Attenzione: la presente delibera è stata abrogata!
Consultare la Delibera n. 666/08/CONS per le nuove disposizioni in merito.

Delibera n. 404/02/CONS
Modifica alla delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 del 08/01/2003

 
    

Art. 1 (Produttori di programmi radiotelevisivi)
Art. 2 (Comunicazioni delle società quotate in borsa)
Art. 3 (Dichiarazioni del controllante)
Art. 4 (Comunicazioni di variazione)
Art. 5 (Comunicazione annuale)
Art. 6 (Modelli)
Art. 7 (Disposizioni finali)


 

L’AUTORITA’

NELLA sua riunione di Consiglio del 18 dicembre 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;

VISTO l’articolo 1, commi 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e l’articolo 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;

VISTA la propria delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante "Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno 2001;

VISTA la propria delibera 403/01/CONS, recante modifiche alla delibera n. 236/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 7 novembre 2001;

VISTA la propria delibera n. 25/02/CONS, che ha apportato ulteriori modifiche al regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera n. 236/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 25 febbraio 2002;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie";

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ed il regolamento di attuazione approvato con delibera CONSOB n° 11971 del 14 maggio 1999;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416" e, in particolare, l’articolo 16 che prevede quale condizione per l’inizio delle pubblicazioni l’iscrizione delle testate al Registro degli Operatori di Comunicazione;

CONSIDERATA l’esigenza di far pervenire tempestivamente al Registro degli Operatori di Comunicazione le informazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate da parte di tutti gli editori;

CONSIDERATA l’opportunità di rendere più agevole e trasparente la comunicazione degli assetti proprietari delle società quotate in borsa iscritte o "iscrivende" al Registro, alla luce delle disposizioni specificamente previste per gli obblighi di comunicazione alla CONSOB;

CONSIDERATA altresì l’opportunità di estendere l’obbligo di iscrizione nel Registro anche ai produttori di programmi radiotelevisivi che non svolgano attività di distribuzione, onde addivenire alla creazione di un elenco di produttori indipendenti;

UDITA la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi;

DELIBERA


Articolo 1
(Produttori di programmi radiotelevisivi)

  1. Nell’articolo 1, comma 2, lettera c) ed nella rubrica dell’articolo 13 del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, le parole "imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi" sono sostituite dalle seguenti: "imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi".
  2. L’articolo 2, comma 1, lettera c), è sostituito dal seguente: "imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi: i soggetti che producono, o distribuiscono alle emittenti, programmi destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva".


Articolo 2
(Comunicazioni delle società quotate in borsa)

  1. All’articolo 11, comma 1, del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione sono apportate le seguenti modifiche:
    1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a. - l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/REG- le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c)".
    2. La lettera d) è sostituita dalla seguente: "d. - ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l’indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società da iscrivere".
  2. All’articolo 12, comma 2 del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:
    1. La lettera a) è sostituita dalla seguente: "a. - l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/REG- le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c)".
    2. La lettera d) è sostituita dalla seguente: "d. - ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l’indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società da iscrivere".
    3. Dopo la lettera d) è inserita la seguente: "e. - l’indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l’esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere a), b), c), d)."
  3. All’articolo 12, comma 3, del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, la parola "5.3/REG" è soppressa.
  4. All’articolo 14, comma 1, del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:
    1. La lettera a) è sostituita dalla seguente: "a. - l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/REG- le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere b) e c)".
    2. La lettera d) è sostituita dalla seguente: "d. - ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere a), b) e c), l’indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società da iscrivere".
  5. All’articolo 17, comma 1, del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a. - l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse –attraverso il modello 5.5/REG- le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applica la successiva lettera b)".
  6. All’articolo 22 del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:
    1. Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a. - della società iscritta al registro. Se la società iscritta al registro è quotata in borsa non si applica la successiva lettera b);"
    2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1 bis - Qualora la società iscritta al registro sia quotata in borsa, essa dovrà dare comunicazione dei trasferimenti che comportano variazioni del controllante di cui agli articoli 11, comma 1, lettera a), 12, comma 2, lettera a), 14, comma 1, lettera a) e 17 comma 1, lettera a)."
    3. Il comma 3 è sostituito dal seguente: " 3. - Le comunicazioni di cui ai commi 1, 1 bis e 2 devono essere date dall’acquirente o dal sottoscrittore entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento o la sottoscrizione acquistano efficacia."


Articolo 3
(Dichiarazioni del controllante)

  1. All’articolo 21 del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I soggetti che controllano al momento dell’iscrizione o che acquisiscono successivamente il controllo di uno o più soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, del presente regolamento, ai sensi della vigente normativa generale e speciale, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo i modelli "12.1/REG" e "12.2/REG", contenenti l’indicazione del fatto o del negozio che determina l’acquisizione del controllo, nonché, se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto."


Articolo 4
(Comunicazioni di variazione)

  1. All’articolo 23 del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Fatta eccezione per le variazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate, che vanno sempre comunicate, le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d2) ed f) con le medesime caratteristiche, nonché all’articolo 12, comma 3".


Articolo 5
(Comunicazione annuale)

  1. All’articolo 24 del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:
    1. il comma 1 è sostituito dal seguente: "I soggetti iscritti di cui all’articolo 2, comma 1, in forma di società di capitali o cooperative, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dalla data dell’assemblea che approva il bilancio, una dichiarazione annuale, redatta secondo i modelli "2/REG", "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente l’aggiornamento -alla data dell’assemblea- dei dati anagrafici e degli elenchi dei soci delle società iscritte al registro e di quelle per le quali deve essere indicato al registro l’elenco dei soci ai sensi del presente regolamento, nonché l’indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote. Le società quotate in borsa effettuano la comunicazione annuale con una dichiarazione redatta secondo i modelli 5.1/REG e 5.5/REG"
    2. il comma 2 è sostituito dal seguente: "I soggetti iscritti di cui all’articolo 2, comma 1, in forma di società di persone, sono tenuti a comunicare, entro il 30 giugno di ciascun anno, una dichiarazione redatta secondo i modelli "2/REG" e "5.3/REG" –compilati facendo riferimento ad una stessa data-, contenente l’aggiornamento dei dati anagrafici e degli elenchi dei soci della società iscritta al registro, nonché l’indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote."
    3. dopo il comma 4 è inserito il seguente: "5. - I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed f), sono tenuti a trasmettere entro il 30 giugno di ciascun anno, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3, una dichiarazione redatta secondo i modelli 4/REG e 9.1/REG, contenente l’aggiornamento alla stessa data dei dati relativi all’organo amministrativo del soggetto ed alle testate edite."


Articolo 6
(Modelli)

  1. I modelli 1/REG e 8/REG allegati alla delibera 236/01/CONS sono sostituiti dagli omonimi modelli allegati alla presente delibera.


Articolo 7
(Disposizioni finali)

  1. I modelli allegati costituiscono parte sostanziale ed integrante della delibera.
  2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell’Autorità: www.agcom.it.
  3. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Napoli, 18 dicembre 2002

IL COMMISSARIO RELATORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Sangiorgi Enzo Cheli
IL SEGRETARIO GENERALE  
Alessandro Botto  

Modelli
*documenti compressi nel formato .ZIP

 

Attenzione: la presente delibera è stata abrogata!
Consultare la Delibera n. 666/08/CONS per le nuove disposizioni in merito.

Informazione per visualizzare i Modelli: 

  1. scaricare i file cliccando sopra alle scritte in colore blu;
  2. verificare che sul computer in uso è disponibile un programma di decompressione file (ad esempio Winzip);
  3. verificare che sul computer in uso sia installato il programma Acrobat Reader.

In mancanza di detti programmi è possibile scaricarli gratuitamente:


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