Schema di
regolamento
relativo alla radiodiffusione terrestre
in tecnica digitale
CAPO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 1 (Definizioni)
Articolo 2 (Campo di
applicazione)
CAPO II - AUTORIZZAZIONI
PER FORNITORI DI CONTENUTI
Articolo 3 (Modalità di
rilascio delle autorizzazioni)
Articolo 4 (Contenuto della
domanda)
Articolo 5 (Durata e rinnovo)
Articolo 6 (Contributi)
Articolo 7 (Registro dei
programmi e conservazione delle registrazioni)
Articolo 8 (Responsabilità e
rettifica)
Articolo 9 (Pubblicità,
sponsorizzazioni, televendite)
Articolo 10 (Quote di emissione
e produzione)
Articolo 11 (Promozione di opere
audiovisive)
Articolo 12 (Tutela dei minori)
Articolo 13 (Limiti alle
fornitura dei contenuti)
CAPO III - AUTORIZZAZIONE
PER I FORNITORI DI SERVIZI
Articolo 14 (Autorizzazione alla
fornitura dei servizi)
CAPO IV - LICENZE PER
OPERATORE DI RETE TELEVISIVO
Articolo 15 (Tipologie di
licenza e obblighi dell’ operatore di rete)
Articolo 16 (Modalità di
rilascio delle licenze)
Articolo 17 (Domanda per il
rilascio di licenza per la radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in ambito nazionale)
Articolo 18 (Domanda per il
rilascio di licenza per la radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in ambito locale)
Articolo 19 (Radiofrequenze
utilizzabili)
Articolo 20 (Contributi e
canoni)
Articolo 21 (Progetto
dell'impianto o della rete)
Articolo 22 (Omologazione e
collaudo degli impianti)
Articolo 23 (Condivisione di
infrastrutture, impianti e siti)
Articolo 24 (Fornitura della
guida ai programmi)
Articolo 25 (Durata delle
licenze e revoca)
Articolo 26 (Procedure a regime
per il rilascio delle licenze e l’assegnazione di frequenze)
Articolo 27 (Disciplina degli
accordi fra operatore di rete e fornitore di contenuti e di servizi)
CAPO V - DISPOSIZIONI PER
LA RADIOFONIA
Articolo 28 (Fornitori di
contenuti radiofonici)
Articolo 29 (Licenze per
operatore di rete radiofonico)
CAPO VI - FASE
TRANSITORIA PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA
Articolo 30 (Attuazione del
piano digitale)
Articolo 31 (Fase sperimentale)
Articolo 32 (Abilitazione alla
sperimentazione)
Articolo 33 (Conversione delle
abilitazioni televisive)
Articolo 34 (Conversione delle
concessioni)
CAPO VII - DISPOSIZIONI
PER LE CONCESSIONARIE DEL SERVIZIO PUBBLICO
Articolo 35 (Abilitazione alla
sperimentazione in tecnica digitale)
Articolo 36 (Blocchi di
diffusione riservati alle concessionarie del servizio pubblico)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Definizioni)
-
Ai fini del presente regolamento si intendono
per:
-
"legge n. 249/97": la legge 31
luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo";
-
"legge n. 66/01": la legge 20
marzo 2001, n. 66 "Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento
di impianti televisivi";
-
"legge n. 223/90": la legge 6
agosto 1990, n. 223 "Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato";
-
"Autorità": l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni istituita dall’art. 1, comma 1,
della legge 31 luglio 1997, n. 249;
-
"fase transitoria" il periodo che
intercorre tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la
data di cessazione delle concessioni in tecnica analogica;
-
"programma o palinsesto":
l’insieme dei contenuti, predisposto dal fornitore di contenuti,
destinati alla fruizione del pubblico mediante radiodiffusione
circolare e caratterizzati da un unico marchio;
-
"programmi dati": servizi di
informazione, diversi da programmi radiotelevisivi, non prestati
su richiesta individuale;
-
"blocco di diffusione":
l’insieme della capacità trasmissiva, in tecnica digitale, su
una frequenza assegnata e comprendente, per la radiofonia, almeno
cinque diversi palinsesti e per la televisione almeno tre
palinsesti;
-
"operatore di rete": il soggetto
titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di
una rete di comunicazioni elettroniche e di impianti di
produzione, multiplazione, distribuzione e diffusione, e delle
altre risorse che consentono la diffusione circolare di programmi
radiofonici e televisivi;
-
"fornitore di contenuti": il
soggetto che ha la responsabilità editoriale nella
predisposizione dei programmi destinati alla diffusione attraverso
una rete di comunicazioni elettroniche;
-
"fornitore di servizi": il
soggetto che fornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi
al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione di
apparati e chiavi numeriche agli utenti per l’abilitazione alla
visione dei programmi ed alla fatturazione dei servizi, ovvero che
fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi
dell’art. 1, punto 2, della direttiva n. 98/34/CE, come
modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
-
"ambito nazionale": l’esercizio
dell’attività di radiodiffusione in tecnica digitale su
frequenze terrestri che consenta la diffusione televisiva in
almeno l’80% del territorio nazionale ed in tutti i capoluoghi
di provincia ovvero la diffusione radiofonica in almeno il 60% del
territorio nazionale ed in tutti i capoluoghi di provincia;
-
"ambito locale": l’esercizio
dell’attività di radiodiffusione in tecnica digitale su
frequenze terrestri che consenta la diffusione in almeno il 60%
del territorio del relativo bacino di utenza o della parte
assegnata di detto bacino, così come individuato ai sensi
dell’art. 2, comma 1, del decreto legge 18 novembre 1999, n. 433
come convertito dalla legge 14 febbraio 2000, n. 5;
-
"programmi originali autoprodotti":
programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti o dalla
sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con
altro fornitore di contenuti;
-
"opere europee": le opere
originarie:
-
di Stati membri dell'Unione europea;
-
di Stati terzi europei che siano parti
della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera
con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989, purché
rispondano ai seguenti requisiti:
-
siano realizzate da uno o più
produttori stabiliti in uno o più di questi Stati;
-
siano prodotte sotto la supervisione
e il controllo effettivo di uno o più produttori
stabiliti in uno o più di questi Stati;
-
il contributo dei co-produttori di
tali Stati sia prevalente nel costo totale della
co-produzione e questa non sia controllata da uno o più
produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
-
di altri Stati terzi europei, realizzate
in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti
in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o
più Stati terzi europei con i quali la Comunità abbia
concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste
opere siano realizzate principalmente con il contributo di
autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.
Articolo 2 (Campo di
applicazione)
-
Il presente regolamento contiene le disposizioni
per il rilascio delle licenze per la diffusione di trasmissioni
radiotelevisive in tecnica digitale su frequenze terrestri e delle
autorizzazioni per la fornitura dei contenuti di tali trasmissioni e
dei servizi associati.
-
Il regolamento contiene inoltre le disposizioni
per la fase transitoria ai fini della definitiva trasformazione delle
trasmissioni radiotelevisive dalla tecnica analogica a quella
digitale.
CAPO II - AUTORIZZAZIONI PER
FORNITORI DI CONTENUTI
Articolo 3 (Modalità di rilascio delle
autorizzazioni)
-
La diffusione di programmi radiotelevisivi in
tecnica digitale su frequenze terrestri, è soggetta ad autorizzazione
rilasciata dal Ministero delle comunicazioni al fornitore di
contenuti, sulla base delle norme del presente regolamento.
-
La autorizzazione di cui al comma 1 può essere
rilasciata a società di capitali che abbiano la propria sede legale
in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo. Il
rilascio di autorizzazione a società di capitali che non abbiano la
propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico
Europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto
richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di
reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni
caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.
-
Le autorizzazioni di cui al presente articolo
non possono essere rilasciate ai soggetti i cui amministratori o
legali rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva
superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti
alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di
sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
-
Il Ministero delle comunicazioni provvede entro
60 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, che
deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle
condizioni previste dal presente regolamento. La domanda di
autorizzazione, da compilarsi secondo lo schema di cui all’Allegato
1, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
-
certificato del casellario giudiziale degli
amministratori o legali rappresentanti del soggetto richiedente;
-
certificato del registro delle imprese
relativo al soggetto richiedente;
-
estratto del libro soci del soggetto
richiedente, corredato di dichiarazione, sottoscritta dal legale
rappresentante, attestante la inesistenza di patti fiduciari
aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale del
soggetto richiedente, ovvero, in caso di esistenza di detti patti
fiduciari, corredato di dichiarazione, sottoscritta dal legale
rappresentante, da cui risulti l’identità dei beneficiari
effettivi dei diritti di socio;
-
ricevute dei versamenti di cui all’art. 6,
comma 1, del presente regolamento;
-
E’ fatto obbligo ai soggetti titolari di
autorizzazione ai sensi del presente regolamento di comunicare al
Ministero delle comunicazioni ogni eventuale cambiamento delle
informazioni indicate nell’Allegato 1, nonché nei documenti di cui
al comma 4. Detta comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni
dal verificarsi dell’evento che ha dato luogo all’obbligo di
informativa.
-
Il termine di 60 giorni per l’assunzione del
provvedimento di cui al comma 4 può essere prorogato di una sola
volta per ulteriori 30 giorni qualora il Ministero delle comunicazioni
richieda chiarimenti o integrazioni che rendano necessario un
supplemento di istruttoria. La proroga è deliberata con il medesimo
provvedimento con cui il Ministero delle comunicazioni delibera di
procedere al supplemento di istruttoria. Entro il termine di cui al
comma 4, eventualmente prorogato come sopra il Ministero decide sulla
domanda di autorizzazione con provvedimento motivato.
-
La documentazione di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 4 può essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà resa nelle forme previste dal d.P.R. del 28
dicembre 2000, n. 445.
Articolo 4 (Contenuto della
domanda)
-
La domanda di autorizzazione per fornitore di
contenuti deve contenere:
-
i dati relativi al soggetto richiedente ed
al responsabile dei programmi;
-
l’indicazione dello spazio che il
richiedente intende destinare ai vari tipi di programmazione;
-
l’indicazione dell'impegno a trasmettere
pubblicità nel rispetto dei limiti e secondo le modalità
previste dalla normativa vigente;
-
l’eventuale uso di un sistema di
codificazione e l’eventuale previsione di un corrispettivo per
l’accesso ai programmi;
-
l'impegno ad iscriversi al registro degli
operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
a), nn. 5 e 6, della legge n. 249/97.
Articolo 5 (Durata e rinnovo)
-
L’autorizzazione di cui all’art. 3 è
rilasciata per una durata non superiore ai dodici anni ed è
rinnovabile conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e
può essere ceduta a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle
comunicazioni, sentita l’ Autorità.
-
L’autorizzazione di cui all’art. 3 si
estingue in caso di scadenza del termine di cui al precedente comma
senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia
del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di
sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo in caso di
autorizzazione in via provvisoria all’esercizio dell’attività
d’impresa.
-
La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi
previsti per il rilascio della autorizzazione comporta la decadenza
dalla medesima.
Articolo 6 (Contributi)
-
Il richiedente una autorizzazione per fornitore
di contenuti è tenuto al pagamento della somma di lire italiane
__________ a titolo di contributo per istruttoria.
-
Il soggetto autorizzato è inoltre tenuto al
pagamento dei contributi, secondo gli importi e le modalità che
verranno fissati dall’Autorità con proprio regolamento, ai sensi
dell’art.1, comma 6, lett. c), n. 5 della legge n. 249/97.
Articolo 7 (Registro dei
programmi e conservazione delle registrazioni)
-
I fornitori di contenuti compilano mensilmente
il Registro dei programmi nel formato, anche elettronico, che verrà
definito dall’Autorità.
-
I soggetti di cui al comma 1 del presente
articolo conservano, d’intesa con gli operatori di rete attraverso i
quali diffondono i propri palinsesti, la registrazione integrale dei
programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di
diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di
individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le
informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione.
Articolo 8 (Responsabilità e
rettifica)
-
I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata
ai sensi dell’art. 3 sono responsabili della natura e del contenuto
dei programmi diffusi, e rispondono dei danni cagionati a terzi
secondo le norme di diritto civile. I direttori dei telegiornali e dei
giornali radio sono considerati direttori responsabili ai sensi
dell’art.10, comma 1, della legge n. 223/90.
-
I fornitori di contenuti sono tenuti
all’osservanza dei medesimi obblighi, in tema di rettifica, previsti
per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi
televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.
Articolo 9 (Pubblicità,
sponsorizzazioni, televendite)
-
I fornitori di contenuti sono tenuti al rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di messaggi pubblicitari e di
sponsorizzazioni ed in particolare di quelle di cui ai capitoli III e
IV della legge 5 ottobre 1991, n. 327.
-
I fornitori di contenuti, qualora non siano
esclusivamente dedicati alla trasmissione di televendite, sono tenuti
al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di televendite
applicabili ai titolari di concessione per la diffusione di programmi
televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.
Articolo 10 (Quote di emissione
e produzione)
- I fornitori di contenuti sono tenuti al rispetto
delle norme in materia di quote di emissione e produzione previste
dalla normativa vigente per le emittenti nazionali.
Articolo 11 (Promozione di opere
audiovisive)
- Ai sensi dell’art. 2, comma 9 della legge 30
aprile 1998, n. 122, i fornitori di contenuti devono riservare
all’interno di ciascun programma un minimo di 20 minuti settimanali
alla promozione e alla pubblicità di opere europee.
Articolo 12 (Tutela dei minori)
-
I fornitori di contenuti, nei programmi che non
siano ad accesso condizionato, sono tenuti al rispetto delle norme in
materia di tutela dei minori, applicabili ai concessionari per la
diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica
analogica.
-
I fornitori di contenuti non possono diffondere
programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o
morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso
condizionato e trasmessi nella fascia oraria fra le 24:00 e le 7:00.
Articolo 13 (Limiti alle
fornitura dei contenuti)
-
Uno stesso soggetto o soggetti fra di loro in
rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2, commi
16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell’art. 2359, comma 3, codice
civile, non possono irradiare programmi che impegnino più del 20 per
cento della capacità trasmissiva totale consentita dal piano di
assegnazione delle frequenze.
-
Fermi restando i limiti previsti dalla legge n.
66/01 per i titolari di più di una concessione televisiva e quanto
previsto al Capo VII del presente regolamento per le concessionarie
del servizio pubblico, al fine di consentire l’avvio dei mercati, il
limite di cui al primo comma non si applica fino alla data del 25
luglio 2005.
-
L'Autorità nel rispetto dei principi del
pluralismo e della concorrenza, valutato l’andamento dei mercati, si
riserva di stabilire per la fornitura dei programmi radiofonici in
ambito nazionale una percentuale di cui al primo comma superiore al 20
per cento.
-
Nella fase transitoria, i programmi irradiati in
tecnica digitale, qualora siano replica simultanea dei programmi
irradiati in tecnica analogica, non sono computati ai fini dei limiti
di cui all’art. 2, commi 6 e 8, legge n. 249/97.
CAPO III - AUTORIZZAZIONE PER I
FORNITORI DI SERVIZI
Articolo 14 (Autorizzazione alla fornitura dei
servizi)
-
La fornitura di servizi, compresi quelli di
accesso condizionato, è soggetta ad autorizzazione generale
rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, sulla base delle norme
previste dalla delibera dell’Autorità n. 467/00/CONS.
-
Il soggetto che intenda offrire servizi
individuati dal presente regolamento, avente sede in ambito nazionale
o in uno dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE), o in uno dei
Paesi appartenenti all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC),
o in Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità, fatta
comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi
internazionali, è tenuto a presentare al Ministero delle
comunicazioni una dichiarazione, comprensiva di tutte le informazioni
necessarie a verificare la conformità alle condizioni di cui
all’articolo 5 della delibera dell’Autorità n. 467/00/CONS. Tale
dichiarazione deve attenersi a quanto indicato:
-
nell’Allegato 2 al presente regolamento,
per la fornitura al pubblico dei servizi di accesso condizionato;
-
nell’Allegato 3 al presente regolamento,
per la fornitura dei servizi della società dell’informazione.
-
I fornitori di servizi ad accesso condizionato:
-
rispettano gli standard tecnici previsti
dalla normativa vigente ed in particolare dalla delibera
dell’Autorità n. 216/00/CONS;
-
qualora distribuiscano decodificatori in
comodato agli utenti garantiscono che i decodificatori siano
conformi alle norme di cui alla delibera dell’Autorità n.
216/00/CONS.
-
I fornitori di servizi ad accesso condizionato
adottano entro 30 giorni dall’ autorizzazione una carta dei servizi
da sottoporre ad approvazione dell’Autorità. Il fornitore di
servizi è tenuto a far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto
controllato o legato da accordi contrattuali che in tutto o parte
offre per suo conto servizi agli utenti finali. La carta dei servizi
adottata per la fornitura dei servizi ad accesso condizionato è
vincolante anche per il fornitore di contenuti che fornisce i
programmi e l’operatore di rete che li diffonde.
CAPO IV - LICENZE PER OPERATORE
DI RETE TELEVISIVO
Articolo 15 (Tipologie di licenza e obblighi
dell’ operatore di rete)
-
La licenza di operatore di rete per la
diffusione di programmi radiotelevisivi in tecnica digitale su
frequenze terrestri è rilasciata in ambito nazionale ovvero in ambito
locale.
-
La trasmissione per mezzo delle radiofrequenze
associate alla licenza è consentita esclusivamente dai siti previsti
dal piano di assegnazione delle frequenze, fatto salvo quanto
previsto, per la fase transitoria, dall’art. 30.
-
I titolari di licenza di operatore di rete
possono provvedere direttamente alla installazione delle
infrastrutture, nonché richiedere al Ministero delle comunicazioni
l'assegnazione, a titolo oneroso, delle frequenze disponibili per i
collegamenti in ponte radio.
-
L’operatore di rete nel fornire le risorse per
il trasporto, la formattazione, la codifica e la multiplazione dei
programmi e dei dati:
-
rispetta le norme tecniche di emissione
vigenti adottando standard trasmissivi compatibili con le norme
previste all’Allegato A della delibera dell’Autorità n.
216/00/CONS;
-
rispetta le normative sanitarie, ambientali,
urbanistiche e di assetto territoriale per l’installazione delle
infrastrutture e delle apparecchiature, nonchè le disposizioni
relative alla condivisione o alla messa a disposizione degli
impianti e dei siti;
-
assicura la sicurezza del funzionamento
della rete, il mantenimento della sua integrità, la messa a punto
di procedure di gestione e di controllo degli impianti e delle
apparecchiature, nonché l’impiego di personale adeguatamente
qualificato al fine di garantire la massima qualità delle
prestazioni rese a vantaggio dell’utenza.
-
L’operatore di rete è responsabile
dell’identificazione dei programmi e stabilisce gli opportuni
accordi tecnici e commerciali con i fornitori di contenuti i cui
programmi vengono diffusi attraverso la propria rete e con i fornitori
di servizi forniti attraverso la propria rete.
Articolo 16 (Modalità di
rilascio delle licenze)
-
Possono presentare domanda per il rilascio di
licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in
tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale i
soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE). Il
rilascio di licenza a società di capitali che non abbiano la propria
sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è
consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la
propria sede legale pratichi un trattamento di reciprocità nei
confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le
disposizioni contenute negli accordi internazionali.
-
La licenza di operatore di rete per la
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri
in ambito nazionale può essere richiesta esclusivamente da società
di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato,
non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 10%
del valore dell'investimento da effettuare, e che impieghino non meno
di 100 dipendenti o soci lavoratori, in regola con le vigenti
disposizioni di legge in materia previdenziale. I requisiti di cui al
presente comma possono essere acquisiti anche attraverso fusioni o
incorporazioni in società di capitali o in cooperative, di imprese
legittimamente ed effettivamente operanti alla data di presentazione
della domanda.
-
La licenza di operatore di rete per la
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri
in ambito locale può essere richiesta esclusivamente da società di
capitali o cooperative con capitale interamente versato al momento di
presentazione della domanda, non inferiore, al netto delle perdite
risultanti dal bilancio, al 10% del valore dell’investimento da
effettuare, e che impieghino non meno di 20 dipendenti o soci
lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia
previdenziale. I requisiti di cui al presente comma possono essere
acquisiti anche attraverso fusioni o incorporazioni in società di
capitali o in cooperative, di imprese legittimamente ed effettivamente
operanti alla data di presentazione della domanda.
-
Il rilascio di licenza di operatore di rete per
la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze
terrestri in ambito nazionale a società operante nel settore delle
telecomunicazioni comporta l'obbligo per quest’ultimo di separazione
societaria per le attività esercitate nel settore radiotelevisivo. Il
rilascio di licenza di operatore di rete per la radiodiffusione
televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale
a società operante nel settore delle telecomunicazioni comporta per
quest’ultimo l'obbligo di separazione contabile per le attività
esercitate nel settore radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 4, comma
5, della legge n. 249/97.
-
La licenza di operatore di rete per la
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri
in ambito nazionale o locale non può essere rilasciata qualora gli
amministratori, i legali rappresentanti e, quanto alle associazioni, i
soci delle richiedenti, abbiano riportato condanna irrevocabile a pena
detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano
sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre
1956, n. 1423 e successive modificazioni o alle misure di sicurezza
previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
-
Le condizioni per il rilascio delle licenze di
operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica
digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale previste
dal presente articolo debbono essere possedute al momento della
presentazione della domanda, sussistere al momento del rilascio della
licenza e per tutta la durata della stessa.
-
Restano salve le disposizioni di cui agli
articoli 10, 10 bis, 10 quater, 10 quinquies della legge 31 maggio
1965, n. 575 e successive modificazioni.
Articolo 17 (Domanda per il
rilascio di licenza per la radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in ambito nazionale)
-
La domanda per ottenere la licenza di operatore
di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su
frequenze terrestri in ambito nazionale, sottoscritta dal richiedente,
deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni. Ciascuna
domanda è diretta ad ottenere una sola licenza e deve contenere:
-
i dati relativi al soggetto richiedente
-
l'eventuale uso di sistemi di codificazione;
-
la dichiarazione della conformità degli
impianti, per caratteristiche, sistemi e modalità di
funzionamento, alle norme tecniche adottate dagli organismi di
normazione quali l'Istituto europeo per le norme di
telecomunicazioni (ETSI), il Comitato europeo di normalizzazione e
il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC),
dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e, in
loro assenza, alle normative nazionali nonché alle disposizioni
vigenti in materia antinfortunistica e di tutela ed igiene del
lavoro;
-
il progetto di rete, redatto in conformità
con il piano di assegnazione delle frequenze, con l'indicazione
delle misure previste per l'efficiente uso delle risorse
radioelettriche;
-
il piano di massima economico-finanziario
adeguatamente documentato per i primi cinque anni di esercizio
dell’attività;
-
gli elementi che documentino il rispetto
delle disposizioni sul divieto di posizioni dominanti, anche con
riferimento ai commi 16, 17 e 18 dell'articolo 2 della legge n.
249/97;
-
l'indicazione dei bacini di utenza che si
intendono servire, conformemente alle modalità di cui
all’Allegato 4;
-
le esperienze eventualmente maturate nei
settori della radiotelevisione, dell'editoria, dello spettacolo o
delle telecomunicazioni;
-
l'eventuale richiesta di collegamenti di
telecomunicazione;
-
l'indicazione del numero di lavoratori che
si prevede di occupare direttamente per le varie mansioni e
qualifiche;
-
gli impegni finanziari per la promozione e
la diffusione dei sistemi di radiodiffusione numerica e dei
servizi avanzati ad essi connessi;
-
l'impegno ad iscriversi al registro degli
operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
a), nn. 5 e 6, della legge n. 249/97;
-
la tipologia di servizi di telecomunicazione
che il richiedente intende offrire, nel rispetto degli obblighi di
cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 249/97.
-
l’impegno ad adottare le azioni positive
volte ad eliminare condizioni di disparità tra i sessi in sede di
assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro,
assegnazione di posti di responsabilità, eventualmente
effettuate, anche in adempimento dell'obbligo di cui all'articolo
11, comma 1, della legge n. 223/90;
-
l’impegno ad aderire alla carta dei
servizi per i programmi ad accesso condizionato diffusi dal
richiedente.
-
Alla domanda per il rilascio della licenza deve
essere inoltre allegata la seguente documentazione:
-
certificazione rilasciata dagli organi
competenti riguardante la costituzione del richiedente in società
di capitali o cooperativa, con capitale sociale interamente
versato non inferiore a quanto previsto dall’art. 16, comma 2,
ad una data non anteriore di oltre quattro mesi al giorno di
presentazione della domanda;
-
certificato di nazionalità della società,
qualora non italiana;
-
elenco dei soci che, alla data di
presentazione della domanda, detengono una partecipazione
superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del
numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché
delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche
indirettamente il controllo del richiedente siano a loro volta
società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di
queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il
controllo;
-
dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà da parte dei soggetti per i quali va acquisita la
documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
1994, n. 490 e successive modificazioni;
-
certificato da cui risulti che gli
amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato
condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo
superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza
o di prevenzione;
-
attestazione dell'avvenuto versamento della
somma prevista dall'articolo 20, comma 1, a titolo di contributo
per istruttoria.
-
La domanda di licenza da parte dei soggetti che
siano titolari di una concessione per la radiodiffusione televisiva in
tecnica analogica su frequenze terrestri o abbiano già effettuato
trasmissioni radiotelevisive deve indicare con eventuale specifica
dichiarazione:
-
lo stato dei versamenti relativi ai canoni
di concessione dovuti;
-
di non essere incorsi nella sanzione della
revoca della concessione;
-
le sanzioni amministrative eventualmente
subite, con provvedimento divenuto definitivo o contro il quale è
in corso reclamo in sede giurisdizionale, in relazione
all'esercizio dell'attività radiotelevisiva;
-
la descrizione e localizzazione degli
impianti di diffusione, conformemente alle modalità di cui
all'Allegato 5, nonché i relativi collegamenti di
telecomunicazioni, censiti ai sensi dell'articolo
32 della legge n. 223/90, legittimamente ed effettivamente
eserciti.
-
Gli adempimenti di cui al comma 3 non sono
richiesti qualora il richiedente vi abbia già ottemperato all’atto
della richiesta di abilitazione alla sperimentazione di cui all’art.
31.
-
Le domande devono essere corredate di tutta la
documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della
licenza, i quali possono essere comprovati con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal d.P.R.
del 28 dicembre 2000, n. 445, salvo quelli di cui alle lettere a), e)
ed f) del comma 2 del presente articolo.
-
Non è consentita la trasformazione della
licenza di operatore di rete per la diffusione radiotelevisiva in
tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale in una
appartenente a tipologia differente.
-
Nessun soggetto può essere contemporaneamente
titolare di licenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica
digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale.
-
L’operatore di rete è tenuto a verificare il
rispetto da parte dei fornitori di contenuti che diffondono palinsesti
attraverso la propria rete degli obblighi di cui agli artt. 7, 8, 9,
10, 11, e 12 del presente regolamento.
Articolo 18 (Domanda per il
rilascio di licenza per la radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in ambito locale)
-
La domanda per ottenere la licenza di operatore
di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su
frequenze terrestri in ambito locale, sottoscritta dal richiedente,
deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni. Ciascuna
domanda è diretta ad ottenere una sola licenza e deve contenere,
oltre agli elementi di cui alle lettere da a) ad f), e da h) a q) del
comma 1 dell’art.17, e, nel caso i richiedenti abbiano già
effettuato trasmissioni radiotelevisive, gli elementi di cui al comma
3 dell'articolo 17, le seguenti indicazioni:
-
il bacino di utenza che si intende coprire;
-
i bacini di utenza per i quali sia stata
eventualmente presentata altra richiesta di licenza, specificando
l’ordine di preferenza.
-
La domanda, oltre a contenere la documentazione
di cui all’articolo 17, comma 2, lettere da b) ad f), deve essere
corredata da certificazione rilasciata dagli organi competenti
riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o
cooperativa, con patrimonio netto non inferiore a quanto previsto
dall’art. 16, comma 3, ad una data non anteriore di oltre quattro
mesi al giorno di presentazione della domanda. Il comma 6 dell’art.
17 si applica anche alle domande di licenza previste dal presente
articolo.
-
Ciascuna domanda é diretta ad ottenere una sola
licenza per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in
tecnica digitale in ambito locale. La domanda viene esaminata secondo
la priorità indicata dal richiedente.
-
Nessun soggetto può essere destinatario di più
di una licenza per la radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in tecnica digitale in ambito locale nello stesso bacino di
utenza.
-
Non é consentita la trasformazione della
licenza per operatore di rete televisivo in ambito locale in una
appartenente a tipologia differente.
Articolo 19 (Radiofrequenze
utilizzabili)
-
La trasmissione di programmi per la
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri
deve essere effettuata nelle bande di frequenza previste per detti
servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione
Internazionale delle Telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi
internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella
nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di
assegnazione delle radiofrequenze.
-
Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni
contenute nella licenza ovvero nell’atto di assegnazione delle
radiofrequenze, una stazione di radiodiffusione interferisca altre
stazioni radioelettriche legittimamente operanti, l'Autorità, in
conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n.
3, della legge n. 249/97, promuove l'intervento degli organi del
Ministero delle comunicazioni al fine di adottare le misure idonee ad
eliminare tali disturbi.
-
Il provvedimento di assegnazione delle
radiofrequenze a ciascun operatore di rete è distinto dalla licenza
ed il suo contenuto dipende dalla effettiva disponibilità di porzioni
dello spettro elettromagnetico ed è assoggettato ad obblighi, fra gli
altri, di efficiente utilizzo dello spettro stesso e di non
interferenza.
Articolo 20 (Contributi e
canoni)
-
Il richiedente la licenza di operatore di rete
è tenuto al pagamento delle seguenti somme a titolo di contributo per
istruttoria:
-
lire italiane __________ per licenza in
ambito nazionale;
-
lire italiane ___________ per licenza in
ambito locale.
-
I titolari licenza per operatore di rete sono
tenuti al pagamento dei contributi annuali per controlli e verifiche
stabiliti dall’Autorità.
-
I titolari di licenza per operatore di rete sono
tenuti al pagamento dei contributi determinati dall’Autorità ai
sensi dell’art. 1, comma 6, lett. c), n. 5 della legge n. 249/97
tenendo conto anche della scarsità delle risorse spettrali.
-
In caso di ritardato o mancato pagamento dei
contributi si procede alla riscossione secondo le modalità di cui
all’art. 2 del t.u. sulla riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato approvato con r.d. 14 aprile 1910, n. 639.
Articolo 21 (Progetto
dell'impianto o della rete)
-
Il progetto di cui all’art. 17, comma 1, lett.
d), può comprendere una o più stazioni di radiodiffusione. La
costituzione della rete deve risultare da una descrizione grafica,
riportata su un supporto informatico compatibile con la base di dati
che verrà indicata dall’Autorità, nella quale sono indicate tutte
le stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché
gli eventuali impianti di collegamento, compresi quelli tra le sedi di
produzione e i trasmettitori di radiodiffusione.
-
Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto
dei limiti e dei valori richiamati dall’art. 2 della legge n. 66/01,
fermi restando, in caso di mancato rispetto, i poteri di trasferimento
in tale articolo enunciati e quanto previsto dall’art. 23 del
presente regolamento.
Articolo 22 (Omologazione e
collaudo degli impianti)
-
Gli impianti oggetto della licenza per la
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri
devono essere costituiti esclusivamente da apparecchiature di tipo
omologato ai sensi della normativa vigente.
-
Il Ministero delle comunicazioni procede, a
spese del licenziatario, al collaudo o alla verifica degli impianti
anche presso le sedi del licenziatario, che è tenuto a consentire, in
qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati.
Articolo 23 (Condivisione di
infrastrutture, impianti e siti)
-
I titolari di licenza di operatore di rete in
ambito nazionale o locale, anche congiuntamente tra loro, possono
impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono
provvedere all'uso in comune di infrastrutture, impianti e siti,
limitatamente alle attività oggetto della licenza e nel rispetto dei
limiti previsti alle emissioni elettromagnetiche e dei piani di
assegnazione delle frequenze.
-
In conformità a quanto stabilito dall’art. 2,
comma 1, della legge n. 66/01, al fine di assicurare il rispetto della
vigente normativa in materia di ambiente e tutela della salute umana,
il Ministero delle comunicazioni, fin dalla fase sperimentale, e quale
condizione per il rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione e
delle licenze, può imporre agli operatori di rete la condivisione di
infrastrutture, impianti e siti nonché piani di trasferimento anche
graduali.
-
L’accesso ai siti previsti dal piano nazionale
di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale avviene in
condizioni di equità e non discriminazione fra i titolari di licenza
per operatore di rete.
-
Le amministrazioni pubbliche competenti
rilasciano i provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori
necessari, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali,
per l’installazione di reti e di impianti di radiodiffusione, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità ed
obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di tutela della salute, di tutela del territorio,
dell’ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali.
-
Agli impianti degli operatori di rete relativi
al trasporto dei segnali dai centri di produzione ai siti di
diffusione si applicano le disposizioni previste all’art. 13, commi
2 e 3, del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.
-
Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune
delle strutture sono oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra
le parti interessate. L'Autorità interviene per dirimere le
controversie, su richiesta di una delle parti interessate. In
particolare può emanare disposizioni in materia di uso comune delle
strutture e delle proprietà, previe adeguate consultazioni nel corso
delle quali alle parti interessate è data la facoltà di esprimere il
proprio parere. Tali disposizioni possono comprendere indicazioni
circa la ripartizione dei costi dell'uso comune delle strutture e
delle proprietà.
Articolo 24 (Fornitura della
guida ai programmi)
-
Gli operatori di rete in ambito nazionale e
locale possono stabilire accordi nel rispetto delle previsioni della
delibera dell’Autorità n. 216/00/CONS per la fornitura di una guida
elettronica ai programmi ricevibili dall’ utente.
-
Ai fini della fornitura agli utenti del servizio
della consultazione della guida di base e della sintonizzazione
automatica, gli operatori di rete provvedono affinché i programmi
siano identificati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla delibera
dell’Autorità n. 216/00/CONS.
Articolo 25 (Durata delle
licenze e revoca)
-
Le licenze hanno una validità non superiore a
12 anni e sono rinnovabili, conformemente alle norme vigenti al
momento del rinnovo e possono essere ceduta a terzi soltanto previo
assenso del Ministero delle comunicazioni, sentita l’ Autorità.
-
La licenza si estingue in caso di scadenza del
termine di cui al precedente comma senza che sia stato richiesto il
rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del soggetto autorizzato, di
dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra
procedura concorsuale, salvo in caso di autorizzazione in via
provvisoria all’esercizio dell’attività d’impresa.
-
La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi
previsti per il rilascio della licenza comporta la decadenza dalla
medesima.
-
Se il titolare di una licenza non ottempera a
una delle condizioni indicate nella licenza stessa, il Ministero delle
comunicazioni, sentita l’Autorità, può sospendere, modificare o
revocare la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata
misure specifiche per garantire tale ottemperanza. Il Ministero offre,
in ogni caso, all'impresa una ragionevole opportunità per rendere
noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni e,
eccetto che nei casi di violazioni ripetute da parte della suddetta
impresa, può richiedere l'attuazione di disposizioni adeguate entro
un mese a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa ottempera a
quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo
intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se
l'impresa non ottempera a quanto richiesto, dal Ministero, questo,
entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio
provvedimento motivandolo. Il provvedimento è comunicato all'impresa
interessata entro sette giorni dall'adozione.
Articolo 26 (Procedure a regime
per il rilascio delle licenze e l’assegnazione di frequenze)
-
Al termine della fase transitoria, l’Autorità
rende periodicamente pubblico il numero delle ulteriori licenze
rilasciabili in base alla disponibilità dello spettro ovvero la
disponibilità di ulteriori frequenze rilasciabili ai licenziatari.
-
Contestualmente all’adozione del piano di
assegnazione delle frequenze, l’Autorità provvede ad individuare,
sulla base dei principi di trasparenza, obiettività, proporzionalità
e non discriminazione, i criteri per il rilascio delle ulteriori
licenze o per l’assegnazione di ulteriori frequenze, tenendo conto,
in particolare, della potenzialità economica, dei progetti
radioelettrici e tecnologici e degli accordi con i fornitori di
contenuti e di servizi.
Articolo 27 (Disciplina degli
accordi fra operatore di rete e fornitore di contenuti e di servizi)
-
L’operatore di rete che sia anche fornitore di
contenuti ovvero di servizi adotta un sistema di contabilità separata
per ciascuna attività oggetto di autorizzazione o di licenza.
-
La fornitura di capacità diffusiva e
trasmissiva, nonché degli elementi ad essa connessi, da parte degli
operatori di rete ai fornitori di servizi e contenuti che non siano
soggetti controllanti, controllati o collegati ai sensi dell’art.
13, comma 1, del presente regolamento, avviene sulla base di
negoziazione commerciale, nel rispetto del principio di trasparenza e
di non discriminazione. Per la risoluzione di eventuali controversie
tra operatori di rete e fornitori di contenuti si applica l'art. 1,
comma 11, della legge n. 249/97.
-
L’operatore di rete nello stabilire gli
opportuni accordi tecnici non opera discriminazioni di qualità
trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati
a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate
o collegate ai sensi dell’art. 13, comma 1, del presente regolamento
e fornitori indipendenti di contenuti e servizi.
-
Gli accordi di cui ai precedenti commi sono
preventivamente comunicati all’Autorità.
-
Gli accordi che non rispettano il limite di cui
all’art. 13, nonché il limite di cui all’art. 2, comma 6, della
legge n. 249/97, ovvero che siano destinati ad eludere
l’applicazione di detti limiti, sono nulli.
-
Ai fini del presente regolamento si considerano
soggetti all’influenza dominante dell’operatore di rete i
fornitori di contenuti che, mediante specifici accordi, attribuiscono
direttamente o indirettamente all’operatore di rete, anche mediante
la composizione di organi amministrativi, ovvero la nomina di organi
dirigenziali dotati di specifiche responsabilità editoriali, di
determinare, in tutto o in parte, i contenuti dei palinsesti.
-
L’Autorità, valutato il rispetto del
pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità
dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze
politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà
e dei diritti garantiti dalla Costituzione, che si realizzano con il
complesso degli accordi fra fornitori di contenuti e operatori di
rete, può intervenire al fini di imporre obblighi specifici agli
operatori di rete, ivi incluso l’obbligo di trasmettere programmi in
chiaro.
CAPO V - DISPOSIZIONI PER LA
RADIOFONIA
Articolo 28 (Fornitori di contenuti radiofonici)
- Ai fornitori di contenuti radiofonici si
applicano le disposizioni del capo II del presente regolamento ad
eccezione dell’art.4, comma 1, lett. d), dell’art. 9, comma 2,
dell’art. 10, dell’art. 11 e dell’art. 12, comma 2.
Articolo 29 (Licenze per
operatore di rete radiofonico)
- Entro sei mesi dall’adozione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora
in tecnica digitale, i soggetti in possesso dei requisiti specificati
successivamente possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il
rilascio della licenza di operatore di rete di cui al Capo IV del
presente regolamento e secondo le modalità che verranno specificate
contestualmente all’adozione del piano o in successivo
provvedimento.
- Al rilascio delle licenze per operatore di rete
radiofonico non si applicano le disposizioni di cui all’art. 16,
commi 2 e 3, all’art. 20, comma 1, e all’art. 24 del presente
regolamento.
- La licenza di operatore di rete radiofonico può
essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative
con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto
delle perdite risultanti dal bilancio, al 10% del valore
dell'investimento da effettuare, e che impieghino non meno di 14
dipendenti o soci lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di
legge in materia previdenziale, nel caso di licenza in ambito
nazionale, ovvero che impieghino non meno di 5 dipendenti o soci
lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia
previdenziale, nel caso di licenza in ambito locale. I requisiti di
cui al presente comma possono essere acquisiti anche attraverso
fusioni o incorporazioni in società di capitali o in cooperative, di
imprese legittimamente ed effettivamente operanti alla data di
presentazione della domanda.
- Per l’operatore di rete radiofonico la
documentazione relativa alla domanda di licenza di cui all’art.17,
comma 2, lett. a), si riferisce alla verifica dei requisiti di cui al
precedente comma.
- Il richiedente la licenza di operatore di rete
radiofonico è tenuto al pagamento delle seguenti somme a titolo di
contributo per istruttoria:
- lire italiane __________ per licenza in
ambito nazionale;
- lire italiane ___________ per licenza in
ambito locale.
CAPO VI - FASE TRANSITORIA PER
LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA
Articolo 30 (Attuazione del piano digitale)
- La data di attuazione del piano di assegnazione
delle frequenze in tecnica digitale è specificata contestualmente
all’adozione del piano di assegnazione stesso. Entro dodici mesi a
partire dalla data di attuazione l’esercizio della radiodiffusione
avviene esclusivamente in conformità con i piani di assegnazione
delle frequenze e sui siti da essi previsti.
Articolo 31 (Fase sperimentale)
-
Fino alla data del 30 marzo 2004 i soggetti che
legittimamente eserciscono l’attività di radiodiffusione televisiva
su frequenze terrestri, da satellite o via cavo possono richiedere al
Ministero delle comunicazioni il rilascio dell’abilitazione alla
sperimentazione di trasmissioni televisive terrestri e di servizi
della società dell’informazione in tecnica digitale.
-
L’abilitazione di cui al comma precedente può
essere richiesta anche da più soggetti, costituiti in forma di
consorzio ai sensi dell’art. 2602 del codice civile, ovvero che
sottoscrivano congiuntamente un impegno a svolgere le attività di
sperimentazione, in caso di rilascio dell’abilitazione,
conformemente al progetto di attuazione ed al progetto radioelettrico
presentati contemporaneamente alla domanda di cui all’art. 32, comma
1.
-
Al consorzio di cui al comma precedente possono
partecipare esclusivamente i soggetti di cui al comma 1, ed anche
editori di prodotti e servizi multimediali.
-
Le intese di cui al precedente comma 2 possono
essere sottoscritte esclusivamente dai soggetti di cui al comma 1, ed
anche da editori di prodotti e servizi multimediali, ferma restando la
responsabilità solidale di tutti i sottoscrittori per tutta la durata
della sperimentazione. La sottoscrizione dell’intesa destinata allo
svolgimento delle attività sperimentali non determina di per sé
organizzazione o associazione tra le imprese sottoscrittrici, ognuna
delle quali conserva la propria autonomia gestionale ed operativa.
Nell’intesa dovranno essere specificate le attività di
sperimentazione svolte singolarmente da ciascuna impresa
sottoscrittrice.
-
La durata delle abilitazioni non può superare
in ogni caso il termine del 25 luglio 2005.
Articolo 32 (Abilitazione alla
sperimentazione)
-
I soggetti richiedenti la abilitazione alla
sperimentazione devono presentare domanda al Ministero delle
comunicazioni, comprensiva di progetto di attuazione e di progetto
radioelettrico, nei quali devono essere precisati, fra l’altro:
-
le aree interessate dalla sperimentazione;
-
i siti dai quali verranno diffusi i
programmi in tecnica digitale;
-
le tipologie di programmi che si intendono
diffondere in via sperimentale;
-
le procedure e le tecniche che verranno
adottate al fine di evitare interferenze;
-
l’impegno ad adeguarsi senza indugio alle
disposizioni del Ministero delle comunicazioni in merito alla
variazione della frequenza di emissione ai sensi dell’art. 33,
comma 3, lett. a) del presente regolamento.
-
I soggetti richiedenti devono inoltre presentare
specifica dichiarazione come all’art. 17, comma 3, del presente
regolamento.
-
Il Ministero delle comunicazioni nel rilasciare
l’abilitazione, può stabilire le condizioni relative alla
condivisione di infrastrutture, impianti e siti.
-
I richiedenti la abilitazione alla
sperimentazione che siano titolari di più di una concessione
televisiva devono altresì precisare, nella domanda, le condizioni,
conformi a quanto previsto dall’art. 2 bis, comma 1, della legge n.
66/01, alle quali consentiranno, all’interno dei propri blocchi di
diffusione, la sperimentazione ai soggetti di cui al medesimo comma 1.
In ogni caso dette condizioni devono garantire il maggior numero
possibile di soggetti partecipanti alla sperimentazione, e, nel caso
in cui i soggetti richiedenti la medesima siano in numero superiore a
quello consentito dalla capacità trasmissiva riservata, devono
privilegiare i soggetti che garantiscano contenuti informativi
diversificati in base ai principi di pluralismo informativo.
-
Il Ministero delle comunicazioni, su richiesta
del richiedente, prevede, nel rilasciare l’abilitazione, un periodo
non superiore a 6 mesi di prove tecniche, durante il quale non si
applica la previsione di cui al comma 4.
-
L’abilitazione è rilasciata esclusivamente
per le frequenze previste dal piano nazionale di ripartizione delle
frequenze.
-
Le controversie in materia di sperimentazione
tra concessionari e gli altri soggetti partecipanti alla
sperimentazione sono sottoposte alla disciplina di cui all’art. 27
del presente regolamento.
-
I soggetti richiedenti l’abilitazione alla
sperimentazione di trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica
digitale presentano domanda conformemente a quanto previsto al comma
1.
Articolo 33 (Conversione delle
abilitazioni televisive)
-
A partire da sei mesi dall’adozione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale, i soggetti abilitati alla sperimentazione di cui all’art.
31 possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio
della licenza di operatore di rete limitatamente ai bacini e alle
frequenze per i quali è rilasciata l’abilitazione.
-
I soggetti abilitati alla sperimentazione la cui
rete copre un territorio nel quale risiedono complessivamente più di
15 milioni di abitanti sono tenuti a richiedere una licenza di
operatore di rete in ambito nazionale.
-
I soggetti che abbiano ottenuto
l’abilitazione, conformemente alla previsioni del piano di
assegnazione delle frequenze, allo scopo di ottenere la licenza,
devono:
-
impegnarsi a trasferire tutti gli impianti
sui siti di piano secondo i tempi e modi previsti dal presente
regolamento, ad adottare prontamente le variazioni delle frequenze
di emissione che saranno comunicate dal Ministero delle
comunicazioni ed a cessare l’emissione su frequenze non
necessarie allo scopo della licenza;
-
impegnarsi con le frequenze oggetto
dell’abilitazione a coprire almeno il 70% della popolazione
residente nei bacini di serviti;
-
impegnarsi ad investimenti in infrastrutture
non inferiori a 150 miliardi per blocco di diffusione per le
licenze in ambito nazionale e 15 miliardi per blocco di diffusione
per le licenze in ambito locale, entro 36 mesi dal conseguimento
della licenza;
-
impegnarsi, anche tramite accordi
commerciali con fornitori di servizi, a forme di agevolazione
all’utenza finale volte a diffondere le apparecchiature per la
ricezione digitale terrestre;
-
impegnarsi a completare la copertura del
bacino nazionale o locale entro 24 mesi dall’assegnazione delle
frequenze necessarie.
-
La domanda di conversione deve anche contenere
la descrizione dei palinsesti diffusi dai fornitori di contenuti su
blocchi oggetto di licenza con la descrizione dei relativi accordi
nonché gli impegni e le condizioni verso i fornitori indipendenti di
contenuti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
-
Il Ministero delle comunicazioni, valutata la
conformità e la completezza della domanda rispetto alle prescrizioni
del presente regolamento, rilascia la licenza, sentito il parere
dell’Autorità in merito agli obblighi specifici assunti nei
confronti dei fornitori di contenuti, nonché in merito al rispetto
del regolamento di cui al successivo comma 6.
-
Nel rispetto dei principi di equità, non
discriminazione e trasparenza, l’Autorità pubblica entro il 1°
giugno 2002 un regolamento concernente le modalità ed i criteri di
valutazione delle domande di cui al presente articolo.
-
A garanzia del corretto espletamento degli
obblighi assunti con la domanda di conversione, i richiedenti dovranno
rilasciare adeguata fideiussione bancaria, secondo le modalità e gli
importi che saranno determinati con apposito provvedimento del
Ministero delle comunicazioni.
Articolo 34 (Conversione delle
concessioni)
-
Qualora i titolari di concessioni televisive non
provvedano, secondo le modalità previste dall’art. 33 , almeno sei
mesi prima della scadenza della concessione, a richiedere il
rilascio di licenza di operatore di rete di cui al Capo IV del
presente regolamento, la concessione si estingue alla sua
scadenza ovvero, se richiesto, viene rinnovata, secondo quanto
previsto dalle norme vigenti, sino al 31 dicembre 2006, ferma restando
la facoltà per il soggetto di chiedere il rilascio di autorizzazione
per fornitore di contenuti ai sensi del Capo II del presente
regolamento.
-
I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1
che abbiano attenuto l’abilitazione alla sperimentazione possono
richiedere il rilascio di licenza di operatore di rete di cui al Capo
IV del presente regolamento entro il 31 gennaio 2005.
-
Le frequenze liberate a seguito
dell’estinzione delle concessioni ovvero liberate a seguito della
conversione della concessione in licenza di operatore di rete e non
necessarie secondo il piano di assegnazione delle frequenze in tecnica
digitale per lo scopo della licenza di operatore di rete rilasciata,
sono assegnate con le procedure previste dal presente regolamento ad
altri licenziatari.
CAPO VII - DISPOSIZIONI PER LE
CONCESSIONARIE DEL SERVIZIO PUBBLICO
Articolo 35 (Abilitazione alla sperimentazione in
tecnica digitale)
-
Le concessionarie del servizio pubblico
radiotelevisivo sono abilitate alla sperimentazione di trasmissioni
radiotelevisive e di servizi della società dell’informazione in
tecnica digitale su un blocco di frequenze.
-
Le concessionarie del servizio pubblico
radiotelevisivo sono tenute, qualora richiedano l’abilitazione per
ulteriori blocchi di diffusione, a rispettare le condizioni previste
dall’art. 32, comma 4, del presente regolamento.
Articolo 36 (Blocchi di
diffusione riservati alle concessionarie del servizio pubblico)
-
E’ riservato alle concessionarie del servizio
pubblico radiotelevisivo l’utilizzo di un blocco di diffusione per
palinsesti radiofonici e di un blocco di diffusione per palinsesti
televisivi in chiaro, nel rispetto dei piani di assegnazione delle
frequenze.
-
Nel rispetto delle stesse procedure previste per
gli altri licenziatari, ulteriori blocchi potranno essere assegnati
alle concessionarie, previa separazione contabile del ramo d’azienda
cui sarà affidata la gestione dei blocchi sui quali potranno essere
trasmessi anche palinsesti ad accesso condizionato.
-
Sui blocchi di diffusione assegnati alle
concessionarie del servizio pubblico non possono essere trasmessi
palinsesti di altri operatori di rete ovvero a questi riconducibili,
direttamente o indirettamente.
FINE DELLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO
(ALLEGATI NON INCLUSI)
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