Legge 28 dicembre 2001, n. 448

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, Suppl. Ordinario n. 285.


Art. 52.

(Interventi vari)

    18. Il finanziamento annuale di cui all’articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all’articolo 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall’anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell’ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.

Decreto n. 225 del 01/10/2001 del Ministro delle comunicazioni