Delibera n. 253/04/CONS
Norme a garanzia dell’accesso dei fornitori di
contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale
terrestre
L'autorità
NELLA riunione di Consiglio del 3 agosto 2004;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante
"Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTA la Direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3
ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti l'esercizio delle attività televisive così come modificata
dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno
1997;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante
"Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249
relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme
in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie
televisive";
VISTA la delibera n. 278/99/CONS del 20 ottobre
1999, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche
nell’ambito di ricerche e indagini conoscitive";
VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante
"Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia
di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il
risanamento di impianti radiotelevisivi" convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
VISTA la propria delibera n. 435/01/CONS del 15
novembre 2001 recante "Approvazione del regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, suppl.
ord. n. 259 (di seguito indicato come "regolamento");
VISTA la direttiva 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva quadro);
VISTA la raccomandazione della Commissione europea
dell’11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e
servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una
regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un
quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica pubblicata nella GUCE dell’8 marzo 2003;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.
259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito
indicato come "Codice");
VISTA la delibera n. 335/03/CONS, recante
"Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai
documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS" pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, n.
240;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante
"Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e
della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione";
VISTA la
delibera n. 39/04/CONS, recante "Consultazione pubblica concernente
norme a garanzia dell’accesso dei fornitori di contenuti di particolare
valore alle reti per la televisione digitale terrestre", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 30
marzo 2004, i cui termini sono stati prorogati con la delibera n.
115/04/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 6 maggio 2004, n. 105;
VISTE le
risposte pervenute e le osservazioni formulate a seguito della
consultazione pubblica indetta con delibera n. 39/04/CONS da parte di
AERANTI CORALLO, AIIP, APT, Cartoon Italia, Coordinamento Nazionale
Telestreet, DOC/IT, e.Bismedia, FRT, H3G, Home Shopping Europe, ISIMM,
La 7 Televisioni, Prima Tv, RAI, Rete Blu, RTI;
CONSIDERATO che l’art.23, comma 5, della legge 3
maggio 2004, n.112, ha previsto che, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della medesima legge, la licenza di operatore di rete
televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano
legittimamente l’attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo
concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1 del
medesimo articolo, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura
non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale e
che l’art.23, comma 6, della legge 3 maggio 2004, n.112, prevede che i
soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono
assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l’obbligo
di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento
previsto dall’articolo 29 del regolamento;
CONSIDERATO che l’art. 29 del regolamento aveva
previsto l’adozione da parte dell’Autorità di provvedimenti a tutela del
pluralismo e della concorrenza entro il 31 marzo 2004 e che, tuttavia,
il nuovo quadro normativo comunitario delle comunicazioni elettroniche,
recepito successivamente dal Codice, prevede che l’imposizione, la
modifica o la revoca di obblighi ex-ante a carico di operatori di
rete di comunicazioni elettroniche può avvenire solo con riguardo ad
"imprese che dispongono di un significativo potere di mercato previo
completamento delle procedure di analisi dei mercati rilevanti";
CONSIDERATO che il suddetto nuovo quadro
regolamentare non si applica, invece, ai contenuti dei servizi forniti
mediante reti di comunicazione elettronica e lascia impregiudicate le
misure adottate a livello nazionale per promuovere la diversità
culturale e linguistica e per assicurare il pluralismo dei mezzi di
informazione e che le disposizioni previste dal comma 1, lettere a) e b)
dell’art. 29 del regolamento riguardano specificatamente il profilo del
pluralismo informativo e la tutela dei fornitori di contenuti di
particolare valore;
RITENUTO, pertanto, opportuno adottare un primo
provvedimento che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 29, comma
1, lettere a) e b), preveda norme a garanzia dell’accesso alle reti
digitali terrestri per fornitori di contenuto di "particolare valore"
per il sistema televisivo nazionale e locale;
CONSIDERATO che, anche a seguito della
consultazione, per l’individuazione dei contenuti di particolare valore
in ambito nazionale, in particolare trasmessi attraverso canali
tematici, sono stati adottati i seguenti criteri: l’arricchimento del
contenuto educativo della programmazione, il rafforzamento del
pluralismo informativo, l’informazione e l’approfondimento dei fatti e
delle notizie, del contesto socio-economico, culturale e politico
nazionale ed internazionale, il miglioramento del rapporto fra il
cittadino e la pubblica amministrazione ovvero fra cittadino e fornitori
di servizi di interesse generale e di pubblica utilità, la promozione
dell’identità culturale nazionale ed europea;
CONSIDERATA, inoltre, la necessità di promuovere
in tale ambito i programmi dedicati alla formazione dei minori in età
scolare e prescolare, e di precisare che per questi ultimi non solo il
tema ma anche il linguaggio usato, gli argomenti trattati ed il format
(quali quelli del documentario e del cartone animato) debbono essere
adeguati alla finalità formativa del pubblico destinatario;
CONSIDERATO, infine, che la Direttiva 89/552/CE
prevede che per promuovere attivamente l'una o l'altra lingua, gli Stati
membri devono avere la facoltà di stabilire norme più rigorose o più
particolareggiate, secondo criteri linguistici, sempre che tali norme
rispettino il diritto comunitario e non si applichino alla
ritrasmissione di programmi originari di altri Stati membri, e che
qualora lo ritengano necessario per il conseguimento di obiettivi di
politica linguistica, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto
del diritto comunitario, di prevedere norme più dettagliate o più
rigorose, in particolare secondo criteri linguistici, per quanto
riguarda alcune o tutte le trasmissioni delle emittenti televisive
soggette alla loro giurisdizione;
CONSIDERATO che, per l’individuazione dei
contenuti di particolare valore in ambito locale, oltre ai criteri
individuati a livello nazionale, sono stati identificati, anche a
seguito della consultazione, l’informazione locale e l’approfondimento
della realtà socio-economica e politica a livello territoriale che
valorizzi le culture locali e dialettali e la multiculturalità, la
localizzazione territoriale dell’attività formativa legata allo sviluppo
dei servizi, dell’industria e dell’artigianato locali anche nel contesto
di politiche di internazionalizzazione, la tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute dalla legge;
CONSIDERATO che, nella definizione di regole a
garanzia dell’accesso dei fornitori di contenuto di particolare valore,
oltre alle specifiche previsioni del regolamento, si ritiene necessario
che gli operatori di rete forniscano un’adeguata informazione circa la
disponibilità di risorse trasmissive tramite un congruo preavviso e
opportune forme di pubblicità;
UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio
Pilati, relatore ai sensi dell’art. 32 del Regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità.
delibera
Art.1
(Definizioni)
1.
Ai fini del presente provvedimento valgono le
definizioni della legge n. 112/04 e si intende per:
a.
"regolamento": il regolamento relativo
alla radiodiffusione in tecnica digitale di cui all’allegato A della
delibera n. 435/01/CONS;
b.
"canale tematico": il fornitore di
contenuti che dedichi almeno il 70% della propria programmazione allo
stesso tema;
c.
"fase di avvio dei mercati": il periodo
che intercorre tra l’entrata in vigore del regolamento e la data di
cessazione delle concessioni in tecnica analogica, ossia la data della
completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive
in tecnica digitale;
d.
"fornitore di contenuti a carattere
comunitario": il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella
predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva
in ambito locale che si impegna:
1.
a non trasmettere più del 5% di pubblicità per
ogni ora di diffusione;
2.
a trasmettere programmi originali autoprodotti
per almeno il 50% dell’orario di programmazione giornaliero compreso
dalle 7 alle 21.
e.
"fornitori di contenuti indipendenti":
gli editori di palinsesti destinati alla televisione digitale terrestre
che non siano riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori
di rete ovvero che non siano in rapporto di controllo o di collegamento
con i suddetti operatori di rete ai sensi dell’art. 2, commi 16, 17 e
18, della legge n. 249/97 e dell’art. 2359, comma 3, codice civile;
f.
"programmi originali autoprodotti":
programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua
controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro
fornitore di contenuti;
Art. 2
(Oggetto)
-
Il presente provvedimento contiene le disposizioni minime di
riferimento che gli operatori di rete sono tenuti a rispettare per
garantire accesso alle reti per la televisione digitale terrestre da
parte dei fornitori di contenuti di particolare valore di cui all’art.
29, comma 1, lettere a) e b), del regolamento.
Art. 3
(Contenuti di particolare valore nell’ambito del sistema televisivo
nazionale)
1.
Ai fini del presente provvedimento, sono
identificati come fornitori di contenuti di particolare valore riguardo
alla qualità della programmazione ed al pluralismo informativo nel
sistema televisivo nazionale, i fornitori di contenuti indipendenti i
cui palinsesti, prevalentemente in lingua italiana, rispettano almeno
uno dei seguenti criteri:
a.
arricchimento del contenuto educativo della
programmazione attraverso canali tematici dedicati alla formazione, in
particolare quelli che, per scelta degli argomenti, del linguaggio e dei
formati, sono adatti ad un pubblico in età scolare o prescolare;
b.
rafforzamento del pluralismo informativo
attraverso canali tematici dedicati all’informazione e
all’approfondimento dei fatti e delle notizie, del contesto
socio-economico, culturale, multiculturale e politico nazionale ed
internazionale;
c.
miglioramento del rapporto fra il cittadino e
la pubblica amministrazione ovvero fra cittadino e fornitori di servizi
di interesse generale e di pubblica utilità attraverso l’offerta di
canali tematici e di servizi interattivi a ciò dedicati;
-
promozione dell’identità culturale nazionale ed
europea, per i canali che non rientrano nella definizione di canale
tematico, attraverso palinsesti che garantiscono una quota di
riserva a favore delle opere europee e di produttori indipendenti
maggiorata, rispetto a quella minima prevista dalla legge n. 122/98,
in misura del 25% per le opere europee ( per un totale pari al 75%)
e del 10% per i produttori indipendenti ( per un totale pari al 20%)
di cui almeno la metà prodotta negli ultimi 5 anni.
Art. 4
(Contenuti di particolare valore nell’ambito del sistema televisivo
locale)
1.
Ai fini del presente provvedimento, fatto
salvo il titolo preferenziale previsto dall’art. 36 della delibera n.
435/01/CONS, sono fornitori di contenuti di particolare valore nel
sistema televisivo locale, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a), n.
2, del regolamento, i fornitori di contenuti indipendenti i cui
palinsesti rispettano almeno uno dei seguenti criteri:
a.
riservano almeno il 70% della programmazione
ad uno o più dei seguenti temi:
1.
formazione, con particolare riferimento alla
localizzazione territoriale dell’attività formativa legata allo sviluppo
dei servizi, dell’industria e dell’artigianato locali anche nel contesto
di politiche di internazionalizzazione;
2.
informazione locale e approfondimento della
realtà socio-economica e politica a livello territoriale, compresi
canali dedicati alla valorizzazione delle culture locali e dialettali e
della multiculturalità;
3.
rapporto dei cittadini con le amministrazioni
locali e con i fornitori di servizi locali di interesse generale e di
pubblica utilità con offerta di programmi e servizi interattivi
dedicati.
b.
sono a carattere comunitario;
c.
dedicano la propria programmazione alle
minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, ferma restando la
riserva di capacità in favore delle medesime minoranze linguistiche.
Art. 5
(Obblighi degli operatori di rete)
1.
Gli operatori di rete, nella gestione e
fornitura della propria capacità trasmissiva, tengono conto delle
richieste di accesso da parte dei canali che rispondono ai criteri di
cui agli art. 3 e 4 del presente provvedimento, fermo restando il titolo
preferenziale previsto dall’art. 36, comma 1, del regolamento.
2.
Ai fini di quanto disposto dal comma 1, gli
operatori di rete assicurano:
a.
una corretta informazione, resa nota ai
potenziali interessati tramite la pubblicazione, sul proprio sito
Internet e su almeno due quotidiani nazionali, con un anticipo di almeno
60 giorni, circa la messa a disposizione di risorse trasmissive da
cedere a terzi, le relative condizioni tecniche ed economiche ed i
criteri prioritari di assegnazione;
b.
la parità di trattamento nelle condizioni
tecnico-economiche di offerta della capacità trasmissiva.
Art. 6
(Risorse insufficienti)
1.
Nel caso in cui la capacità messa a
disposizione da ciascun operatore di rete sia insufficiente a soddisfare
le richieste pervenute da parte dei fornitori di contenuti entro i
termini di cui all’art. 5, comma 2, lettera a), l’operatore di rete
adotta meccanismi che garantiscono un accesso in via prioritaria ai
fornitori di contenuti di particolare valore.
2.
L’operatore di rete soggetto all’obbligo di
destinare a terzi parte della propria capacità trasmissiva, o ai sensi
dell’art. 2 bis, comma 1, della legge 66/01 o in conseguenza di quanto
disposto dall’art. 25, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n.112,
oppure, al termine della fase di avvio dei mercati, in conseguenza di
quanto disposto dall’art. 24 della delibera 435/01/CONS, riserva ai
soggetti di cui agli artt. 3 e 4 del presente provvedimento almeno il
20% della propria capacità trasmissiva da destinare a terzi, e, in ogni
caso, una capacità sufficiente per la trasmissione di almeno un
programma televisivo.
3.
Ai fini della determinazione della base di
calcolo per il computo della capacità trasmissiva da destinare a terzi,
si considerano almeno cinque programmi per blocco di diffusione.
4.
Se la capacità trasmissiva è stata
integralmente occupata nella fase di sperimentazione, dal momento del
rilascio della licenza, gli operatori di rete di cui al comma 2
considerano comunque prioritarie le richieste pervenute dai fornitori di
contenuti di cui agli artt. 3 e 4 del presente provvedimento che devono
essere soddisfatte, nella misura della riserva di cui al medesimo comma
2, alla prima scadenza contrattuale utile.
5.
Al fine di soddisfare il maggior numero di
richieste di accesso alla propria capacità trasmissiva ed in caso di
risorse insufficienti, gli operatori di rete e prevedono la condivisione
statica e dinamica tra i fornitori di contenuti
Art. 7
(Risoluzione delle controversie)
1.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 28,
comma 1 del regolamento, per la risoluzione di eventuali controversie
tra operatori di rete e fornitori di contenuti nell’ambito
dell’applicazione dei criteri stabiliti nel presente provvedimento, si
applica l'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con la
medesima disciplina procedurale di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e
13 dell’allegato A alla delibera n.148/01/CONS intendendosi attribuiti
al Consiglio i poteri previsti dal predetto regolamento.
2.
Ai sensi dell’art. 28, comma 2, del
regolamento, gli accordi degli operatori di rete con i fornitori di
contenuti indipendenti sono preventivamente comunicati all’Autorità al
fine della verifica del rispetto delle disposizioni previste dal
presente provvedimento e dalla normativa vigente.
Art. 8
(Disposizioni transitorie e finali)
1.
Al fine di assicurare il rispetto dell’obbligo
di separazione societaria previsto dall’art. 5, comma 1, lettera g),
numero 2, della legge 3 maggio 2004, n.112, nonché dall’art. 27, comma
1, del regolamento, i soggetti di cui all’art. 23, comma 5, della legge
n. 112/04, possono richiedere il rilascio della licenza di operatore di
rete, anche a favore di altra società da esso controllata, ad esso
collegata o controllante il soggetto, ai sensi dell’art. 2359 c.c., a
condizione che tale società soddisfi, all’atto della richiesta, i
requisiti previsti dalla normativa vigente. I soggetti, legittimamente
operanti in ambito nazionale in tecnica analogica in virtù di una
concessione o del generale assentimento di cui alla legge 112/04, che
richiedono licenza di operatore di rete sono tenuti all’ atto di
presentazione della domanda ad attuare la separazione societaria fra
operatore di rete e fornitore di contenuti.
2.
L’Autorità si riserva di rivedere le presenti
disposizioni all’esito di una verifica dell’efficacia delle stesse alla
luce dell’evoluzione del mercato.
La presente delibera è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità ed entra in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Napoli, 3 agosto 2004
IL COMMISSARIO RELATORE |
IL PRESIDENTE |
Antonio Pilati |
Enzo Cheli |
Per attestazione
di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE |
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Alessandro Botto |
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Fonte: AGCOM
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