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SCADENZE

 

Aggiornamento: 24/02/2019


CONTRIBUTI ALLE EMITTENTI RADIOFONICHE LOCALI
 

 

Scade il 30 ottobre di ogni anno il termine per la presentazione della domanda volta ad ottenere i benefici previsti per le emittenti radiofoniche locali, secondo quanto stabilito dalla Legge 448/2001, art. 52, comma 18 e regolato dal Decreto n. 225 del 01/10/2001.


Possono beneficiare delle misure di sostegno previste per le emittenti radiofoniche locali, le imprese legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della Legge 448/2011.

I soggetti che intendono ottenere il contributo previsto, qualora gestiscano più di un’attività, devono impegnarsi ad instaurare un regime di separazione contabile e devono produrre uno schema di bilancio in cui risultino separate contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti all’attività dell’emittente radiofonica e quelle inerenti ad altra attività. Qualora si gestiscano più imprese radiofoniche, la suddetta separazione contabile deve avere riguardo anche nei confronti delle emittenti.

L’avvenuto versamento dei canoni dovuti per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora costituisce condizione per l’erogazione del contributo.
Sono escluse dall’erogazione del contributo:
- le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- le emittenti assoggettate a procedura concorsuale fallimentare.

I soggetti aventi titolo ed interesse ad accedere allo stanziamento devono essere inoltre in regola con il versamento dei contributi previdenziali e, ove non abbiano provveduto nei termini di legge, sono invitati a regolarizzare con la massima urgenza la propria posizione contributiva a favore dei dipendenti in carico nei confronti degli enti previdenziali (INPS, INPGI ed ENPALS).

 

Legge 448/2001, art. 52, comma 18
Regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo previsto per le emittenti radiofoniche locali. (GU n. 242 del 15-10-2002)


Decreto n. 225 del 01/10/2001