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Legge 29 marzo 1999,
n. 78 Legge di conversioneArt. 1. 1. Il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversionepubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 (*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi Art. 1. Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini 1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 luglio 1999. Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 1999. A tal fine il disciplinare previsto dall'arti colo 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre sei mesi dall'integrazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive di cui al comma 3. Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni sulla base del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro tre mesi dall'integrazione del predetto piano di assegnazione. 3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni integra, anche in riferimento alle ulteriori risorse da assegnare ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro il 30 giugno 1999, con l'indicazione del numero delle emittenti che possono operare in ciascun ambito locale, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, approvato con deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998. Ai fini della predetta integrazione, i soggetti, compresi quelli legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, sulla base della legge 30 aprile 1998, n. 122, che intendono presentare domanda per svolgere attività televisiva in ambito locale, comunicano, con finalità ricognitive, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo specifico ambito locale nel quale intendono operare. 3-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, continua ad avvalersi, in conformità agli accordi stipulati con il Ministero delle comunicazioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero stesso fino alla data di effettiva immissione in servizio del personale indicato nell'articolo 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché le attività poste in essere, dal Ministero delle comunicazioni sulla base di intese e accordi di collaborazione stipulati anche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 3-ter. è consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora che dovrà avvenire entro il 30 novembre 2000. Art. 2. Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo 1. Ciascuna società di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata. è fatto a chiunque divieto di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, più di sessanta per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente il limite indicato puo' essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, puo' derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo periodo del presente comma e stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato, evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor valore commerciale. L'Autorità deve comunque pronunciarsi entro sessanta giorni in caso di superamento del predetto limite. Si applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 11), della legge 31 luglio 1997 n. 249. 2. I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina gli standard di tale apparato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1 luglio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate. 2-bis. Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni non possono utilizzare, nè diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. Art. 3. Interventi urgenti a sostegno 1. L'esercizio di emittenti televisive i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute, è consentito previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione è rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'art. 2, comma 6, lettera g), della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti televisive che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze è consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'art. 6, comma 4, del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione 1 dicembre 1998, n. 78. 1-bis. All'articolo 43-bis della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole: "delle concessionarie televisive" sono sostituite dalle seguenti: "radiofonici e televisivi diffusi". 2. Le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita, ai sensi della direttiva 89/5 52/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, e non trasmettono pubblicità, possono presentare domanda di concessione, a condizione che si impegnino a trasferire entro tre anni dal rilascio della concessione l'irradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite o via cavo. Tali emittenti possono effettuare le proprie trasmissioni contemporaneamente su frequenze terrestri e da satellite o via cavo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni proroga, per una sola volta, tale termine, in relazione allo sviluppo dell'utenza dei programmi da satellite e via cavo e, comunque, non oltre il termine di durata della concessione. 3. I soggetti titolari di emittenti
televisive locali legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, che dismettano la
propria attività e si impegnino a non acquisire partecipazioni di alcun genere per almeno
cinque anni in società titolari di emittenti televisive o in società direttamente o
indirettamente controllate o collegate alle stesse, presentano al Ministero delle
comunicazioni, entro e non oltre il 31 luglio 1999, domanda documentata per
ottenere un indennizzo, calcolato in base al bacino di utenza servito e al fatturato medio
conseguito negli ultimi tre anni, nei limiti delle risorse disponibili, nelle
seguenti misure massime: 3-bis. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, puo' richiedere alle emittenti interessate la eventuale ulteriore documentazione necessaria all'esatta determinazione della misura dell'indennizzo. Entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda, il Ministero, in contraddittorio con l'interessato, fissa la misura dell'indennizzo. La dismissione degli impianti, qualora l'indennizzo sia accettato entro il termine stabilito dal Ministero, è attuata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che accorda l'indennizzo stesso. 4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire 16 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5-bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni. 5-ter. All'art. 1, comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "non vengano superati" sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni". 5-quater. All'art. 1, comma 6, lettera b), n. 13), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo la parola: "radiotelevisive" sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni". 5-quinquies. Presso le strutture periferiche del Ministero delle comunicazioni viene istituito con decreto del Ministro un osservatorio a supporto della struttura prevista dall'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'istituzione dell'osservatorio non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato. 5-sexies. Su istanza degli interessati, presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni di concessione dovuti dalle emittenti radiotelevisive locali per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 possono essere corrisposti anche attraverso un pagamento dilazionato fino a dodici mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Il Ministero delle comunicazioni, previo accertamento delle somme dovute, comunica agli interessati le modalità e i termini di pagamento. Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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