30 settembre
2005
INIZIATIVA
Giampaolo Bassi di Radio Universal di Verona ha
preso una iniziativa che ci è piaciuta e che altri dovrebbero imitare.
Stabilito che questa nostra coriacea associazione è una non-profit sul
serio e che si vale del lavoro volontario di tutti (teoricamente, perché
a lavorare poi sono sempre i medesimi), per quale motivo devono farsi
carico degli oneri che comprendono anche la tenuta di questo sito i
soliti (li nomino con il solo nome) Claudio, Danilo, Luigi, Franco,
Alfio, Roberto, Paolo e appena qualcun altro?
Giampaolo ricorda una scadenza di cui probabilmente sono al corrente
tutti perché modalità e tempi lo scorso anno erano i medesimi, ma
giustamente, ritiene che il nostro sito deve essere al servizio anche
dei distratti. (M.A.)
E'
bene segnalare sui siti di Conna e Nuove Antenne la scadenza a fine
ottobre per quanti intendono chiedere i contributi previsti per legge.
Da tener presente che per ottenere certi documenti - Empals per esempio -
occorrono molti giorni e per evitare di presentarli in un
secondo momento come molti hanno la tendenza a fare è bene provvedere
per tempo. Saluti a tutti Giampaolo
29
settembre
2005
TITOLI DI STUDIO
Roberto De Marinis ci ha trasmesso un articolo che
pubblichiamo in parte (leggibile per intero su
www.assoradio.it)
a seguito della nota vicenda dell'errore o presunto
tale - la latitanza ministeriale scandalosamente continua - che
mostra quale sia il livello di competenza e professionalità degli
inquilini del palazzo romano al largo Brazzà.
Ma vi sembra possibile che abbiano sbagliato ad abrogare il comma 4 dell'articolo 20 della Legge 223/90 ?
Quale è ?
Quello che impone alle emittenti (a tutte) la tenuta del registro dei programmi.
Grazie al CONNA scopriamo che ancora una volta non basta la quantità (di persone che legiferano e decidono, in questo caso). Nossignore. Ci vuole come sempre la qualità.
Quindi, avrebbero sbagliato. Chi ? La Commissione per l'assetto radiotelevisivo che ha varato -con tanto di abrogazioni appunto- il famoso
"Testo unico per la radiotelevisione".
Se (e sottolineiamo se) è vera la notizia in base a cui fra le abrogazioni è stata erroneamente inserita quella circa il registro dei programmi, allora è legittimo chiederci con chi abbiamo a che fare.
Cioè: CHI sono quelli che decidono per noi radiofonici, in questo caso.
CHI vuol dire nome, cognome indirizzo, professione, titolo di studio, dove glielo hanno dato... a qualcuno forse verrà in mente di chieder loro anche come lo hanno avuto, quel titolo di
studio...
28
settembre
2005
PARTECIPI
Riteniamo di rendere partecipi tutti coloro che ci
leggono - anche se non iscritti alla nostra associazione - nonché i
responsabili delle altre associazioni che hanno i medesimi nostri
problemi, circa l'invio di una lettera al capo dei servizi legali avvocato
Francesca Quadri (e parti interessate, ministro compreso) dopo un
esasperante silenzio che perdura dai primi giorni del mese di settembre
sulla questione del registro dei programmi.
Gentile avvocato Quadri, Si chiama cattiva educazione amministrativa che investe anche la buona creanza dei singoli i quali, trincerati in una posizione che ritengono inattaccabile si sentono in diritto di comportarsi in modo arrogante e
prepotente. Questa considerazione di ordine generale a monte dello specifico di seguito enunciato.
L'emanazione del "Testo unico della radiotelevisione" che raccoglie tutte le norme contenute nelle leggi inverosimili - infarcite di palesi incostituzionalità - che dal 1990 ad oggi hanno permesso concentrazioni radiofoniche e televisive che sono da considerare un vero attentato alla democrazia informativa, contiene fra le abrogazioni all'articolo 54 il comma 4 dell'articolo 20 della legge 223/90 che riguarda la tenuta del registro programmi di stazione.
Di fronte ad alcune perplessità di nostri associati, per vie fortunose, abbiamo appreso che l'abolizione di detta norma sarebbe stata un "errore". A questo punto, in mancanza di indicazioni provenienti dal Ministero doppiamente doverose per la situazione di incertezza che si era andata determinando e dei diritti di legge che hanno le associazioni, siamo stati costretti a continuare le nostre ricerche riuscendo infine ad essere informati che la questione era all'esame dell'Ufficio legale del Ministero.
Dall'Ufficio legale - nonostante il nostro interessamento - non siamo riusciti a sapere nulla, neppure una sia pur approssimativa indicazione su come consigliare i nostri iscritti, né su cosa fosse realmente successo.
E' normale tutto ciò? E' un ministero il Vostro o una accolita di irresponsabili?
Teniamo anche a rivolgere una richiesta precisa, ovvero l'affrancamento delle emittenti locali - come è già avvenuto per le regole di "Par condicio" - dall'onere della compilazione del registro programmi che per le piccole radio e televisioni locali tutelate dalla nostra trentennale associazione non-profit, spesso risulta insostenibile per la mancanza di una organizzazione amministrativa consistente.
Con i migliori saluti, Conna, Coordinamento naz. Nuove Antenne
27
settembre
2005
L'ERRORE
Voi
non ci crederete perché anche noi stentiamo a renderci conto sia
vero, ma dopo aver pasticciato a lungo e fatto approvare un
"Testo unico" che di buono ha solo il titolo, cioè di essere unico
a sancire una serie di grossolane ingiustizie, hanno pure commesso un
errore abolendo il comma 4 dell'articolo 20 della legge 223/90, senza nel
contempo cassare le sanzioni previste per quanti non compilano il
famigerato Registro di stazione.
Il vero e proprio scandalo scaturisce dal fatto che dalla pubblicazione
del "Testo" sulla Gazzetta ufficiale non sono ancora
stati capaci di trovare una qualsiasi via d'uscita.
Intanto quasi tutti i nostri associati ci risulta abbiano interrotto la
pubblicazione del Registro, forti di un provvedimento comunque ufficiale
che li affranca da un onere accessorio che per molti si somma
all'infinità di impegni che comporta la gestione di una emittente.
Considerato che per una grossa impresa televisiva o radiofonica il
registro dei programmi è da ritenere indispensabile per evitare
principalmente abusi nella quantità di pubblicità trasmessa, il Conna ha
proposto all'Ufficio legale del Ministero e all'Autorità di affrancare le
emittenti locali da un impegno che non ha senso come a suo tempo è stato
fatto per la legge di "Par condicio". Non appena avremo
notizie sicure sull'argomento le pubblicheremo immediatamente.
14
settembre
2005
SEMBREREBBE ...
Il Testo Unico della radiotelevisione prevede
all'articolo 54 tutta una serie di abrogazioni di articoli di legge anche
se norme vessatorie e palesemente incostituzionali continuano ad
imperversare: come prevedevamo le modifiche apportate riguardano come al
solito la tutela dei grandi interessi.
L'unica norma a favore delle emittenti minori che sembrerebbe eliminata è
quella contenuta nella legge 223/90 all'articolo 20 comma 4 che riguarda
la tenuta del registro di stazione.
Il richiamo contenuto nell'articolo 54 non lascia dubbi, tuttavia, preso
contatto con l'Autorità garante abbiamo appreso che sono in corso
contatti per "interpretare" ciò che prevede il T. U.
Quindi un "sembrerebbe" da parte nostra era doveroso in attesa
di parlare con il Commissario che si occupa della cosa e apprendere - non
trattandosi di un lavoro teatrale - cosa si intende per
"interpretazione".
Nei prossimi giorni ritorneremo sull'argomento affinché ogni titolare di
radio o televisione locale sappia come meglio regolarsi.
13
settembre
2005
ARTICOLO 55
Se non avessero realmente luogo, non si crederebbe che dopo tre decenni
ancora la Guardia di finanza si dà a operazioni repressive presso le sedi
delle radio. Nel nostro paese l'evasione fiscale è talmente massiccia che se tutti avessero pagato le tasse in pochi anni
sarebbe stato possibile perfino estinguere il debito pubblico. I finanzieri invece
- come se fossero investiti di un compito fondamentale per l'economia
dello Stato - contestano reati
inesistenti anziché recarsi presso le ville o le "barche" lunghe trenta metri
ancorate sulla Costa azzurra in territorio francese o monegasco .
Una vera persecuzione poi che continua ad esserci segnalata è quella
della normale duplicazione di "opere" tutelate dalla Siae per
uso strettamente radiofonico.
Ripetiamo per l'ennesima volta che tale pratica invalsa presso tutte le
emittenti del mondo è perfettamente lecita.
A scanso di equivoci trascriviamo integralmente l'articolo 55 della
legge n.633 sul Diritto d'Autore che invitiamo a stampare in caratteri
grandi e a incollare su di un cartoncino, pronto ad essere esibito.
Articolo 55 legge 633 del 22 aprile 1941
Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla
radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a
registrare su disco o su nastro metallico o con procedimento analogo
l'opera stessa al fine della sua radiodiffusione differita per necessità
orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso,
distrutta o resa inservibile.
Va da sé che la
"distruzione" può non essere effettuata purché il duplicato
resti nell'ambito del luogo di trasmissione.
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