Art. 145
19. L'erogazione delle somme di cui al comma 10, sesto periodo, dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n.488, come modificato dal comma 18 del presente articolo, avviene entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata dai comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, è erogato, entro il predetto termine del 30 settembre, un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno di erogazione. Il bando di concorso previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n.378, per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.448, è emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno. E' abrogata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni n. 378 del 1999.
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