Delibera 646/06/CONS
Approvazione del Regolamento recante la disciplina
dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di
proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di
posizioni dominanti e dell’attività di verifica delle operazioni di
concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni
GU n. 284 del 06 dicembre 2006
Formulari per la notifica delle
operazioni di concentrazione,
intese e trasferimenti di proprietà di società RTV
L'Autorità
NELLA sua riunione di Consiglio del 9
novembre 2006;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
recante: "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo";
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223,
recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287,
recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";
VISTA la legge 14 novembre 1995, n.
481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di
pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei
servizi di pubblica utilità";
VISTA la delibera n. 78/98 del 1
dicembre 1998, recante "Approvazione del regolamento per il rilascio
delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su
frequenze terrestri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10
dicembre 1998, n. 288;
VISTA la delibera n. 26/99, recante
"Approvazione del regolamento in materia di costituzione e
mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1999, n. 119;
VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
455, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTA la delibera n. 127/00/CONS del 1
marzo 2000, recante "Approvazione del regolamento concernente la
diffusione via satellite di programmi televisivi" e successive
modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2000,
n. 86;
VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché
per il risanamento di impianti radiotelevisivi, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
VISTA la delibera n. 236/01/CONS del 30
maggio 2001, recante "Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del
registro degli operatori di comunicazione", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 30 giugno 2001, n. 150, e successive modificazioni;
VISTA la delibera n. 435/01/CONS del 15
novembre 2001, recante "Approvazione del regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284;
VISTO il regolamento concernente
l’accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2001, n. 141, come
modificato dalla delibera n. 335/03/CONS, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 15 ottobre 2003, n. 240, e come da ultimo integrato
dalla delibera n. 89/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
17 marzo 2006, n. 64;
VISTO il regolamento concernente
l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9
ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla
delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante "Modifiche ed
integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento
dell’Autorità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio
2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25;
VISTO il decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 6, recante "Riforma organica della disciplina delle società
di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre
2001, n. 366";
VISTA la delibera n. 290/03/CONS
recante approvazione del regolamento concernente le autorizzazioni ai
trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2003, n. 195;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112,
recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema
radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonchè
delega al Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione";
VISTO il decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione";
VISTA la delibera n. 63/06/CONS del 2
febbraio 2006 recante "Procedure per lo svolgimento delle funzioni
ispettive e di vigilanza dell’ Autorità", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 22 febbraio 2006, n. 44;
VISTO il regolamento in materia di
procedure sanzionatorie approvato con delibera 136/06/CONS del 15
marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2006, n.
76;
VISTO l’art. 1, comma 6, lett. c), n.
13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di autorizzazione
ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive;
VISTO l’art. 43, comma 6, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che prevede l'adozione da parte
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di un regolamento
che disciplini i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il
formarsi di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni o
comunque lesive del pluralismo;
VISTI l’art. 14, comma 1, della legge 3
maggio 2004, n.112, e l’art. 43, comma 1, del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, che prevedono l’adozione di un apposito
regolamento per definire la procedura per la notifica delle intese e
delle operazioni di concentrazione al fine di verificare il rispetto
dei principi, rispettivamente, di cui all’art. 15 della legge 3 maggio
2004, n.112, e di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art. 43 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
VISTI l’art. 14, comma 3, della legge 3
maggio 2004, n.112, e l’art. 43, comma 3, del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", che
prevedono l’adozione da parte dell’Autorità di un atto di pubblico
richiamo qualora si accerti che un’impresa, o un gruppo di imprese,
operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella
condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui
all’articolo 15, della legge 3 maggio 2004, n.112, e di cui all’art.
43, commi 7, 8, 9, 10 11 e 12 del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177;
CONSIDERATA l’opportunità di
disciplinare mediante un unico regolamento i procedimenti in materia
di posizioni dominanti previsti dalla normativa vigente, le procedure
per la notifica e la verifica delle operazioni di concentrazione e
delle intese ed il procedimento di autorizzazione ai trasferimenti di
proprietà, aggiornando la disciplina di cui alle già citate delibere
n. 26/99 e n. 290/03/CONS;
CONSIDERATA la necessità di coordinare
le predette procedure adeguandole al nuovo assetto normativo e di dare
piena e completa attuazione alle disposizioni della legge 3 maggio
2004, n.112, e del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante
"Testo unico della radiotelevisione";
VISTA la delibera n. 264/06/CONS, di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3
giugno 2006, con la quale, in considerazione della complessità degli
adempimenti e della particolare rilevanza della materia, è stato
sottoposto ad una pubblica consultazione il testo dello schema di
regolamento adottato il 16 maggio 2006 dal Consiglio dell’Autorità;
Avuto riguardo ai contributi pervenuti
in sede di consultazione, che hanno dato luogo, in sintesi, alle
osservazioni seguenti.
Secondo uno dei partecipanti alla
consultazione l’obbligo di notifica previsto dall’art. 43 del testo
unico sarebbe finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto
dei limiti indicati nei commi da 7 a 12 del medesimo articolo.
Conseguentemente, nelle definizioni di intesa e di concentrazione si
dovrebbe specificare che sono soggette all’obbligo di notifica le solo
operazioni suscettibili di condurre alla violazione dei commi da 7 a
12 dell’art. 43 del testo unico, rimettendo, inoltre, ai diretti
interessati il compito di valutare la compatibilità delle operazioni
con i relativi limiti.
La lettura dell’intero art. 43 del
testo unico induce l’Autorità, tuttavia,a ritenere che il divieto di
costituire una posizione dominante rivesta carattere generale e non
già limitato esclusivamente alle ipotesi di cui ai commi da 7 a 12.
L’art. 43, comma 9, indica difatti chiaramente che, al di là dei
limiti concernenti i ricavi, nei singoli mercati che compongono il SIC
resta fermo il divieto di costituzione di posizioni dominanti, con ciò
ribadendo la sua natura di divieto generale.
Del resto, la medesima impostazione
costituisce il nucleo della previsione di cui al comma 2 (sempre
dell’art. 43), ove si afferma che compito dell’Autorità è verificare
che (nel SIC e nei singoli mercati) non si costituiscano posizioni
dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7 –12
(limiti che non esauriscono dunque le fattispecie vietate dal più
ampio divieto di costituzione di una posizione dominante). Poiché
l’obbligo di notifica non può che avere funzione servente rispetto
alle competenze attribuite all’Autorità, esso non può che riguardare,
allora, tutte le operazioni idonee a violare il divieto di posizioni
dominanti, oltrechè gli specifici principi fissati dai commi da 7 a 12
dell’art. 43.
Un’altra posizione emersa nel corso
della consultazione riguarda l’astratta configurabilità di due
procedimenti consequenziali ma autonomi nell’ambito dell’iter
complessivo: uno volto all’accertamento dell’esistenza della posizione
dominante, e l’altro, successivo, diretto alla rimozione dei suoi
effetti. A tale riguardo si osserva che, al di là del significato,
nient’affatto univoco, della norma invocata, l’attività procedimentale
complessiva da dispiegare è unica, perché il mero accertamento non ha
autonomia concettuale né di per sé produce effetti. Se il potere
amministrativo è unico, la ripartizione delle attività amministrative
che costituiscono esercizio di tale potere in due ambiti
procedimentali distinti appare in contrasto quindi con il principio di
semplificazione di cui all’art. 97 Cost., che imporrebbe semmai di
snellire e rendere più celere l'azione amministrativa.
Riguardo all’art. 3 è stato accolto il
suggerimento di chiarire il meglio il carattere esemplificativo
dell’elencazione di cui al comma 1.
Sul tema del procedimento
autorizzatorio le associazioni di emittenti hanno sollevato spesso
dubbi sull’inquadramento di alcune particolari fattispecie. Sembra
allora opportuno riformulare l’originario testo dell’art. 3, comma 1,
per rendere evidente che la cessione dell’(intera) azienda, anche
radiofonica, è un’ipotesi autonoma soggetta ad autorizzazione, come
pure l’acquisizione, da parte dello stesso soggetto che già deteneva
il controllo congiunto, del controllo esclusivo.. Analogo intervento,
volto a rendere più comprensibile il testo, è stato effettuato
relativamente alla fattispecie del c.d. subentro nel titolo (art. 3,
comma 4).
Ancora in materia di autorizzazioni, è
stato riformulato l’art. 3, comma 9, del testo per garantire che il
soggetto richiedente venga informato nell’ipotesi di sospensione del
procedimento; si è ritenuto opportuno introdurre , inoltre, un
richiamo formale e automatico alla normativa antitrust per ciò che
riguarda individuazione e l’ aggiornamento delle soglie di fatturato.
Relativamente all’obbligo di notifica,
è stato proposto da uno dei partecipanti di limitarlo alle sole
operazioni che intervengano tra soggetti operanti all’interno del SIC,
e di escludere l’obbligo di comunicazione quando l’operazione sia
insuscettibile di produrre effetti nel SIC o in uno dei mercati che lo
compongono.
In merito, non si è inteso però
discostarsi dall’orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza
che, sul tema dell’individuazione dei mercati interessati dalle
operazioni di concentrazione, afferma che l’effetto dell’aumento o del
consolidamento del potere di mercato può derivare anche da operazioni
nelle quali le parti non operino tutte sul medesimo mercato, ma in
mercati solo connessi (a valle o a monte) oppure contigui. Per tale
motivo si è ritenuto opportuno meglio precisare che l’obbligo della
notifica preventiva riguarda anche le operazioni di concentrazione
nella quali anche una sola delle parti sia un soggetto operante nel
sistema integrato delle comunicazioni, oltre alle intese che
intervengano tra soggetti operanti nell’ambito del SIC.
E’ sembrato, inoltre, opportuno
chiarire, sempre per risolvere alcuni dubbi sollevati dai
partecipanti, che per le varie ipotesi di operazioni "consentite"
dall’art. 27 del testo unico (trasferimenti di impianti o di rami
d’azienda, acquisizioni di intere emittenti) vi è il solo obbligo di
notifica e la conseguente applicazione delle disposizioni di cui
all’art. 4 e seguenti dello schema.
Sui termini complessivi del
procedimento sono stati parzialmente accolti i rilievi di alcuni dei
partecipanti e l’eventuale proroga del termine di conclusione
dell’istruttoria è stata ridotta a novanta giorni.
Uno dei partecipanti ha sostenuto poi
la necessità di distinguere tra procedimenti avviati su segnalazione o
d’ufficio o a seguito di notifica.
Ma se si esamina attentamente la
normativa vigente risulta che non vi è differenziazione del
procedimento in base alla provenienza dell’iniziativa. Neppure sotto
il profilo dei tempi procedimentali appare ragionevole separare le due
ipotesi. Se, infatti, possono riscontrarsi nella pratica tempistiche
diverse, esse riguardano però la fase pre-procedimentale che segue la
segnalazione, e che, risolvendosi nella necessaria acquisizione di
elementi di conoscenza, potrebbe avere una durata maggiore rispetto
alle verifiche da effettuare nell’ipotesi in cui sia stata ricevuta la
comunicazione di un operazione.
Con specifico riferimento ai
procedimenti avviati su segnalazione, uno dei soggetti partecipanti
afferma inoltre che dovrebbe esserci una motivazione circa la sua
attendibilità. Si può replicare che la segnalazione non ha un rilievo
autonomo, né ha valore probatorio. La sua minore o maggiore
attendibilità non influisce né sul contenuto né sui tempi del
procedimento. L’iniziativa, la decisione di avviare o meno il
procedimento, sono poteri il cui esercizio non è subordinato o
condizionato dalla segnalazione.
L’effettività dell’accertamento poggia
sugli elementi acquisiti successivamente alla ricezione della
segnalazione, la quale può essere al più considerata l’elemento che
innesca la prima fase, preistruttoria, di acquisizione di elementi e
informazioni, ma non è certo un elemento della decisione di avviare
l’istruttoria, tant’è che la "valutazione" che deve essere
svolta dalla Direzione contenuti ha ad oggetto "gli elementi",
e non certo "la segnalazione" come tale.
Passando ai contenuti della
comunicazione d’avvio, in sede di consultazione si è affermato che
dovrebbe essere sempre prevista un’espressa contestazione degli
ipotizzati profili di lesione del pluralismo. Sulla tesi che sta a
fondamento della modifica così richiesta, in base alla quale il
superamento dei limiti definiti dal legislatore non sarebbe
sufficiente ad individuare una posizione dominante vietata, essendo
necessario verificare in aggiunta anche la sussistenza di una lesione
del pluralismo, si nutrono però dubbi assai seri: e questo alla luce
delle costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha
sempre rimesso al Legislatore l’individuazione di limiti
anticoncentrativi superati i quali vi è una posizione vietata (senza
che occorrano ulteriori verifiche sull’effettiva lesione del
pluralismo).
Sulla partecipazione all’istruttoria,
per rispondere ai rilevi mossi si può osservare che la formulazione
proposta soddisfa l’esigenza di assicurare che la partecipazione sia
subordinata all’esistenza di interessi "significativi", compresa la
rappresentatività degli enti esponenziali.
Appare, invece, opportuno modificare
l’art. 7 per chiarire che i soggetti che hanno partecipato, se
sono in grado di fornire elementi utili, possono essere chiamati in
audizione.
All’art. 8, comma 3, per evitare
qualsiasi dubbio interpretativo, è stata riformulata, richiamando le
norme del testo unico in materia di documentazione amministrativa, la
disposizione relativa all’invio di informazioni e documenti
all’Autorità
Sulla proposta di riservare al
Consiglio il potere di disporre ispezioni e chiedere perizie e
analisi, si osserva che tale potere è attribuito al responsabile del
procedimento (art. 6 della legge n. 241 del 1990, "il
responsabile…..può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed
ordinare esibizioni documentali"). Le ispezioni, le perizie
attengono strettamente alla fase di approfondimento istruttorio che si
svolge all’interno del procedimento e non alla fase decisoria finale.
Il regolamento di organizzazione dell’Autorità, inoltre, attribuisce a
ciascuna "unità organizzativa competente" il potere di chiedere
l’intervento del Servizio ispettivo.
E’ stata, infine, oggetto di rilievi la
disposizione dello schema, art. 11, in materia di misure inibitorie.
Si sostiene, innanzitutto, che l’oggetto del regolamento, ai sensi
dell’art. 43, comma 6, del testo unico sarebbe limitato ai
provvedimenti di cui al comma 5, tra i quali non rientrerebbe alcun
provvedimento inibitorio cautelare. Si afferma ancora che nell’art. 43
del testo unico il presupposto per l’esercizio del potere inibitorio
sarebbe l’accertamento di una violazione e che, inoltre, esso sarebbe
limitato alla prosecuzione dell’operazione, successiva
all’accertamento dell’infrazione.
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 43,
comma 6, oggetto del regolamento sono i provvedimenti e i procedimenti
di cui al comma 5, norma quest’ultima che attribuisce all’Autorità il
potere di adottare un atto che "inibisce la prosecuzione" di
determinate attività, la posizione espressa in merito ai presupposti e
ai limiti del potere inibitorio non appare condivisibile.
La stessa lettera della norma, art. 43,
comma 5, prevede quale necessario antecedente logico, non
l’accertamento di una violazione, bensì l’esistenza di atti od
operazioni idonee "a determinare una situazione vietata", vale a dire
atti o operazioni che abbiano l’astratta capacità di violare la norma.
Oggetto dello specifico accertamento che conduce all’adozione della
misura inibitoria non è dunque l’effettiva violazione, ma è l’attività
posta in essere che deve avere la capacità, anche solo potenziale, di
violare la norma. Sarebbe comunque illogico richiedere il medesimo
presupposto - accertamento della violazione - sia per il provvedimento
definitivo sia per il provvedimento che ha, invece, natura inibitoria.
Inoltre, poiché l’accertamento della
violazione sottende comunque il divieto di ulteriore prosecuzione
dell’operazione o dell’attività, non appare ragionevole limitare la
sfera di operatività delle misure inibitorie alle sole ed ulteriori
attività con le quali si porterebbe a compimento un’operazione di cui
è stata già accertata la contrarietà ai divieti posti dall’art. 43 del
testo unico.
RITENUTO, pertanto, che, a seguito dei
rilievi e delle osservazioni formulate nell’ambito della consultazione
dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti
esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di
regolamento adottato il 16 maggio 2006 di cui alla delibera n. 264/06/CONS,
e debbano essere riformulate alcune disposizioni per assicurare
maggiore certezza, con ciò rispondendo ai dubbi sollevati da alcuni
partecipanti ed emersi in sede applicativa;
UDITA la relazione dei Commissari Enzo
Savarese e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell’art. 29 del
regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità;
Delibera
Articolo 1
1. L'Autorità approva, ai sensi dell’art.
1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
dell’art. 14, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell’art.
43, commi 1 e 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il
regolamento allegato alla presente delibera, di cui forma parte
integrante, concernente la disciplina dei procedimenti in materia di
autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società
radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e
dell’attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese
nel sistema integrato delle comunicazioni.
2. Sono abrogate:
a) la delibera n. 26/99, recante
"Approvazione del regolamento in materia di costituzione e
mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1999, n. 119;
b) la delibera n. 290/03/CONS, recante
approvazione del regolamento concernente le autorizzazioni ai
trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2003, n. 195.
3. La presente delibera entra in vigore
il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
4. Restano soggetti alla disciplina
anteriore i procedimenti già formalmente avviati prima dell’entrata in
vigore della presente delibera.
La presente delibera è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino ufficiale e ed è resa disponibile nel
sito web dell’Autorità.
Roma, 9 novembre 2006
IL PRESIDENTE Corrado Calabrò
IL COMMISSARIO RELATORE Enzo Savarese
IL COMMISSARIO RELATORE Sebastiano
Sortino
per attestazione di conformità a quanto
deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Viola
ALLEGATO A
Alla delibera n. 646/06/CONS
Regolamento recante la disciplina dei
procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà
delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni
dominanti e dell’attività di verifica delle operazioni di concentrazione
ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni
Art. 1
(Definizioni)
Ai fini del presente regolamento si
intende:
a) per legge n. 249 del 1997: la legge 31
luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo";
b) per testo unico: il decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della
radiotelevisione"; nelle disposizioni del presente regolamento i
riferimenti alle norme del testo unico si intendono estesi alle
corrispondenti norme della legge 3 maggio 2004, n. 112, tuttora vigenti;
c) per Autorità, l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni;
d) per sistema integrato delle
comunicazioni: il settore economico di cui all’art. 2, comma 1, lett.
l), del testo unico;
e) per documento, ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e/o
utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal
livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento,
nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico;
f) per intese, gli accordi e/o le
pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se
adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di
consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, ai sensi
dell’art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
g) per concentrazione: l’operazione che,
ai sensi dell’art. 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si realizza
quando due o più imprese procedono a fusione, quando uno o più soggetti
in posizione di controllo di almeno un'impresa, ovvero una o più
imprese, acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante
acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto
o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o
più imprese; quando due o più imprese procedono, attraverso la
costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa
comune;
h) per Direzione contenuti, la Direzione
contenuti audiovisivi e multimediali, che, ai sensi della deliberazione
n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, ha competenza in materia di tutela
del pluralismo e della concorrenza nei media e, in particolare, svolge
le funzioni istruttorie di cui al titolo VI del testo unico;
i) per società radiotelevisiva:
1) le società titolari di concessione,
autorizzazione, o comunque di qualsiasi altro provvedimento
abilitativo, da parte del Ministero delle comunicazioni o
dell'Autorità, per l'esercizio della radiodiffusione sonora o
televisiva, via etere terrestre, via cavo, via satellite, con
qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per
l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori via etere di
programmi esteri o nazionali, nonché i soggetti tenuti ad osservare
gli stessi obblighi dei concessionari;
2) le società munite del titolo
abilitativo previsto dal testo unico per l’esercizio dell’attività di
operatore di rete, di fornitore di contenuti, di fornitore di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
l) per trasferimento di proprietà: la
cessione di azienda, il trasferimento di quote o di azioni e qualsiasi
altro atto o fatto che ha per effetto l'acquisizione in capo ad altro
soggetto del controllo o del pacchetto di controllo della società, sia
esso di maggioranza assoluta o relativa, nonché qualsiasi altro atto o
patto, indipendentemente dalla modalità con cui si perfeziona, che
determina il medesimo effetto nella forma di un'influenza dominante ai
sensi dell'art. 43, comma 15, del testo unico;
m) per controllo: le fattispecie di cui
all'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ. e all’art. 43, commi 14 e 15 del
testo unico;
n) per influenza dominante: le
fattispecie di cui all'art. 43, comma 15, del testo unico;
o) per Direttore, il Direttore della
Direzione contenuti.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina:
a) i procedimenti autorizzatori di cui
all’art. 1, comma 6, lett. c), n.13, della legge n. 249 del 1997;
b) l'attività di verifica delle
operazioni di concentrazione e delle intese notificate ai sensi
dell’art. 43, comma 1, del testo unico;
c) il procedimento volto ad adottare
l’atto di pubblico richiamo di cui all’art. 43, comma 3, del testo
unico;
d) i procedimenti volti ad adottare
provvedimenti diretti ad eliminare od impedire il formarsi di posizioni
dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni o nei singoli
mercati che lo compongono, ai sensi dell’art. 43, commi 2 e 5, del testo
unico;
e) i procedimenti volti ad adottare
provvedimenti diretti ad eliminare od impedire il formarsi di posizioni
comunque lesive del pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni
o nei singoli mercati che lo compongono, ai sensi dell’art. 43, comma 5,
del testo unico;
f) i procedimenti volti ad accertare la
violazione dei principi di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art.
43 del testo unico e ad adottare i conseguenti provvedimenti.
Art. 3
(Autorizzazione)
1. Sono soggetti all’autorizzazione di
cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge n. 249 del 1997, i
trasferimenti di proprietà, di cui all’art. 1, comma 1, lettera l),
delle società radiotelevisive comunque realizzati, ed in particolare
anche mediante:
a) vendita dell'intero capitale
sociale;
b) trasferimento del pacchetto di
controllo della società o acquisizione del controllo esclusivo da
parte del soggetto che già deteneva il controllo congiunto;
c) trasferimento di un numero di azioni
o quote che sommate a quelle già detenute dal socio gli attribuiscano
il controllo della società;
d) sottoscrizione di aumenti di
capitale che conferisca il controllo della società;
e) passaggio del controllo della
società per effetto di influenza dominante, qualificata ai sensi
dell'art. 43, comma 15, del testo unico, o la costituzione, su quote o
azioni in numero tale che comporti il controllo delle società, di
diritti reali su cosa altrui, di diritti reali di garanzia o di
diritti personali di godimento;
f) variazione della maggioranza di
controllo nelle società cooperative a seguito di ammissione di nuovi
soci;
g) cessione dell’azienda;
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è
altresì prescritta per il caso di gestione fiduciaria.
3. Non sono soggetti all’autorizzazione
di cui al presente articolo i trasferimenti di impianti o di rami
d’azienda e le acquisizioni di intere emittenti nelle ipotesi
espressamente consentite dall’art. 27 del testo unico.
4. L’istanza di autorizzazione è
presentata, entro quindici giorni dalla data dell'atto o provvedimento
che determina il trasferimento di proprietà, dal legale rappresentante
della società che acquisisce la società di settore oppure dalla persona
fisica o giuridica che ne acquisisce il controllo di ultima istanza.
L’istanza è redatta in base all’apposito formulario predisposto
dall'Autorità, pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web, nel
quale sono indicate le informazioni e la documentazione da allegare.
Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera g), il soggetto acquirente
presenta, a pena di irricevibilità, l’attestazione rilasciata dal
Ministero delle comunicazioni relativa alla positiva valutazione in
ordine al possesso da parte sua dei requisiti occorrenti per il subentro
nel titolo abilitativo.
5. Il Direttore assegna la responsabilità
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento ad essa inerente: in
mancanza egli conserva la responsabilità del procedimento.
6. L’istanza presentata può essere
regolarizzata o completata dal richiedente. A tal fine il responsabile
del procedimento invia, entro quindici giorni dalla ricezione
dell’istanza, apposita comunicazione al richiedente, che provvede alla
regolarizzazione o al completamento dell’istanza entro un termine
perentorio non superiore a trenta giorni, trascorso il quale l’istanza
si intende ritirata.
7. Acquisita la relazione del
responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione contenuti
propone al Consiglio lo schema del provvedimento finale, che è adottato
entro venticinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, o della
sua regolarizzazione o completamento ai sensi del comma 6. Rimangono
impregiudicate le valutazioni di competenza del Ministero delle
comunicazioni ai fini di un eventuale pronuncia di decadenza o revoca
del titolo cui attiene il trasferimento di proprietà autorizzato.
8. La decorrenza del termine di cui al
comma 7 è sospesa:
a) dalla richiesta di informazioni o
documenti indirizzata alla società richiedente, ad altre
amministrazioni o a soggetti terzi, ivi inclusi operatori o utenti del
mercato dell'emittenza, della produzione o della distribuzione
radiotelevisiva, fino all’acquisizione degli elementi richiesti;
b) se il richiedente deve produrre
eventuali autorizzazioni da parte di altri organismi pubblici, in
particolare quelle relative ad operazioni di concentrazione da parte
della Commissione europea o dell'Autorità garante per la concorrenza
ed il mercato, fino alla comunicazione dei relativi provvedimenti da
parte del richiedente.
9. La sospensione del decorso dei termini
nelle ipotesi di cui al comma 8, lett. a), di cui è data comunicazione
alla società istante ove le informazioni siano state richieste ad altre
amministrazioni o a soggetti terzi, non può in alcun caso essere
superiore a sessanta giorni.
10. Il termine di cui al comma 7 può
essere prorogato, fino ad un massimo di venticinque giorni con
provvedimento motivato del Direttore, ove la fattispecie richieda lo
svolgimento di accertamenti particolarmente complessi.
11. L'avvio del procedimento
autorizzatorio ed il provvedimento conclusivo sono pubblicati nel
bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità ove riguardino società
radiotelevisive che esercitano l’attività in ambito nazionale.
12. Se un’intesa o un’operazione di
concentrazione non soggetta alla comunicazione preventiva di cui
all’art. 4, comma 1, si realizza, anche parzialmente, attraverso un
trasferimento di proprietà, come definito dai commi 1 e 2, il
richiedente presenta, sulla base dell’apposito formulario pubblicato nel
bollettino ufficiale e sul sito web, un’unica istanza, che la Direzione
contenuti verifica preliminarmente sotto il profilo del possesso dei
requisiti di nazionalità della società e di onorabilità degli
amministratori. Ove difetti uno di tali requisiti il procedimento si
conclude con un provvedimento negativo da adottare entro quarantacinque
giorni dalla data di ricezione dell'istanza o della sua regolarizzazione
o completamento ai sensi del comma 6. Ove, invece, sia accertata la
sussistenza dei predetti requisiti il procedimento prosegue con
l’istruttoria preliminare preordinata allo svolgimento delle verifiche
di cui all’art. 43 del testo unico.
Art. 4
(Notifica delle operazioni di concentrazione e delle intese)
1. Le operazioni di concentrazione e le
intese di cui all'art. 43, comma 1, del testo unico sono preventivamente
comunicate dalle parti qualora il fatturato realizzato a livello
nazionale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a 432
milioni di euro, ovvero se il fatturato realizzato a livello nazionale
dall’impresa di cui è prevista l’acquisizione, attraverso l’operazione
di concentrazione, sia superiore a 43 milioni di euro. Tali valori sono
automaticamente incrementati nella misura stabilita dall’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, con proprio provvedimento, ai
sensi dell’art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Sono oggetto della comunicazione di
cui al comma 1:
a) le intese che intervengono tra
soggetti operanti nel sistema integrato delle comunicazioni nonchè le
operazioni di concentrazione nelle quali anche solo una delle parti
sia un soggetto operante nel medesimo sistema, ove l’operazione di
concentrazione sia comunque suscettibile di produrre effetti nel
predetto sistema o in uno dei mercati che lo compongono;
b) le intese e le operazioni di
concentrazione di cui alla lettera a) anche ove realizzate attraverso
trasferimenti di impianti o di rami d’azienda o acquisizioni di intere
emittenti nelle ipotesi espressamente consentite dall’art. 27 del
testo unico.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1,
redatte in base all’apposito formulario predisposto dall'Autorità,
pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web, contengono una
descrizione del contenuto dell'operazione nonché ogni ulteriore
informazione necessaria per la sua valutazione.
4. Se un’intesa o un’operazione di
concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 si
realizza, anche parzialmente, attraverso un trasferimento di proprietà,
come definito dai commi 1 e 2 dell’art. 3, il richiedente presenta
preventivamente, sulla base dell’apposito formulario pubblicato nel
bollettino ufficiale e sul sito web, un’unica istanza, che la Direzione
contenuti verifica preliminarmente sotto il profilo del possesso dei
requisiti di nazionalità della società e di onorabilità degli
amministratori. Ove difetti uno di tali requisiti il procedimento si
conclude immediatamente con un provvedimento negativo da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza o della sua
regolarizzazione o completamento ai sensi dell’art. 3, comma 6. Ove,
invece, sia accertata la sussistenza dei predetti requisiti il
procedimento prosegue con l’istruttoria preliminare preordinata allo
svolgimento delle verifiche di cui all’art. 43 del testo unico.
5. I soggetti tenuti per la medesima
vicenda ad effettuare la comunicazione di cui al comma 1 possono
procedere alla comunicazione congiuntamente; all'atto della
comunicazione possono designare un rappresentante comune per il
ricevimento e la trasmissione di ulteriori comunicazioni, documenti ed
informazioni.
6. La Direzione contenuti nel corso
dell’istruttoria di propria competenza può chiedere ai soggetti
interessati, ovvero al loro rappresentante comune, ulteriori documenti
ed informazioni relativamente all'operazione o intesa comunicata.
7. L’istruttoria preliminare si conclude
mediante la formulazione al Consiglio di una proposta di deliberazione
ai sensi del comma 8 o di avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 5.
8. La decisione del Consiglio di non
avviare l’istruttoria a seguito di una notifica ai sensi del comma 1, da
emettere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della
notifica o delle integrazioni di cui al comma 6, è prontamente
comunicata alle imprese interessate.
9. Qualsiasi modificazione successiva
degli elementi essenziali contenuti nella notifica deve essere
comunicata alla Direzione contenuti non appena conosciuta dalle parti.
Ai fini del decorso del termine di cui al comma 8, la comunicazione di
modificazione equivale alla comunicazione di una nuova operazione di
concentrazione o di nuova intesa.
10. Le operazioni di concentrazione e le
intese di cui all'art. 43, comma 1, del testo unico, non soggette a
notifica preventiva ai sensi del comma 1, sono comunicate alla Direzione
contenuti, entro quindici giorni dal perfezionamento dell’operazione, ai
fini delle verifiche di cui all’art. 43 del testo unico. Ad esse si
applicano i commi 3, 5, 6 e 9.
11. Le operazioni di concentrazione e le
intese che intervengano tra società appartenenti ad uno stesso gruppo
non sono soggette all’obbligo di notifica preventiva di cui al comma 1 o
di comunicazione di cui al comma 10.
12. Il Consiglio può delegare al
Direttore il potere di decidere di non avviare l’istruttoria di cui
all’art. 5 sulle operazioni di concentrazione e sulle intese di cui al
comma 10. In tal caso, il Direttore informa mensilmente il Consiglio
sulle decisioni di non avvio dell’istruttoria assunte.
Art. 5
(Avvio dell'istruttoria)
1. La Direzione contenuti, all’esito
delle verifiche di cui all’art. 43 del testo unico, o dietro
segnalazione di chiunque vi abbia interesse, valutati gli elementi
comunque acquisiti, ove ravvisi ragionevoli motivi per ipotizzare la
sussistenza di una posizione vietata ai sensi dell’art. 43 del testo
unico, entro novanta giorni dal ricevimento della notifica o delle
integrazioni di cui all’art. 4, comma 6, formula al Consiglio la
proposta di avvio dell’istruttoria volta alla possibile adozione dei
provvedimenti previsti dalle lettere c), d), e) o f) dell’art. 2, comma
1.
2. La comunicazione di avvio
dell'istruttoria contiene una sommaria esposizione dei fatti e delle
valutazioni compiute, l'indicazione del responsabile del procedimento,
la menzione del diritto dei soggetti interessati di accedere agli atti
del procedimento, nonché la fissazione del termine entro cui
l’istruttoria si deve concludere, termine non superiore a
centoventi giorni e prorogabile con atto motivato di ulteriori novanta
giorni.
3. La comunicazione di avvio
dell'istruttoria è notificata da un dipendente dell'Autorità alle
imprese ed ai soggetti interessati, inclusi coloro che, avendo un
interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato segnalazioni
utili all'avvio dell'istruttoria, mediante consegna di copia del
provvedimento al destinatario ovvero a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. Nei casi di particolare urgenza la notifica può
essere eseguita mediante trasmissione via telefax o via posta
elettronica seguita, entro i successivi tre giorni,
dall'invio della comunicazione di avvio a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Nel caso in cui per il rilevante
numero dei destinatari la notificazione personale risulti impossibile o
particolarmente gravosa, la notificazione può essere effettuata tramite
pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale o mediante
altre idonee forme di pubblicità, in ogni caso con l’inserzione nel sito
istituzionale dell’Autorità.
5. L’avvio del procedimento istruttorio è
pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.
6. Il Direttore riferisce periodicamente
al Consiglio sull'andamento delle istruttorie in corso.
Art. 6
(Partecipazione all'istruttoria)
1. Possono partecipare all'istruttoria:
a) i soggetti ai quali è stato
notificato l’avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5, comma 3;
b) i soggetti titolari di interessi
pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti
in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio diretto,
immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai
provvedimenti adottabili all’esito del procedimento, i quali abbiano
fatto motivata richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla
pubblicazione dell’avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5, comma
5.
2. I soggetti che partecipano
all'istruttoria hanno facoltà:
a) di presentare memorie scritte,
documenti e pareri;
b) di accedere ai documenti,
conformemente a quanto disposto dall'art. 14;
c) di farsi assistere da consulenti,
sia per la predisposizione di memorie, perizie, istanze e richieste,
sia in occasione del compimento di atti istruttori da parte
dell'Autorità.
Art. 7
(Audizioni istruttorie)
1. I soggetti cui è stato notificato
l’avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5, comma 3, possono chiedere
al responsabile del procedimento, entro venti giorni dalla notifica
dell’avvio, di essere sentiti sui fatti che ne formano oggetto.
2. L'audizione si tiene davanti al
responsabile del procedimento, entro venti giorni dal ricevimento della
richiesta. La data dell'audizione è comunicata al soggetto richiedente
con almeno cinque giorni di preavviso.
3. In sede di audizione i soggetti
interessati:
a) debbono comparire in persona del
proprio legale rappresentante, ovvero di procuratore speciale munito
di documentazione comprovante il proprio potere di rappresentanza ed
adeguatamente informato sulle circostanze oggetto dell'istruttoria;
b) possono farsi assistere da
consulenti di propria fiducia senza, tuttavia, che l’esercizio di tale
facoltà possa comportare la sospensione dell’audizione.
4. Dell'audizione è redatto verbale, in
forma sintetica, recante le principali osservazioni e dichiarazioni
della parte. Il verbale è sottoscritto dal funzionario verbalizzante e
dal soggetto legittimato a rappresentare la parte: qualora uno dei
medesimi non possa o non voglia sottoscriverlo, ne è fatta menzione nel
verbale stesso con l'indicazione del motivo dell'impossibilità o del
rifiuto di sottoscrizione. Copia del verbale è consegnata ai soggetti
intervenuti all’audizione che ne facciano richiesta. Ai soli fini della
predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione
fonografica dell’audizione.
5. Il responsabile del procedimento nel
corso dell'istruttoria può disporre l'audizione di soggetti che possano
fornire elementi utili, ivi compresi coloro che hanno partecipato
all’istruttoria ai sensi dell’art. 6. Dell’audizione, in aderenza alle
disposizioni precedenti, è redatto verbale, che viene acquisito agli
atti dell’istruttoria.
Art. 8
(Richiesta di informazioni ed esibizione di documenti)
1. Le richieste di informazioni e di
esibizione di documenti, comprese quelle rivolte ad altre
amministrazioni e soggetti terzi, devono essere formulate dal
responsabile del procedimento per iscritto e comunicate ai soggetti
destinatari. Le comunicazioni sono effettuate mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o mediante telefax con richiesta
di conferma di ricevimento con lo stesso mezzo.
2. Le richieste di cui al comma 1 devono
indicare:
a) i fatti e le circostanze sui quali
vertono gli elementi richiesti;
b) lo scopo della richiesta;
c) il termine entro il quale dovrà
pervenire la risposta o essere esibito il documento, termine il quale
deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla natura,
quantità e qualità delle informazioni richieste, tenuto conto del
tempo necessario per predisporle;
d) le modalità con le quali dovranno
essere fornite le informazioni o esibiti i documenti richiesti;
e) le sanzioni applicabili in caso di
rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le
informazioni o esibire i documenti richiesti, nonché nel caso di
presentazione di informazioni o documenti non veritieri.
3. I legali rappresentanti delle imprese,
o le persone munite di procura speciale, nell’inviare all’Autorità le
informazioni e i documenti richiesti sottoscrivono un’apposita
dichiarazione con la quale assumono ogni responsabilità sulla
completezza e veridicità delle informazioni fornite e sulla completezza
e conformità all’originale dei documenti trasmessi ai sensi del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 455, e successive modifiche ed integrazioni. In
ogni stadio dell’istruttoria il responsabile del procedimento può
chiedere che i documenti esibiti siano prodotti in originale o in copia
dichiarata conforme all’originale.
Art. 9
(Ispezioni)
1. Il responsabile del procedimento
propone al Direttore di affidare al competente Servizio lo svolgimento
di ispezioni presso le sedi di pertinenza dei soggetti interessati ove
ragionevoli motivi inducano a ritenervi reperibili documenti ed altri
elementi utili ai fini dell'istruttoria.
2. Le ispezioni, alle quali partecipa il
responsabile del procedimento, si svolgono, nel rispetto delle garanzie
previste dalla legge, secondo le modalità e con i poteri previsti dalla
delibera 63/06/CONS del 2 febbraio 2006 recante "Procedure per lo
svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità presso
le sedi dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni".
Art. 10
(Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti)
1. Il Direttore può autorizzare il
responsabile del procedimento a disporre perizie, analisi statistiche ed
economiche nonché altre consultazioni di esperti in merito ad elementi
che dovranno formare oggetto di valutazione nel corso dell'istruttoria.
2. L’autorizzazione è comunicata ai
soggetti cui è stato notificato l’avvio dell'istruttoria ai sensi
dell'art. 5, comma 3, con l'indicazione del nome del perito o esperto
consultato, del quesito postogli e del termine entro il quale la sua
relazione conclusiva deve essere consegnata all'Autorità. Con successivo
atto è comunicata ai medesimi soggetti l’avvenuta acquisizione dei
risultati definitivi delle perizie, analisi o consultazioni disposte.
Art. 11
(Misure inibitorie)
1. Nel corso dell’istruttoria, su
proposta del Direttore, il Consiglio, qualora risulti urgente
intervenire al fine di impedire il formarsi di posizioni dominanti o
comunque lesive del pluralismo e siano stati acquisiti sufficienti
elementi istruttori, può adottare, ai sensi dell’art. 43 del testo
unico, le misure inibitorie strettamente necessarie ad evitare una
lesione grave ed irreparabile al pluralismo dei mezzi di comunicazione o
alla concorrenza nei mercati compresi nel sistema integrato delle
comunicazioni per il tempo, comunque non superiore a centoventi giorni,
necessario alla conclusione del procedimento.
2. Il Consiglio, previa delibazione sulla
non manifesta infondatezza della proposta di cui al comma 1, ne comunica
ai soggetti interessati i presupposti, l’oggetto e le finalità.
3. Le parti entro sette giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2 possono inviare memorie e deduzioni. Il
Consiglio adotta un provvedimento motivato nei successivi sette giorni.
4. Il procedimento prosegue in conformità
alle disposizioni di cui agli articoli che seguono.
Art. 12
(Termini dell’istruttoria)
1. I termini previsti dall’art. 5, commi
1 e 2, sono sospesi dalla richiesta di cui all’art. 8 sino al suo
completo riscontro. La sospensione, che non può in alcun caso essere
superiore a sessanta giorni, è comunicata alla società istante ove la
richiesta di informazioni o di documenti sia stata rivolta ad altre
amministrazioni o a soggetti terzi.
2. Ove siano in corso istruttorie su
concentrazioni od intese presso la Commissione europea o l’Autorità
garante per la concorrenza ed il mercato, i termini dell’istruttoria di
cui all’art. 5 possono essere sospesi, con atto motivato del Consiglio,
in presenza di concrete ragioni di pregiudizialità, fino alla
pubblicazione dei relativi provvedimenti conclusivi.
Art. 13
(Accesso ai documenti)
1. I soggetti di cui all'art. 6, comma 1,
hanno diritto di accesso ai documenti formati o acquisiti dall'Autorità
nel corso dell'istruttoria secondo le modalità e le procedure di cui
alla delibera n. 217/01/CONS, e successive modifiche.
2. Costituiscono oggetto del diritto di
accesso, entro i limiti di cui al comma 1, anche i documenti formati o
acquisiti dall’Autorità in data antecedente a quella di notifica
dell’avvio dell’istruttoria.
3. Il responsabile del procedimento può
motivatamente disporre il differimento dell'accesso ai documenti
richiesti sino a quando sia stata accertata la loro rilevanza ai fini
della prova delle infrazioni, ma comunque non oltre la comunicazione
delle risultanze istruttorie di cui all'art. 14.
Art. 14
(Chiusura dell'istruttoria)
1. Il Consiglio, verificata la non
manifesta infondatezza della proposta di provvedimento finale del
Direttore in relazione agli elementi probatori acquisiti, dichiara
conclusa l'istruttoria e dispone l’invio della comunicazione delle
risultanze istruttorie ai soggetti di cui all’art. 5, comma 3.
2. Dichiarata la chiusura
dell'istruttoria, il responsabile del procedimento non può compiere
ulteriori atti finalizzati all'acquisizione di dati, informazioni e
documenti inerenti al suo oggetto.
3. La comunicazione delle risultanze
istruttorie indica il termine perentorio entro il quale le parti possono
presentare le proprie osservazioni e memorie conclusive.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione delle risultanze istruttorie le parti possono
presentare istanza motivata di proroga del termine di conclusione del
procedimento. Entro lo stesso termine, i soggetti interessati possono
rivolgere alla Direzioni contenuti richiesta di fissazione
dell'audizione conclusiva. I soggetti di cui all'art. 5, comma 3, hanno
in ogni caso il diritto di richiedere alla Direzione contenuti copia di
tutte le memorie conclusive depositate.
Art. 15
(Audizione conclusiva)
1. Il Consiglio comunica ai soggetti di
cui all'art. 6, comma 1, la data fissata per l'audizione conclusiva
dinanzi a sè, che deve essere successiva alla scadenza del termine
assegnato per il deposito delle memorie conclusive.
2. Nel corso dell'audizione conclusiva
sono sentiti i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), nonché gli
altri soggetti che abbiano partecipato all'istruttoria e ne abbiano
fatta motivata richiesta.
3. Dell'audizione conclusiva è redatto
processo verbale secondo le regole dell’art. 7.
Art. 16
(Pubblico richiamo)
1. Qualora il Consiglio, sulla base delle
risultanze dell'istruttoria, delle memorie presentate e dell'audizione
conclusiva, riscontri l’insussistenza degli estremi per provvedere ai
sensi dell’art. 17 ma accerti che un’impresa o un gruppo di
imprese operante nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi
nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai
commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art. 43 del testo unico, adotta un atto
di pubblico richiamo, indicando la situazione di rischio e l’impresa o
il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai
precedenti articoli 4 e seguenti anche ove il procedimento venga sin
dall’inizio avviato ai fini dell’adozione dell’atto di pubblico
richiamo.
Art. 17
(Conclusione del procedimento)
1. Il Consiglio, sulla base delle
risultanze dell'istruttoria, delle memorie presentate e dell'audizione
conclusiva, se ravvisa il superamento dei limiti di cui ai commi 7, 8,
9, 10, 11 e 12 dell’art. 43 del testo unico, o accerta il formarsi di
posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel sistema
integrato delle comunicazioni o nei singoli mercati che lo compongono,
adotta i provvedimenti di cui all’art. 43, comma 5, del testo unico,
fissando un termine entro il quale le imprese o gli enti interessati
devono ottemperare.
2. La delibera conclusiva del
procedimento promosso mediante notifica di concentrazione o intesa ai
sensi dell’art. 4 deve essere assunta, a pena di decadenza, entro i
termini di cui all’art. 5, comma 2, decorrenti dalla comunicazione di
avvio dell’istruttoria.
3. Il provvedimento adottato ai sensi del
comma 1, o l’atto di pubblico richiamo di cui all’art. 16, sono
comunicati alle parti secondo quanto previsto dall'art. 19 e pubblicati
nel sito web e nel bollettino ufficiale dell’Autorità.
Art. 18
(Inottemperanza ai provvedimenti assunti dal Consiglio)
1. In caso di inottemperanza al
provvedimento assunto dal Consiglio ai sensi dell’art. 17, il Direttore
propone al Consiglio la contestazione degli addebiti.
2. Il Consiglio, nei casi di cui al comma
1, accertata l’inottemperanza, contesta senza ritardo l’addebito al
responsabile promuovendo il procedimento di irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dall’art. 1, comma 31, della legge n. 249 del
1997. Il procedimento è regolato dagli art. 5 e seguenti della delibera
n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006.
3. Ai fini della determinazione della
sanzione si tiene conto esclusivamente del fatturato realizzato nel
mercato rispetto al quale è stato assunto il provvedimento oggetto di
inottemperanza.
Art. 19
(Comunicazioni)
1. Le comunicazioni previste dal presente
regolamento, salvo quanto previsto dall’art. 5 in ordine alla notifica
al destinatario del provvedimento di avvio dell’istruttoria, sono
effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
telefax con richiesta di conferma di ricevimento con lo stesso mezzo.
2. Le comunicazioni al richiedente ed al
soggetto esercente l'attività radiotelevisiva sono effettuate presso la
sede indicata nell'istanza o, in difetto presso il domicilio
legale.
3. Le comunicazioni dei soggetti
interessati all'istruttoria sono sottoscritte da persone munite dei
relativi poteri.
4. Le medesime disposizioni si applicano
alla trasmissione da parte di terzi all'Autorità di documenti, perizie e
memorie.
Art. 20
(Sanzioni)
1. L’inottemperanza all’obbligo di
presentare l’istanza per ottenere l’autorizzazione al trasferimento di
proprietà, di cui all’art. 3, commi 1 e 12, e l’inottemperanza
all’obbligo di notificare, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del testo
unico, le intese e le operazioni di concentrazione, sono punite, ai
sensi dell’art. 1, comma 30, della legge n. 249 del 1997. In tal caso,
dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio decorrono
i termini previsti dagli articoli 3, comma 7, 4, comma 8, e 5, comma 1.
2. I soggetti che non provvedono a
trasmettere i documenti e a comunicare i dati e le notizie all'Autorità,
nei termini e con le modalità prescritti nella richiesta di cui all’art.
8, sono puniti ai sensi dell’art. 1, comma 30, della legge n. 249 del
1997. I soggetti che nei predetti documenti e comunicazioni espongono
dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività
non rispondenti al vero, sono puniti, ai sensi dell’art. 1, comma 29,
della legge n. 249 del 1997, con le pene previste dall'art. 2621 del
codice civile.
Presentazione dei formulari per la notifica
delle operazioni di concentrazione, intese e trasferimenti di proprietà
di società radiotelevisive.
I procedimenti inerenti le intese, le
concentrazioni ed i trasferimenti di proprietà di imprese
radiotelevisive sono disciplinati dal regolamento approvato con
delibera 646/06/CONS,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 6
dicembre 2006, recante disciplina dei procedimenti in materia di
autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società
radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e
dell’attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese
nel sistema integrato delle comunicazioni.
Gli articoli 3 comma 4 e 4 comma 3 del
citato regolamento prevedono rispettivamente che le istanze di
autorizzazione al trasferimento di proprietà delle società
radiotelevisive e le operazioni di concentrazione e le intese siano
comunicate attraverso appositi formulari pubblicati sul sito web
dell’Autorità, nei quali sono indicate le informazioni e la
documentazione da allegare.
Con riferimento alle autorizzazioni ai
trasferimenti di proprietà, all’istanza di autorizzazione deve essere
allegato un
modello di dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. 445/2000,
che a sua volta fa rinvio ai prospetti
Aut/A,
Aut/B,
Aut/C1,
Aut/C2,
Aut/D,
Aut/E,
Aut/F,
Aut/G, con la finalità di acquisire i dati necessari alla verifica
della sussistenza, ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 21, della
legge 249/97, delle
condizioni e dei requisiti previsti dalla legge.
Con riferimento alle concentrazioni ed
alle intese devono essere compilati i formulari denominati
A1,
A2,
B,
C1,
C2,
D ed
E che hanno la finalità di acquisire i dati necessari alla verifica
del rispetto dei principi enunciati dall’art. 43, comma 1, del Testo
unico della radiotelevisione che a sua volta richiama il rispetto dei
commi 7, 8, 9, 10, 11, e 12 del medesimo articolo.
Relativamente alle intese ed alle
concentrazioni, congiuntamente alla notifica di dette operazioni
effettuata ai sensi di legge ed al fine di snellire le procedure
amministrative, la versione elettronica dei modelli potrà essere
trasmessa all’indirizzo di posta elettronica
concentrazioni@agcom.it.
L’invio in formato elettronico non sostituisce l’invio cartaceo che va
comunque effettuato nelle forme previste.
Fonte: AGCOM
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