NELLA riunione del Consiglio del 7 marzo 2007;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva
e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
215 del 15 settembre 2003;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
recante "Testo unico della radiotelevisione", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del
7 settembre 2005 – Supplemento Ordinario;
VISTA la delibera n. 435/01/CONS, del 15 novembre 2001,
recante "Approvazione del regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
6 dicembre 2001, n. 284, suppl. ord. n. 259, e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTA la delibera n. 253/04/CONS, del 3 agosto 2004,
recante "Norme a garanzia dell’accesso dei fornitori di
contenuti di particolare valore alle reti per la televisione
digitale terrestre", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n 197 del 23 agosto 2004;
VISTA la delibera n. 136/05/CONS, del 2 marzo 2005, recante
"Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3
maggio 2004, n. 112", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana dell’11 marzo 2005, supplemento
ordinario n. 35;
VISTA la delibera n. 264/05/CONS, del 6 luglio 2005,
recante "Disposizioni attuative degli articoli 1, comma 1,
lett. a), n. 2, e 2, comma 2, della delibera n. 136/05/CONS",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 184 del 9 agosto 2005;
VISTA la delibera n. 163/06/CONS, del 22 marzo 2006,
recante "Approvazione di un programma di interventi volto a
favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate
ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione
alla tecnica digitale";
CONSIDERATO che il programma di interventi di cui alla
citata delibera n. 163/06/CONS prevede l’aggiornamento
dell’attuale regolamentazione della televisione digitale
terrestre, contenuta nel regolamento di cui alla delibera n.
435/01/CONS, sulla cessione del 40 per cento della capacità
trasmissiva delle reti digitali terrestri, di cui alla legge
66/2001 e all’art. 25, comma 2, del Testo unico della
radiotelevisione, individuando meccanismi che rendano
effettiva e sostanziale tale cessione di capacità trasmissiva
a soggetti indipendenti, in termini di trasparenza delle
condizioni imposte e di scelta dei soggetti contraenti, ai
fini del rafforzamento del pluralismo e della concorrenza e
dell’uso efficiente delle frequenze;
CONSIDERATO che i criteri da seguire per la modifica del
citato regolamento di cui alla delibera n. 435/01/CONS,
stabiliti dal programma di interventi approvato con la
delibera n. 163/05/CONS, prevedono:
1) Maggiore garanzia che i fornitori di contenuti siano
effettivamente indipendenti con revisione dei criteri fissati
dalla delibera n. 253/04/CONS. In particolare occorre
garantire che il 40 per cento della capacità trasmissiva sia
destinata, secondo le previsioni della legge 66/2001, a
programmi e servizi ed ai soggetti che non siano società
controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’articolo
2, commi 17 e 18 della legge 249/97, trasfusi nell’articolo
43, commi 13, 14 e 15, del testo unico della radiotelevisione,
compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le
emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la
copertura minima ai sensi dell’art. 3, comma 5, della medesima
legge 249/97.
2) Valutazione preventiva da parte dell’Autorità, della
rispondenza della cessione della capacità trasmissiva ai nuovi
criteri individuati, in particolare identificazione tramite
una procedura competitiva gestita dall’Autorità (come in
Francia ovvero in Svezia) di una griglia minima di
programmi (channel-line-up) che sia garantita su tutto
il territorio nazionale.
3) Un regime di interconnessione e di interoperabilità per
i servizi.
VISTA la delibera n. 663/06/CONS del 23 novembre 2006, con
la quale l’Autorità ha adottato lo schema di provvedimento
recante "Modifiche e integrazioni della delibera n. 435/01/CONS
e successive modificazioni. Cessione del 40% della capacità
trasmissiva delle reti digitali terrestri", sottoposto a
consultazione pubblica;
AVUTO RIGUARDO ai contributi pervenuti in sede di
consultazione, che hanno dato luogo, in sintesi, alle
osservazioni seguenti.
Secondo alcuni partecipanti alla consultazione la
previsione dell’art. 29 bis, comma 3, dello schema di
provvedimento, secondo la quale i contratti di fornitura di
capacità trasmissiva in essere alla data di entrata in vigore
del provvedimento, qualora incidano sulla quota del 40 per
cento, non possano essere prorogati oltre la loro scadenza
naturale, non consente agli attori del mercato di operare in
un clima di certezza dei rapporti giuridici soprattutto nella
fase iniziale di crescita della piattaforma digitale
terrestre. La non applicabilità di clausole stabilite fra le
parti che comportano un rinnovo automatico o una prelazione in
favore degli editori che attualmente usufruisco di questa
capacità opererebbe, con effetto retroattivo, su accordi già
negoziati fra gli operatori di rete ed i fornitori di
contenuti. In termini concorrenziali, gli attuali fornitori di
contenuti che già stanno investendo nel settore favorendo la
migrazione di nuovi utenti verso il sistema della televisione
digitale terrestre, potrebbero perdere il vantaggio
competitivo maturato a favore di nuovi entranti.
Al riguardo, si rileva che la citata previsione
regolamentare non ha carattere retroattivo, nel senso che non
impedisce la continuazione dei contratti in essere, ma vieta
la loro possibilità di proroga oltre la naturale scadenza, al
fine di rendere applicabile in tempi ragionevoli il nuovo
meccanismo di accesso alla riserva di capacità trasmissiva,
finalizzato ad introdurre un più alto grado di concorrenza e
un maggior pluralismo del sistema radiotelevisivo attraverso
la revisione dei criteri dettati dalle delibere n. 253/04/CONS
e n. 264/05/CONS.
Il rischio di perdita del vantaggio competitivo,
evidenziato da alcuni partecipanti, attiene alla sfera
soggettiva dell’attività d’impresa, mentre l’Autorità deve
considerare gli interessi di tutti i potenziali soggetti che
hanno titolo per accedere alla capacità trasmissiva, i quali
devono avere la possibilità di concorrere alla quota oggetto
di riserva, secondo condizioni eque trasparenti e non
discriminatorie. Va inoltre considerato che tra i criteri
tecnici ed economici di valutazione e comparazione delle
domande è previsto il parametro relativo alle "esperienze
maturate nel settore delle comunicazioni", che consente di
effettuare una valutazione della domande di accesso alla
capacità trasmissiva anche in relazione alle esperienze
maturate nel settore della televisione digitale terrestre.
Appare, comunque, opportuno, integrare la citata
disposizione prevedendo che la capacità trasmissiva già
utilizzata al momento di entrata in vigore del provvedimento,
fermo restando il rispetto del divieto di prorogare i
contratti in essere oltre la naturale scadenza, possa essere
utilizzata dall’attuale fornitore di contenuti fino al momento
dell’assegnazione della predetta capacità ad altro eventuale
soggetto in base alla nuova procedura . Ciò al fine di evitare
periodi di non utilizzo della capacità trasmissiva che
potrebbero compromettere sia il principio di effettiva
utilizzazione delle frequenze che quello della remunerazione
spettante agli operatori per la cessione della capacità
trasmissiva.
Secondo alcuni partecipanti la previsione dell’art. 29 bis,
comma 6, dello schema di provvedimento, che stabilisce un
titolo preferenziale di accesso alla capacità trasmissiva per
i fornitori di contenuti in chiaro, comporterebbe una
limitazione per l’ingresso di editori indipendenti non dotati
di ampie risorse, quanto meno nella fase di avvio del mercato.
I partecipanti sostengono come, data la concentrazione delle
risorse pubblicitarie in capo a pochi soggetti, sia importante
per gli editori minori poter accedere anche ai ricavi da
offerte a pagamento. Infatti, limitando la possibilità di
accesso ai programmi in chiaro, si rischia di favorire le
televisioni generaliste ed il monopolio dell’attuale
piattaforma unica di pay-TV satellitare, invece di rafforzare
il pluralismo e la concorrenza del settore.
Da un’analisi complessiva del sistema normativo vigente si
ricava che la previsione di un titolo preferenziale per i
fornitori di contenuti in chiaro mira a garantire il
pluralismo nel settore radiotelevisivo, obiettivo che si
realizza più facilmente con una programmazione largamente
accessibile a tutti gli utenti. La previsione appare, inoltre,
in linea con il principio stabilito dall’articolo 4, comma 1,
lettera f) del Testo unico della radiotelevisione il quale
prevede "la diffusione di un congruo numero di programmi
radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti
alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati".
Tuttavia, avuto riguardo agli obiettivi di sviluppo della
concorrenza nel settore e nel rispetto del citato principio
recato dal Testo unico della radiotelevisione, l’osservazione
formulata può, in linea di principio, essere accolta
prevedendo in luogo del titolo preferenziale per l’accesso da
parte dei fornitori in chiaro, l’applicazione nel disciplinare
del principio stabilito dal citato Testo unico di un congruo
numero di programmi in chiaro rispetto a quelli criptati.
Lo schema di provvedimento delinea un iter al
termine del quale l’Autorità provvederà ad assegnare, secondo
criteri di efficienza allocativa, la capacità trasmissiva
disponibile in base all’ordine di graduatoria e alle
preferenze espresse in sede di domanda di accesso. Alcuni
soggetti hanno formulato delle perplessità di fondo su questa
procedura, definendola eccessivamente ingerente ovvero non
proporzionata rispetto all’obiettivo di garantire un accesso
pluralista alle risorse trasmissive.
Segnatamente, diversi operatori hanno sollevato perplessità
circa l’attribuzione all’Autorità del ruolo di gestore della
capacità trasmissiva, che non troverebbe alcuna rispondenza
nel quadro legislativo, dal quale sarebbe parimenti estranea
l’idea della griglia minima di programmi destinata a
determinarsi per via amministrativa. Alcuni operatori
sottolineano che un provvedimento così incisivo necessita di
una verifica circa l’esistenza di una "market failure",
che giustifichi l’intervento del Regolatore nella fase di
assegnazione della capacità trasmissiva, dato che essa viene
in buona parte sottratta alle dinamiche di mercato.
Secondo le tesi prospettate, il rispetto degli obblighi
regolamentari relativi alla cessione del 40% della capacità
trasmissiva dovrebbe avvenire mediante un vigilanza ex post
sugli accordi liberamente conclusi dalle imprese e non
ex ante attraverso una procedura amministrativa di
selezione.
Al riguardo si deve, in primo luogo, osservare che la
tutela della garanzia dell’accesso alle reti di comunicazione
costituisce un dei compiti assegnati all’Autorità dalla sua
legge istitutiva. L’art. 1, comma 6, lett. c), numero 2),
della legge 249 del 1997 attribuisce infatti all’Autorità la
funzione di garantire l’applicazione "delle norme
legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di
comunicazione, anche attraverso la predisposizione di
specifici regolamenti". Le norme di legge succedutesi
hanno confermato tale orientamento del legislatore in
particolare per quanto riguarda le reti di radiodiffusione
televisiva in tecnica digitale terrestre. La legge n. 66 del
2001, che ha introdotto l’obbligo di riserva del 40 per cento
della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri da
parte dei soggetti titolari di più di una concessione
televisiva, ha, infatti, attribuito all’Autorità il compito di
definire con regolamento le condizioni per il rilascio dei
titoli abilitativi per la diffusione di trasmissioni
radiotelevisive in tecnica digitale, nell’osservanza dei
seguenti criteri direttivi:
a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e
i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione
delle rispettive responsabilità, anche in relazione alla
diffusione di dati, e previsione del regime della licenza
individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;
b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune
delle strutture di trasmissione;
c) definizione dei compiti degli operatori, nell’osservanza
dei principi di pluralismo dell’informazione, di trasparenza,
di tutela della concorrenza e di non discriminazione;
d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai
servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi
radiofonici p almeno tre programmi televisivi;
e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi
programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti
operanti in tale ambito e identificazione dei programmi
irradiati, fatta salva l’articolazione anche locale delle
trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio
pubblico;
f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio
delle licenze e delle autorizzazioni;
g) previsione del regime transitorio occorrente per la
definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica
analogica alla tecnica digitale;
h) obbligo di destinare programmi alla diffusione
radiotelevisiva in chiaro.
L’Autorità, sulla base dei citati principi direttivi ha
approvato con delibera n. 435/01/CONS il Regolamento relativo
alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, che al
Capo V- Norme a tutela del pluralismo dell’informazione, della
trasparenza, della concorrenza e della non discriminazione –
prevede i limiti alle autorizzazione alla fornitura dei
contenuti (art. 24), gli obblighi di trasparenza del fornitore
di contenuti (art. 25), i vincoli di utilizzo delle
radiofrequenze (art. 26), gli obblighi di trasparenza
dell’operatore di rete (art. 27), la disciplina degli accordi
tra operatori di rete e fornitori di contenuti (art. 28), i
provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza
(art. 29), basati , tra l’altro, su criteri che garantiscano,
in presenza di risorse insufficienti, l’accesso alle
radiofrequenze da parte dei fornitori di contenuti non
riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di
rete. Nel solco di tale disciplina regolamentare, l’Autorità
ha in seguito adottato la delibera n. 253/04/CONS del 3 agosto
2004, che contiene le disposizione minime di riferimento che
gli operatori di rete devono rispettare per garantire accesso
alle reti digitali terrestre da parte dei fornitori di
particolare valore. Nel preambolo di tale provvedimento,
l’Autorità ha osservato che il nuovo quadro regolamentare
delle reti di comunicazione elettronica, recepito in Italia
dal Codice delle comunicazioni elettroniche, non si applica "
ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di
comunicazione elettronica e lascia impregiudicate le misure
adottate a livello nazionale per promuovere la diversità
culturale e linguistica e per assicurare il pluralismo dei
mezzi di comunicazione " ed, inoltre, che il citato
provvedimento costituisce "un primo provvedimento che, in
attuazione di quanto previsto dall’art. 29, comma 1, lettere
a) e b), prevedeva norme a garanzia dell’accesso alle reti
digitali terrestri per i fornitori di contenuto di
"particolare valore" per il sistema televisivo nazionale e
locale".
Il decreto legislativo n. 177 del 2005, recante il Testo
unico della radiotelevisione, ha mantenuto inalterato tale
impianto normativo e regolamentare. L’art. 5, comma 1, lett.
e), punto 2, del Testo unico prevede , infatti, che gli
operatori di rete: "cedano la propria capacità trasmissiva
a condizioni di mercato nel rispetto dei princìpi e dei
criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera
dell’Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS". Il
potere regolamentare dell’Autorità in materia è ulteriormente
confermato dal successivo articolo 25 (disciplina dell’avvio
delle trasmissioni in tecnica digitale) che richiama
esplicitamente il Regolamento approvato con delibera n. 435
del 2001, cui è demandato il compito di specificare i limiti e
i termini delle trasmissioni in tecnica digitale fino "
alla completa conversione delle reti" e "all’attuazione
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive
in tecnica digitale".
L’insieme delle disposizioni normative sopramenzionate
affida, pertanto, all’Autorità un ampio potere di
regolamentare lo sviluppo della diffusione televisiva in
tecnica digitale, comprese le modalità di cessione della
capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri, garantendo
l’uso efficiente e pluralistico della nuova tecnologia, potere
che va esercitato nell’osservanza del criterio di
proporzionalità. Sul punto è di tutta evidenza che la
regolamentazione esistente non è stata in grado di assicurare
una effettiva e sostanziale cessione del 40 per cento della
capacità trasmissiva in favore di soggetti indipendenti e che
allo stato attuale, nonostante un accettabile sviluppo in
termini di copertura delle reti digitali terrestre, non si è
ancora sviluppata un’offerta ricca ed attrattiva in grado di
promuovere efficacemente la migrazione degli utenti verso la
nuova tecnologia digitale. L’attuale situazione di utilizzo
delle reti digitali terrestri, infatti, mostra un’assenza di
contenuti competitivi e una duplicazione degli stessi
programmi su più blocchi di diffusione , in antitesi con i
principi di efficienza allocativa e di uso razionale e
pluralistico delle risorse trasmissive che l’Autorità è
chiamata a garantire secondo il complesso delle norme sopra
richiamate
Pertanto l’Autorità, tenuto anche conto del prolungamento
della data di swicht-off, ha ritenuto opportuno
individuare un indirizzo generale sull’attività di propria
competenza nel passaggio alle trasmissioni digitali al fine di
promuovere un efficiente e pluralistico utilizzo delle
frequenze, indirizzo che è stato adottato con delibera n.
163/06/CONS. Il citato programma d’azione, nell’ambito di una
serie di articolati interventi, prevede la revisione della
disciplina della cessione della capacità trasmissiva ed un
regime di interconnessione ed interoperabilità dei servizi, ai
fini del rafforzamento del pluralismo e della concorrenza nel
sistema radiotelevisivo. Il presente provvedimento, che
costituisce attuazione del citato programma di interventi, è
dunque giustificato dall’esigenza di cambiare strategia e
compiere un passo diverso e più incisivo per favorire lo
sviluppo della nuova tecnologia, in quanto, come già osservato
dall’Autorità nella delibera n. 136/05/CONS "Per la tutela
del pluralismo assume, dunque, particolare rilievo la concreta
possibilità di accesso alle reti digitali da parte di
operatori minori e di potenziali nuovi entranti".
Lo schema di provvedimento prevede un regime di
interconnessione e di interoperabilità dei servizi; in
particolare, l’interconnessione delle reti digitali ipotizzata
prevede un utilizzo delle reti per bacini territoriali di
dimensioni, di norma, regionali allo scopo di consentire la
cessione di capacità trasmissiva per aree limitate del
territorio, sia a favore dei soggetti titolari di reti
televisiva analogiche con copertura inferiore all’80 per cento
del territorio, sia a favore delle emittenti televisive locali
che non dispongono di propri impianti operanti in digitale
nelle medesime aree di copertura.
Alcuni operatori nazionali hanno formulato al riguardo
obiezioni di tipo procedurale osservando che tale ipotesi non
è percorribile perchè in base al Codice delle Comunicazioni
l’interconnessione può essere imposta dall’Autorità solo a
valle di un analisi di mercato ed a imprese che risultino
titolari di un significativo potere di mercato, ma non tramite
una regolamentazione ex ante come previsto dal
provvedimento in oggetto. Secondo le osservazioni formulate,
la disciplina del Codice delle Comunicazioni non potrebbe
essere disapplicata, né derogata, in applicazione del
principio del pluralismo poiché, quest’ultimo, attiene alla
materia dei contenuti della programmazione, e non a quella
dell’assetto delle reti di comunicazione.
Un operatore ritiene, invece, che l’obbligo di cessione del
40 per cento delle reti digitali terrestri deve essere
interpretato secondo i principi di ragionevolezza e
proporzionalità. In precedenti provvedimenti (delibera 136/05/CONS),
l’estensione temporale di tale obbligo è stata considerata
dall’Autorità come una misura asimmetrica da applicare nei
confronti degli operatori dominanti e diretta a tutelare il
pluralismo. Pertanto, sulla base di valutazioni di tipo
concorrenziale, viene richiesto all’Autorità di interpretare
l’obbligo di cessione della capacità trasmissiva in modo
differenziato tra operatori dotati di significativo potere di
mercato e operatori non dominanti, affinché questi ultimi,
ancorché tenuti a cedere la quota del 40 per cento della
capacità trasmissiva dei propri blocchi di diffusione a
fornitori terzi, non siano comunque soggetti alla specifica
procedura prevista dal provvedimento in esame.
Da parte di alcuni operatori sono state, inoltre, ravvisate
difficoltà tecniche in quanto la cessione di porzioni di
capacità trasmissiva genera il rischio che, assegnata una
singola area di territorio ad un fornitore di contenuti, lo
spazio nazionale residuo non trovi acquirenti interessati, con
la possibilità di creare inefficienze nello sfruttamento dello
spettro e delle infrastrutture di trasmissione. In aggiunta a
ciò un fornitore di contenuti nazionale potrebbe venire
escluso dalla quota di riserva, ove non fosse disponibile
ulteriore capacità trasmissiva in virtù di una sottrazione di
una anche minima parte di capacità trasmissiva a livello
locale derivante dallo spezzettamento così introdotto.
Gli operatori rilevano che la suddivisione della rete per
bacini territoriali darebbe luogo a gravi difficoltà tecniche,
essendo le reti configurate su base nazionale, oltre ad un
considerevole sforzo economico (dato da costi non
recuperabili) associato all’adeguamento delle reti. Pertanto
gli operatori osservano che la disciplina ipotizzata può
compromettere l’integrità delle reti nazionali, con un danno
per gli operatori di rete, disincentivando , altresì, la
digitalizzazione delle risorse di rete locali già esistenti.
Per contro, gli operatori locali ritengono che lo schema di
provvedimento sottoposto a consultazione pubblica non dia loro
un adeguato accesso, in quanto la possibilità di chiedere
l’accesso alla capacità trasmissiva limitatamente alle aree
del territorio oggetto di passaggio anticipato dalla tecnica
analogica a quella digitale non costituisce una tutela
sufficiente per gli editori locali ed, inoltre, appare
discriminatoria la previsione che limita l’accesso alla
capacità trasmissiva a soli consorzi di emittenti locali.
L’art. 2-bis della legge 66 del 2001 prevede, testualmente,
che: "Ciascun soggetto che sia titolare di più di una
concessione televisiva deve riservare, in ciascun
blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale,
pari opportunità e comunque almeno il quaranta per cento della
capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e
servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie,
per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non
siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi
dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n.
249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo
e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto
la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della
medesima legge 31 luglio 1997, n. 249".
Secondo l’interpretazione letterale della citata
disposizione normativa, oggetto della riserva è il 40 per
cento della capacità trasmissiva di ciascun blocco di
diffusione dei soggetti che sono titolari di più una
emittente, ed i soggetti beneficiari sono – fra gli altri - le
concessionarie televisive nazionali analogiche con copertura
inferiore all’80 percento del territorio nazionale. La
ratio della norma in questione è quella di prevedere un
favor per le emittenti con un deficit di copertura delle
reti analogiche per consentire anche a questi soggetti l’avvio
della diffusione di programmi televisivi digitali su frequenze
terrestri. Tale previsione non è derogata da quella
relativa alla possibilità di effettuare il cosiddetto
trading delle frequenze finalizzato all’acquisto di
impianti da destinare alla diffusione delle trasmissioni in
tecnica digitale.
Il legislatore, nel fissare il principio
dell’obbligatorietà della cessione del 40 per cento della
capacità trasmissiva, non ha precisato le modalità attuative
di tale cessione, ma ha delegato all’Autorità la declinazione,
per via regolamentare, di tali modalità fissando i principi
direttivi, tra cui l’individuazione di "norme atte a
favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione"
e la fissazione dei "compiti degli operatori,
nell’osservanza dei principi di pluralismo dell’informazione,
di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non
discriminazione".
La previsione del regime di interconnessione e
interoperabilità per i servizi, costituisce, pertanto, una
modalità regolamentare attuativa di una norma primaria, che è
indirizzata, nell’osservanza del principio di proporzionalità,
a rendere effettiva la previsione della cessione di capacità
trasmissiva ai soggetti con deficit di copertura, in un
contesto di massima efficienza allocativa della risorsa
frequenziale "scarsa".
Alcuni rappresentanti delle emittenti locali hanno ritenuto
non realistica, data la frammentazione dell’emittenza locale,
la possibilità di costituirsi in consorzio o stipulare intese
per la gestione coordinata della capacità trasmissiva. In
proposito va segnalato che i consorzi e le intese per la
gestione della capacità trasmissiva, rappresentano, nello
spirito del provvedimento, uno strumento di efficienza
allocativa per evitare una eccessiva parcellizzazione della
domanda che determini soluzioni economicamente inefficienti e
di difficile gestione operativa. La possibilità di costituire
consorzi e stipulare intese è stata, peraltro, introdotta
dall’art. 2 bis delle legge 66 del 201 ai fini della
sperimentazione della televisione digitale terrestre.
Alla luce delle osservazioni formulate in relazione a
maggiori garanzie di assegnazione della capacità a favore
delle emittenti locali, si ravvisa l’opportunità di modificare
il provvedimento, prevedendo in luogo dell’obbligatorietà del
consorzio quale condizione per l’accesso alla capacità
trasmissiva, la sua possibilità, e stabilendo che le emittenti
locali che non hanno propri impianti operanti in tecnica
digitale hanno titolo ad accedere alla riserva del 40 per
cento della capacità trasmissiva su tutto il territorio
nazionale nella misura massima di un terzo della capacità
complessivamente disponibile, secondo quanto previsto
dall’articolo 8, comma 2, del Testo unico della
radiotelevisione per la fase di completa attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze. Inoltre, qualora a
livello nazionale residui capacità trasmissiva per aree
regionali non richieste dalle emittenti nazionali con ridotta
copertura analogica, la stessa può essere assegnata alle
emittenti locali che hanno presentato domanda. Per le
emittenti locali è redatta una apposita graduatoria.
Circa la previsione dello schema di provvedimento relativa
alla numerazione da applicare all’ordinamento automatico dei
programmi offerti su tecnologia digitale terrestre di cui
all’art. 29 bis, comma 10, gli operatori appaiono generalmente
favorevoli a che l’Autorità stabilisca appositi criteri,
poiché tale fattore costituisce un importante elemento di
certezza nella attuale fase di transizione del mercato; alcuni
di loro, inoltre, hanno giudicato questa previsione
particolarmente urgente ed hanno richiesto che una indicazione
in merito sia già contenuta nel presente provvedimento anzichè
nel disciplinare.
Al riguardo si osserva che l’esercizio di tale competenza
da parte dell’Autorità scaturisce dall’articolo 42, comma 2,
lettera b), del Codice delle comunicazioni elettroniche, ai
sensi del quale l’Autorità può imporre "l’obbligo agli
operatori di garantire l’accesso alle altre risorse di cui
all’allegato n. 2, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e
non discriminatorie, nella misura necessaria a garantire
l’accesso degli utenti finali ai servizi radiofonici e
televisivi digitali indicati nell’allegato n. 2". A sua
volta, il citato allegato n. 2, parte II include, tra le
risorse cui possono applicarsi condizioni a norma
dell’articolo 42, comma 2, lettera b) del Codice delle
comunicazioni elettroniche, l’accesso alle guide elettroniche
ai programmi (EPG).
In considerazione delle esigenze manifestate dal mercato, e
nel rispetto della sfera di competenza assegnata a questa
Autorità nella materia, appare ragionevole formulare, già nel
presente provvedimento, le indicazioni da applicare da parte
degli operatori in merito all’ordinamento automatico dei
canali offerti su piattaforma digitale terrestre, satellitare
e via cavo, stabilendo che i medesimi, nel determinare la
numerazione da applicare all’ordinamento automatico dei canali
devono tenere conto delle abitudini degli utenti finali, dei
criteri di semplicità d’uso e dell’applicazione di condizioni
eque, trasparenti e non discriminatorie.
RITENUTO, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle
osservazioni formulate nell’ambito della consultazione dei
soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti
esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema
di provvedimento adottato il 23 novembre 2006 di cui alla
delibera n. 663/06/CONS, e debbano essere riformulate alcune
disposizioni per assicurare maggior certezza, con ciò
rispondendo ai dubbi sollevati da alcuni partecipanti ed
emersi in sede applicativa;
UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Michele
Lauria, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento
concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
1. L’Autorità adotta, ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 7,
del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le modifiche al
regolamento concernente la radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale, riportate nell’allegato A alla presente delibera, che
ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Sono abrogate:
a) la delibera n. 253/04/CONS, del 3 agosto 2004, recante
"Norme a garanzia dell’accesso dei fornitori di contenuti di
particolare valore alle reti per la televisione digitale
terrestre", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n 197 del 23 agosto 2004;
b) la delibera n. 264/05/CONS, del 6 luglio 2005, recante:
"Disposizioni attuative degli articoli 1, comma 1, lett. a), n.
2, e 2, comma 2, della delibera n. 136/05/CONS", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 9
agosto 2005.
3) Sono fatti salvi, nei limiti e alle condizioni indicate
nelle modifiche al regolamento concernente la radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale, riportate nell’allegato A alla
presente delibera, i rapporti e gli effetti giuridici maturati
sulla base delle delibere abrogate di cui al comma 2.