DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996
Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze
alle emittenti televisive locali
(pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.7 del 10 gennaio 1997)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto
comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 23 della legge
6 agosto 1990, n. 223;
Visto l'articolo Il, comma l, lettera a), della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, e successive modificazioni; Visto l'articolo 7 del
decreto-legge
27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla
legge
27 ottobre 1993, n. 422;
Ritenuta la necessità di regolare i metodi e le procedure per
l'accertamento del possesso dei requisiti per l'acceso da parte delle
imprese di radiodiffusione televisiva, provvidenze previste dalle norme
citate, nonché la modalità di erogazione delle stesse;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998,n.400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale
del 19 gennaio 1995;
Considerato che il Consiglio di Stato ha ritenuto che debbano essere
emanati due distinti regolamenti per i contributi alle emittenti
radiofoniche e per i contributi alle emittenti televisive dal momento
che la previsione legislativa per l'emanazione del regolamento, di cui
al comma 4 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si
limita a quello per le emittenti radiofoniche nella forma di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni, mentre, in assenza di previsioni
specifiche per le emittenti televisive, occorre applicare la norma di
carattere generale di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241, sull'emanazione dei regolamenti;
Ritenuta la necessità di adeguarsi al suddetto parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 luglio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:
EMANA
il seguente regolamento:
Art 1
Presentazione della domanda
1. Le imprese di
radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, devono inoltrare
a mezzo posta, mediante plico raccomandato, all'Ufficio per l'editoria e
la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni, 15- 00187 Roma,
apposita domanda, in regola con le disposizioni sul bollo, con firma
autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa stessa
specificando le provvidenze richieste. Copia della domanda deve essere
inviata a ciascuno degli organismi competenti all'applicazione delle
tariffe.
2. Le domande devono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro il 31
marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi
insieme ai documenti di cui al successivo articolo 2, comma 1, salva la
possibilità di completare la documentazione successivamente.
3. Le imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti di
cui al comma I del presente articolo, entro trenta giorni da quando
iniziano l'attività necessaria per ottenere le provvidenze, devono
inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato, all'Ufficio per
l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Via Boncompagni n. 15
-00187 Roma, preavviso, in regola con le disposizioni .sul bollo con
firma autenticata, contenente l'esplicita dichiarazione di volontà di
produrre le domande prescritte nonché l'impegno ad effettuare propri
programmi informativi come previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422. Nel preavviso deve contestualmente essere
contenuta l'esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme
riportate in bolletta o diversamente fatturate dai gestori dei servizi
per i quali si chiedono le riduzioni, con l'indicazione delle relative
utenze. In sede di prima applicazione del presente regolamento il
suddetto preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo e con firma
autenticata, può essere inviato entro due mesi dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Copia del preavviso deve essere
inviata entro gli stessi termini alle sedi legali di ciascuno degli
organismi competenti all'applicazione delle tariffe. Qualora
successivamente all'invio del preavviso l'impresa stipuli, con i gestori
dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, contratti relativi a
ulteriori utenze rispetto a quelle indicate nel preavviso stesso, deve
dare comunicazione delle stesse a mezzo posta, mediante plico
raccomandato, con dichiarazione in regola con le disposizioni sul bollo
con firma autenticata all'Ufficio per l'editoria e la stampa del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e agli organismi competenti all'applicazione
delle tariffe, unitamente alla esplicita richiesta di ottenere la
riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate
anche con riferimento a queste ultime utenze. La comunicazione di cui
all'articolo 4, comma 2, deve essere inoltrata agli organismi competenti
all'applicazione delle tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di
riferimento della domanda.
4. Qualora nel corso dell'anno l'impresa intenda rinunciare ad
effettuare propri programmi informativi auto prodotti nei limiti sopra
indicati, o vengano meno o si modifichino i requisiti di ammissione,
l'impresa stessa deve effettuare comunicazione immediata all'Ufficio per
l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e a ciascuno dei gestori
competenti all'applicazione delle tariffe dei servizi interessati, per
la cessazione immediata delle riduzioni tariffarie praticate in bolletta
o diversamente fatturate. Ove dalla verifica degli uffici sulle domande
di ciascun anno risulti il venire meno dei requisiti di cui agli
articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, o le modifiche
degli stessi ovvero che l'impegno ad effettuare programmi informativi
autoprodotti non sia stato rispettato, l'impresa deve restituire le
somme percepite agli organismi competenti all'applicazione delle
tariffe.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
regolamento, si intende equivalente l'espressione "programmi
informativi autoprodotti", contenuta nell'articolo 7 del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a quella "propri programmi
informativi" contenuta nell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 250. Per tali espressioni si intendono quei programmi prodotti
utilizzando anche segmenti informativi acquisiti, composti o integrati
con il significativo lavoro informativo di una propria redazione, tale
da configurare la specifica identità di ogni programma.
Art.2
Documentazione
1. Alla domanda devono
essere allegati i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del titolare
o del legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:
1) la sede legale e operativa dell'impresa
2) il giornalista direttore responsabile della testata con l'indicazione
della qualifica rivestita;
3) il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso
dalla persona fisica o dalla società che esercita l'impresa;
4) le ore di trasmissione quotidiane effettuate in media nell'anno di
riferimento dei contributi tra le ore 7 e le ore 23:
5) estremi di iscrizione al Registro delle imprese radiotelevisive e
della concessione per la radiodiffusione televisiva da parte del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni-
6) il numero di codice fiscale e di partita IV A dell'impresa;
7) l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti di
radiodiffusione televisiva prevista dall'articolo 32 della legge 6
agosto 1990, n. 223;
8) il periodo di tempo dell'eventuale disattivazione da parte del
Ministero delle poste e telecomunicazioni durante il quale l'emittente
ha trasmesso immagini fisse o ripetitive;
b) copia autentica in regola con le disposizioni sul bollo dell'atto
costitutivo e dello statuto, nonché del verbale dell'assemblea che ha
proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della società
esercente l'impresa in carica nell'anno oggetto della domanda, ovvero
certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita l'impresa;
c) il palinsesto dei programmi trasmessi reso con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante
dell'impresa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
tale palinsesto deve indicare l'ora di inizio e l'ora della fine di ogni
programma con la relativa durata, al netto di ogni interruzione
pubblicitaria specificando se trattasi di propri programmi informativi;
d) certificato in regola con le disposizioni sul bollo rilasciato dal
competente tribunale attestante l'iscrizione della testata giornalistica
che contraddistingue le trasmissioni dell'emittente;
e) per le imprese che richiedono il rimborso dell'80% delle spese per
l'abbonamento ai servizi di agenzie di informazione a diffusione
nazionale o regionale, copia autentica delle fatture relative a tali
spese con la documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. Le imprese devono inoltre indicare nella dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà di cui alla lettera a) del comma l, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, le ore di
trasmissione di propri programmi informativi su avvenimenti politici,
religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali effettuate in media
tra le ore 7 e le ore 23 di ogni giorno con l'indicazione della
percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione effettuate nello
stesso arco di tempo.
3. Per le domande successive alla prima, sempre che non siano
intervenute variazioni, è consentito far riferimento ai documenti
presentati precedentemente.
Art.3
Controlli
1 Oltre gli eventuali
controlli previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 278,
l'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri può richiedere
l'esibizione o la copia del registro di cui all'articolo 20, comma 4,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed ogni altro atto o documento
ritenuto rilevante ai fini del controllo. ( Seguiva un alinea non
ammesso al " Visto" della Corte dei conti).
Art.4
Modalità di erogazione delle provvidenze
1. L 'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
provvede a comunicare ai fini delle riduzioni tariffarie, in base alle
domande pervenute, agli organismi competenti all'applicazione delle
tariffe, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) .della legge 25
febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.
422, gli elenchi delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi
diritto alle riduzioni tariffarie previste; ad erogare le somme relative
al rimborso dell'80% delle spese per l'abbonamento ai servizi delle
agenzie di stampa e di informazione nazionale o regionale così come
definite dall'articolo 11 della legge 7 Agosto 1990 n.250, e
dell'articolo 5 del presente regolamento.
2. L 'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nel caso che l'impresa di radiodiffusione televisiva indichi nelle
domande, di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento, che
intende avvalersi delle riduzioni tariffarie applicate alle utenze
telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di
abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, di cui all'articolo 11 , comma 1,
lettera a) , della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito
dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per gli anni
successivi, provvede altresì a comunicare agli organismi competenti
all'applicazione delle tariffe l'elenco delle imprese di radiodiffusione
televisiva aventi diritto a tali riduzioni, affinché le riduzioni
stesse possano essere direttamente applicate a partire dalla prima
bolletta o fattura successiva alla comunicazione stessa relativamente
alle emittenti, risultanti nell'elenco, di cui all'articolo1, comma 3,
del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il termine del procedimento amministrativo previsto dal
presente regolamento è fissato in 580 giorni a decorrere dalla data di
presentazione della domanda e si conclude con l'emanazione di un decreto
di ammissione o di esclusione.
3. L 'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
svolge i compiti di cui ai commi 1 e 2, previo parere di una Commissione
così composta:
- un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che la presiede;
- un Sottosegretario di Stato alMinistero del Tesoro;
- il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il capo dell'Ufficio dell'editoria e la stampa del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- un membro designato da ognuna delle più rappresentative associazioni
nazionali di categoria delle imprese televisive locali private per un
totale di cinque membri;
- un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;
- due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza con
l'informazione televisiva, designati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri;
- un esperto del settore radioelettrico designato dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni.
4. La commissione è nominata con decreto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria. Per la validità delle deliberazioni della commissione è
richiesta in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno
dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di
ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi.
5. A cura dell'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
viene data notizia delle domande pervenute, precisando quelle accolte,
con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte,
mediante pubblicazione sui periodici editi dal Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art:5
Agenzie di informazione
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fatte salve le
norme previste per le agenzie di stampa, le agenzie di informazione a
diffusione nazionale sono equiparate alle agenzie di informazione
radiofonica nazionale di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990,
n,250;
2. Il rimborso previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b) , della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422, può essere effettuato in favore delle imprese di
radiodiffusione televisiva in relazione all'importo delle spese di
abbonamento ad agenzie di informazione a diffusione regionale in
possesso dei seguenti requisiti:
a) siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire una
autonoma produzione di servizi e notiziari su avvenimenti di ambito
locale e regionale relativamente al territorio servito dalle emittenti
abbonate e comunque per un bacino di utenza non inferiore a quello
regionale;
b) siano collegate in abbonamento con non meno di sette emittenti
operanti nella stessa regione o in regioni limitrofe per le agenzie che
effettuano servizi informativi televisivi:
c) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la
qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga:
d) emettano notiziari quotidiani o servizi televisivi su avvenimenti di
ambito locale e regionale, annualmente in numero non inferiore a 700;
f) operino da almeno un anno con le caratteristiche descritte alle
lettere c) e d).
Art.6
Comunicazioni delle
agenzie di informazione
1. Le agenzie di stampa e di
informazione a diffusione nazionale e regionale debbono presentare entro
e non oltre il 31 marzo di ogni anno presso l'Ufficio per l'editoria e
la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri la seguente documentazione:
a) certificati previdenziali comprovanti il numero dei giornalisti e
degli altri dipendenti occupati nell'anno precedente con un rapporto
continuativo di lavoro subordinato e in applicazione di contratti
nazionali collettivi di lavoro;
b) copia autentica dei contratti di abbonamento con le imprese di
radiodiffusione televisiva relativi all'anno di riferimento dei
contributi;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti
il numero di notiziari quotidiani o dei servizi televisivi emessi
nell'anno precedente con l'indicazione della durata complessiva degli
stessi;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le tariffe
di abbonamento praticate nell'anno precedente;
e) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;
f) certificato in bollo rilasciato dal competente tribunale attestante
l'iscrizione della testata giornalistica.
2. I rimborsi sono effettuati solo per gli abbonamenti contratti con le
agenzie che abbiano depositato la documentazione sopra indicata.
Art.7
Rimborso riduzioni tariffarie
1. A cura del Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri è corrisposto ai gestori competenti all'applicazione delle
tariffe, il rimborso delle riduzioni tariffarie sui consumi di energia
elettrica e sui canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di
telecomunicazione di qualsiasi tipo compresi i sistemi via satellite,
concesse alle imprese televisive. Nella domanda di rimborso, riferita
alle riduzioni applicate a ciascuna impresa televisiva, devono essere
specificate le voci dei consumi da rimborsare, sia a tariffa intera che
al 50%, relative all'energia attiva, al corrispettivo di potenza
compreso il sovrapprezzo termico e alla quota fissa, con esclusione
delle imposte.
2. Alle domande degli organismi competenti all'applicazione delle
tariffe riguardanti gli anni precedenti alla data di entrata in vigore
del presente regolamento devono essere allegate per ciascuna impresa le
copie autenticate dal responsabile della società erogante delle note di
liquidazione alla singola impresa nella quale devono essere indicate:
a) il numero d'utenza ed eventuali variazioni intervenute;
b) la somma rimborsata
3. Per le richieste degli organismi competenti all'applicazione delle
tariffe che si riferiscono alle domande redatte ai sensi dell'articolo
4, comma 2, del presente regolamento, che prevede che le riduzioni
possano essere direttamente applicate in bolletta, deve essere allegato
per ciascuna impresa televisiva il riepilogo dei minori introiti per
l'anno di riferimento con le relative bollette.
4. I rimborsi devono essere effettuati dagli organismi competenti
all'applicazione delle tariffe per l'intero anno previsto dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concessione e per tutte le
utenze indicate nella domanda presentata dalle imprese televisive. Gli
organismi competenti all'applicazione delle tariffe sono tenuti a
comunicare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri le eventuali variazioni di utenza
intervenute nel corso dell'anno
5. Le imprese televisive devono comunicare tempestivamente al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri l'avvenuto rimborso specificando l'anno, la somma
ricevuta e le utenze alle quali il rimborso si riferisce.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 settembre 1996
SCALFARO
PRODI , Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli FLICK.
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