5. Nei casi in cui l'operazione di cui ai commi 2 e 3
costituisca un'operazione di concentrazione, rimane comunque
fermo l'obbligo di comunicazione, ai sensi dell' art. 2, comma
3, della legge n. 249/97.
Articolo 3
(Modalità di presentazione della domanda)
1. In caso di trasferimento di proprietà, il richiedente
presenta, entro quindici giorni dalla data dell'atto o
provvedimento che determina gli effetti di cui all'art. 1, comma
6, lett. c), n. 13, istanza di autorizzazione all'Autorità.
2. All'istanza di cui al comma 1, è allegata una
dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, secondo il modello di cui all'allegato
1.
3. Il richiedente deve altresì produrre la seguente
documentazione:
- atto costitutivo e statuto della società controllante;
- gli ultimi due bilanci consolidati della società
acquirente;
- copia di eventuali patti parasociali che incidono sulla
gestione societaria.
4. Nei casi di cessione dell'azienda televisiva di cui
all'art. 11, comma 2, della deliberazione n. 78/98, il soggetto
è altresì tenuto a produrre all'Autorità una dichiarazione
attestante la presentazione della relativa domanda di subentro
nella concessione al Ministero delle comunicazioni, ai fini dei
provvedimenti di competenza del Ministero e dell'Autorità.
Articolo 4
(Avvio del procedimento)
1. Il Direttore del Dipartimento regolamentazione assegna a
sé o ad altro dipendente la responsabilità del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento comunica al richiedente
il suo nominativo e l'ufficio di appartenenza.
3. In caso di istanze che riguardano società esercenti
emittenti radiotelevisive nazionali, l'avvio del procedimento è
pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web
dell'Autorità.
4. Se l'istanza è irregolare o necessita di completamento, il
responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente
entro quindici giorni dal ricevimento, indicando le cause
dell'irregolarità o dell'incompletezza, ed assegnando un termine
di trenta giorni per la regolarizzazione od il completamento
della richiesta.
Articolo 5
(Termini del procedimento)
1. Fatte salve le sospensioni di cui al successivo comma 4,
il termine massimo per l'adozione del provvedimento di
autorizzazione è di quarantacinque giorni dalla data di
ricezione dell'istanza ovvero dalla data della sua
regolarizzazione. Tale termine può essere prorogato fino ad un
massimo di trenta giorni con provvedimento motivato del
Direttore del Dipartimento regolamentazione.
2. Il responsabile del procedimento informa il Ministero
delle Comunicazioni dell'istanza di autorizzazione al
trasferimento di proprietà che ha come conseguenza la variazione
o il subentro del titolo concessorio o autorizzatorio.
3. Qualora, dopo la verifica della completezza e regolarità
della domanda, sia necessario chiedere ulteriori informazioni,
queste sono fornite dal richiedente entro un termine di trenta
giorni dalla richiesta dell'Autorità.
4. La decorrenza dei termini di cui al comma 1 è sospesa:
- dalla richiesta di informazioni di cui al comma 3;
- se il richiedente deve produrre eventuali autorizzazioni
da parte di altri organismi pubblici, in particolare quelle
relative ad operazioni di concentrazione da parte della
Commissione europea o dell'Autorità garante per la concorrenza
ed il mercato, per le quali l'Autorità esprime parere ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge, fino
alla produzione dei relativi provvedimenti;
- dalla richiesta da parte dell'Autorità di acquisire
informazioni o documenti presso altre amministrazioni e
soggetti terzi, inclusi operatori o utenti del mercato dell'emittenza
radiotelevisiva, della produzione e della distribuzione
audiovisiva, fino all'acquisizione degli stessi;
- in caso di istruttoria avviata ai sensi dell'art. 2, comma
7, della legge n. 249/97, secondo le procedure di cui alla
deliberazione n. 26/99 del 23 marzo 1999, e fino alla
conclusione del relativo procedimento.
Articolo 6
(Comunicazioni)
1. Le comunicazioni sono effettuate mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o telefax con richiesta
di conferma di ricevimento con lo stesso mezzo.
2. Le comunicazioni al richiedente ed al soggetto esercente
l'emittente radiotelevisiva sono effettuate presso il domicilio
o la sede indicata nell'istanza.
Articolo 7
(Definizione ed esecuzione della deliberazione)
1. Completata l'istruttoria, sulla base della relazione del
responsabile del procedimento, il Direttore del Dipartimento
regolamentazione propone al Consiglio lo schema della
deliberazione che dispone il rilascio dell'autorizzazione o il
diniego al trasferimento di proprietà, ai sensi dell'art. 1,
comma 6, lett. c), n. 13, della legge.
2. La deliberazione del Consiglio è trasmessa:
- al richiedente ed al soggetto esercente l'emittente
radiotelevisiva;
- per notizia, al Ministero delle comunicazioni in relazione
ai procedimenti attinenti la variazione o il subentro nella
concessione o nell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività radiotelevisiva;
- ai Comitati Regionali per le Comunicazioni delle regioni
presso cui sono le sedi legali delle società interessate nei
casi di emittenti locali;
- al Dipartimento competente alla tenuta del registro degli
operatori per la comunicazione.
3. Con riferimento ai trasferimenti di proprietà autorizzati
ai sensi del presente regolamento, restano salve le conseguenze
degli eventuali provvedimenti, da parte del Ministero delle
comunicazioni, di decadenza o di estinzione del titolo
concessorio o autorizzatorio.
4. La deliberazione relativa a società esercenti emittenti
radiotelevisive nazionali è pubblicata nel bollettino ufficiale
e sul sito web dell'Autorità
Articolo 8
(Sanzioni)
1. L'inosservanza del presente provvedimento comporta, salvo
l'eventuale responsabilità penale, l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge n. 249/97 e n. 481/95.
Articolo 9
(Entrata in vigore)
1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. I termini di cui all'articolo 5 si
computano dalla predetta data.
Fonte: AGCOM