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Legge 30 aprile 1998, n. 122Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997,
n. 249, Art. 1 Differimento di termini relativi alle concessioni televisive e ulteriori disposizioni sul piano nazionale delle frequenze. Art. 2 Disposizioni in materia di pubblicità televisiva. Art.
4 Art. 1.
2. Il parere
delle regioni sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze di
cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31
luglio 1997, n. 249, è reso da ciascuna regione nel termine di
trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso
il quale il parere si intende reso favorevolmente. 3. L'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di
assegnazione delle frequenze anche in assenza dell'intesa con le
regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia e con le province
autonome di Trento e di Bolzano prevista dall'articolo 2, comma 6,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, qualora detta intesa non sia
raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di
ricezione dello schema di piano. L'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, allo scopo, promuove apposite iniziative finalizzate
al raggiungimento dell'intesa. In sede di adozione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze, l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni indica i motivi e le ragioni di
interesse nazionale che hanno determinato la necessità di decidere
unilateralmente. 4. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come modificato dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è sostituito dal seguente:
5. Fermo
restando quanto stabilito dal comma 4, il Ministero delle
comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le
modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e
dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la
compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la
razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente
legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge
31 luglio 1997, n. 249. Tali modifiche devono essere attuate su base
non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e
possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree
servite. 6. Gli organi
periferici del Ministero delle comunicazioni provvedono in ordine
alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 4 e 5 entro
sessanta giorni dalla richiesta. Le autorizzazioni costituiscono
titolo per la variazione dei provvedimenti concessori delle
emittenti interessate. 7. In attesa
della adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e i collegamenti
di telecomunicazione, legittimamente operanti in virtù di
provvedimento della magistratura che non siano oggetto di situazione
interferenziale e non siano tra quelli risultanti inesistenti nelle
verifiche dei competenti organi del Ministero delle comunicazioni,
possono essere oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 1, comma
13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Ai soggetti di
cui al medesimo articolo 1, comma 13, a cui sia stata rilasciata più
di una concessione per la radiodiffusione sonora, è consentita la
cessione di intere emittenti a società di capitali di nuova
costituzione. Agli stessi soggetti è consentito inoltre di procedere
allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di
concessione. 8. Il comma 17 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente:
Art. 2. 1. Le emittenti
televisive nazionali, indipendentemente dalla codifica delle
trasmissioni, riservano di norma alle opere europee, come definite
dalla direttiva 89/552/CEE, del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come
modificata dalla direttiva 97/36/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 giugno 1997, più della metà del tempo mensile di
trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni
sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show
o televendite, anche con riferimento alle fasce orarie di maggiore
ascolto. Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi
di opere europee e deve riguardare opere prodotte, per almeno la
metà, negli ultimi cinque anni. L'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ridefinisce le quote di riserva di cui al
presente comma in conformità della normativa
comunitaria. 2. Le quote di
riserva previste nel presente articolo comprendono anche i film e i
prodotti di animazione specificamente rivolti ai minori. Con
regolamento dell'autorità di Governo competente in materia di
spettacolo sono stabiliti i criteri per l'assegnazione della
nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi
di coproduzione e di partecipazione in associazione, sulla base
degli stessi criteri in vigore per i film, in quanto
compatibili. 3. I
concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere
europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per cento
del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari,
manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi
teletext, talk show o televendite. Per le stesse opere la società
concessionaria del servizio pubblico riserva ai produttori
indipendenti una quota minima del 20 per cento. 4. Ai fini della
presente legge sono considerati produttori indipendenti gli
operatori di comunicazione europei che svolgono attività di
produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a
soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione
per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni
non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una
sola emittente. Ai produttori indipendenti sono altresì attribuite
quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei
diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori
radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. 5. Le emittenti
televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente
dalle modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro
introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e
all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film in misura non
inferiore al 40 per cento della quota suddetta, e di programmi
specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee, ivi
comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota
non può comunque essere inferiore al 10 per cento degli introiti
stessi. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
destina una quota, stabilita dal contratto di servizio, dei proventi
complessivi dei canoni di abbonamento alla produzione delle opere
europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti.
A decorrere dall'anno 1999, le quote stabilite nel contratto di
servizio non possono essere inferiori al 20 per cento. All'interno
di queste quote, nel contratto di servizio dovrà essere stabilita
una riserva di produzione, o di acquisto da produttori indipendenti
italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la
formazione dell'infanzia. 6. I vincoli di
cui al presente articolo sono verificati su base annua, sia in
riferimento alla programmazione giornaliera sia a quella della
fascia di maggiore ascolto così come definita dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. 7. Sono abrogati
l'articolo 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e l'articolo 55
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo
12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153. 8. Con
regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di Governo
competente in materia di spettacolo, fatte salve le competenze
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 4), della legge 31
luglio 1997, n. 249, di concerto con il Ministro delle
comunicazioni, sono disciplinate le modalità di sfruttamento dei
film italiani e stranieri da parte delle emittenti televisive, anche
in considerazione dell'intervento pubblico ai sensi delle leggi 4
novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819. 9. Le emittenti
televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla
diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero hanno
l'obbligo di promuovere e pubblicizzare le opere audiovisive
italiane e dell'Unione europea, secondo le modalità definite con
regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. 10. La
concessionaria del servizio pubblico riserva spazi diffusivi nelle
reti via satellite alle opere audiovisive e ai film
europei. 11. Fino alla
data di entrata in vigore della disciplina complessiva del sistema
delle comunicazioni, le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano alle emittenti nazionali le cui trasmissioni consistono
prevalentemente in programmi di televendita e non comprendono
programmi tradizionali, ai sensi della citata direttiva 89/552/CEE
come modificata dalla direttiva 97/36/CE. 12. Le emittenti
radiotelevisive private che hanno presentato ricorso in sede di
giurisdizione amministrativa avverso i provvedimenti di diniego
della domanda di concessione inoltrata ai sensi della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni, definito con sentenza di
rigetto in primo grado, possono esercitare l'attività
radiotelevisiva privata fino al passaggio in giudicato della
sentenza stessa e, comunque, non oltre i termini di cui all'articolo
1, comma 1, della presente legge, a condizione che alla data di
entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249, le emittenti
stesse fossero legittimamente operanti in base ad un provvedimento
giurisdizionale. 13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale.
Art. 3. 1. Gli spot
pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni.
La pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i
programmi. Purché ricorrano le condizioni di cui ai commi da 2 a 5,
la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti
anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano
pregiudicati l'integrità ed il valore, tenuto conto degli intervalli
naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, nonché i
diritti dei titolari. 2. Nei programmi
composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache
e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli
intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere
inseriti soltanto tra le parti autonome o negli
intervalli. 3. La
trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi
cinematografici ed i film prodotti per la televisione, fatta
eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi
ed i documentari, di durata programmata superiore a quarantacinque
minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di
quarantacinque minuti. è autorizzata un'altra interruzione se la
durata programmata delle predette opere supera di almeno venti
minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti. Le
disposizioni di cui al presente comma e di cui al comma 2 non si
applicano ai programmi i cui diritti di utilizzazione siano stati
acquisiti prima del 28 febbraio 1998. 4. Quando
programmi diversi da quelli di cui al comma 2 sono interrotti dalla
pubblicità o da spot di televendita, in genere devono trascorrere
almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del
programma. 5. La pubblicità
e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione
di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i
documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata
programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti
dalla pubblicità o dalla televendita. Se la loro durata programmata
è di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni di cui al
presente articolo. 6. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina complessiva del sistema delle comunicazioni, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 non si applicano alle trasmissioni delle emittenti televisive locali destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, in uno o più Stati membri dell'Unione europea.
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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