DECRETO 21 settembre 1999, n.378
Regolamento recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
(pubblicato nella GU n. 254 del 28-10-1999)

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Vista la legge 7 agosto 1990, n, 241, ed in particolare l'articolo 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente "Differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente: "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998;
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1 dicembre 1998, n. 78, concernente: "Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione te1evisiva
privata su frequenze terrestri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 45, comma 3;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni,dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante:
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento ndi posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";
Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nel predetto articolo 45, comma 3, della predetta legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 24 maggio 1999;
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri GM/120111/4506/DL/MG del 6 settembre 1999;

A d o t t a
il seguente regolamento:

 

 

Art. 1.
Beneficiari e ripartizione della somma stanziata

1. I termini procedimentali e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono specificati nel bando di concorso emanato annualmente dal Ministero delle comunicazioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le emittenti televisive locali titolari di concessione che, nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse, con provvedimento adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
3. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ripartito tra i vari bacini di utenza televisiva in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino televisivo che abbiano chiesto di beneficiare delle
misure di sostegno. Nella predetta ripartizione si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza televisiva ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione.
Si considera operante in un determinato bacino televisivo, l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata.
4. La somma assegnata a ciascun bacino di utenza televisivo è attribuita alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo per un quinto in parti uguali e per quattro quinti in base ad una graduatoria predisposta tenendo conto degli elementi indicati nell'articolo 4.

 

Art. 2
Esclusione dai contributi

 

1. Sono escluse dall'erogazione del contributo:
a) le emittenti nei cui confronti, nell'anno precedente a quello di erogazione del contributo, siano stati adottati i provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
b) le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano concordato con gli istituti previdenziali la rateizzazione dei contributi arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze previste, gli impegni assunti ovvero che abbiano in materia ricorsi giurisdizionali pendenti;
c) le emittenti assoggettate a procedura concorsuale fallimentare; d) le emittenti non in regola con il pagamento del canone.

  

Art. 3
Separazione contabile

1. I soggetti che intendano ottenere il contributo previsto dall'articolo 1, qualora gestiscano più di una attività, anche non televisiva, devono impegnarsi ad instaurare un regime di separazione contabile e devono produrre uno schema di bilancio in cui risultino separate contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti all'attività dell'emittente televisiva e quelle inerenti ad altre attività.

Art. 4
Elementi di valutazione


1. Gli elementi da valutare ai fini dell'erogazione all'emittente del contributo di cui all'articolo 1, sono i seguenti:
a) media dei fatturati realizzati nel triennio precedente;
b) personale applicato allo svolgimento dell'attività televisiva, in riferimento all'attività svolta nell'anno precedente a quello in cui è erogato il contributo stesso, suddiviso in base al contratto ad esso applicato:
1) a tempo determinato;
2) di formazione lavoro;
3) a tempo indeterminato;
4) per i giornalisti iscritti all'Albo professionale.
2. I punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui al comma 1 sono indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.

Art. 5.
Assegnazione dei contributi

1. Il compito di accertare la sussistenza dei requisititi per beneficiare del contributo e di predisporre le graduatorie per la ripartizione del contributo tra le emittenti televisive locali tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 4 e dei punteggi indicati nella allegata tabella A è svolto dai comitati regionali per le comunicazioni e fino alla costituzione di questi ultimi, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
2. Il contributo è erogato, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trenta per cento dei graduati, arrotondato all'unità superiore, in misura proporzionale al fatturato realizzato nel triennio precedente all'anno di presentazione della domanda.
3. Nel caso in cui l'emittente abbia già beneficiato di sovvenzioni previste da normative regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, l'importo del contributo da erogare è ridotto dell'ammontare delle sovvenzioni stesse.

Art. 6
Domanda di ammissione al contributo

. 1. Le emittenti televisive locali titolari di concessione che intendono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, devono inviare al comitato regionale per le comunicazioni competente apposita domanda a mezzo raccomandata postale o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla graduatoria: a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente con gli estremi dell'atto concessorio; b) la dichiarazione che l'impresa editrice ha già assolto a tutti gli obblighi contabili cui essa è tenuta ai sensi della normativa vigente; c) il numero di codice fiscale e di partita IVA della concessionaria.
3. Nella domanda sono indicati gli elementi, previsti dall'articolo 4, che si intendono sottoporre a valutazione; la domanda è corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei medesimi elementi.

Art. 7
Revoca del provvedimento di concessione

1. Qualora risulti che la concessione del contributo è stata determinata da elementi contenuti nella domanda o nella documentazione allegata alla stessa non rispondenti alla realtà, il provvedimento di concessione è revocato.
2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo a carico dei soggetti beneficiari di restituire, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto "ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati", oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, nonché l'esclusione dalla partecipazione alla distribuzione dei contributi per i tre anni successivi all'accertamento della non rispondenza di cui al comma 1.
3. Il recupero dei contributi erogati è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 settembre 1999
Il Ministro delle comunicazioni

ALLEGATO
Tabella A (art. 4, comma 2)
Punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui all'art. 4, comma 1, ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'articolo 1:
lettera a) fino a punti 200;
lettera b) per ogni dipendente assunto con contratto di lavoro giornalistico punti 60, per ogni dipendente assunto con contratto per addetti all'informazione iscritti agli albi professionali previsti dalla legge istitutiva dell'Albo dei giornalisti punti 45, per ogni altro dipendente punti 30; (le unità di personale assunto con contratto di formazione lavoro sono valutate nella misura del 50% del punteggio ad esso relativo, le unità di personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato sono valutate nella misura del 20% del punteggio ad esso relativo per ciascun anno di durata del contratto).
Per la lettera b) si prendono in considerazione i contratti di lavoro stipulati anteriormente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per ottenere il contributo: il punteggio è rapportato al periodo di durata del contratto.

Visto, il Ministro delle Comunicazioni
Cardinale


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Nota al titolo:

- Il testo dell'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", è il seguente:

"3. Nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza previste dall'art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed anche al fine di incentivare l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è stanziata la somma di lire 24 miliardi per l'anno 1999, 24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001. Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle comunicazioni alle emittenti televisive locali titolari di concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993 ed ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, in base ad apposito regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro. del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Per una quota degli oneri recati dal presente comma, pari a lire 5 miliardi nel 1999 ed a lire 2 miliardi nel 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 8.

Note alle premesse:

- La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato".

- Il testo dell'art. 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", è il seguente:

"Art. 12. -
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare, dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

- Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, reca: "Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione".

- Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, reca: "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva".

- Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, reca: "Disposizioni urgenti per l'esercizio della attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni".

- Per il testo dell'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda nella nota al titolo.

- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", è il seguente:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente confruisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 45, comma 3, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda nella nota al titolo.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, reca: "Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali".

- Il testo dell'art. 7 del citato decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è il seguente:

"Art. 7. -
1. Il comma 3 dell'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

''3. Ai concessionari per 1a radiodiffusive televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi' come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.250 nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni''".

2. All'art. 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987 n. 67, come sostituito dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: ''tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi'' sono sostituite dalle seguenti: ''tribunale è'".

3. All'art. 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: ''pubblichino notizie da almeno tre anni''.".

Nota all'art. 2:

- Il testo dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", è il seguente:

"Art. 31 (Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni). - 1. Il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8, escluso il comma 10, 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.

2. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate il Garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.

3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 10, ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'art. 8, comma 10, e di cui ai commi da 8 a 15 dell'art. 15, il Garante libera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4 dell'art. 10, salvo diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi.

4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione e all'autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

6. Qualora il titolare di una o più concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 per fatti diversi dall'aumento delle tirature o abbia superato i limiti di cui al comma 2 dell'art. 15, per fatti diversi dall'aumento del fatturato dei propri mezzi, nonché i limiti di cui al comma 4 dell'art 15, il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari per ottemperare ai divieti entro un termine contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta giorni.

7. Nel caso di inosservanza dell'invito il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione su proposta del Garante.

8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5, e 18, ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 36 e nell'atto di concessione o autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.

9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.

10. Ove il comportamento illegittimo persista, il Ministro delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3 ad un massimo di lire 100 milioni nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni.

11. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 8, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della concessione o autorizzazione.

13. Il Ministro delibera la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione o dell'autorizzazione;

b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione;

c) di proposta del Garante, formulata ai sensi dei commi 5 e 7.

14. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 12.

16. I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al Garante ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni richiamate dal presente articolo.

17. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano esclusivamente allo Stato.

Nota all’art. 6:

  • Per il testo dell’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", si veda nella nota al titolo.

Nota all’art. 7:

  • Il testo dell’art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, di approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali, è il seguente:
  • "Art. 2 – Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell’ordine, emesso dal competente ufficio dell’ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.
  • La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l’ufficio che l’emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella firma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all’Ufficio di conciliazione.
  • L’ufficiale giudiziario o l’usciere dell’Ufficio di conciliazione deve restituire all’Ufficio emittente l’originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione.
  • Per la intimazione ai debitori d’ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all’estero, sono applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni.
  • Per la effettuata notificazione è corrisposta all’ufficiale giudiziario o all’usciere del conciliatore la metà dei diritti spettanti , giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture".