Delibera n. 253/04/CONS
Norme a garanzia dell’accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre

L'autorità

NELLA riunione di Consiglio del 3 agosto 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la Direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive così come modificata dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";

VISTA la delibera n. 278/99/CONS del 20 ottobre 1999, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito di ricerche e indagini conoscitive";

VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi" convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

VISTA la propria delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001 recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, suppl. ord. n. 259 (di seguito indicato come "regolamento");

VISTA la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

VISTA la raccomandazione della Commissione europea dell’11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica pubblicata nella GUCE dell’8 marzo 2003;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito indicato come "Codice");

VISTA la delibera n. 335/03/CONS, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione";

VISTA la delibera n. 39/04/CONS, recante "Consultazione pubblica concernente norme a garanzia dell’accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 30 marzo 2004, i cui termini sono stati prorogati con la delibera n. 115/04/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 6 maggio 2004, n. 105;

VISTE le risposte pervenute e le osservazioni formulate a seguito della consultazione pubblica indetta con delibera n. 39/04/CONS da parte di AERANTI CORALLO, AIIP, APT, Cartoon Italia, Coordinamento Nazionale Telestreet, DOC/IT, e.Bismedia, FRT, H3G, Home Shopping Europe, ISIMM, La 7 Televisioni, Prima Tv, RAI, Rete Blu, RTI;

CONSIDERATO che l’art.23, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n.112, ha previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l’attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1 del medesimo articolo, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale e che l’art.23, comma 6, della legge 3 maggio 2004, n.112, prevede che i soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l’obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto dall’articolo 29 del regolamento;

CONSIDERATO che l’art. 29 del regolamento aveva previsto l’adozione da parte dell’Autorità di provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza entro il 31 marzo 2004 e che, tuttavia, il nuovo quadro normativo comunitario delle comunicazioni elettroniche, recepito successivamente dal Codice, prevede che l’imposizione, la modifica o la revoca di obblighi ex-ante a carico di operatori di rete di comunicazioni elettroniche può avvenire solo con riguardo ad "imprese che dispongono di un significativo potere di mercato previo completamento delle procedure di analisi dei mercati rilevanti";

CONSIDERATO che il suddetto nuovo quadro regolamentare non si applica, invece, ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica e lascia impregiudicate le misure adottate a livello nazionale per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare il pluralismo dei mezzi di informazione e che le disposizioni previste dal comma 1, lettere a) e b) dell’art. 29 del regolamento riguardano specificatamente il profilo del pluralismo informativo e la tutela dei fornitori di contenuti di particolare valore;

RITENUTO, pertanto, opportuno adottare un primo provvedimento che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 29, comma 1, lettere a) e b), preveda norme a garanzia dell’accesso alle reti digitali terrestri per fornitori di contenuto di "particolare valore" per il sistema televisivo nazionale e locale;

CONSIDERATO che, anche a seguito della consultazione, per l’individuazione dei contenuti di particolare valore in ambito nazionale, in particolare trasmessi attraverso canali tematici, sono stati adottati i seguenti criteri: l’arricchimento del contenuto educativo della programmazione, il rafforzamento del pluralismo informativo, l’informazione e l’approfondimento dei fatti e delle notizie, del contesto socio-economico, culturale e politico nazionale ed internazionale, il miglioramento del rapporto fra il cittadino e la pubblica amministrazione ovvero fra cittadino e fornitori di servizi di interesse generale e di pubblica utilità, la promozione dell’identità culturale nazionale ed europea;

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di promuovere in tale ambito i programmi dedicati alla formazione dei minori in età scolare e prescolare, e di precisare che per questi ultimi non solo il tema ma anche il linguaggio usato, gli argomenti trattati ed il format (quali quelli del documentario e del cartone animato) debbono essere adeguati alla finalità formativa del pubblico destinatario;

CONSIDERATO, infine, che la Direttiva 89/552/CE prevede che per promuovere attivamente l'una o l'altra lingua, gli Stati membri devono avere la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate, secondo criteri linguistici, sempre che tali norme rispettino il diritto comunitario e non si applichino alla ritrasmissione di programmi originari di altri Stati membri, e che qualora lo ritengano necessario per il conseguimento di obiettivi di politica linguistica, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere norme più dettagliate o più rigorose, in particolare secondo criteri linguistici, per quanto riguarda alcune o tutte le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione;

CONSIDERATO che, per l’individuazione dei contenuti di particolare valore in ambito locale, oltre ai criteri individuati a livello nazionale, sono stati identificati, anche a seguito della consultazione, l’informazione locale e l’approfondimento della realtà socio-economica e politica a livello territoriale che valorizzi le culture locali e dialettali e la multiculturalità, la localizzazione territoriale dell’attività formativa legata allo sviluppo dei servizi, dell’industria e dell’artigianato locali anche nel contesto di politiche di internazionalizzazione, la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;

CONSIDERATO che, nella definizione di regole a garanzia dell’accesso dei fornitori di contenuto di particolare valore, oltre alle specifiche previsioni del regolamento, si ritiene necessario che gli operatori di rete forniscano un’adeguata informazione circa la disponibilità di risorse trasmissive tramite un congruo preavviso e opportune forme di pubblicità;

UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell’art. 32 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità.

delibera

Art.1
(Definizioni)

1.       Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni della legge n. 112/04 e si intende per:

a.       "regolamento": il regolamento relativo alla radiodiffusione in tecnica digitale di cui all’allegato A della delibera n. 435/01/CONS;

b.       "canale tematico": il fornitore di contenuti che dedichi almeno il 70% della propria programmazione allo stesso tema;

c.       "fase di avvio dei mercati": il periodo che intercorre tra l’entrata in vigore del regolamento e la data di cessazione delle concessioni in tecnica analogica, ossia la data della completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;

d.       "fornitore di contenuti a carattere comunitario": il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna:

1.       a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione;

2.       a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21.

e.       "fornitori di contenuti indipendenti": gli editori di palinsesti destinati alla televisione digitale terrestre che non siano riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete ovvero che non siano in rapporto di controllo o di collegamento con i suddetti operatori di rete ai sensi dell’art. 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell’art. 2359, comma 3, codice civile;

f.         "programmi originali autoprodotti": programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;

Art. 2
(Oggetto)

  1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni minime di riferimento che gli operatori di rete sono tenuti a rispettare per garantire accesso alle reti per la televisione digitale terrestre da parte dei fornitori di contenuti di particolare valore di cui all’art. 29, comma 1, lettere a) e b), del regolamento.

Art. 3
(Contenuti di particolare valore nell’ambito del sistema televisivo nazionale)

1.       Ai fini del presente provvedimento, sono identificati come fornitori di contenuti di particolare valore riguardo alla qualità della programmazione ed al pluralismo informativo nel sistema televisivo nazionale, i fornitori di contenuti indipendenti i cui palinsesti, prevalentemente in lingua italiana, rispettano almeno uno dei seguenti criteri:

a.       arricchimento del contenuto educativo della programmazione attraverso canali tematici dedicati alla formazione, in particolare quelli che, per scelta degli argomenti, del linguaggio e dei formati, sono adatti ad un pubblico in età scolare o prescolare;

b.       rafforzamento del pluralismo informativo attraverso canali tematici dedicati all’informazione e all’approfondimento dei fatti e delle notizie, del contesto socio-economico, culturale, multiculturale e politico nazionale ed internazionale;

c.       miglioramento del rapporto fra il cittadino e la pubblica amministrazione ovvero fra cittadino e fornitori di servizi di interesse generale e di pubblica utilità attraverso l’offerta di canali tematici e di servizi interattivi a ciò dedicati;

    1. promozione dell’identità culturale nazionale ed europea, per i canali che non rientrano nella definizione di canale tematico, attraverso palinsesti che garantiscono una quota di riserva a favore delle opere europee e di produttori indipendenti maggiorata, rispetto a quella minima prevista dalla legge n. 122/98, in misura del 25% per le opere europee ( per un totale pari al 75%) e del 10% per i produttori indipendenti ( per un totale pari al 20%) di cui almeno la metà prodotta negli ultimi 5 anni.

Art. 4
(Contenuti di particolare valore nell’ambito del sistema televisivo locale)

1.       Ai fini del presente provvedimento, fatto salvo il titolo preferenziale previsto dall’art. 36 della delibera n. 435/01/CONS, sono fornitori di contenuti di particolare valore nel sistema televisivo locale, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a), n. 2, del regolamento, i fornitori di contenuti indipendenti i cui palinsesti rispettano almeno uno dei seguenti criteri:

a.       riservano almeno il 70% della programmazione ad uno o più dei seguenti temi:

1.       formazione, con particolare riferimento alla localizzazione territoriale dell’attività formativa legata allo sviluppo dei servizi, dell’industria e dell’artigianato locali anche nel contesto di politiche di internazionalizzazione;

2.       informazione locale e approfondimento della realtà socio-economica e politica a livello territoriale, compresi canali dedicati alla valorizzazione delle culture locali e dialettali e della multiculturalità;

3.       rapporto dei cittadini con le amministrazioni locali e con i fornitori di servizi locali di interesse generale e di pubblica utilità con offerta di programmi e servizi interattivi dedicati.

b.       sono a carattere comunitario;

c.       dedicano la propria programmazione alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, ferma restando la riserva di capacità in favore delle medesime minoranze linguistiche.

Art. 5
(Obblighi degli operatori di rete)

1.       Gli operatori di rete, nella gestione e fornitura della propria capacità trasmissiva, tengono conto delle richieste di accesso da parte dei canali che rispondono ai criteri di cui agli art. 3 e 4 del presente provvedimento, fermo restando il titolo preferenziale previsto dall’art. 36, comma 1, del regolamento.

2.       Ai fini di quanto disposto dal comma 1, gli operatori di rete assicurano:

a.       una corretta informazione, resa nota ai potenziali interessati tramite la pubblicazione, sul proprio sito Internet e su almeno due quotidiani nazionali, con un anticipo di almeno 60 giorni, circa la messa a disposizione di risorse trasmissive da cedere a terzi, le relative condizioni tecniche ed economiche ed i criteri prioritari di assegnazione;

b.       la parità di trattamento nelle condizioni tecnico-economiche di offerta della capacità trasmissiva.

Art. 6
(Risorse insufficienti)

1.       Nel caso in cui la capacità messa a disposizione da ciascun operatore di rete sia insufficiente a soddisfare le richieste pervenute da parte dei fornitori di contenuti entro i termini di cui all’art. 5, comma 2, lettera a), l’operatore di rete adotta meccanismi che garantiscono un accesso in via prioritaria ai fornitori di contenuti di particolare valore.

2.       L’operatore di rete soggetto all’obbligo di destinare a terzi parte della propria capacità trasmissiva, o ai sensi dell’art. 2 bis, comma 1, della legge 66/01 o in conseguenza di quanto disposto dall’art. 25, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n.112, oppure, al termine della fase di avvio dei mercati, in conseguenza di quanto disposto dall’art. 24 della delibera 435/01/CONS, riserva ai soggetti di cui agli artt. 3 e 4 del presente provvedimento almeno il 20% della propria capacità trasmissiva da destinare a terzi, e, in ogni caso, una capacità sufficiente per la trasmissione di almeno un programma televisivo.

3.       Ai fini della determinazione della base di calcolo per il computo della capacità trasmissiva da destinare a terzi, si considerano almeno cinque programmi per blocco di diffusione.

4.       Se la capacità trasmissiva è stata integralmente occupata nella fase di sperimentazione, dal momento del rilascio della licenza, gli operatori di rete di cui al comma 2 considerano comunque prioritarie le richieste pervenute dai fornitori di contenuti di cui agli artt. 3 e 4 del presente provvedimento che devono essere soddisfatte, nella misura della riserva di cui al medesimo comma 2, alla prima scadenza contrattuale utile.

5.       Al fine di soddisfare il maggior numero di richieste di accesso alla propria capacità trasmissiva ed in caso di risorse insufficienti, gli operatori di rete e prevedono la condivisione statica e dinamica tra i fornitori di contenuti

Art. 7
(Risoluzione delle controversie)

1.       Ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1 del regolamento, per la risoluzione di eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di contenuti nell’ambito dell’applicazione dei criteri stabiliti nel presente provvedimento, si applica l'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con la medesima disciplina procedurale di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell’allegato A alla delibera n.148/01/CONS intendendosi attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal predetto regolamento.

2.       Ai sensi dell’art. 28, comma 2, del regolamento, gli accordi degli operatori di rete con i fornitori di contenuti indipendenti sono preventivamente comunicati all’Autorità al fine della verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente provvedimento e dalla normativa vigente.

Art. 8
(Disposizioni transitorie e finali)

1.       Al fine di assicurare il rispetto dell’obbligo di separazione societaria previsto dall’art. 5, comma 1, lettera g), numero 2, della legge 3 maggio 2004, n.112, nonché dall’art. 27, comma 1, del regolamento, i soggetti di cui all’art. 23, comma 5, della legge n. 112/04, possono richiedere il rilascio della licenza di operatore di rete, anche a favore di altra società da esso controllata, ad esso collegata o controllante il soggetto, ai sensi dell’art. 2359 c.c., a condizione che tale società soddisfi, all’atto della richiesta, i requisiti previsti dalla normativa vigente. I soggetti, legittimamente operanti in ambito nazionale in tecnica analogica in virtù di una concessione o del generale assentimento di cui alla legge 112/04, che richiedono licenza di operatore di rete sono tenuti all’ atto di presentazione della domanda ad attuare la separazione societaria fra operatore di rete e fornitore di contenuti.

2.       L’Autorità si riserva di rivedere le presenti disposizioni all’esito di una verifica dell’efficacia delle stesse alla luce dell’evoluzione del mercato.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Napoli, 3 agosto 2004

IL COMMISSARIO RELATORE IL PRESIDENTE
Antonio Pilati Enzo Cheli
 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

 
Alessandro Botto  

 

Fonte: AGCOM

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