Delibera n. 39/04/CONS Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75, serie generale, del 30 marzo 2004
Allegato A
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IL COMMISSARIO RELATORE Antonio Pilati |
IL PRESIDENTE Enzo Cheli |
Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Alessandro Botto |
Le parti interessate a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni, elementi di informazioni, e documentazione relativa alla proposta di provvedimento di cui all’allegato B, con particolare riferimento agli orientamenti indicati nei riquadri 1–6.
Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica concernente il provvedimento recante norme a garanzia dell’accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti di televisione digitale terrestre", nonché l’indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, opportunamente sottoscritte, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano al seguente indirizzo:
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento Regolamentazione
Ufficio operatori e contenuti dell’audiovisivo, editoria e
multimedialità
Att.ne ing. Federico Flaviano
Via delle Muratte 25
00187 ROMA
Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 081-7507.621
E’ gradito l’inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell’invio del documento cartaceo con le modalità suesposte.
Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere, in maniera puntuale e sintetica, le osservazioni della parte interessata sui punti descritti in dettaglio nell’Allegato B, preferibilmente nel rispetto dell’ordine espositivo proposto e della numerazione delle questioni indicata.
Le parti interessate possono chiedere, con apposita istanza presentata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine tassativo sopra indicato, di illustrare nel corso di un’audizione le proprie osservazioni sulla base del documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell’inizio dell’audizione stessa. L’audizione si terrà entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale.
Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell’Autorità stessa.
I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita, la dichiarazione di cui all’art. 3 del regolamento in materia di accesso, approvato con delibera n. 335/03/CONS contenente l’indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all’accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.
In considerazione dell’opportunità di pubblicare i documenti forniti, i soggetti rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata uno specifico "nulla osta alla pubblicazione" per le parti non sottratte all’accesso.
Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell’Autorità all’indirizzo www.agcom.it.
1. Quadro normativo
L’Autorità, ai sensi di quanto disposto dall’art. 29 dell’allegato A alla delibera 435/01/CONS (Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale), ha previsto di adottare, al termine del periodo utile per chiedere autorizzazioni alla sperimentazione della televisione digitale terrestre, provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza per la televisione digitale terrestre ad integrazione del regolamento stesso.
L’art. 29 recita: "L’Autorità, ai fini di garantire la tutela del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, che si realizzano con il complesso degli accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, adotta un provvedimento entro il 31 marzo 2004 che stabilisce, tenendo conto della partecipazione alla sperimentazione e considerando il titolo preferenziale previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 66/01:
a. norme a garanzia dell’accesso di fornitori di contenuti, non riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete, i quali rappresentano un particolare valore per:
1. il sistema televisivo nazionale, in ragione della qualità della programmazione e del pluralismo informativo;
2. il sistema televisivo locale, in ragione della qualità della programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della natura comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni monotematiche a carattere sociale, e della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge
b. criteri che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste da parte dei fornitori di contenuti, l’accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori di contenuti di cui alla precedente lettera a) in condizioni di parità di trattamento;
c. norme in materia di controlli e verifiche sulla separazione contabile dei soggetti titolari di autorizzazioni e licenze ai fini del rispetto del norme del presente regolamento;
d. norme in materia di limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati;
e. le modalità per l’adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 249/97, in materia di accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, ivi incluso l’obbligo di trasmettere programmi in chiaro;
f. sulla base dei principi di trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione, sentita l’Autorità garante per la concorrenza e del mercato, i criteri ed i limiti per l’assegnazione ai licenziatari di ulteriori frequenze o per il rilascio delle ulteriori licenze;
g. la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete anche tenendo conto della scarsità delle risorse e della necessità di promuovere l’innovazione."
Il provvedimento, i cui contenuti sono oggetto
della presente consultazione, riguarda le disposizioni del comma 1,
lettere a) e b), dell’art. 29.
Queste disposizioni attengono al profilo del pluralismo informativo e
alla tutela dei fornitori di contenuti di "particolare valore" e
possono, quindi, essere adottate indipendentemente dall’espletamento
della procedura di definizione ed analisi dei mercati prevista dagli
artt. 18 e 19 del Codice.
I destinatari del provvedimento oggetto della consultazione sono tutti
gli operatori di rete. In ragione della necessità di garantire e di
ampliare il grado del pluralismo informativo e culturale del sistema
televisivo, con particolare riferimento alla televisione digitale
terrestre, per tutti gli operatori di rete, relativamente alla quota di
capacità che la legge ed il regolamento 435/01/CONS riserva ai fornitori
di contenuti indipendenti, viene previsto un obbligo di "must offer"
secondo i criteri individuati dall’Autorità.
Per quanto riguarda i rimanenti punti di cui all’art. 29, comma 1, che
non appaiono avere rilevanza immediata sugli impegni di cui all’art. 35
del medesimo regolamento (relativi alla possibilità di convertire le
abilitazioni televisive), si ritiene opportuno valutare le misure
necessarie all’esito della procedura di analisi dei mercati rilevanti di
cui al Codice delle Comunicazioni elettroniche.
Con l’entrata in vigore del cosiddetto "nuovo pacchetto" di direttive
per le comunicazioni elettroniche il quadro regolamentare di riferimento
è infatti parzialmente mutato in quanto l’imposizione, modifica o revoca
di obblighi ex-ante a carico di operatori di rete di
comunicazioni elettroniche può avvenire solo con riguardo ad "imprese
che dispongono di un significativo potere di mercato previo
completamento delle procedure di analisi dei mercati rilevanti".
Tuttavia tale quadro normativo non si applica ai contenuti dei servizi
forniti mediante reti di comunicazione elettronica e lascia
impregiudicate le misure adottate a livello nazionale per promuovere la
diversità culturale e linguistica e per assicurare il pluralismo dei
mezzi di informazione.
In conformità con tale impostazione l’art. 2, comma 3, del Codice delle
Comunicazioni elettroniche, dispone infatti che "rimangono ferme e
prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di
reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e
televisivi".
2. Contenuti della bozza di provvedimento
2.1 Oggetto del provvedimento
L’art. 29 dispone che l’Autorità, al fine di garantire la tutela del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, adotta un provvedimento entro il 31 marzo 2004 che stabilisce:
a. norme a garanzia dell’accesso di fornitori di contenuti, non riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete, i quali rappresentano un particolare valore per:
1. il sistema televisivo nazionale, in ragione della qualità della programmazione e del pluralismo informativo;
2. il sistema televisivo locale, in ragione della qualità della programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della natura comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni monotematiche a carattere sociale e della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;
b. criteri che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste da parte dei fornitori di contenuti, l’accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori di contenuti di cui alla precedente lettera a) in condizioni di parità di trattamento;
Obiettivo principale del provvedimento è quindi disciplinare le condizioni minime atte a garantire che i fornitori di contenuti di cui all’art. 29, comma 1, lettera a), della delibera n. 435/01/CONS abbiano accesso alla capacità trasmissiva degli operatori di rete.
1 |
L’Autorità esprime l’orientamento di disciplinare con il presente provvedimento l’individuazione di condizioni minime atte a garantire che i fornitori di contenuti di “particolare valore”, secondo i criteri individuati nel provvedimento stesso, abbiano possibilità di accesso alle reti. |
2.2 Contenuti di particolare valore nell’ambito del sistema televisivo nazionale
Per quanto riguarda il sistema televisivo nazionale, fermo restando il titolo preferenziale previsto dall’art. 31, comma 1, del regolamento, le emittenti indipendenti di "particolare valore" potrebbero essere alternativamente individuate in riferimento ad almeno uno dei seguenti criteri:
a. l’arricchimento del contenuto educativo della programmazione attraverso canali tematici rivolti ad un pubblico di età scolare o prescolare ovvero in generale palinsesti relativi a programmi formativi;
b. il rafforzamento del pluralismo informativo attraverso canali tematici dedicati all’informazione e all’approfondimento dei fatti e delle notizie, del contesto sociale-economico, culturale e politico nazionale ed internazionale;
c. l’offerta di palinsesti tematici e di servizi interattivi dedicati al miglioramento del rapporto fra il cittadino e la pubblica amministrazione ovvero fra cittadino e fornitori di servizi di interesse generale e di pubblica utilità;
d. la promozione dell’identità culturale nazionale ed europea, per i canali che non rientrano nella definizione di canale tematico, attraverso palinsesti che garantiscano una quota di riserva a favore delle opere europee e di produttori indipendenti maggiore rispetto a quella minima prevista dalla legge n. 122/98. Tale maggiorazione si stima ragionevole nell’ordine del 25% per le opere europee ( per un totale quindi pari al 75%) e del 10% per i produttori indipendenti ( per un totale pari al 20%).
Indipendentemente dai requisiti di cui sopra, un ulteriore criterio selettivo potrebbe essere individuato nell’adozione di modalità tecniche che rendano fruibile la programmazione alle persone portatrici di handicap sensoriali, anche attraverso il sistema di comunicazione LIS ("lingua italiana dei segni") ovvero attraverso la disponibilità di sottotitolatura per oltre il 50% della programmazione ovvero per il tramite di un canale sonoro digitale ausiliario a favore dei non vedenti.
2 |
L’Autorità esprime l’orientamento di
individuare (fermo restando quanto previsto dall’art. 36 del
regolamento) come fornitori di contenuto di particolare valore per
il sistema televisivo nazionale, i canali indipendenti a natura
tematica dedicati ad una programmazione rivolta ai minori in età
scolare o pre-scolare ovvero a programmi formativi in generale
ovvero i canali tematici dedicati all’informazione e
l’approfondimento e l’offerta di programmi e applicativi interattivi
relativi al rapporto fra il cittadino e fornitori di servizi
pubblici. Per i canali che non rientrano nella definizione di canale
tematico si propone, in relazione alla promozione dell’identità
culturale nazionale ed europea, di considerare di "particolare
valore" i canali che dedichino almeno il 75% del tempo mensile di
trasmissione alle opere europee ed almeno il 20% del tempo di
diffusione alle opere europee di produttori indipendenti. L’Autorità esprime l’orientamento che, in ogni caso, particolare valore dovrà essere attribuito alla programmazione che è fruibile da persone portatrici di handicap sensoriali. |
2.3 Contenuti di particolare valore nell’ambito del sistema televisivo locale
Per quanto riguarda il sistema televisivo locale, nel rispetto degli assetti istituzionali correnti, l’Autorità esprime l’orientamento che, rimanendo fermo il titolo preferenziale previsto dall’art. 36, comma 1, del regolamento, l’emanando provvedimento dovrebbe solo indicare dei criteri "cornice" a partire dai quali, a livello territoriale, potrà essere progressivamente sviluppata una regolamentazione più dettagliata. Tali criteri potrebbero essere individuati nell’attribuzione a livello locale di un particolare valore alle emittenti:
a. di natura "comunitaria" ovverosia che si impegnano a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione e a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21 come previsto dal regolamento 435/01/CONS;
b. tematiche dedicate a programmi formativi, con particolare riferimento alla localizzazione territoriale dell’attività formativa legata allo sviluppo locale dei servizi, dell’industria e dell’artigianato;
c. tematiche dedicate all’informazione locale e all’approfondimento della realtà socio-economica e politica a livello territoriale, compresi canali dedicati alla valorizzazione delle culture locali e dialettali;
d. l’offerta di programmi e servizi interattivi dedicati al rapporto dei cittadini con le amministrazioni locali e con i fornitori di servizi locali di interesse generale e di pubblica utilità;
e. programmi dedicati alle minoranze linguistiche, con espresso obbligo di riserva di capacità per quanto concerne le minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
3 |
L’Autorità esprime l’orientamento, fermo restando il titolo preferenziale previsto dall’art. 36 del regolamento, di prevedere nell’emanando provvedimento, per quanto concerne l’emittenza locale, dei criteri generali che potranno essere oggetto di specifica e più dettagliata regolamentazione a livello locale ed in particolare di individuare fornitori di contenuto di particolare valore per il sistema televisivo locale in relazione alla natura comunitaria delle emittenti ovvero i canali tematici dedicati a programmi formativi ovvero quelli dedicati all’informazione locale e all’approfondimento, ivi compresi canali dedicati alla valorizzazione delle culture locali e dialettali o l’offerta di programmi e servizi di pubblica utilità con spiccata specificità locale ovvero di canali dedicati alle minoranze linguistiche. |
2.4 Obblighi degli operatori di rete
L’art. 29 del regolamento prevede, nella definizione di regole a garanzia dell’accesso per i fornitori di contenuti di particolare valore, due possibili scenari legati alla disponibilità o meno di risorse sufficienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste di accesso alla rete da parte dei fornitori di contenuti di particolare valore. Il provvedimento dovrebbe individuare le regole di accesso per i due scenari:
1. Nel primo scenario, ovverosia nel caso in cui le richieste di accesso non superino la capacità disponibile, l’accesso dei fornitori di contenuti di "particolare valore" potrebbe essere garantito tramite:
a. una corretta informazione da parte degli operatori di rete circa la disponibilità, le condizioni tecniche ed economiche di offerta relative alle risorse trasmissive da cedere a terzi;
b. l’offerta di capacità trasmissiva a condizioni di parità di trattamento. A tale fine appare necessaria una maggiore caratterizzazione di quanto già previsto dagli art. 25 e 27 del regolamento 435/01/CONS in materia di separazione contabile e societaria per gli operatori di rete, con l’emanazione di opportune linee guida in materia di ripartizione dei costi diretti ed indiretti legati all’utilizzo della rete.
2. Per i casi di cui all’art. 29, comma 1, lett. b), del regolamento, ovvero in presenza di risorse insufficienti a garantire a tutti i fornitori di contenuti che ne facciano richiesta accesso alla capacità trasmissiva, sarebbe opportuno prevedere (oltre a quanto previsto al punto 1):
a. a favore dei fornitori di contenuti di particolare valore, una percentuale "di riserva", che si ritiene congrua nell’ordine del 20%, da parte degli operatori di rete che ne hanno lo specifico obbligo (di legge o regolamento), della capacità disponibile da mettere a disposizione capacità trasmissiva a soggetti terzi;
b. meccanismi che garantiscano un accesso in via prioritaria ai fornitori di contenuti individuati nel presente provvedimento.
Nell’ipotesi in cui la capacità sia stata integralmente occupata nella fase di sperimentazione, al momento della conversione dell’abilitazione in licenza, l’operatore dovrebbe considerare comunque prioritarie (nella misura della percentuale "di riserva") le richieste pervenute dai fornitori di contenuti di particolare valore. Nel caso in cui tale percentuale di riserva non sia comunque sufficiente, deve essere prevista la possibilità da parte degli operatori di rete di stipulare accordi con più fornitori di contenuto per la stessa porzione di capacità trasmissiva. In tal caso si può ipotizzare che questa sia condivisa dai vari fornitori di contenuto, su base oraria e secondo criteri statici o dinamici. La condivisione di tipo statico presuppone la suddivisione della giornata televisiva in più fasce orarie occupate stabilmente da diversi fornitori di contenuti. La condivisione di tipo dinamico presuppone una rotazione periodica degli orari assegnati tra i vari fornitori di contenuti, in modo da garantire a questi ultimi pari opportunità nello sfruttamento di fasce di ascolto più adeguate al proprio pubblico di riferimento.
4 |
L’Autorità esprime l’orientamento che, ai fini di garantire l’accesso ai fornitori di contenuti, risulta necessaria una corretta e tempestiva informazione da parte degli operatori di rete circa la disponibilità di capacità trasmissiva a terzi e che vengano praticate condizioni di parità di trattamento economico e tecnico con opportuna ripartizione dei costi di accesso. |
Nel caso di risorse insufficienti l’accesso potrebbe essere inoltre garantito, da parte degli operatori di rete che hanno lo specifico obbligo di offerta, tramite una riserva di una apposita percentuale della capacità trasmissiva a favore dei fornitori di contenuto di particolare valore e tramite la possibilità per più fornitori di contenuti di occupare lo stesso "slot" trasmissivo in regime di condivisione statica e dinamica. La riserva di capacità che appare ritenersi congrua è pari al 20 % della capacità disponibile a terzi.
2.5 Risoluzione delle controversie
Le procedure di risoluzione delle controversie, nel caso di specie, assumono una particolare rilevanza al fine di garantire l’efficacia dell’impianto normativo a favore dei fornitori indipendenti; è opportuno pertanto rafforzare quanto già disposto dall’art. 28, comma 1, della delibera n. 435/01/CONS in merito alla risoluzione delle eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di contenuti di particolare valore, che prevede l’applicazione dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 249/97. Appare adeguato prevedere che la procedura per la risoluzione delle controversie sia conforme a quanto previsto dalla delibera n. 148/01/CONS, ovvero sue successive modificazioni ed integrazioni.
5 |
L’Autorità esprime l’orientamento che la procedura per la risoluzione delle controversie su istanza di una parte interessata sia quella prevista nella delibera n. 148/01/CONS. |
2.6 Disposizioni transitorie
Si ritiene opportuno, nell’emanando regolamento, precisare alcuni aspetti relativi alla tempistica per l’avvio delle procedure di rilascio delle licenze per operatore di rete ed in particolare che a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento oggetto della presente consultazione, venga prevista la possibilità di convertire l’abilitazione alla sperimentazione in licenza (secondo le modalità di cui all’art. 35 del regolamento).
Dovrebbero essere inoltre specificate le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla separazione societaria, di cui all’art. 27 del Regolamento, da completarsi, per gli operatori di rete che sono anche titolari di concessione nazionale, entro il termine previsto dall’art. 36 della delibera n. 435/01/CONS (conversione delle concessioni in licenze). L’Autorità nel presente provvedimento intenderebbe prevedere che il concessionario televisivo, all’atto della domanda di conversione dell’abilitazione in licenza di operatore di rete, dovrebbe in ogni caso presentare domanda di autorizzazione a fornire contenuti (relativamente ai programmi oggetto di concessione) e quindi attuare la separazione societaria entro il termine di cui all’art. 36 della delibera n. 435/01/CONS (almeno sei mesi prima la scadenza della concessione). Le suddette indicazioni dovrebbero avere effetto anche nei confronti della concessionaria del servizio pubblico.
6 |
L’Autorità esprime l’orientamento di far
coincidere l’avvio delle procedure di rilascio delle licenze per gli
operatori di rete o di conversione delle abilitazioni televisive a
partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per quanto riguarda la separazione societaria, gli operatori di rete che siano anche concessionari nazionali (anche se non trasmettono programmi diversi da quelli oggetto della concessione), dovrebbero attuarla entro il termine previsto dall’art. 36 della delibera n.435/01/CONS (ovverosia sei mesi prima della scadenza della concessione). L’Autorità esprime l’orientamento che le suddette indicazioni si applichino anche nei confronti della concessionaria del servizio pubblico. |
Fonte: AGCOM
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