REGOLAMENTO CONCERNENTE
L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
(Ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della
legge 31 luglio
1997, n. 249 istitutiva dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni)
Art. 1 - Definizioni
TITOLO I - L'AUTORITÀ
Art. 2 - Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione
dei Componenti
Art. 3 - Il Presidente
Art. 4 - Organizzazione interna
Art. 5 - Convocazione e ordine del giorno
Art. 6 - Uffici di Rappresentanza dell'Autorità
Art. 7 - Riunioni dell'Autorità
Art. 8 - Segreteria degli Organi collegiali
Art. 9 - Deliberazioni dell'Autorità
Art. 10 - Verbale delle riunioni
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI
UFFICI
Art. 11 - Organizzazione generale dell'Autorità
Art. 12 - Organizzazione di primo livello dell'Autorità
Art. 13 - Coordinamento tra i Dipartimenti e tra i Servizi
Art. 14 - Compiti e responsabilità dei Coordinatori
Art. 15 - Servizio Relazioni Istituzionali
Art. 16 - Servizio Relazioni Comunitarie e Internazionali
Art. 17 - Servizio Relazioni Esterne e Rapporti con la
Stampa
Art. 18 - Servizio Documentazione e Pubblicazioni
Art. 19 - Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie
Art. 20 - Dipartimento Regolamentazione
Art. 21 - Dipartimento Vigilanza e Controllo
Art. 22 - Dipartimento Garanzie e Contenzioso
Art. 23 - Servizi Tecnologie, Analisi Economiche e di Mercato,
Affari Giuridici e Comunitari
Art. 24 - Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello
Art. 25 - Responsabili dei Dipartimenti e dei Servizi
Art. 26 - Ripartizione delle risorse e assegnazione del
personale
Art. 27 - Verifica periodica della struttura dell'Autorità
Art. 28 - Controllo interno
TITOLO III - SVOLGIMENTO DEI
PROCEDIMENTI
Art. 29 - Principi di trasparenza, di partecipazione e del
contraddittorio
Art. 30 - Audizioni
Art. 31 - Responsabile del procedimento
Art. 32 - Svolgimento e conclusione del procedimento
Art. 33 - Informazione all'Autorità
Art. 34 - Definizione delle procedure
TITOLO IV - REDISTRIBUZIONE DELLE
COMPETENZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'AUTORITA'
Art. 35 - Redistribuzione delle competenze di cui all'art. 1,
comma 6 , della legge n. 249/97
TITOLO V - RELAZIONI CON ALTRE
AUTORITA' INDIPENDENTI
Art. 36 - Relazioni con altre Autorità
TITOLO VI - NORMA TRANSITORIA
Art. 37 - Trasferimento delle funzioni dal Ministero delle
Comunicazioni all'Autorità
TITOLO VII - ENTRATA IN VIGORE
Art. 38 - Entrata in vigore
REGOLAMENTO CONCERNENTE
L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente regolamento:
l'espressione "legge n. 481/95" indica la legge 14 novembre 1995, n. 481,
recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
l'espressione " legge n. 249/97" indica la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante
"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
l'espressione "Autorità" indica l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni;
l'espressione "Presidente" indica il Presidente dell'Autorità;
l'espressione "Commissario" indica gli altri componenti dell'Autorità;
l'espressione "Organi collegiali dell'Autorità" indica la Commissione per le
infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti e il Consiglio;
l'espressione "Consiglio" indica il Consiglio dell'Autorità.
TITOLO I
L'AUTORITÀ
Art. 2.
Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei Componenti
1. Nella prima riunione del
Consiglio, i Componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non
versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della
legge n. 481/95. Ove ricorrano situazioni di incompatibilità, il Consiglio, esperiti gli
opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli
deve esercitare l'opzione.
2. Ove il Presidente o un Commissario incorra in una delle cause di incompatibilità di
cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/95, il Consiglio, esperiti gli opportuni
accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli può
esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa
d'incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il
Presidente, o chi ne fa le veci, riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri e al
Ministro delle comunicazioni, ove l'incompatibilità riguardi il Presidente, ovvero ai
Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica, ove l'incompatibilità
riguardi un Commissario, per i provvedimenti di competenza.
3. Alle riunioni nelle quali si adottano le deliberazioni di cui al comma 2 non partecipa
l'interessato.
4. Le dimissioni sono presentate all'Autorità, la quale può sentire l'interessato e
formulare osservazioni. Il Presidente, o chi ne fa le veci, informa il Presidente del
Consiglio dei Ministri e il Ministro delle comunicazioni, qualora si tratti del
Presidente, ovvero i Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica,
qualora si tratti di un Commissario, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Le
dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione e, in ogni caso, decorsi
quindici giorni dalla data della loro presentazione.
5. In caso di cessazione del Presidente o di un Commissario dalla carica per cause diverse
da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Presidente, o chi ne fa le
veci, ne dà notizia, rispettivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al
Ministro delle comunicazioni ovvero ai Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato
della Repubblica ai fini della sostituzione.
Art. 3.
Il Presidente
1. Il Presidente rappresenta
l'Autorità; convoca le riunioni degli Organi collegiali, stabilendo l'ordine del giorno e
ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte
temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal Commissario il quale -
all'interno, rispettivamente del Consiglio, della Commissione per le infrastrutture e le
reti, della Commissione per i servizi e i prodotti - abbia la maggiore anzianità per
elezione o, in caso di pari anzianità, sia il più anziano di età.
3. In casi straordinari di necessità e di urgenza il Presidente può adottare
provvedimenti riferendone al Consiglio entro i tre giorni successivi per la convalida.
Art. 4.
Organizzazione interna
1. Il Gabinetto del Presidente è
costituito dal Capo di Gabinetto, da tre assistenti e da tre addetti di segreteria,
nominati dal Presidente previa informativa al Consiglio nell'ambito delle categorie
indicate dal comma 2.
2. A ciascun Commissario sono assegnati due assistenti e due addetti di segreteria.
Ciascun Commissario ne definisce le funzioni. Gli assistenti e gli addetti di segreteria
sono scelti tra i dipendenti dell'Autorità, dello Stato o di organi costituzionali o di
amministrazioni pubbliche o di enti pubblici a tal fine comandato nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, tra personale di cui l'Autorità può avvalersi ai sensi dell'art.
1, comma 18 e 19, della legge n. 249/97, secondo quanto previsto dal regolamento
concernente il trattamento giuridico ed economico del personale.
3. Gli incarichi di cui al comma 2 sono conferiti, con delibera del Consiglio, su
designazione del Commissario interessato.
Art. 5.
Convocazione e ordine del giorno
1. Gli Organi collegiali
dell'Autorità si riuniscono nella propria sede in Napoli. E' ammessa, mediante apposito
atto di convocazione, l'indicazione di altra sede di riunione.
2. Le riunioni degli Organi collegiali sono convocate dal Presidente. Degli argomenti
oggetto della riunione viene data comunicazione attraverso l'ordine del giorno formulato
dal Presidente - anche sulla base di eventuali indicazioni dei Commissari - e diramato,
salvo casi straordinari di necessità e di urgenza, non oltre il terzo giorno che precede
la riunione stessa.
Su richiesta di almeno un terzo dei Componenti di ciascun organo collegiale un argomento
è iscritto all'ordine del giorno e la riunione è convocata dal Presidente senza indugio.
3. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene trasmessa
ai Commissari contestualmente all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni della predetta
documentazione devono comunque essere trasmesse ai Commissari non oltre il giorno che
precede la riunione.
4. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato dal Collegio
all'unanimità dei presenti all'inizio di ciascuna seduta.
Art. 6.
Uffici di Rappresentanza dell'Autorità
1. L'Autorità può stabilire propri
uffici di rappresentanza a Roma e presso sedi dell'Unione Europea.
Art. 7.
Riunioni dell'Autorità
1. Per la validità delle riunioni
di ciascun Organo collegiale dell'Autorità è necessaria la presenza della maggioranza
dei Componenti.
2. I Commissari che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il
Presidente.
3. Salvo che non sia altrimenti disposto di volta in volta da ciascun Organo collegiale
dell'Autorità, il responsabile della Segreteria assiste alle relative riunioni.
Art. 8.
Segreteria degli Organi collegiali
1. La Segreteria degli Organi
collegiali provvede alle seguenti funzioni:
a) verificare la completezza formale
degli atti, dei documenti, nonché delle proposte formulate dalle unità organizzative da
trasmettere all'Autorità e la corrispondenza di queste ultime agli indirizzi da essa
adottati;
b) curare la trasmissione degli affari e delle deliberazioni degli Organi collegiali ai
coordinatori delle strutture competenti;
c) assistere, salvo che non sia altrimenti disposto, alle riunioni degli Organi collegiali
dell'Autorità;
d) redigere il processo verbale delle sedute degli Organi collegiali;
e) assistere i gruppi di lavoro e i comitati stabiliti dall'Autorità;
f) indire, su richiesta del Presidente o degli Organi collegiali, riunioni con i
responsabili delle unità organizzative;
g) provvedere alla organizzazione e alla gestione delle informazioni ufficiali che
riguardano l'attività dell'Autorità, compreso il Bollettino ufficiale;
h) predisporre la relazione annuale che l'Autorità è tenuta a presentare al Governo a
norma dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 12 della legge n. 249/97;
i) curare i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con eventuali legali incaricati
dall'Autorità;
l) coordinare i Servizi di cui all'art. 12, comma 2.
2. L'incarico di direzione della
Segreteria degli Organi collegiali è attribuito dal Consiglio, con le modalità di cui
all'art. 24.
3. Le funzioni di responsabile della Segreteria del Consiglio sono esercitate direttamente
dal dirigente della Segreteria degli Organi collegiali. Nell'ambito della segreteria degli
Organi collegiali le funzioni di responsabile della Commissione per le infrastrutture e le
reti e quelle di responsabile della Commissione per i prodotti ed i servizi possono essere
esercitate, rispettivamente, da due dirigenti, nominati dal Consiglio con le modalità di
cui all'art. 24.
Art. 9.
Deliberazioni dell'Autorità
1. Le deliberazioni dell'Autorità
sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e possono essere
dichiarate immediatamente esecutive, con il voto favorevole della maggioranza dei
componenti.
2. Il voto è sempre palese; in casi eccezionali e motivati l'organo collegiale può
deliberare a scrutinio segreto.
3. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
4. Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal Presidente, controfirmati dal Commissario
relatore, e siglati dal Segretario degli Organi collegiali.
Art. 10.
Verbale delle riunioni
1. Il Segretario degli Organi
collegiali cura la redazione del processo verbale della riunione dal quale risultano
l'ordine del giorno, con eventuali integrazioni ed i nomi dei presenti, ciascun argomento
trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta e della discussione nonchè le
decisioni adottate. Quando l'Autorità dispone che alla riunione partecipino solo i propri
componenti, cura la redazione del processo verbale il Commissario con minore anzianità di
elezione e, in caso di pari anzianità, quello più giovane di età.
2. I Componenti del Collegio possono far inserire dichiarazioni a verbale, dandone
preventivamente lettura e trasmettendone il testo al Segretario verbalizzante.
3. I processi verbali delle riunioni sono trasmessi al Presidente e ai Commissari almeno
due giorni prima della riunione nel corso della quale sono approvati.
4. I processi verbali delle riunioni sono raccolti e conservati a cura della Segreteria
degli Organi collegiali.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Art. 11.
Organizzazione generale dell'Autorità
1. L'Autorità è costituita da
"unità organizzative" di primo e di secondo livello
2. Sono unità organizzative di primo livello:
a) la Segreteria degli Organi
collegiali
b) i Dipartimenti
c) i Servizi
Sono unità organizzative di secondo
livello: gli Uffici.
Art. 12.
Organizzazione di primo livello dell'Autorità
1. L'organizzazione di primo livello
dell'Autorità è articolata in Segreteria degli Organi collegiali, con funzioni di
supporto agli Organi collegiali, in Dipartimenti, con funzioni istruttorie e gestionali, e
in Servizi, con funzioni di supporto agli Organi collegiali e ai Dipartimenti.
2. Alla Segreteria degli Organi collegiali fanno capo i seguenti Servizi:
1) Servizio relazioni istituzionali;
2) Servizio relazioni comunitarie e internazionali;
3) Servizio relazioni esterne e rapporti con la stampa;
4) Servizio documentazione e pubblicazioni.
3. I Dipartimenti sono i seguenti:
1) Risorse umane e finanziarie;
2) Regolamentazione;
3) Vigilanza e controllo;
4) Garanzie e contenzioso.
4. I Servizi sono i seguenti:
1) Tecnologie;
2) Analisi economiche e di mercato;
3)Affari giuridici e comunitari.
Art. 13.
Coordinamento tra i Dipartimenti e tra i Servizi
1. Il coordinamento tra i
Dipartimenti è assicurato da un Comitato composto dai rispettivi Direttori, presieduto da
uno di essi, indicato, preferibilmente, a rotazione dal Consiglio.
2. Il coordinamento tra i Servizi di cui all'art. 12, comma 4, è assicurato da un
Comitato composto dai rispettivi Direttori, presieduto da uno di essi, indicato,
preferibilmente, a rotazione dal Consiglio.
Art. 14.
Compiti e responsabilità dei Coordinatori
1. I Coordinatori dei Comitati dei
Dipartimenti e dei Servizi assicurano il buon andamento e l'efficienza delle strutture
complessive dei Dipartimenti e dei Servizi e ne rispondono all'Autorità.
2. A tal fine i Coordinatori dei Comitati di cui al comma 1 indicono riunioni con i
Direttori dei Dipartimenti e dei Servizi per coordinarne le attività complessive e
assicurare la tempestiva esecuzione delle delibere dell'Autorità.
3. La funzione di coordinamento implica la facoltà di riferire direttamente al Presidente
ai fini di eventuali deliberazioni da parte degli Organi collegiali.
Art. 15.
Servizio Relazioni Istituzionali
1. Il Servizio per le relazioni
istituzionali:
a) cura i rapporti con gli organi
costituzionali, con le pubbliche amministrazioni e con le altre Autorità nonchè con i
comitati regionali per le comunicazioni e con il Consiglio nazionale degli utenti;
b) sovrintende alle funzioni del cerimoniale e di rappresentanza secondo gli specifici
indirizzi del Presidente.
Art. 16.
Servizio Relazioni Comunitarie e Internazionali
1. Il Servizio per le relazioni
comunitarie ed internazionali:
a) cura le relazioni con gli
organismi comunitari e con le amministrazioni e le Autorità dei paesi stranieri;
b) coordina, d'intesa con i Servizi ed i Dipartimenti interessati, la partecipazione ai
gruppi di lavoro internazionali su questioni di specifico interesse per l'Autorità.
Art. 17.
Servizio Relazioni Esterne e Rapporti con la Stampa
1. Il Servizio delle relazioni
esterne e per i rapporti con la stampa:
a) cura le relazioni dell'Autorità
con i soggetti privati;
b) cura l'organizzazione delle audizioni;
c) provvede all'organizzazione, alla gestione e alla diffusione delle informazioni
ufficiali dell'Autorità e predispone gli strumenti per tale diffusione;
d) cura la pubblicazione del Bollettino ufficiale dell'Autorità nonchè la progettazione
e l'aggiornamento del sito Internet dell'Autorità;
e) cura i rapporti dell'Autorità con i mezzi di comunicazione di massa, secondo le
direttive del Presidente.
Art. 18.
Servizio Documentazione e Pubblicazioni
1. Il Servizio di documentazione:
a) cura la base statistica e
l'attività editoriale dell'Autorità;
b) gestisce il Centro Documentazione e la Biblioteca dell'Autorità;
c) fornisce a tutte le unità organizzative il servizio di ricerca e acquisizione dei
materiali documentali, anche utilizzando strumenti multimediali.
Art. 19.
Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie
1. Il Dipartimento delle risorse
umane e finanziarie cura gli affari generali, la gestione delle risorse, la formazione del
personale, nonchè l'organizzazione del lavoro, in attuazione delle norme regolamentari.
2. Il Dipartimento, in particolare:
a) predispone i piani di allocazione
delle risorse umane e finanziarie, nonchè gli schemi di bilancio preventivo e di
rendiconto della gestione finanziaria; provvede alla tenuta della contabilità generale
dell'Autorità;
b) cura l'amministrazione e la gestione del personale dipendente dell'Autorità e le
relazioni sindacali. Provvede al trattamento economico e giuridico dei dipendenti; rileva
i fabbisogni di formazione e aggiornamento professionale e provvede alla formulazione dei
relativi programmi annuali nonchè all'attività di formazione, d'intesa con le altre
unità organizzative;
c) provvede all'approvvigionamento e alla conservazione dei beni necessari per il
funzionamento dell'Autorità, curando i relativi adempimenti; sovraintende al
funzionamento dei servizi ausiliari dell'Autorità;
d) predispone le procedure concernenti l'organizzazione del lavoro, definendo
specificamente gli standard e i processi di lavoro, d'intesa con le altre unità
organizzative;
e) è responsabile del sistema informativo amministrativo dell'Autorità e assicura che il
sistema di comunicazione relativo a dati, voci, immagini sia accessibile a tutte le unità
organizzative che ne abbiano l'esigenza e che i sistemi specializzati, anche autonomi,
delle diverse unità organizzative siano tra loro interoperabili.
Art. 20.
Dipartimento Regolamentazione
1. Il Dipartimento della
regolamentazione svolge attività preparatorie ed istruttorie ai fini dell'esercizio delle
competenze in tema di regolazione e di provvedimenti autorizzatori e concessori
relativamente all'intero settore delle comunicazioni.
2. Il Dipartimento, in particolare, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie
relative alle competenze attribuite all'Autorità dall'art. 1, comma 6, lettera a),
nn.
1,2,3,4,7,8,11,12 e 13; lettera b), nn. 2,10 e 15; lettera c), nn.2, 6, 11 e 13 della
legge n. 249/97.
3. Il Dipartimento, inoltre, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie
relative alle competenze attribuite all'Autorità - in virtù del rinvio di cui all'art.
1, comma 6, lettera c), n. 14 - dall'art. 2, comma 12, lettera f) della legge n. 481/95.
Art. 21.
Dipartimento Vigilanza e Controllo
1. Il Dipartimento della vigilanza e
del controllo svolge attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di
regole, standard e norme applicative relative all'intero sistema delle comunicazioni.
2. Il Dipartimento, in particolare, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie
relative alle competenze attribuite all'Autorità dall'art. 1, comma 6, lettera a),
nn. 5,
10 e 15; lettera b), n. 1, 3, 4, 11, 12 e 13; lettera c), nn. 8 e 10 della legge n.
249/97.
3. Il Dipartimento, inoltre, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie
relative alle competenze attribuite all'Autorità - in virtù del rinvio di cui all'art.
1, comma 6, lettera c), n. 14 - dall'art. 2, comma 12, lettera g) della legge n. 481/95.
4. Nello svolgimento delle proprie attribuzioni il Dipartimento può avvalersi della
collaborazione degli organi ausiliari di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 249/97.
Art. 22.
Dipartimento Garanzie e Contenzioso
1. Il Dipartimento delle garanzie e
del contenzioso svolge attività di indagine ed istruttoria finalizzate all'accertamento
di violazioni delle norme di garanzia, nonché alla soluzione delle controversie tra
operatori, e tra questi ultimi e gli utenti.
2. Il Dipartimento, in particolare, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie
relative alle competenze attribuite all'Autorità dall'art. 1, comma 6, lettera a),
nn. 9
e 14; lettera b), nn. 6,7,8, 9 e 14 della legge n. 249/97.
3. Il Dipartimento, inoltre, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie
relative alle competenze attribuite all'Autorità - in virtù del rinvio di cui all'art.
1, comma 6, lettera c), n. 14 - dall'art. 2, comma 12, lettera l) della legge n. 481/95.
Art. 23.
Servizi Tecnologie, Analisi Economiche e di Mercato, Affari Giuridici e Comunitari
1. I Servizi per le tecnologie, per
le analisi economiche e di mercato e per gli affari giuridici e comunitari provvedono,
anche su richiesta degli Organi collegiali e dei Dipartimenti, ad eseguire indagini, ad
effettuare analisi e studi, a contribuire alle istruttorie ed a raccogliere documentazione
sullo stato attuale e sull'evoluzione prevista per l'intero sistema delle comunicazioni,
con 1particolare riferimento rispettivamente agli aspetti tecnologici, economici e
giuridici.
2. I Servizi di cui al comma 1, in particolare, ciascuno per le materie di propria
competenza:
a) sviluppano l'insieme delle
informazioni da mettere a disposizione dei vari uffici per aggiornare il patrimonio
conoscitivo;
b) promuovono l'acquisizione e la realizzazione di ricerche e studi per monitorare
continuativamente le innovazioni riguardanti le tecnologie, i mercati, i prodotti, i
servizi e le tendenze del consumo;
c) predispongono, su richiesta degli Organi collegiali, studi conoscitivi per segnalare al
Governo ed al Parlamento interventi per adeguare e orientare la disciplina relativa al
settore delle comunicazioni alle evoluzioni previste o in atto in merito a tecnologie,
prodotti, servizi, sistemi distributivi e concorrenziali.
3. Il Servizio per gli affari
giuridici e comunitari presta, altresì, consulenza giuridica agli organi e alle strutture
dell'Autorità, esprimendo, anche su richiesta di questi, pareri su specifiche questioni
relative a casi e procedimenti; svolge attività di analisi di temi e questioni di
carattere giuridico posti dai casi e dai procedimenti; mantiene costantemente aggiornata
la conoscenza della produzione normativa nazionale, comunitaria e internazionale negli
ambiti di competenza dell'Autorità.
4. Il Servizio per le tecnologie presta, altresì, consulenza tecnologica agli organi e
alle strutture dell'Autorità, esprimendo, anche su richiesta di questi, pareri e
previsioni sulla disponibilità industriale, la diffusione, il costo e lo sviluppo delle
diverse tecnologie, nonchè su questioni specifiche relative agli standard e
all'interoperabilità.
5. I Servizi di cui al comma 1, predispongono per lo svolgimento della propria attività
annualmente un programma di ricerche e di collaborazioni con esperti e istituti di ricerca
nazionali ed esteri da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
6. A ciascun Servizio è preposto un dirigente nominato dal Consiglio, secondo le
modalità di cui all'art. 24.
Art. 24.
Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello
1. Gli incarichi di direzione delle
strutture organizzative di primo livello sono attribuiti dal Consiglio, di regola, a
dirigenti dell'Autorità, per una durata non superiore al biennio e rinnovabile, con
cadenza biennale, per un periodo complessivo non superiore alla durata del mandato
dell'Autorità. Il Presidente, sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal
Consiglio, formula le relative proposte.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono revocabili per gravi motivi.
Art. 25.
Responsabili dei Dipartimenti e dei Servizi
1. I direttori dei Dipartimenti e
dei Servizi hanno la responsabilità del funzionamento della struttura cui sono preposti,
della quale programmano, dirigono e controllano l'attività.
2. I direttori dei Dipartimenti e dei Servizi, in particolare:
a) propongono al Consiglio, sentito
il coordinatore dei Dipartimenti o dei Servizi, l'organizzazione degli uffici e la
designazione dei responsabili degli stessi;
b) sovrintendono agli affari di competenza del Dipartimento o del Servizio, assicurandone
la conformità agli orientamenti generali dell'Autorità;
c) distribuiscono il lavoro tra gli uffici, costituendo, ove necessario, gruppi di lavoro
formati da personale assegnato a diversi uffici;
d) assegnano, di regola ai responsabili degli uffici, la trattazione degli affari di
competenza;
e) al termine di ogni anno predispongono una relazione sintetica sulle attività svolte e
la trasmettono, per il tramite del coordinatore, al Consiglio;
f) rispondono della gestione delle risorse assegnate al Dipartimento o al Servizio,
secondo le norme del regolamento di contabilità.
3. I direttori dei Dipartimenti e
dei Servizi provvedono alla valutazione del personale secondo le apposite procedure.
Art. 26.
Ripartizione delle risorse e assegnazione del personale
1. Il piano delle risorse umane e
finanziarie e i bilanci annuali sono predisposti dal Dipartimento delle risorse umane e
finanziarie, sentiti i responsabili di primo livello delle unità organizzative. Il piano
e i bilanci sono proposti dal direttore del Dipartimento delle risorse umane e finanziarie
al Consiglio per l'approvazione.
2. I responsabili di primo livello delle unità organizzative assegnano il personale agli
uffici da loro dipendenti, nel rispetto delle indicazioni del piano di cui sopra.
Art. 27.
Verifica periodica della struttura dell'Autorità
1. Ogni due anni la struttura
organizzativa dell'Autorità è sottoposta a verifica da parte del Consiglio, al fine di
accertarne funzionalità ed efficienza. Nella prima applicazione la verifica ha luogo alla
scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 28.
Controllo interno
1. Su proposta del Presidente, il
Consiglio istituisce il servizio del controllo interno con il compito di verificare,
mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli
obiettivi stabiliti dalle norme vigenti e dalle direttive dell'Autorità nonché la
corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l'imparzialità ed il buon
andamento dell'azione amministrativa dei Dipartimenti, dei Servizi e degli Uffici
dell'Autorità.
2. Il servizio del controllo interno opera in posizione di autonomia e risponde
esclusivamente al Presidente ed al Consiglio.
3. La delibera istitutiva stabilisce la composizione del servizio - in almeno tre membri
esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione - la durata, le
modalità di esercizio ed i parametri di riferimento del controllo stesso, anche ai fini
delle valutazioni, di esclusiva competenza del Consiglio, dei dirigenti di primo livello.
TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI
Art. 29.
Principi di trasparenza, di partecipazione e del contraddittorio
1. Nell'esercizio delle proprie
attività, l'Autorità si ispira ai principi della trasparenza, della partecipazione e del
contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.
Art. 30.
Audizioni
1. L' Autorità può disporre
l'audizione dei soggetti interessati ai procedimenti e delle categorie rappresentative
degli interessi diffusi relativi ai procedimenti stessi, secondo norme procedurali
disposte da appositi regolamenti.
2. L'Autorità può disporre che l'audizione avvenga in forma pubblica.
Art. 31.
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile di ciascuna
unità organizzativa assegna a sé o ad altro dipendente dell'unità la responsabilità
del procedimento. Dell'identità personale del responsabile del procedimento è fatta
menzione nella comunicazione di avvio del procedimento stesso.
2. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento
dell'attività istruttoria in conformità alle deliberazioni dell'Autorità e agli
indirizzi del responsabile dell'unità organizzativa.
Art. 32.
Svolgimento e conclusione del procedimento
1. Il Presidente, sulla base degli
orientamenti preliminarmente definiti dal Consiglio, designa, di regola al termine di un
procedimento, un relatore scelto tra i Componenti, ai fini della trattazione.
2. Quando si conclude l'istruttoria e, comunque, tutte le volte nelle quali l'Autorità
debba adottare un provvedimento che definisce un caso o un procedimento, il relatore,
sulla base delle proposte trasmesse dagli uffici, introduce la fase della discussione,
formulando e illustrando le proprie conclusioni.
3. E' in facoltà del Consiglio, quando la natura del procedimento lo richieda, designare
uno o più Commissari con il compito di seguire l'istruttoria per riferirne al Consiglio.
4. Nel caso di attività procedimentali di particolare rilievo, quali l'avvio di
istruttoria, l'espletamento di attività ispettiva o la contestazione delle risultanze
istruttorie agli interessati, il responsabile del Dipartimento competente può essere
chiamato ad esporre, prima dell'inizio dell'esame dell'affare, i risultati dell'attività
svolta e gli elementi che giustificano le proposte sottoposte all'Autorità.
Art. 33.
Informazione all'Autorità
1. Il Segretario degli Organi
collegiali assicura periodicamente all'Autorità ogni utile informazione, curando la
presentazione da parte dei Dipartimenti e dei Servizi interessati di relazioni, sia di
carattere generale, sia di carattere specifico, concernenti l'andamento delle istruttorie
e le pratiche correnti.
2. I criteri relativi alle procedure di cui al comma 1 sono stabiliti dal Consiglio.
Art. 34.
Definizione delle procedure
1. Su proposta del Segretario degli
Organi collegiali, il Consiglio definisce le procedure interne aventi rilevanza esterna.
2. Le disposizioni concernenti le procedure di cui al comma 1 sono raccolte in un apposito
manuale, da rendere disponibile al pubblico.
TITOLO IV
REDISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'AUTORITÀ
Art. 35.
Redistribuzione delle competenze di cui all'art. 1, comma 6 della legge n. 249/97
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7,
della legge n. 249/97, le competenze attribuite all'Autorità sono così redistribuite:
al Consiglio sono attribuite le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera a) nn. 1,
2, 5 e 6, precedentemente attribuite alla Commissione per le infrastrutture e le reti e le
competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 10 e n. 15, precedentemente
attribuite alla Commissione per i servizi e i prodotti.
2. Tutte le funzioni diverse da quelle previste nella legge n. 249/97 e non specificamente
assegnate alle Commissioni, sono esercitate dal Consiglio.
TITOLO V
RELAZIONI CON ALTRE AUTORITÀ INDIPENDENTI
Art. 36.
Relazioni con altre Autorità
1. L'Autorità favorisce ogni
opportuno coordinamento con altre Autorità indipendenti previste dalla legge e la
collaborazione con le Autorità e le Amministrazioni competenti degli Stati esteri.
TITOLO VI
NORMA TRANSITORIA
Art. 37.
Trasferimento delle funzioni dal Ministero delle Comunicazioni all'Autorità
1. Dalla data di pubblicazione del
presente regolamento l'Autorità assume l'immediato esercizio delle funzioni, già di
competenza del Ministero delle Comunicazioni, nelle seguenti materie:
a) elaborazione dei piani di
assegnazione delle frequenze, verifica della sussistenza delle posizioni dominanti e
adozione dei provvedimenti conseguenti nel settore radiotelevisivo;
b) implementazione delle misure di effettiva concorrenza e ricollocazione delle frequenze
nel settore del radiomobile;
c) regolamentazione delle relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di
telecomunicazioni e verifica della garanzia dei diritti di interconnessione da parte degli
operatori, nel rispetto di criteri obiettivi e non discriminatori, anche con riferimento
alle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione. Risoluzione delle
controversie in materia di interconnessione. Promozione dell'interconnessione dei sistemi
nazionali di telecomunicazione con quelle di altri paesi;
d) determinazione e aggiornamento, in relazione all'andamento del mercato, della tariffa
base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe dei
servizi regolati di telecomunicazioni;
e) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica dei
costi delle singole prestazioni da parte di operatori di telecomunicazioni aventi notevole
forza di mercato. Individuazione dell'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali
obblighi di servizio universale e delle modalità di determinazione e ripartizione del
relativo costo;
f) determinazione, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta e in relazione
all'evoluzione del mercato, dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale
delle reti e dei servizi di telecomunicazioni;
g) emanazione di direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi per
l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta dei servizi recante l'indicazione di
standard minimi;
h) assicurazione della più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi, studio
dell'evoluzione del settore dei singoli servizi, promozione delle iniziative volte a
migliorare le modalità di erogazione e la corretta competizione.
2. Ai fini delle svolgimento delle
funzioni di cui al comma precedente o delle altre trasferite dal Ministero delle
Comunicazioni in attuazione della legge 14 novembre 1995, n. 481, della legge 31 luglio
1997, n. 249, e del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, l'Autorità può avvalersi delle
strutture centrali e periferiche del Ministero secondo le modalità previste dall'accordo
di collaborazione stipulato, ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, tra lo stesso Ministero e l'Autorità.
3. Per le funzioni relative alle materie diverse da quelle indicate al comma 1 o rispetto
alle quali non sia stata attivata la procedura di avvalimento di cui al comma 2, permane,
fino all'espletamento delle procedure di selezione del personale e dei concorsi pubblici
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, l'esercizio in supplenza del Ministero, ai
sensi dell'art. 1, comma 25, della stessa legge.
TITOLO VII
ENTRATA IN VIGORE
Art. 38.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Fonte: AGCOM
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