10
marzo 2014
CANCELLAZIONI ROC
Ai tanti poteri attribuiti all'Agcom dalla legge 249/47 che ha
praticamente esautorato il Ministero delle comunicazioni dai suoi
tradizionali compiti declassandolo a puro esecutore di compiti
tecnici, si è unita anche la tenuta di un registro degli operatori
di comunicazione (ROC).
In precedenza tutti i mezzi di informazione facevano capo al
Registro nazionale della stampa che richiedeva l'iscrizione e una
eventuale comunicazione tutte le volte che fossero state apportate
modifiche di rilievo alla ragione sociale.
Contrariamente all'annunciato snellimento delle pratiche
burocratiche - una delle ragioni primarie del cattivo
funzionamento della cosiddetta macchina statale - l'Agcom ha
stabilito (la norma è inserita in un testo di legge) che
annualmente deve essere confermata l'attività di ciascuna testata.
Per
evitare future cancellazioni pertanto avvertiamo tutte le imprese
radiofoniche e televisive di mettersi in contatto con l'Agcom per
verificare la loro posizione.
10 marzo 2014
CANCELLAZIONI D'UFFICIO
Agcom, ROC: avvio procedura cancellazione d’ufficio di soggetti
inerti da oltre un triennio.
In data 4 marzo 2014, ai sensi dell’art. 12, comma 2 del
“Regolamento per l’organizzazione e alla tenuta del Registro degli
operatori di comunicazione”, così come modificato dalla delibera n.
393/12/CONS del 4 settembre 2012, l’Agcom informa i soggetti
interessati iscritti al ROC, ma che non hanno effettuato le
prescritte comunicazioni da oltre tre anni consecutivi, “fissando un
termine di quindici giorni, dalla data di ricezione della
contestazione, per produrre eventuali controdeduzioni. In caso di
mancato riscontro da parte del soggetto interessato, il Direttore
del Servizio, ovvero il Dirigente dell’Ufficio del Registro degli
operatori di comunicazione all’uopo delegato, dispone la
cancellazione d’Ufficio dal Registro”. Gli operatori chiamati in
causa sono tenuti a inviare la comunicazione annuale relativa
all’anno 2013, entro il termine massimo del 31 luglio 2014, per via
telematica (mediante l’accesso al portale
www.impresainungiorno.gov.it) e secondo le modalità illustrate
dal ROC. In caso contrario, in conformità a quanto disposto ai sensi
del predetto articolo 12, comma 2, si procederà alla cancellazione
d’ufficio dal Registro degli Operatori di Comunicazione. Ulteriori
chiarimenti e controdeduzioni potranno essere trasmessi all’Ufficio
Registro degli operatori di comunicazione (Centro Direzionale, Isola
B5 – Torre Francesco, cap. 80143 Napoli – posta elettronica
certificata:
agcom@cert.agcom.it – fax 0817507 581/683).
da: Newslinet