NELLA riunione del Consiglio del 19 dicembre 2007;
VISTA la
legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante “Disposizioni
urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva
e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
“Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215
del 15 settembre 2003;
VISTO il
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo
unico della radiotelevisione”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7
settembre 2005 – Supplemento Ordinario;
VISTA la
delibera n. 435/01/CONS, del 15 novembre 2001, recante
“Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre
2001 – Supplemento Ordinario, e le sue successive
modificazioni e integrazioni;
VISTA la
delibera
n. 253/04/CONS, del 3 agosto 2004, recante “Norme a
garanzia dell’accesso dei fornitori di contenuti di
particolare valore alle reti per la televisione digitale
terrestre”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n 197 del 23 agosto 2004;
VISTA la
delibera
n. 136/05/CONS, del 2 marzo 2005, recante "Interventi a
tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n.
112", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dell’11 marzo 2005, supplemento ordinario
n. 35;
VISTA la
delibera
n. 264/05/CONS, del 6 luglio 2005, recante “Disposizioni
attuative degli articoli 1, comma 1, lett. a), n. 2, e 2,
comma 2, della
delibera
n. 136/05/CONS”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2005;
VISTA la
delibera
n. 163/06/CONS, del 22 marzo 2006, recante “Approvazione
di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione
razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi
nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale”,
pubblicata sul sito web dell’Autorità il 29 marzo 2006;
VISTA la
delibera
n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007, recante “ Modifiche al
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale di cui alla
delibera
n. 435/01/CONS e successive modificazioni. Disciplina
della cessione del quaranta per cento della capacità
trasmissiva delle reti digitali terrestri”, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66
del 20 marzo 2007;
VISTA la
delibera
n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007, recante “Revisione del
Piano nazionale di assegnazione per il servizio di
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale dvb-t –
Consultazione dei soggetti interessati ai sensi di legge”,
pubblicata sul sito web dell’Autorità il 7 settembre
2007;
VISTA la
delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, recante
“Criteri per la completa digitalizzazione delle reti
televisive della Regione Sardegna in previsione dello
swicht-off fissato al 1° marzo 2008”, pubblicata sul sito web
dell’Autorità il 14 dicembre 2007;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 29 bis, comma 6, del
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale aggiunto dalla citata
delibera
n. 109/07/CONS, l’Autorità emana un disciplinare per lo
svolgimento della procedura selettiva finalizzata ad
individuare i soggetti che possono accedere alla capacità
trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione
ai sensi della legge n. 66 del 2001 e dell’art. 25, comma 2,
del Testo unico della radiotelevisione;
CONSIDERATO che l’ articolo 29 bis, commi 4 e 5 del
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale, prevede che i soggetti tenuti alla cessione del
quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti
digitali terrestri comunicano all’Autorità la capacità
trasmissiva disponibile per la fase di prima applicazione
della procedura selettiva di cui al predetto articolo,
indicando altresì quella già utilizzata in virtù di contratti
in essere alla data di entrata in vigore della
delibera
n. 109/07/CONS;
CONSIDERATO che per contratti in essere alla data di
entrata in vigore della citata
delibera
n. 109/07/CONS devono intendersi quelli che a tale data
abbiano dato luogo ad una effettiva utilizzazione della
capacità trasmissione oggetto del contratto;
CONSIDERATA la necessità di coordinare il processo di
cessione della capacità trasmissiva delle reti digitali
terrestri con quello di attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale
per progressive aree geografiche all digital, tenendo
conto degli effetti giuridici derivanti dall’attuazione del
piano stesso e della ratio dell’obbligo di cessione
di capacità trasmissiva che, da un lato, è volta a promuovere
l’ingresso di nuovi fornitori indipendenti nel settore della
televisione digitale terrestre e dall’altro a consentire alle
emittenti analogiche nazionali e locali con deficit di
copertura di irradiare le proprie trasmissioni nelle aree del
territorio nazionale non servite idoneamente da propri
impianti operanti in tecnica digitale terrestre, in attesa
dell’attuazione del piano di assegnazione delle frequenze;
VISTE le comunicazioni trasmesse dalla RAI –
Radiotelevisione Italiana spa, Elettronica Industriale Spa e
Telecom Italia Media Broadcasting Spa ai sensi dell’articolo
29 bis, commi 4 e 5, del regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, concernenti la
capacità trasmissiva disponibile per la fase di prima
applicazione della procedura selettiva e le correlate
condizioni economiche di offerta;
RILEVATO che dalle comunicazioni degli operatori di rete in
merito alla capacità trasmissiva disponibile emerge che
l’offerta di capacità trasmissiva a livello disaggregato sul
territorio nazionale è al momento consentita solo dal Mux
MBONE di Telecom Italia Media Broadcasting, in quanto le altre
reti digitali terrestri soggette all’obbligo della cessione di
capacità trasmissiva sono oggi configurate solo su scala
nazionale;
CONSIDERATO che non appare conforme al principio di
proporzionalità imporre un obbligo di configurazione
regionale nei confronti di reti digitali terrestri già
strutturate su scala nazionale, anche in ragione dei tempi
tecnici necessari per la realizzazione di una nuova
configurazione della struttura di rete che non appaiono
conciliabili con l’urgenza di provvedere alla prima
applicazione della procedura selettiva prevista dall’articolo
29 bis del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre
in tecnica digitale; che, inoltre, occorre tenere conto della
circostanza che l’Autorità sta valutando la revisione del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in
tecnica digitale tendenzialmente su base isofrequenziale e
che, data la presenza di un’offerta di capacità trasmissiva a
livello regionale da parte di una rete digitale terrestre,
questa dovrà essere attribuita in via prioritaria alle
emittenti televisive locali;
CONSIDERATO, relativamente alle condizioni economiche di
offerta comunicate dagli operatori di rete, che le medesime
devono essere riformulate in base alla durata contrattuale e
alla tipologia del soggetto beneficiario prevedendo condizioni
di lungo periodo e condizioni di breve periodo, sempre nel
rispetto dei principi di equità, trasparenza e non
discriminazione; che, in particolare, gli accordi di lungo
periodo devono prevedere la formulazione di condizioni
economiche più favorevoli, atte a conseguire economie di
scala e di scopo, tali da rendere sostenibili i piani di
investimento dei soggetti che accedono alla capacità
trasmissiva;
VISTA la
delibera n. 566/07/CONS del 31 ottobre 2007, recante
“Approvazione dello schema di disciplinare per lo svolgimento
della procedura selettiva per l’individuazione dei soggetti
che possono accedere al quaranta per cento della capacità
trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione
ai sensi della
delibera
n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007”, sottoposto a
consultazione pubblica;
AVUTO riguardo ai contributi pervenuti in sede di
consultazione, che hanno evidenziato l’esigenza di una
maggiore chiarezza dei termini di presentazione delle domande,
di svolgimento della procedura e di durata dei contratti; la
necessità di tenere in considerazione, ai fini della
valutazione delle domande, anche l’attività precedentemente
svolta dalle emittenti, anche in relazione al rispetto delle
leggi e dei regolamenti vigenti in materia di diffusione dei
programmi; l’opportunità di prevedere meccanismi di
adeguamento delle condizioni economiche di offerta in funzione
dell’ampliamento della copertura delle reti digitali
terrestri; la necessità di implementare la capacità
trasmissiva riservata alle emittenti locali; la necessità, per
i fornitori di contenuti nuovi entranti, anche organizzati in
forma consorziata o cooperativa, di disporre di un tempo più
ampio per acquisire i requisiti previsti per il rilascio del
titolo abilitativo all’uopo occorrenti; la necessità di
valorizzare maggiormente il piano d’impresa, tenendo anche
conto degli investimenti effettuati per le infrastrutture in
tecnica digitale e di prevedere una specifica valutazione
anche per i canali tematici; l’opportunità di prevedere
un’attività di vigilanza sull’effettiva utilizzazione della
capacità trasmissiva da parte dei soggetti aggiudicatari e
sulla realizzazione dei piani editoriali presentati in sede di
gara;
RITENUTO di non poter accogliere le osservazioni formulate
da alcuni partecipanti alla consultazione su taluni profili di
asserita incompatibilità della presente procedura con il
quadro regolamentare comunitario in materia di comunicazioni
elettroniche in quanto il presente provvedimento non si fonda
sulla procedura di analisi dei mercati rilevanti individuati
dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/311/CE, ma rientra nel potere regolamentare sulla
televisione digitale terrestre affidato all’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni dalla legge n. 249 del 1997,
dalla legge n. 66 del 2001 e dal Testo unico della
radiotelevisione, come ampiamente motivato nella
delibera
n. 109/07/CONS di cui la presente procedura costituisce
provvedimento attuativo;
RITENUTO, altresì, di non poter individuare un diverso
approccio per la selezione dei soggetti destinatari della
capacità trasmissiva sulla base di un meccanismo d’asta, come
suggerito da alcuni partecipanti alla consultazione, in quanto
il modello di “beauty contest” prescelto mira a favorire il
pluralismo e la concorrenza nel sistema televisivo attraverso
la predisposizioni di programmi di qualità ed attrattivi per
il pubblico, che possano accelerare la diffusione della
tecnologia digitale terrestre. Diversamente, una procedura di
selezione basata sul meccanismo dell’asta, oltre a non offrire
sufficienti garanzie di qualità dei programmi, non sarebbe
nemmeno giustificata da un interesse pubblico erariale;
RITENUTO che a seguito delle osservazioni formulate
nell’ambito della consultazione dai soggetti interessati,
debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti
modifiche ed integrazioni allo schema di provvedimento
adottato il 31 ottobre 2007 di cui alla
delibera
n. 566/07/CONS e debbano pertanto essere riformulate
alcune disposizioni per assicurare maggior certezza giuridica
e chiarezza alla procedura di selezione per l’individuazione
dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della
capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di
cessione ai sensi della
delibera
n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007;
CONSIDERATO che l’Autorità valuta con favore la possibilità
di consentire che le emittenti locali possano concorrere, in
forma aggregata e nell’ambito della riserva di un terzo della
capacità trasmissiva totalmente disponibile da destinare alle
emittenti locali, alla capacità trasmissiva offerta a livello
nazionale, dando vita allo scopo a società consortili dotate
di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti per il
conseguimento del titolo di fornitore di contenuti in ambito
nazionale, per realizzare progetti editoriali innovativi e di
qualità legati a tematiche di valore sociale e di sviluppo del
territorio; a tal fine il consorzio deve prevedere un numero
adeguato di emittenti locali, comunque non inferiore a otto, e
una struttura societaria tale per cui nessuna emittente
eserciti una posizioni di controllo o di collegamento nella
società consortile e nei confronti delle altre emittenti
partecipanti, ai sensi dell’articolo 43 del Testo unico della
radiotelevisione;
RITENUTO che l’Autorità, in caso di mancata utilizzazione
della capacità trasmissiva da parte dei soggetti aggiudicatari
ovvero in caso di mancata realizzazione del piano editoriale
presentato in sede di gara o di suo scostamento, possa, a
seguito degli opportuni accertamenti e della relativa
contestazione agli interessati, e previa diffida ad adempiere,
dichiarare decaduto il soggetto aggiudicatario ed attribuisce
la relativa capacita trasmissiva al primo soggetto idoneo in
ordine di graduatoria che non sia risultato aggiudicatario;
CONSIDERATO che l’Autorità si riserva di prevedere che, al
fine di favorire la massima copertura in tecnica digitale dei
programmi nazionali attualmente diffusi in tecnica analogica,
all’atto dello swicht-off nelle singole Regioni, nel
rispetto del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze
DVB-T, una quota di capacità trasmissiva delle reti televisive
analogiche digitalizzate possa essere resa disponibile, a
condizioni di mercato e in qualità di fornitori di contenuti,
alle emittenti nazionali analogiche che non abbiano ancora
raggiunto la copertura minima di cui all’articolo 3, comma 5,
della legge 249 del 1997, in base ai criteri che saranno
determinati dall’Autorità nel bando annuale di cui
all’articolo 29 bis, comma 7, del Regolamento in materia di
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale come modificato
dalla delibera 109/07/CONS;
UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Michele
Lauria, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento
concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale
dell’Autorità e nel sito web dell’Autorità stessa.