Attenzione: la presente delibera è stata abrogata!
Consultare la Delibera n. 666/08/CONS
per le nuove disposizioni in merito.
Delibera n. 404/02/CONS
Modifica alla delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 del
08/01/2003
Art. 1
(Produttori di programmi radiotelevisivi)
Art. 2 (Comunicazioni delle società quotate in borsa)
Art. 3 (Dichiarazioni del controllante)
Art. 4 (Comunicazioni di variazione)
Art. 5 (Comunicazione annuale)
Art. 6 (Modelli)
Art. 7 (Disposizioni finali)
L’AUTORITA’
NELLA sua riunione di Consiglio del 18
dicembre 2002;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in
particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;
VISTO l’articolo 1, commi 7 e 9, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, e l’articolo 35, comma 1, del regolamento
concernente l'organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del
9 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;
VISTA la propria delibera n. 236/01/CONS
del 30 maggio 2001, recante "Regolamento per l’organizzazione e la
tenuta del Registro degli operatori di comunicazione", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno
2001;
VISTA la propria delibera 403/01/CONS,
recante modifiche alla delibera n. 236/01/CONS, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 7 novembre
2001;
VISTA la propria delibera n. 25/02/CONS,
che ha apportato ulteriori modifiche al regolamento per l’organizzazione
e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla
delibera n. 236/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 47 del 25 febbraio 2002;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122,
recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997,
249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché
norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie";
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ed il regolamento di attuazione approvato
con delibera CONSOB n° 11971 del 14 maggio 1999;
VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62,
recante "Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche
alla legge 5 agosto 1981, n. 416" e, in particolare, l’articolo 16 che
prevede quale condizione per l’inizio delle pubblicazioni l’iscrizione
delle testate al Registro degli Operatori di Comunicazione;
CONSIDERATA l’esigenza di far pervenire
tempestivamente al Registro degli Operatori di Comunicazione le
informazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate da parte di
tutti gli editori;
CONSIDERATA l’opportunità di rendere più
agevole e trasparente la comunicazione degli assetti proprietari delle
società quotate in borsa iscritte o "iscrivende" al Registro, alla luce
delle disposizioni specificamente previste per gli obblighi di
comunicazione alla CONSOB;
CONSIDERATA altresì l’opportunità di
estendere l’obbligo di iscrizione nel Registro anche ai produttori di
programmi radiotelevisivi che non svolgano attività di distribuzione,
onde addivenire alla creazione di un elenco di produttori indipendenti;
UDITA la relazione del commissario dott.
Giuseppe Sangiorgi;
DELIBERA
Articolo 1
(Produttori di programmi radiotelevisivi)
-
Nell’articolo 1, comma 2, lettera c) ed nella
rubrica dell’articolo 13 del regolamento per l’organizzazione e la
tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, le parole "imprese
di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi" sono
sostituite dalle seguenti: "imprese di produzione o distribuzione
di programmi radiotelevisivi".
-
L’articolo 2, comma 1, lettera c), è sostituito dal
seguente: "imprese di produzione o distribuzione di
programmi radiotelevisivi: i soggetti che producono, o
distribuiscono alle emittenti, programmi destinati alla
radiodiffusione sonora o televisiva".
Articolo 2
(Comunicazioni delle società quotate in borsa)
-
All’articolo 11, comma 1, del regolamento per
l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di
comunicazione sono apportate le seguenti modifiche:
-
la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a.
- l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e
della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di
voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole
partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale
sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/REG-
le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate
partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali
un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è
attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è
attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche
computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone,
fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali
il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle
società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e
c)".
-
La lettera d) è sostituita dalla seguente: "d. -
ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere
a), b) e c), l’indicazione delle società che dispongono, a mezzo di
controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate
in borsa, dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della
società da iscrivere".
-
All’articolo 12, comma 2 del regolamento per
l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di
comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:
-
La lettera a) è sostituita dalla seguente: "a.
- l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e
della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di
voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole
partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale
sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/REG-
le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate
partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali
un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è
attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è
attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche
computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone,
fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali
il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle
società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e
c)".
-
La lettera d) è sostituita dalla seguente: "d.
- ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere
a), b) e c), l’indicazione delle società che dispongono, a mezzo di
controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate
in borsa, dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della
società da iscrivere".
-
Dopo la lettera d) è inserita la seguente: "e.
- l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie,
interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti
sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere
a), b), c), d)."
-
All’articolo 12, comma 3, del regolamento per
l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di
comunicazione, la parola "5.3/REG" è soppressa.
-
All’articolo 14, comma 1, del regolamento per
l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di
comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:
-
La lettera a) è sostituita dalla seguente: "a.
- l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e
della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di
voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole
partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale
sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/REG-
le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate
partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali
un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è
attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è
attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche
computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone,
fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali
il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle
società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e
c)".
-
La lettera d) è sostituita dalla seguente: "d. -
ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere
a), b) e c), l’indicazione delle società che dispongono, a mezzo di
controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate
in borsa, dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della
società da iscrivere".
-
All’articolo 17, comma 1, del regolamento per
l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di
comunicazione, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a. -
l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e
della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto.
Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni
con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando
per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/REG- le rispettive
partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di
controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è
titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi,
sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di
voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di
cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate,
sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è
attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si
applica la successiva lettera b)".
-
All’articolo 22 del regolamento per
l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di
comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:
-
Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla
seguente: "a. - della società iscritta al registro. Se la
società iscritta al registro è quotata in borsa non si applica la
successiva lettera b);"
-
Dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1 bis
- Qualora la società iscritta al registro sia quotata in borsa,
essa dovrà dare comunicazione dei trasferimenti che comportano
variazioni del controllante di cui agli articoli 11, comma 1,
lettera a), 12, comma 2, lettera a), 14, comma 1, lettera a) e 17
comma 1, lettera a)."
-
Il comma 3 è sostituito dal seguente: " 3. -
Le comunicazioni di cui ai commi 1, 1 bis e 2 devono essere date
dall’acquirente o dal sottoscrittore entro trenta giorni dalla data
in cui il trasferimento o la sottoscrizione acquistano efficacia."
Articolo 3
(Dichiarazioni del controllante)
-
All’articolo 21 del regolamento per
l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di
comunicazione, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1.
I soggetti che controllano al momento dell’iscrizione o che
acquisiscono successivamente il controllo di uno o più soggetti di cui
al precedente articolo 2, comma 1, del presente regolamento, ai sensi
della vigente normativa generale e speciale, sono tenuti a darne
comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta
secondo i modelli "12.1/REG" e "12.2/REG", contenenti l’indicazione
del fatto o del negozio che determina l’acquisizione del controllo,
nonché, se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla
legge, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive
partecipazioni con diritto di voto."
Articolo 4
(Comunicazioni di variazione)
-
All’articolo 23 del regolamento per
l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di
comunicazione, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Fatta
eccezione per le variazioni concernenti la pubblicazione di nuove
testate, che vanno sempre comunicate, le comunicazioni di cui al
presente articolo non sono dovute dai soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere d2) ed f) con le medesime caratteristiche, nonché
all’articolo 12, comma 3".
Articolo 5
(Comunicazione annuale)
-
All’articolo 24 del regolamento per
l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di
comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:
-
il comma 1 è sostituito dal seguente: "I
soggetti iscritti di cui all’articolo 2, comma 1, in forma di
società di capitali o cooperative, sono tenuti a comunicare, entro
trenta giorni dalla data dell’assemblea che approva il bilancio, una
dichiarazione annuale, redatta secondo i modelli "2/REG", "5.1/REG",
"5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente l’aggiornamento -alla
data dell’assemblea- dei dati anagrafici e degli elenchi dei soci
delle società iscritte al registro e di quelle per le quali deve
essere indicato al registro l’elenco dei soci ai sensi del presente
regolamento, nonché l’indicazione delle eventuali relative
intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti
gravanti sulle azioni o quote. Le società quotate in borsa
effettuano la comunicazione annuale con una dichiarazione redatta
secondo i modelli 5.1/REG e 5.5/REG"
-
il comma 2 è sostituito dal seguente: "I
soggetti iscritti di cui all’articolo 2, comma 1, in forma di
società di persone, sono tenuti a comunicare, entro il 30 giugno di
ciascun anno, una dichiarazione redatta secondo i modelli "2/REG" e
"5.3/REG" –compilati facendo riferimento ad una stessa data-,
contenente l’aggiornamento dei dati anagrafici e degli elenchi dei
soci della società iscritta al registro, nonché l’indicazione delle
eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di
persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote."
-
dopo il comma 4 è inserito il seguente: "5. -
I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed f), sono
tenuti a trasmettere entro il 30 giugno di ciascun anno, in aggiunta
a quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3, una dichiarazione
redatta secondo i modelli 4/REG e 9.1/REG, contenente
l’aggiornamento alla stessa data dei dati relativi all’organo
amministrativo del soggetto ed alle testate edite."
Articolo 6
(Modelli)
-
I modelli 1/REG e 8/REG allegati alla delibera
236/01/CONS sono sostituiti dagli
omonimi modelli allegati alla presente delibera.
Articolo 7
(Disposizioni finali)
-
I modelli allegati costituiscono parte sostanziale
ed integrante della delibera.
-
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale
dell’Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell’Autorità:
www.agcom.it.
-
La presente delibera entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Napoli, 18 dicembre 2002
IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
Giuseppe Sangiorgi |
Enzo Cheli |
IL SEGRETARIO GENERALE |
|
Alessandro Botto |
|
Modelli
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Attenzione: la presente delibera è stata abrogata!
Consultare la Delibera n.
666/08/CONS per le nuove disposizioni in merito.
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