DECRETO 20 luglio 2004
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, per l'anno 2004, dai soggetti che esercitano il servizio nel settore delle telecomunicazioni.
(GU n. 174 del 27-7-2004)

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con
il quale sono istituite le Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica utilita' rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e
per le telecomunicazioni e, in particolare il successivo comma 38,
lettera b), il quale prevede che all'onere derivante dall'istituzione
e dal funzionamento delle stesse Autorita' si provvede, a decorrere
dal 1996, mediante contributo, di importo non superiore all'uno per
mille dei ricavi dell'ultimo escrcizio, versato dai soggetti che
esercitano il servizio di pubblica utilita' entro il 31 luglio di
ogni anno, nella misura e secondo le modalita' stabilite con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
Visti, altresi', i commi 39 e 40 del predetto art. 2 della legge n.
481 del 1995 che prevedono, rispettivamente, che il Ministro delle
finanze e' autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei
soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire
le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorita' e che le
somme di cui al comma 38, lettera b), sono versate allo stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ad un unico capitolo dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e detta le norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e. in particolare l'art.
6, comma 1, lettera b), che dispone che alla copertura finanziaria di
parte dell'onere derivante dall'applicazione della predetta legge si
provvede con le modalita' di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), e
commi successivi, della citata legge n. 481 del 1995;
Visto il proprio decreto 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2002, con il quale sono state
stabilite, per l'anno 2002, le misure e le modalita' di versamento
del contributo di cui al citato art. 2, comma 38, lettera b), della
legge n. 481 del 1995;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
quale ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze,
trasferendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
programmazione economica e delle finanze;
Visto lo stanziamento autorizzato in relazione alla legge n. 249
del 1997 indicato nella tabella C allegata alla legge 24 dicembre
2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;
Visto il proprio decreto 29 dicembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2003, recante la
ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004;
Vista la deliberazione n. 456 del 23 dicembre 2003, con la quale
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il
bilancio di previsione per l'esercizio 2004;
Vista la nota n. U2053/04/RM in data 30 giugno 2004 dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale, in ordine al
contributo dovuto per l'anno 2004 dai soggetti che esercitano il
servizio nel settore delle telecomunicazioni, si propone la conferma
della misura dello 0,50 per mille dei ricavi conseguiti nell'ultimo
esercizio, fissata per l'anno 2003 con decreto 26 giugno 2003;
Considerata la congruita' della misura del contributo proposta
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto il parere espresso dal Ragioniere generale dello Stato con
nota n. 89257 del 19 luglio 2004;
Ritenuto necessario determinare la misura del contributo dovuto,
per l'anno 2004 dai predetti soggetti;
Decreta:
Art. 1.

1. Per l'anno 2004, il contributo di cui all'art. 2, comma 38,
lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dovuto
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dai soggetti che
esercitano il servizio nel settore delle telecomunicazioni e'
confermato nella misura dello 0,50 per mille dei ricavi conseguiti
nell'esercizio 2003, al netto delle quote riversate agli operatori
terzi. Il versamento e' effettuato entro il 31 luglio 2004 ed
affluisce al capitolo 3694, art. 9, capo X, dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato.
2. Restano ferme le altre disposizioni del proprio decreto
17 maggio 2002
e i dati di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso
decreto sono comunicati entro il 15 settembre 2004.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2004

Il Ministro: Siniscalco