Delibera n. 645/07/CONS

Approvazione del  disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva  per l’individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti  digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi
della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007


Pubblicata su questo sito il 08/01/08
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva
Delibera n. 109/07/CONS

L'Autorità

NELLA riunione del Consiglio del 19 dicembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 – Supplemento Ordinario;

VISTA la delibera n. 435/01/CONS, del 15 novembre 2001, recante  “Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001 – Supplemento Ordinario,  e le sue successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 253/04/CONS, del 3 agosto 2004, recante “Norme a garanzia dell’accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 197 del 23 agosto 2004;

VISTA la delibera n. 136/05/CONS, del 2 marzo 2005, recante "Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;

VISTA la delibera n. 264/05/CONS, del 6 luglio 2005, recante “Disposizioni attuative degli articoli 1, comma 1, lett. a), n. 2, e 2, comma 2, della delibera n. 136/05/CONS”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2005;

VISTA la  delibera n. 163/06/CONS, del 22 marzo 2006, recante “Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale”, pubblicata sul sito web dell’Autorità il 29 marzo 2006;

VISTA la delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007, recante “ Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni. Disciplina della cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2007;

VISTA la delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007, recante “Revisione del Piano nazionale di assegnazione per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale dvb-t – Consultazione dei soggetti interessati ai sensi di legge”, pubblicata sul sito web dell’Autorità il 7 settembre 2007;

VISTA la delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, recante “Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della Regione Sardegna in previsione dello swicht-off fissato al 1° marzo 2008”, pubblicata sul sito web dell’Autorità il 14 dicembre 2007;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 29 bis, comma 6, del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale aggiunto dalla citata delibera n. 109/07/CONS, l’Autorità emana un disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva finalizzata ad individuare i soggetti che possono accedere alla capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della legge n. 66 del 2001 e dell’art. 25, comma 2, del Testo unico della radiotelevisione;

CONSIDERATO che l’ articolo 29 bis, commi 4 e 5 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, prevede che i soggetti tenuti alla cessione del quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri comunicano all’Autorità la capacità trasmissiva disponibile per la fase di prima applicazione della procedura selettiva di cui al predetto articolo, indicando altresì quella già utilizzata in virtù di contratti in essere alla data di entrata in vigore della delibera n. 109/07/CONS;

CONSIDERATO che per contratti in essere alla data di entrata in vigore della citata delibera n. 109/07/CONS devono intendersi quelli che a tale data abbiano dato luogo ad una effettiva utilizzazione della capacità trasmissione oggetto del contratto;

CONSIDERATA la necessità di  coordinare il processo di cessione della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri con quello di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale per progressive aree geografiche all digital, tenendo conto degli effetti giuridici derivanti dall’attuazione del piano stesso e della ratio dell’obbligo di cessione di capacità trasmissiva che, da un lato, è volta a promuovere l’ingresso di nuovi fornitori indipendenti nel settore della televisione digitale terrestre e dall’altro a consentire alle emittenti analogiche  nazionali e locali con deficit di copertura di irradiare le proprie trasmissioni  nelle aree del territorio nazionale non servite idoneamente da propri impianti operanti in tecnica digitale terrestre, in attesa dell’attuazione del piano di assegnazione delle frequenze;

VISTE le comunicazioni trasmesse dalla  RAI – Radiotelevisione Italiana spa, Elettronica Industriale Spa e Telecom Italia Media Broadcasting Spa ai sensi dell’articolo 29 bis, commi 4 e 5, del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, concernenti la capacità trasmissiva disponibile per la fase di prima applicazione della procedura selettiva e le correlate condizioni economiche di offerta;

RILEVATO che dalle comunicazioni degli operatori di rete in merito alla capacità trasmissiva disponibile emerge che l’offerta di capacità trasmissiva a livello disaggregato sul territorio nazionale è al momento consentita solo dal Mux MBONE di Telecom Italia Media Broadcasting, in quanto le altre reti digitali terrestri soggette all’obbligo della cessione di capacità trasmissiva sono oggi configurate solo su scala nazionale;
 
CONSIDERATO che non appare conforme al principio di proporzionalità  imporre  un obbligo di configurazione regionale nei confronti di reti digitali terrestri già strutturate su scala nazionale, anche in ragione dei tempi tecnici necessari per la realizzazione di una nuova configurazione della struttura di rete che non appaiono conciliabili con l’urgenza di provvedere alla prima applicazione della procedura selettiva prevista dall’articolo 29 bis del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale; che, inoltre, occorre tenere conto della circostanza che l’Autorità sta valutando la revisione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale tendenzialmente su base isofrequenziale e che, data la presenza di un’offerta di capacità trasmissiva a livello regionale da parte di una rete digitale terrestre, questa dovrà essere attribuita in via prioritaria alle emittenti televisive locali;

CONSIDERATO, relativamente alle condizioni economiche di offerta comunicate dagli operatori di rete, che le medesime devono essere riformulate in base alla durata contrattuale e alla tipologia del soggetto beneficiario prevedendo condizioni di lungo periodo e condizioni di breve periodo, sempre nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione; che, in particolare, gli accordi di lungo periodo devono prevedere la formulazione di condizioni economiche più favorevoli, atte a conseguire economie di  scala e di scopo, tali da rendere sostenibili i piani di investimento dei soggetti che accedono alla capacità trasmissiva;

VISTA la delibera n. 566/07/CONS del 31 ottobre 2007, recante “Approvazione dello schema di disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva per l’individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007”, sottoposto a  consultazione pubblica;

AVUTO riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione, che hanno evidenziato l’esigenza di una maggiore chiarezza dei termini di presentazione delle domande, di svolgimento della procedura e di durata dei contratti; la necessità di tenere in considerazione, ai fini della valutazione delle domande, anche l’attività precedentemente svolta dalle emittenti, anche in relazione al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di diffusione dei programmi; l’opportunità di prevedere meccanismi di adeguamento delle condizioni economiche di offerta in funzione dell’ampliamento della copertura delle reti digitali terrestri; la necessità di implementare la capacità trasmissiva riservata alle emittenti locali; la necessità, per i fornitori di contenuti nuovi entranti, anche organizzati in forma consorziata o cooperativa, di disporre di un tempo più ampio per acquisire i requisiti previsti per il rilascio del titolo abilitativo all’uopo occorrenti; la necessità di valorizzare maggiormente il piano d’impresa, tenendo anche conto degli investimenti effettuati per le infrastrutture in tecnica digitale e di prevedere una specifica valutazione anche per i canali tematici; l’opportunità di prevedere un’attività di vigilanza sull’effettiva utilizzazione della capacità trasmissiva da parte dei soggetti aggiudicatari e sulla realizzazione dei piani editoriali presentati in sede di gara;

RITENUTO di non poter accogliere le osservazioni formulate da alcuni partecipanti alla consultazione su taluni profili di asserita incompatibilità della presente procedura con il quadro regolamentare comunitario in materia di comunicazioni elettroniche in quanto il presente provvedimento non si fonda sulla procedura di analisi dei mercati rilevanti individuati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE, ma rientra nel potere regolamentare sulla televisione digitale terrestre affidato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla legge n. 249 del 1997, dalla legge n. 66 del 2001 e dal Testo unico della radiotelevisione, come ampiamente motivato nella delibera n. 109/07/CONS di cui la presente procedura costituisce provvedimento attuativo;

RITENUTO, altresì, di non poter individuare un diverso approccio per la selezione dei soggetti destinatari della capacità trasmissiva sulla base di un meccanismo d’asta, come suggerito da alcuni partecipanti alla consultazione, in quanto il modello di “beauty contest” prescelto mira  a favorire il pluralismo e la concorrenza nel sistema televisivo attraverso la predisposizioni di programmi di qualità ed attrattivi per il pubblico, che possano accelerare la diffusione della tecnologia digitale terrestre. Diversamente, una procedura di selezione basata sul meccanismo dell’asta, oltre a non offrire sufficienti garanzie di qualità dei programmi, non sarebbe nemmeno giustificata da un interesse pubblico erariale;

RITENUTO che a seguito delle osservazioni formulate nell’ambito della consultazione dai soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di provvedimento adottato il 31 ottobre 2007 di cui alla delibera n. 566/07/CONS e debbano pertanto essere riformulate alcune disposizioni per assicurare maggior certezza giuridica e chiarezza alla procedura di selezione per l’individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007;

CONSIDERATO che l’Autorità valuta con favore la possibilità di consentire che le emittenti locali  possano concorrere, in forma aggregata e nell’ambito della riserva di un terzo della capacità trasmissiva totalmente disponibile da destinare alle emittenti locali, alla capacità  trasmissiva offerta a livello nazionale, dando vita allo scopo a società consortili dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti per il conseguimento del titolo di fornitore di contenuti in ambito nazionale, per  realizzare progetti editoriali innovativi e di qualità legati a tematiche di valore sociale e di sviluppo del territorio; a tal fine il consorzio deve prevedere un numero adeguato di emittenti locali, comunque non inferiore a otto, e una struttura societaria tale per cui nessuna  emittente eserciti una posizioni di  controllo o di collegamento nella società consortile e nei confronti delle altre emittenti partecipanti, ai sensi dell’articolo 43 del Testo unico della radiotelevisione;

RITENUTO che l’Autorità, in caso di mancata utilizzazione della capacità trasmissiva da parte dei soggetti aggiudicatari ovvero in caso di  mancata realizzazione del piano editoriale presentato in sede di gara o di suo scostamento, possa, a seguito degli opportuni accertamenti e della relativa contestazione agli interessati, e previa diffida ad adempiere, dichiarare decaduto il soggetto aggiudicatario ed attribuisce la relativa capacita trasmissiva al primo soggetto idoneo  in ordine di  graduatoria che non sia risultato aggiudicatario;

CONSIDERATO che l’Autorità si riserva di prevedere che, al fine di favorire la massima copertura in tecnica digitale dei programmi nazionali attualmente diffusi in tecnica analogica, all’atto dello swicht-off nelle singole Regioni, nel rispetto del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze DVB-T, una quota di capacità trasmissiva delle reti televisive analogiche digitalizzate possa essere resa disponibile, a condizioni di mercato e in qualità di fornitori di contenuti, alle emittenti nazionali analogiche che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 249 del 1997, in base ai criteri che saranno determinati dall’Autorità nel bando annuale di cui all’articolo 29 bis, comma 7, del Regolamento in materia di radiodiffusione terrestre in tecnica digitale come modificato dalla delibera 109/07/CONS;

UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

Delibera

Articolo 1

1. L’Autorità adotta, ai sensi dell’articolo 29 bis, comma 6, del Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni e integrazioni il provvedimento, allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante, recante “Disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva per l’individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007”.

2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorità e nel sito web dell’Autorità stessa.

Napoli, 19 dicembre 2007

  IL PRESIDENTE
 

 

Corrado Calabrò

 

IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

 

Michele Lauria

 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
 
Roberto Viola  

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