31
maggio 2006
TELESVENDITE
Il Conna è stato tra i firmatari dei "codici" voluti da Maurizio Gasparri
sulle televendite e sulla difesa dei minori il cui relativo Comitato di
applicazione è stato affidato dal ministro di Alleanza nazionale alla presidenza di Emilio Rossi un
giornalista ex presidente dell'Ucsi, Unione cattolica stampa
italiana.
La politica dittatoriale e interessata di Gasparri - il peggior ministro
che le "comunicazioni" abbiano mai avuto - si è subito espressa
con la nomina dei rappresentanti delle emittenti mediante una doppia presenza
di Mediaset che sommava un proprio rappresentante a quella di
Filippo Rebecchini presidente della Frt all'interno della quale
figura Fedele Confalonieri presidente anch'egli della
"Associazione Frt Tv nazionali".
Il Conna, già all'atto del primo insediamento, per non prestarsi ad un
evidente atto di parzialità se non di prepotenza, negò la sua partecipazione in Comitato nonostante fosse
stato nominato nell'apposito decreto firmato Gasparri, sperando il presidente Emilio Rossi
evitasse di prestarsi a giochi che invalidavano i suoi compiti di
presidente Garante al di sopra delle parti. Ma
Rossi, ex direttore del Tg1 - quindi abituato ai giochi di potere
dei potenti che in genere di
democratico non hanno nulla - in tre anni non ha saputo dire una parola in
proposito.
Si è così arrivati arrivati al rinnovo del decreto di nomina dei
vari membri del Comitato, questa volta firmato dal successore di Gasparri,
Landolfi - il ministro
più inutile che che le "comunicazioni" abbiano mai avuto -
identico al precedente.
E nel medesimo modo il Direttivo del Conna ha deciso di rispondere.
Ora, insieme ad una serie di richieste ben
più importanti da sottoporre al ministro Paolo Gentiloni - in primo luogo
la legge 66/2001 - non rimane che domandare venga ristabilita la giustizia delle cose e
rispettata la dignità delle persone.
13
maggio 2006
CONTORSIONI
Un
nostro iscritto ci ha posto un quesito in merito alla possibilità di
trasmettere pubblicità richiesta da medici e cliniche. A parte la
consueta scarsa chiarezza dovuta a leggi che si direbbero concepite da
incompetenti per tenerci leggeri nel giudizio, ma che lascerebbero
intendere che per estensione rispetto agli altri mezzi di informazione sia
consentito, abbiamo girato la domanda al Ministero della Salute che dopo
non breve attesa ci ha risposto nella persona di un autorevole
funzionario di cui riportiamo la risposta articolata.
Comunque, per evitare interpretazioni sbagliate delle contorsioni
legislative degli "aggiornamenti", sarà bene intanto non
rifiutare l'eventuale pubblicità, sentendo nel contempo per sicurezza
i responsabili alla sanità comunali ed eventualmente regionali certamente
in rapporto con gli Ordini professionali.
Il regolamento n.657/94 al quale fa riferimento
fa riferimento il Conna nella richiesta di informazioni del 27 aprile risulta solo esplicativo delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.
La normativa che interessa l’oggetto che occorre esaminare è invece la L. 175/92 più volte modificata (con l. 42/99, l. 362/99 e l.112/2004).
Tale normativa permette questo tipo di pubblicità con le dovute autorizzazioni comunali, sentiti gli ordini e i collegi professionali.
In particolare è importante l’art. 1 secondo cui la pubblicità concernente l’esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie è consentita, tra l’altro, mediante inserzioni su elenchi telefonici, elenchi di categoria, periodici destinati agli esercenti le professioni sanitarie e le emittenti radiotelevisive locali.
Inoltre l’art. 4 prevede la medesima forma di pubblicità per case di cura private, gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge.
Entrambe queste modifiche sono state apportate con la legge 42/99 e con la alla legge 112/2004.
Per quanto riguarda gli specialisti l’art. 1 comma 3 della legge 175/1992 specifica che l’uso della qualifica di specialista è consentito solo a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. Il comma 4 disciplina invece la posizione del medico non specialista che abbia comunque una certa esperienza in una data branca della medicina.
Va anche tenuto presente l’art. 9 della suddetta legge che consente questo tipo di pubblicità nei limiti del 5% del reddito dichiarato l’anno precedente.
Per quanto concerne il delicato sistema degli Accertamenti e controlli sulla pubblicità sanitaria è senz’altro opportuno evidenziare che
con il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507, è stata disposta, in attuazione della legge delega n.205 del 1999, la depenalizzazione di una serie di reati minori, individuando contemporaneamente gli uffici competenti ad applicare le sanzioni amministrative introdotte in luogo di quelle penali precedentemente vigenti per le medesime fattispecie.
Le violazioni prese in considerazione sono quelle previste all’art.201 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, così come modificato dall’art. 70 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.507.
Relativamente agli organi competenti ad accertare le suddette violazioni, il comma 2 dell’art.103 del decreto legislativo n.507 del 1999 disponeva che l’individuazione degli uffici, competenti a ricevere il rapporto previsto dall’art.17 della legge 24 novembre 1981, 689, avvenisse, per i Ministeri, attraverso un decreto del Ministro da pubblicare in Gazzetta Ufficiale.
Tale previsione è stata adempiuta, con l’emanazione del decreto del Ministro della Salute dell’ 8 giugno 2001 che all’art.1, individua il Dipartimento per l’ordinamento sanitario, la ricerca e l’organizzazione del Ministero della Salute ovvero la Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie quale struttura competente in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie. (06 5994 5799 è il telefono della segreteria della suddetta Direzione G., l’Ufficio competente è il VI )
In attuazione della sopracitata normativa è stata emanata circolare e il relativo decreto di attuazione disciplinante gli aspetti di seguito indicati (circolare Ministero Salute n. 03/DIRP/VII/9.1/1823 del 19.02.2003 e D.M. 19 .02.2003 di “individuazione del capitolo di entrata su cui affluiscono le somme versate a titolo di sanzioni di cui al D.Lvo.n.507/1999)
Per quanto concerne l’ Accertamento della violazione va detto che l'organo addetto al controllo sull’osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria, è in particolare il Comando Carabinieri per la Sanità – N.A.S. che, una volta accertata la violazione, procede alla immediata contestazione della stessa, anche nei confronti di eventuali coobbligati, ovvero alla notifica degli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni e per i residenti all’estero entro trecentosessanta giorni dall’accertamento.(art.13 e 14 legge n.689/81).
10
maggio 2006
CIANCIO
L'articolo
che segue è stato pubblicato da Arcoiris sul sito che le è proprio (
www.arcoiris.tv
) e riguarda la sorte di 16 lavoratori impiegati presso l'emittente
catanese Telecolor di proprietà di Mario Ciancio Sanfilippo, ex
presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana.
" Noto a pochi l'iter di licenziamento di 9
giornalisti e 7 tecnici dell'emittente televisiva catanese Telecolor che
dopo anni di lavoro per sopraggiunte e fantomatiche crisi economiche del
gruppo Ciancio hanno ricevuto un simpatico avviso con il quale viene messo
a repentaglio il loro posto di lavoro nonchè il loro destino
professionale e umano.
La vicenda di Alfio Sciacca, Fabio Albanese, Ada Mollica, Nicola Savoca,
Katia Scapellato, Walter Rizzo, Michela Giuffrida e dei 7 tecnici anonimi
(quelli che mandano avanti una televisione) non si prefigura soltanto come
un problema meramente sindacale, ma rimette in campo una questione forte
che aleggia nell'aria torbida di Catania almeno dagli anni 80, vale a dire
il monopolio dell'informazione da parte del più grosso editore del sud,
l'editore del quotidiano La Sicilia , Mario Ciancio Sanfilippo. Sino ad
oggi, nessun gruppo imprenditoriale, nessuna forza politica, ha mai
ritenuto necessario fare la guerra al monopolista. Cosicché oggi, essere
licenziato da una delle emittenti di Ciancio significa essere spazzato via
dal settore dell'informazione. Chi potrebbe assumere i nove giornalisti se
le uniche testate esistenti in città appartengono allo stesso uomo che ha
fatto notificare i licenziamenti?
I giornalisti di Telecolor non sono ragazzini, non fanno praticantato e
non sono nemmeno dei semplici pubblicisti. Sono professionisti, che hanno
regalato (a questo punto) vent'anni del loro lavoro, per un'emittente che
adesso vorrebbe rigettarli senza tanti sentimentalismi". (Arcoiris)
Sanfilippo è uno dei
rappresentanti di quelle testate che secondo Filippo Rebecchini presidente
della Frt hanno "dignità di impresa" e Mario Ciancio ne
deve aver molta di dignità perché non possiede solo Telecolor ma
qualcosa di più; infatti, oltre al giornale quotidiano "La
Sicilia" diffuso in tutta l'isola, che non è cosa da poco, aggiunge: Radio
Sis (diffusione regionale) RadioTelecolor
(diffusione regionale) Antenna
Sicilia (diffusione regionale) Teletna
(diffusione regionale) Telecolor
(diffusione regionale) Video-3
(diffusione regionale) TeleCatania TeleSiciliaColor
Telejonica
Inoltre, ha partecipazioni
azionarie a "Espresso", Gazzetta del Mezzogiorno, Gazzetta del
Sud, La7, Telecom, Tin e Tiscali.
Per quale motivo ci interessiamo di questo editore che conosciamo (di
nome) da quando - presidente della Fnsi - tuonava contro le emittenti
locali affermando che ben 600 di esse avrebbero dovuto scomparire, perché
è la prova lampante dell'azione nefasta di quelle associazioni che hanno
tramato per orientare le leggi in direzione di facili vendite ai tanti
cianci sanfilippi aspiranti belusconidi contribuendo a depauperare un
prezioso patrimonio di stazioni locali.
Anche sul piano occupazionale, se a radio e televisioni locali non fosse
stato impedito di crescere, tecnici e giornalisti non avrebbero avuto
problemi nel trovare altri posti di lavoro, non imposti per legge come
previsto dalla famigerata legge 66/2001, ma per libera scelta
dell'imprenditore.
05
maggio 2006
1,5
PER MILLE
Pubblichiamo il modello che dovrà essere compilato e inviato da
tutte le imprese televisive o radiofoniche entro il
31 Maggio
2006
all'Autorità, anche da coloro che riportano ricavi al di sotto
dei 500mila euro annuali.
Quanti supereranno la cifra stabilita, dovranno effettuare il versamento
dell' 1.5 per mille sul C/c bancario 000027003095, ABI 01010, CAB 03494
CIN L. SANPAOLO BANCO DI NAPOLI.
L'indirizzo è il seguente:
Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni Dipartimento Risorse Umane e
Finanziarie Centro Direzionale isola B5 – Pal. Torre Francesco
80143 Napoli.
modello dichiarazione e versamento Anno 2006
delibera n. 110/06/CONS
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