DECRETO
21 settembre 1999, n.378 IL MINISTRO DELLE
COMUNICAZIONI
Vista la legge 6 agosto 1990, n.
223; A d o t t a
Art.
1. 1. I termini procedimentali e le
modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono specificati nel bando di
concorso emanato annualmente dal Ministero delle comunicazioni e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 2
1. Sono escluse dall'erogazione del
contributo: Art. 3 1. I soggetti che intendano ottenere il contributo previsto dall'articolo 1, qualora gestiscano più di una attività, anche non televisiva, devono impegnarsi ad instaurare un regime di separazione contabile e devono produrre uno schema di bilancio in cui risultino separate contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti all'attività dell'emittente televisiva e quelle inerenti ad altre attività. Art.
4
Art.
5. 1. Il compito di accertare la
sussistenza dei requisititi per beneficiare del contributo e di
predisporre le graduatorie per la ripartizione del contributo tra le
emittenti televisive locali tenendo conto degli elementi di cui
all'articolo 4 e dei punteggi indicati nella allegata tabella A è svolto
dai comitati regionali per le comunicazioni e fino alla costituzione di
questi ultimi, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
Art. 6 . 1. Le emittenti televisive locali
titolari di concessione che intendono beneficiare dei contributi previsti
dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, devono
inviare al comitato regionale per le comunicazioni competente apposita
domanda a mezzo raccomandata postale o via fax, entro trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di cui al comma 1
dell'articolo 1. Art. 7 1. Qualora risulti che la concessione del
contributo è stata determinata da elementi contenuti nella domanda o nella
documentazione allegata alla stessa non rispondenti alla realtà, il
provvedimento di concessione è revocato. ALLEGATO Avvertenza:
- Il testo dell'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", è il seguente: "3. Nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza previste dall'art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed anche al fine di incentivare l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è stanziata la somma di lire 24 miliardi per l'anno 1999, 24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001. Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle comunicazioni alle emittenti televisive locali titolari di concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993 ed ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, in base ad apposito regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro. del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Per una quota degli oneri recati dal presente comma, pari a lire 5 miliardi nel 1999 ed a lire 2 miliardi nel 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 8. Note alle premesse: - La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato". - Il testo dell'art. 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", è il seguente: "Art. 12. - - Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, reca: "Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione". - Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, reca: "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva". - Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, reca: "Disposizioni urgenti per l'esercizio della attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni". - Per il testo dell'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda nella nota al titolo. - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente confruisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 45, comma 3, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda nella nota al titolo. - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, reca: "Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali". - Il testo dell'art. 7 del citato decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è il seguente: "Art. 7. - ''3. Ai concessionari per 1a radiodiffusive televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi' come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.250 nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni''". 2. All'art. 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987 n. 67, come sostituito dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: ''tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi'' sono sostituite dalle seguenti: ''tribunale è'". 3. All'art. 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: ''pubblichino notizie da almeno tre anni''.". Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", è il seguente: "Art. 31 (Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni). - 1. Il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8, escluso il comma 10, 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. 2. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate il Garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato. 3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 10, ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'art. 8, comma 10, e di cui ai commi da 8 a 15 dell'art. 15, il Garante libera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4 dell'art. 10, salvo diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi. 4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione e all'autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. 6. Qualora il titolare di una o più concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 per fatti diversi dall'aumento delle tirature o abbia superato i limiti di cui al comma 2 dell'art. 15, per fatti diversi dall'aumento del fatturato dei propri mezzi, nonché i limiti di cui al comma 4 dell'art 15, il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari per ottemperare ai divieti entro un termine contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta giorni. 7. Nel caso di inosservanza dell'invito il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione su proposta del Garante. 8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5, e 18, ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 36 e nell'atto di concessione o autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. 9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato. 10. Ove il comportamento illegittimo persista, il Ministro delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3 ad un massimo di lire 100 milioni nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni. 11. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 8, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della concessione o autorizzazione. 13. Il Ministro delibera la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi: a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione o dell'autorizzazione; b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione; c) di proposta del Garante, formulata ai sensi dei commi 5 e 7. 14. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. 15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 12. 16. I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al Garante ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni richiamate dal presente articolo. 17. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano esclusivamente allo Stato. Nota all’art. 6:
Nota all’art. 7:
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