DECRETO-LEGGE
30 GENNAIO 1999
n.15
Disposizioni
urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per
evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel
settore radiotelevisivo
Comunicato
di rettifica relativo al testo del decreto-legge 30 gennaio 1999, n.
15, coordinato con la legge di conversione 29 marzo 1999, n.78,
recante disposizioni urgenti.....
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione;
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Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per
assicurare la prosecuzione dell'attività delle emittenti
radiotelevisive private nazionali e locali legittimamente
operanti, differendo i termini di cui alla legge 30 aprile 1998,
n. 122, per il rilascio delle concessioni o di provvedimenti
autorizzatori, nonché per assicurare l'equilibrato sviluppo del
mercato dei diritti di trasmissione codificata di eventi sportivi
nazionali;
-
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 gennaio 1999;
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Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente
decreto-legge:
Art. 1
Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini
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E' consentita
ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999,
ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione
dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale fino al rilascio della concessione ovvero fino
alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 luglio
1999. Le domande di concessione devono essere presentate al
Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 1999. A tal fine
il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c),
n.6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è adottato entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
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E' consentita
ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999,
ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione
dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale
fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione
della domanda e, comunque, non oltre sei mesi dall'integrazione
del piano di assegnazione delle frequenze televisive di cui al
comma 3. Le domande di concessione o di autorizzazione devono
essere presentate al Ministero delle comunicazioni sulla base del
disciplinare previsto dall'art. 1, comma 6, lettera c),
della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro tre mesi
dell'integrazione del predetto piano di assegnazione.
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L'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni integra, anche in riferimento alle
ulteriori risorse da assegnare ai sensi dell'articolo 2, comma 6,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro il 30 giugno 1999, con
l'indicazione del numero delle emittenti che possono operare in
ciascun ambito locale, il piano nazionale di assegnazione delle
frequenze televisive, approvato con deliberazione 30 ottobre 1998,
n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre
1998. Ai fini della predetta integrazione, i soggetti, compresi
quelli legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999,
sulla base della legge 30 aprile 1998, n. 122, che intendono
presentare la domanda per svolgere attività televisiva in ambito
locale, comunicano, con finalità ricognitive, all'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, lo specifico ambito locale
nel quale intendono operare.
Art. 2
Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo
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E' fatto
divieto ai soggetti titolari di concessione o di autorizzazione
per trasmissioni radiotelevisive anche da satellite o
via cavo, con sede o impianti in territorio nazionale o anche in
Stati membri dell'Unione europea, di acquisire, sotto qualsiasi
forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso
soggetti controllati e collegati, più del sessanta per cento dei
diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata del
campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o
campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in
Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati
determinano la presenza di un solo acquirente, il limite indicato
può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in
esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. L'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, può derogare al predetto limite o
stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del
mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti
sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di
assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato.
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I
decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse
offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la
ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro
mediante l'utilizzo di un unico apparato. Dal 1° gennaio 2000 la
commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi
alle predette caratteristiche sono vietate.
Art. 3
Interventi urgenti a sostegno
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L'esercizio di
emittenti televisive i cui impianti sono destinati alla ricezione
e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali
televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze
linguistiche riconosciute, è consentito previa autorizzazione del
Ministero delle comunicazioni, che assegna le frequenze di
funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione è
rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti
locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al
territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche
riconosciute, nell'ambito delle riserva di frequenze prevista
dall'articolo 2, comma 6, lettera g),
della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti
televisive che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze è
consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati
all'articolo 6, comma 4, del regolamento approvato dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione 1° dicembre
1998, n. 78.
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Le emittenti
televisive le cui tramissioni consistono esclusivamente in
programmi di televendita, ai sensi della direttiva 89/552/CEE,
come modificata dalla direttiva 97/36 CE, e non trasmettono
pubblicità, sono abilitate a proseguire in via transitoria
l'esercizio delle reti su frequenze terrestri a condizione che,
all'atto della presentazione della domanda, si impegnino a
trasferire entro tre anni dal rilascio della concessione
l'irradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite o
via cavo. Tali emittenti possono effettuare le proprie
trasmissioni contemporaneamente su frequenze terrestri e da
satellite o via cavo. L'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni proroga, per una sola volta, tale termine, in
relazione allo sviluppo dell'utenza dei programmi da satellite e
via cavo e, comunque, non oltre il termine di durata del
provvedimento.
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I soggetti
titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti
alla data del 31 gennaio 1999, che dismettano la propria attività
e si impegnino a non acquisire partecipazioni di alcun genere per
almeno cinque anni in società titolari di emittenti televisive o
in società direttamente o indirettamente controllate o collegate
alle stesse, presentano al Ministero delle comunicazioni, entro e
non oltre il 31 luglio 1999, domanda per ottenere un indennizzo,
calcolato in base al bacino di utenza servito e al fatturato medio
conseguito negli ultimi tre anni, nelle seguenti misure massime:
a) lire cento
milioni se emittente operante in ambito provinciale;
b) lire
centottanta milioni se emittente operante in ambito
interprovinciale.
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All'onere
derivante al comma 3, valutato in lire 16 miliardi per l'anno
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base
corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo
utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
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Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
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Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente
decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
30 gennaio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Cardinale, Ministro
delle comunicazioni
Ciampi Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
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