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Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni Delibera n.
127/00/CONS |
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L’AUTORITÀ
DELIBERA
Napoli, 1° marzo 2000
Allegato A alla delibera n
127/00/CONS Articolo
1 Ai fini del presente regolamento si intendono per: "Autorità", l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall’art. 1, comma 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249; "Legge", la legge 31 luglio 1997, n. 249; "emittente nazionale", un soggetto, avente la propria sede legale in Italia, che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi via satellite, in forma codificata e non codificata; "emittente estera", un soggetto, avente la propria sede legale all’estero, che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi via satellite, in forma codificata e non codificata; "programmi ricevibili in Stati parti", i programmi televisivi, ivi compresi i programmi ad accesso condizionato e le trasmissioni interattive, trasmessi o ritrasmessi da una emittente nazionale, ovvero da una emittente estera, che possano essere ricevuti sul territorio di uno degli Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989; "programmi non ricevibili in Stati parti", i programmi televisivi, ivi compresi i programmi ad accesso condizionato e le trasmissioni interattive, trasmessi o ritrasmessi da una emittente nazionale, ovvero da una emittente estera, che non possano essere ricevuti da alcuno degli Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989; "accesso condizionato", sistema tecnico in base al quale la ricezione in forma intelligibile di programmi televisivi sia subordinata all’attivazione da parte dell’utente di un meccanismo di decodifica del segnale d’ingresso; "up-link", segmento ascendente del collegamento terra-satellite.
1. Il presente regolamento è applicabile alle emittenti televisive nazionali o estere rispetto alle quali l’Italia abbia giurisdizione ai sensi della legge 5 ottobre 1991 n. 327. 2. In particolare, sono soggetti alla disciplina di cui al presente regolamento i seguenti soggetti:
3. L’Autorità, tenuto conto dello sviluppo tecnologico e dei mercati, può, con proprio provvedimento, stabilire l’applicabilità del presente regolamento ad ulteriori categorie di soggetti. 4. Il presente regolamento non si applica alle trasmissioni televisive a circuito chiuso, alle trasmissioni televisive punto-punto, alle trasmissioni di carattere occasionale e a tutte le altre forme di trasmissione di programmi televisivi non destinate alla ricezione diretta da parte del pubblico. 5. Il presente regolamento non si applica altresì ai soggetti che offrono alle emittenti televisive servizi di trattamento, ricezione e trasmissione, non finalizzati all’alterazione della natura e del contenuto dei programmi, anche fra punti terminali di una rete pubblica di telecomunicazioni.
Art.
3 1. La diffusione via satellite di programmi televisivi, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato, da parte dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall’Autorità, sulla base delle norme del presente regolamento. 2. L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a società di capitali che abbiano la propria sede legale in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo. Il rilascio di autorizzazione a società di capitali che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali. 3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate ai soggetti di cui al comma 2 nel caso che i rispettivi amministratori o legali rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. 4. Il Consiglio dell’Autorità provvede entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento. La domanda di autorizzazione, da compilarsi secondo lo schema di cui all’Allegato 1, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
5. E’ fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente regolamento di comunicare all’Autorità ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate negli Allegati 1 e 2 , nonché nei documenti di cui al comma 4. Detta comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento che ha dato luogo all’obbligo di informativa. 6. Il termine di 60 giorni per l’assunzione del provvedimento di cui al comma 4 può essere prorogato di una sola volta per ulteriori 30 giorni qualora l’Autorità richieda chiarimenti o integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria. La proroga è deliberata con il medesimo provvedimento con cui l’Autorità delibera di procedere al supplemento di istruttoria. Entro il termine di cui al comma 4, eventualmente prorogato come sopra, l’Autorità decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato.
1. Le emittenti estere legittimamente stabilite in uno Stato appartenente all’Unione Europea o in uno Stato parte della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera non sono tenute a richiedere l’autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
1. Le autorizzazioni di cui all’art. 3 sono rilasciate per un periodo di sei anni e possono essere rinnovate. 2. La domanda di rinnovo della autorizzazione deve essere presentata almeno 90 giorni prima della data di scadenza della autorizzazione medesima, con le stesse forme previste dall’art. 3 per la domanda di rilascio della autorizzazione. I documenti indicati all’art. 3, comma 4, possono essere sostituiti da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente che confermi le informazioni già fornite in sede di rilascio della prima autorizzazione.
1. L’emittente richiedente l’autorizzazione ai sensi dell’art. 3 deve effettuare un versamento di Lit. 10.000.000 a favore dell’Autorità a titolo di rimborso delle spese dell’istruttoria per la decisione sulla domanda di autorizzazione. 2. Il contributo di cui al comma 1 ed eventuali contributi connessi alla copertura dei costi amministrativi sono adeguati alla fine di ogni anno solare sulla base della variazione dell’indice del costo della vita nei dodici mesi precedenti. L’Autorità, con proprio provvedimento, può stabilire una diversa misura dell’adeguamento del contributo.
1. L’Autorità dispone, con proprio provvedimento motivato, la revoca delle autorizzazioni di cui all’art. 3 nei seguenti casi:
2. Le autorizzazioni di cui all’art. 3 decadono automaticamente:
Capo III Art. 8 1. I soggetti titolari di autorizzazione devono servirsi, per la diffusione dei propri programmi, di apparecchiature di up-link per le quali sia stata rilasciata apposita autorizzazione dall’Autorità ai sensi della normativa vigente. 2. Qualora il soggetto titolare di autorizzazione per la diffusione via satellite sia fornitore di reti o di servizi di telecomunicazioni, si applicano i principi di separazione contabile di cui all’articolo 4, comma 4, della Legge e all’articolo 9 del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.
1. Ai titolari di concessioni su frequenze terrestri è consentita, previa notifica dell’Autorità, inclusiva anche dei dati di cui all’Allegato 2 del presente regolamento, la ritrasmissione simultanea integrale, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti, su reti di diffusione via satellite.
1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, sono tenuti alla compilazione mensile del Registro dei programmi nel formato, anche elettronico, che verrà loro trasmesso dall’Autorità. 2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono inoltre conservare la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione dei programmi registrati.
1. I legali rappresentanti dei soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le norme di diritto civile. In relazione al contenuto dei notiziari sono altresì responsabili i direttori degli stessi. 2. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) sono tenuti all’osservanza dei medesimi obblighi, in tema di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri. 3. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lett. b) sono tenuti ad adeguarsi ai principi di cui all’art. 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 327. L’Autorità può, con proprio provvedimento, determinare le garanzie minime richieste a detti soggetti.
1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) e b) sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di messaggi pubblicitari e di sponsorizzazioni di cui ai capitoli III e IV della legge 5 ottobre 1991, n. 327. 2. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) e b), qualora non siano esclusivamente dedicati alla trasmissione di televendite, sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di televendite applicabili ai titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.
1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) e b) sono tenuti al rispetto delle norme in materia di quote di emissione e produzione previste dalla normativa vigente per le emittenti televisive nazionali, fatta eccezione per le norme dichiarate applicabili ai soli concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 9 della legge 30 aprile 1998, n. 122, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) e b) riservano un minimo di 20 minuti settimanali alla promozione e alla pubblicità di opere audiovisive italiane e dell’Unione Europea.
1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, che non diffondono programmi ad accesso condizionato sono tenuti, in tema di tutela dei minori, al rispetto delle medesime norme applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri. 2. I soggetti di cui all’art. 2, comma 2, non possono diffondere programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 23:00 e le 7:00.
Salvo quanto previsto dall’art. 7, l’Autorità, in caso di violazione di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del presente regolamento, può adottare le sanzioni di cui all’art. 1, commi 29, 30, 31 e 32, della Legge.
1. I soggetti legittimamente esercenti, alla data di entrata in vigore della Legge, più reti televisive ad accesso condizionato in ambito nazionale, che hanno trasferito via satellite o via cavo le trasmissioni irradiate dalle reti eccedenti i limiti consentiti, sono autorizzati alla prosecuzione dell’attività di diffusione esclusivamente via satellite sino al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 3, da richiedere entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e sino alla scadenza del termine per l’adozione del relativo provvedimento da parte dell’Autorità. 2. Il comma 1 è applicabile anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano autorizzati, in via sperimentale, alla diffusione televisiva via satellite originata dall’Italia.
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