Delibera n°68/98
Piano nazionale di
assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione televisiva
L'AUTORITÀ
NELLA sua riunione di
Consiglio del 30 ottobre 1998;
VISTA la
legge 31 luglio 1997 n. 249, recante l'istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in
particolare l'articolo 1, comma 6 lett.a), n.2, di tale
legge che affida all'Autorità l'elaborazione, anche
avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni,
dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa
approvazione;
VISTO l'accordo di
collaborazione stipulato con il Ministero delle
comunicazioni in data 2 luglio 1998 e considerata l'attività
istruttoria svolta dagli organi del medesimo;
VISTO l'articolo 35 del
regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
approvato con deliberazione 16 giugno 1998 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n.128 del 22
luglio 1998, che attribuisce al Consiglio dell'Autorità la
competenza in materia, sulla base di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 7, della legge 31 luglio 1997 n. 249;
VISTA la legge
30 aprile 1998 n. 122, recante differimento dei termini
previsti dalla legge 31 luglio 1997
n. 249 ed altre norme anche in materia di procedimento;
RITENUTA la necessità di
procedere all'approvazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze con riferimento all'emittenza
televisiva, nel termine legislativamente fissato del 31
ottobre 1998, rinviando a successivo momento l'elaborazione
del piano relativo alla radiodiffusione sonora, data la
complessità del medesimo, e fermo il rispetto per esso del
termine del 30 settembre 1999, giusto quanto previsto
dall'articolo 3, comma 2, della
legge 31 luglio 1997 n.249, come modificato
dall'articolo 1, comma 1, della
legge 30 aprile 1998 n. 122;
SENTITE per l'ubicazione
degli impianti le regioni e maturate le necessarie intese
con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con
le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'art.2, comma 6, della legge 31
luglio 1997, n.249;
SENTITE la concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni a
carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti
private;
VISTO il piano nazionale di
ripartizione delle frequenze approvato con decreto
ministeriale 31 gennaio 1983 e successive modificazioni ed
integrazioni;
RILEVATO che al servizio di
radiodiffusione televisiva sono destinate dal piano
nazionale di ripartizione delle frequenze le bande I e III
della gamma VHF e le bande IV e V della gamma UHF;
RITENUTO di ricanalizzare la
gamma VHF secondo lo standard europeo, portando il numero
dei canali disponibili da 9 a 10;
RILEVATO che il canale 69
della banda V della gamma UHF è riservato al Ministero della
Difesa, che lo utilizzerà in esclusiva dal 1 gennaio 2001, e
che il canale 38 della banda V della gamma UHF è in
condivisione con la ricerca della radioastronomia;
CONSIDERATI i criteri dettati
dall'articolo 2, comma 6 lettere a),b),c),d),e),f),g) nonché
dall'articolo 3, comma 5, lettere a) e b), della
legge 31 luglio 1997 n.249;
RITENUTO di suddividere il
territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il
territorio delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano;
RITENUTO che ogni impianto
ricompreso nel piano debba servire un'area contenuta
nell'ambito di una sola regione o provincia autonoma, salvi
gli inevitabili debordamenti;
RITENUTO di configurare,
pertanto, una struttura regionale delle reti per la
radiodiffusione televisiva di programmi in ambito nazionale,
assicurando per tutte una copertura almeno dell'80% del
territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia,
con servizio di circa il 92% della popolazione;
RITENUTO di localizzare tutti
gli impianti che servono la stessa area in unico "sito
comune", le cui dimensioni e quote altitudinali siano tali
da assicurare la compatibilità interferenziale e la
ricezione dei segnali emessi dagli stessi impianti con una
sola antenna di utente per ogni gamma di frequenze
(VHF,UHF), minimizzando l'impatto ambientale e
l'inquinamento elettromagnetico;
RITENUTO che i siti
considerati nel piano, individuati nel rispetto delle
procedure stabilite dall'articolo 2, comma 6, della
legge 31 luglio 1997 n. 249, come integrato
dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1998 n. 122 a
salvaguardia delle competenze e delle prerogative delle
regioni e delle province autonome, soddisfano le esigenze
sia della radiodiffusione analogica, sia della
radiodiffusione con tecnica digitale;
DETERMINATI i parametri
radioelettrici secondo standard internazionalmente
stabiliti;
RITENUTO di stabilire la
qualità di ricezione ad un valore corrispondente al grado 4
della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione
Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni);
RITENUTO di non prevedere
l'uso di collegamenti a rimbalzo e quindi la protezione di
questi contro le interferenze;
VERIFICATA la configurabilità
di apposite reti per la radiodiffusione del segnale
televisivo di emittenti estere e di emittenti locali che
trasmettono nelle lingue delle minoranze linguistiche
riconosciute;
UDITA la relazione del
commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria,
ai sensi dell'articolo
32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorità;
DELIBERA
1. È approvato il piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva, costituito da un tabulato
suddiviso in 21 parti, ciascuna delle quali riferita ad una
regione o provincia autonoma, che costituisce singolo bacino
d'utenza, recante indicazione delle varie postazioni di
emissione (anche denominati siti comuni) con specificazione
per ognuna di: nome della postazione, provincia ove è ubicata
la postazione, longitudine e latitudine, quota, polarizzazione
dell'antenna trasmittente, tipo di offset da impiegare negli
impianti e relativo valore, altezza del sistema radiante, area
interessata dal servizio, canali utilizzabili, potenza
equivalente irradiata in dBk nel piano orizzontale, massima
potenza equivalente irradiata in dBk, angolo di abbassamento
in gradi rispetto al piano orizzontale del lobo di
irradiazione. Costituisce parte integrante del piano la
relazione illustrativa con le relative quattro tabelle
allegate, concernenti la copertura del territorio delle
regioni e province autonome ed i siti previsti.
2. La qualità di ricezione è
stabilita ad un valore corrispondente al grado 4, riferito ai
livelli della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione
Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni).
3. Tenuto conto del numero dei
canali pianificati (45 della gamma UHF e 6 della gamma VHF, in
ragione di quanto precisato nelle premesse e nei successivi
punti 4 e 5) e dell'utilizzo di tre canali per ciascuna rete,
il numero delle reti a copertura nazionale è determinato in
diciassette, di cui sei, pari al 35,3 % del totale, vengono
riservate alle esigenze della radiodiffusione televisiva in
ambito locale, a norma dell'articolo 2, comma 6 lettera e), e
dell'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249, e
undici sono assegnate alla radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale.
4. Sono riservati al servizio
di radiodiffusione in tecnica digitale cinque canali, di cui
uno, cioè il canale 12 della banda III della gamma VHF (H2
della canalizzazione italiana), per radiodiffusione digitale
sonora (DAB-T), e quattro, cioè i canali 66, 67 e 68 della
banda V della gamma UHF ed il canale 9 della banda III della
gamma VHF, per radiodiffusione digitale televisiva (DVB-T).
5. I due canali della banda I
della gamma VHF (A e B), in considerazione delle specifiche
caratteristiche di propagazione e della necessità di antenne
di utente diverse da quelle di tutte le altre bande di
frequenze utilizzate e quindi del loro difficile impiego, sono
assegnati agli operatori che attualmente ne fanno uso ed in
particolare al servizio pubblico sino all'introduzione
completa della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale.
6. Ulteriori risorse saranno
assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito locale ai
sensi del già richiamato articolo 2, comma 6, lettera e),
della legge 31 luglio 1997 n. 249.
7. Le modalità per l'attuazione
del piano saranno definite nel regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5, e dell'articolo
3,comma 2, della legge 31 luglio 1997 n. 249.
8. Copia del piano è depositata
a libera visione del pubblico presso la sede dell'Autorità in
Napoli, Centro Direzionale Isola B5, e presso l'Ufficio di
rappresentanza di Roma, via dei Crociferi n.19.
9. La presente delibera è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.
Roma, 30 ottobre 1998
IL
COMMISSARIO RELATORE
(Ing. Mario Lari)
|
IL
PRESIDENTE
(Prof.
Enzo Cheli)
|
Fonte: AGCOM
|