Settembre 2005

ULTIMISSIME

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30 settembre 2005
INIZIATIVA
Giampaolo Bassi di Radio Universal di Verona ha preso una iniziativa che ci è piaciuta e che altri dovrebbero imitare. Stabilito che questa nostra coriacea associazione è una non-profit sul serio e che si vale del lavoro volontario di tutti (teoricamente, perché a lavorare poi sono sempre i medesimi), per quale motivo devono farsi carico degli oneri che comprendono anche la tenuta di questo sito i soliti (li nomino con il solo nome) Claudio, Danilo, Luigi, Franco, Alfio, Roberto, Paolo e appena qualcun altro?
Giampaolo ricorda una scadenza di cui probabilmente sono al corrente tutti perché modalità e tempi lo scorso anno erano i medesimi, ma giustamente, ritiene che il nostro sito deve essere al servizio anche dei distratti.
(M.A.)

E' bene segnalare sui siti di Conna e Nuove Antenne la scadenza a fine ottobre per quanti intendono chiedere i contributi previsti per legge.
Da tener presente che per ottenere certi documenti - Empals per esempio - occorrono molti giorni e per evitare di presentarli in un secondo momento come molti hanno la tendenza a fare è bene provvedere per tempo. Saluti a tutti Giampaolo

29 settembre 2005
TITOLI DI STUDIO
Roberto De Marinis ci ha trasmesso un articolo che pubblichiamo in parte (leggibile per intero su
www.assoradio.it) a seguito della nota vicenda dell'errore o presunto tale  - la latitanza ministeriale scandalosamente continua - che mostra quale sia il livello di competenza e professionalità degli inquilini del palazzo romano al largo Brazzà. 

Ma vi sembra possibile che abbiano sbagliato ad abrogare il comma 4 dell'articolo 20 della Legge 223/90 ? 
Quale è ? 
Quello che impone alle emittenti (a tutte) la tenuta del registro dei programmi.
Grazie al CONNA scopriamo che ancora una volta non basta la quantità (di persone che legiferano e decidono, in questo caso). Nossignore. Ci vuole come sempre la qualità.
Quindi, avrebbero sbagliato. Chi ? La Commissione per l'assetto radiotelevisivo che ha varato -con tanto di abrogazioni appunto- il famoso "Testo unico per la radiotelevisione".
Se (e sottolineiamo se) è vera la notizia in base a cui fra le abrogazioni è stata erroneamente inserita quella circa il registro dei programmi, allora è legittimo chiederci con chi abbiamo a che fare.
Cioè: CHI sono quelli che decidono per noi radiofonici, in questo caso.
CHI vuol dire nome, cognome indirizzo, professione, titolo di studio, dove glielo hanno dato... a qualcuno forse verrà in mente di chieder loro anche come lo hanno avuto, quel titolo di studio...


28 settembre
2005
PARTECIPI
Riteniamo di rendere partecipi tutti coloro che ci leggono - anche se non iscritti alla nostra associazione - nonché i responsabili delle altre associazioni che hanno i medesimi nostri problemi, circa l'invio di una lettera al capo dei servizi legali avvocato Francesca Quadri (e parti interessate, ministro compreso) dopo un esasperante silenzio che perdura dai primi giorni del mese di settembre sulla questione del registro dei programmi.

Gentile avvocato Quadri, Si chiama cattiva educazione amministrativa che investe anche la buona creanza dei singoli i quali, trincerati in una posizione che ritengono inattaccabile si sentono in diritto di comportarsi in modo arrogante e prepotente. Questa considerazione di ordine generale a monte dello specifico di seguito enunciato.
L'emanazione del "Testo unico della radiotelevisione" che raccoglie tutte le norme contenute nelle leggi inverosimili - infarcite di palesi incostituzionalità - che dal 1990 ad oggi hanno permesso concentrazioni radiofoniche e televisive che sono da considerare un vero attentato alla democrazia informativa, contiene fra le abrogazioni all'articolo 54 il comma 4 dell'articolo 20 della legge 223/90 che riguarda la tenuta del registro programmi di stazione.
Di fronte ad alcune perplessità di nostri associati, per vie fortunose, abbiamo appreso che l'abolizione di detta norma sarebbe stata un "errore". A questo punto, in mancanza di indicazioni provenienti dal Ministero doppiamente doverose per la situazione di incertezza che si era andata determinando e dei diritti di legge che hanno le associazioni, siamo stati costretti a continuare le nostre ricerche riuscendo infine ad essere informati che la questione era all'esame dell'Ufficio legale del Ministero.
Dall'Ufficio legale - nonostante il nostro interessamento - non siamo riusciti a sapere nulla, neppure una sia pur approssimativa indicazione su come consigliare i nostri iscritti, né su cosa fosse realmente successo. 
E' normale tutto ciò? E' un ministero il Vostro o una accolita di irresponsabili?
Teniamo anche a rivolgere una richiesta precisa, ovvero l'affrancamento delle emittenti locali - come è già avvenuto per le regole di "Par condicio" - dall'onere della compilazione del registro programmi che per le piccole radio e televisioni locali tutelate dalla nostra trentennale associazione non-profit, spesso risulta insostenibile per la mancanza di una organizzazione amministrativa consistente.

Con i migliori saluti, Conna, Coordinamento naz. Nuove Antenne 


27 settembre
2005
L'ERRORE
Voi non ci crederete perché anche noi stentiamo a renderci conto sia vero,  ma dopo aver pasticciato a lungo e fatto approvare un "Testo unico" che di buono ha solo il titolo, cioè di essere unico a sancire una serie di grossolane ingiustizie, hanno pure commesso un errore abolendo il comma 4 dell'articolo 20 della legge 223/90, senza nel contempo cassare le sanzioni previste per quanti non compilano il famigerato Registro di stazione.
Il vero e proprio scandalo scaturisce dal fatto che dalla pubblicazione del "Testo" sulla Gazzetta ufficiale non sono ancora stati capaci di trovare una qualsiasi via d'uscita.
Intanto quasi tutti i nostri associati ci risulta abbiano interrotto la pubblicazione del Registro, forti di un provvedimento comunque ufficiale che li affranca da un onere accessorio che per molti si somma all'infinità di impegni che comporta la gestione di una emittente.
Considerato che per una grossa impresa televisiva o radiofonica il registro dei programmi è da ritenere indispensabile per evitare principalmente abusi nella quantità di pubblicità trasmessa, il Conna ha proposto all'Ufficio legale del Ministero e all'Autorità di affrancare le emittenti locali da un impegno che non ha senso come a suo tempo è stato fatto per la legge di "Par condicio". Non appena avremo notizie sicure sull'argomento le pubblicheremo immediatamente.


14 settembre
2005
SEMBREREBBE ...
Il Testo Unico della radiotelevisione prevede all'articolo 54 tutta una serie di abrogazioni di articoli di legge anche se norme vessatorie e palesemente incostituzionali continuano ad imperversare: come prevedevamo le modifiche apportate riguardano come al solito la tutela dei grandi interessi.
L'unica norma a favore delle emittenti minori che sembrerebbe eliminata è quella contenuta nella legge 223/90 all'articolo 20 comma 4 che riguarda la tenuta del registro di stazione.
Il richiamo contenuto nell'articolo 54 non lascia dubbi, tuttavia, preso contatto con l'Autorità garante abbiamo appreso che sono in corso contatti per "interpretare" ciò che prevede il T. U.
Quindi un "sembrerebbe" da parte nostra era doveroso in attesa di parlare con il Commissario che si occupa della cosa e apprendere - non trattandosi di un lavoro teatrale - cosa si intende  per "interpretazione".
Nei prossimi giorni ritorneremo sull'argomento affinché ogni titolare di radio o televisione locale sappia come meglio regolarsi.


13 settembre
2005
ARTICOLO 55 
Se non avessero realmente luogo, non si crederebbe che dopo tre decenni ancora la Guardia di finanza si dà a operazioni repressive presso le sedi delle radio. Nel nostro paese l'evasione fiscale è talmente massiccia che se tutti avessero pagato le tasse in pochi anni sarebbe stato possibile perfino estinguere il debito pubblico. I finanzieri invece - come se fossero investiti di un compito fondamentale per l'economia dello Stato - contestano reati inesistenti anziché recarsi presso le ville o le "barche" lunghe trenta metri ancorate sulla Costa azzurra in territorio francese o monegasco .
Una vera persecuzione poi che continua ad esserci segnalata è quella della normale duplicazione di "opere" tutelate dalla Siae per uso strettamente radiofonico.
Ripetiamo per l'ennesima volta che tale pratica invalsa presso tutte le emittenti del mondo è perfettamente lecita.
A scanso di equivoci trascriviamo integralmente l'articolo 55 della legge n.633 sul Diritto d'Autore che invitiamo a stampare in caratteri grandi e a incollare su di un cartoncino, pronto ad essere esibito.

Articolo 55 legge 633 del 22 aprile 1941
Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco o su nastro metallico o con procedimento analogo l'opera stessa al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.

Va da sé che la "distruzione" può non essere effettuata purché il duplicato resti nell'ambito del luogo di trasmissione.

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