Delibera n°68/98

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione televisiva


L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 30 ottobre 1998;

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'articolo 1, comma 6 lett.a), n.2, di tale legge che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;

VISTO l'accordo di collaborazione stipulato con il Ministero delle comunicazioni in data 2 luglio 1998 e considerata l'attività istruttoria svolta dagli organi del medesimo;

VISTO l'articolo 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione 16 giugno 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n.128 del 22 luglio 1998, che attribuisce al Consiglio dell'Autorità la competenza in materia, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 31 luglio 1997 n. 249;

VISTA la legge 30 aprile 1998 n. 122, recante differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997 n. 249 ed altre norme anche in materia di procedimento;

RITENUTA la necessità di procedere all'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze con riferimento all'emittenza televisiva, nel termine legislativamente fissato del 31 ottobre 1998, rinviando a successivo momento l'elaborazione del piano relativo alla radiodiffusione sonora, data la complessità del medesimo, e fermo il rispetto per esso del termine del 30 settembre 1999, giusto quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997 n.249, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1998 n. 122;

SENTITE per l'ubicazione degli impianti le regioni e maturate le necessarie intese con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art.2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n.249;

SENTITE la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;

VISTO il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1983 e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO che al servizio di radiodiffusione televisiva sono destinate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze le bande I e III della gamma VHF e le bande IV e V della gamma UHF;

RITENUTO di ricanalizzare la gamma VHF secondo lo standard europeo, portando il numero dei canali disponibili da 9 a 10;

RILEVATO che il canale 69 della banda V della gamma UHF è riservato al Ministero della Difesa, che lo utilizzerà in esclusiva dal 1 gennaio 2001, e che il canale 38 della banda V della gamma UHF è in condivisione con la ricerca della radioastronomia;

CONSIDERATI i criteri dettati dall'articolo 2, comma 6 lettere a),b),c),d),e),f),g) nonché dall'articolo 3, comma 5, lettere a) e b), della legge 31 luglio 1997 n.249;

RITENUTO di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

RITENUTO che ogni impianto ricompreso nel piano debba servire un'area contenuta nell'ambito di una sola regione o provincia autonoma, salvi gli inevitabili debordamenti;

RITENUTO di configurare, pertanto, una struttura regionale delle reti per la radiodiffusione televisiva di programmi in ambito nazionale, assicurando per tutte una copertura almeno dell'80% del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia, con servizio di circa il 92% della popolazione;

RITENUTO di localizzare tutti gli impianti che servono la stessa area in unico "sito comune", le cui dimensioni e quote altitudinali siano tali da assicurare la compatibilità interferenziale e la ricezione dei segnali emessi dagli stessi impianti con una sola antenna di utente per ogni gamma di frequenze (VHF,UHF), minimizzando l'impatto ambientale e l'inquinamento elettromagnetico;

RITENUTO che i siti considerati nel piano, individuati nel rispetto delle procedure stabilite dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997 n. 249, come integrato dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1998 n. 122 a salvaguardia delle competenze e delle prerogative delle regioni e delle province autonome, soddisfano le esigenze sia della radiodiffusione analogica, sia della radiodiffusione con tecnica digitale;

DETERMINATI i parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente stabiliti;

RITENUTO di stabilire la qualità di ricezione ad un valore corrispondente al grado 4 della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni);

RITENUTO di non prevedere l'uso di collegamenti a rimbalzo e quindi la protezione di questi contro le interferenze;

VERIFICATA la configurabilità di apposite reti per la radiodiffusione del segnale televisivo di emittenti estere e di emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle minoranze linguistiche riconosciute;

UDITA la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. È approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, costituito da un tabulato suddiviso in 21 parti, ciascuna delle quali riferita ad una regione o provincia autonoma, che costituisce singolo bacino d'utenza, recante indicazione delle varie postazioni di emissione (anche denominati siti comuni) con specificazione per ognuna di: nome della postazione, provincia ove è ubicata la postazione, longitudine e latitudine, quota, polarizzazione dell'antenna trasmittente, tipo di offset da impiegare negli impianti e relativo valore, altezza del sistema radiante, area interessata dal servizio, canali utilizzabili, potenza equivalente irradiata in dBk nel piano orizzontale, massima potenza equivalente irradiata in dBk, angolo di abbassamento in gradi rispetto al piano orizzontale del lobo di irradiazione. Costituisce parte integrante del piano la relazione illustrativa con le relative quattro tabelle allegate, concernenti la copertura del territorio delle regioni e province autonome ed i siti previsti.

2. La qualità di ricezione è stabilita ad un valore corrispondente al grado 4, riferito ai livelli della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni).

3. Tenuto conto del numero dei canali pianificati (45 della gamma UHF e 6 della gamma VHF, in ragione di quanto precisato nelle premesse e nei successivi punti 4 e 5) e dell'utilizzo di tre canali per ciascuna rete, il numero delle reti a copertura nazionale è determinato in diciassette, di cui sei, pari al 35,3 % del totale, vengono riservate alle esigenze della radiodiffusione televisiva in ambito locale, a norma dell'articolo 2, comma 6 lettera e), e dell'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249, e undici sono assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.

4. Sono riservati al servizio di radiodiffusione in tecnica digitale cinque canali, di cui uno, cioè il canale 12 della banda III della gamma VHF (H2 della canalizzazione italiana), per radiodiffusione digitale sonora (DAB-T), e quattro, cioè i canali 66, 67 e 68 della banda V della gamma UHF ed il canale 9 della banda III della gamma VHF, per radiodiffusione digitale televisiva (DVB-T).

5. I due canali della banda I della gamma VHF (A e B), in considerazione delle specifiche caratteristiche di propagazione e della necessità di antenne di utente diverse da quelle di tutte le altre bande di frequenze utilizzate e quindi del loro difficile impiego, sono assegnati agli operatori che attualmente ne fanno uso ed in particolare al servizio pubblico sino all'introduzione completa della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale.

6. Ulteriori risorse saranno assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi del già richiamato articolo 2, comma 6, lettera e), della legge 31 luglio 1997 n. 249.

7. Le modalità per l'attuazione del piano saranno definite nel regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5, e dell'articolo 3,comma 2, della legge 31 luglio 1997 n. 249.

8. Copia del piano è depositata a libera visione del pubblico presso la sede dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale Isola B5, e presso l'Ufficio di rappresentanza di Roma, via dei Crociferi n.19.

9. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.


Roma, 30 ottobre 1998

IL COMMISSARIO RELATORE
(Ing. Mario Lari)

IL PRESIDENTE
(Prof. Enzo Cheli)

Fonte: AGCOM

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