Aggiornamento:
24/02/2019
CONTRIBUTI ALLE
EMITTENTI RADIOFONICHE LOCALI
Scade il 30 ottobre di
ogni anno il termine per la presentazione della domanda volta ad
ottenere i benefici previsti per le emittenti radiofoniche locali, secondo
quanto stabilito dalla Legge
448/2001, art. 52, comma 18 e regolato dal
Decreto n.
225 del 01/10/2001.
Possono beneficiare delle misure di sostegno previste per le emittenti
radiofoniche locali, le imprese legittimamente esercenti
alla data di entrata in vigore della Legge 448/2011.
I soggetti che intendono ottenere il contributo previsto, qualora
gestiscano più di un’attività, devono impegnarsi ad instaurare un regime
di separazione contabile e devono produrre uno schema di bilancio in cui
risultino separate contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti
all’attività dell’emittente radiofonica e quelle inerenti ad altra
attività. Qualora si gestiscano più imprese radiofoniche, la suddetta
separazione contabile deve avere riguardo anche nei confronti delle
emittenti.
L’avvenuto versamento dei canoni dovuti per l’esercizio dell’attività di
radiodiffusione sonora costituisce condizione per l’erogazione del
contributo.
Sono escluse dall’erogazione del contributo:
- le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei
contributi previdenziali;
- le emittenti assoggettate a procedura concorsuale fallimentare.
I soggetti aventi titolo ed interesse ad accedere allo stanziamento devono
essere inoltre in regola con il versamento dei contributi previdenziali e,
ove non abbiano provveduto nei termini di legge, sono invitati a
regolarizzare con la massima urgenza la propria posizione contributiva a
favore dei dipendenti in carico nei confronti degli enti previdenziali
(INPS, INPGI ed ENPALS).
Legge
448/2001, art. 52, comma 18
Regolamento recante modalità e criteri di
attribuzione del contributo previsto per le emittenti
radiofoniche locali.
(GU n. 242 del 15-10-2002)
Decreto n.
225 del 01/10/2001
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