30
gennaio 2007
ARCHIVIAZIONE
Come annunciato pubblichiamo l'ordinanza di archiviazione del
procedimento a carico della "Radiofree" Radio Mouse di Palermo accusata
di infrazione dell'articolo 195 del codice postale già violato una
infinità di volte dalle reti regionali e nazionali.
All'ottima relazione tecnica dell'amico Carlo Gubitosa (ingegnere) ha
senz'altro concorso al pronunciamento favorevole da parte del giudice la
considerazione che l'attuale Radio Padania, in virtù di un emendamento a
sorpresa presentato alla legge finanziaria 448 dal leghista Davide
Caparini può occupare qualsiasi frequenza su base non interferenziale,
vedendosela poi riconoscere dall'ispettorato locale del ministero delle
comunicazioni.
Insieme ad altre sentenze di tribunale - esemplare quella a beneficio di
Disco Volante di Senigallia - si apre così la possibilità di dar vita ad
una seconda tornata di piccole radio e televisioni su frequenze che
appaiono completamente inutilizzate (Fm, Om o altro), rispondendo
all'enorme domanda di emittenza locale che leggi escogitate in genere da
ladroni del bene comune sono riuscite a comprimere lasciando soli
e indifesi i pochi coraggiosi che ancora resistono.
.........................................................................................
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione del giudice per le indagini preliminari
ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
Il giudice dottoressa Maria Pino
Esaminati gli atti del procedimento indicati in epigrafe nei confronti
di MORTILLARO Giacomo nato a Palermo il 30.04.1974
sottoposto a indagini in ordine al reato di cui all'articolo 195 D.P.R.
156/73
vista la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. in data
10.04.2006;
in esito all'udienza in camera di consiglio in data 21 dicembre 2006,
sciogliendo la riserva;
ritenuto che deve essere disposta l'archiviazione del procedimento;
rilevato che la relazione di consulenza tecnica prodotta dalla difesa dà
contezza della bassissima potenza del segnale emesso dai dispositivi di
trasmissione di "Radio Mouse" nonché l'utilizzo da parte di detta
emittente , di frequenze "in cono d'ombra"; che, conclusivamente, il
tecnico di parte esclude che il segnale suddetto abbia interferito con i
segnali di altissima potenza emessi dalle antenne a traliccio delle
radio locali o dei network nazionali;
che i dati evidenziarti e le considerazioni tecniche svolte inducono a
ritenere fondata la prospettazione difensiva /v,. memorioa in data
13.7.2006);
che. in particolare, nella fattispecie deve ritenersi applicabile di cui
all'art. 105 D. Lgs. 250/03, trattandosi di dispositivo di trasmissione
a corto raggio, come tale di "libero uso"
P.Q.M
Visto l'art. 409 c.p.p.;
dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli
atti al P.M.
Palermo 22 dicembre 2006
Il giudice per le indagini preliminari
Dott.ssa Maria Pino
25
gennaio 2007
TUTTI AL BAR
Uno dei primi problemi che abbiamo segnalato al ministro Gentiloni
riguardava il comportamento degli Ispettorati territoriali che gradualmente hanno finito
per agire autonomamente - totalmente privi di controlli - con tutti gli
inconvenienti che possono verificarsi ai danni delle imprese
radiofoniche e televisive più piccole.
In pratica, accadono fatti di incuria e favoritismo compresa l'attività
delle grosse imprese del settore che per "ammorbidire" l'ispettorato
locale nei loro confronti spesso chiedono uno studio "conto terzi" (la
legge 122 gli consente di accettarlo) per avere il pretesto di
erogare denaro di corruzione indiretta e alla luce del sole.
Una comoda posizione arbitrale quella dei direttori di queste propaggini
del ministero delle comunicazioni i quali di fronte ai casi più
difficili, simulano di demandare alla direzione centrale di Roma ogni
problema lasciando letteralmente marcire questioni che potrebbero
affrontare e risolvere rapidamente.
Forse è per questi motivi e per la nostra segnalazione che il segretario generale Marcello Fiori
dalla sua sede dell'Eur si è sentito spinto a visitare i vari
ispettorati territoriali, impegno che sta assolvendo in questi giorni.
L'operazione però presenta il pericolo che non succeda
assolutamente nulla perché i dirigenti degli ispettorati faranno di
tutto per presentare una situazione normale e magari l'informale
conversazione con il segretario generale che è venuto da Roma a
seccare finirà al
bar.
Secondo il nostro punto di vista c'è solo un modo per evitare che la
cosa si impantani fra tramezzini e tazzine: ogni operatore radiofonico o
televisivo che ritiene di avere subito torti e ingiustizie o sia tutt'ora
in attesa di ricevere risposta ad una sua richiesta deve raccogliere
-
fotocopiandola - la documentazione che riguarda il suo caso e
inviarla a
Roma IN PLICO RACCOMANDATO accompagnata da una lettera contenente una
breve narrativa dei fatti ritenuti lesivi dei suoi interessi. Indirizzo:
SEGRETARIO GENERALE
DOTTOR MARCELLO FIORI
VIALE AMERICA 201 3° PIANO
00144 ROMA EUR.
L'arrivo a destinazione potrà essere controllato dopo qualche giorno
telefonando alla segreteria di Marcello Fiori ai numeri 06/54442300,
06/54444300 oppure all'ufficio
protocollo: 06/54444330.
24
gennaio 2007
PRONUNCIAMENTO
Importante pronunciamento del Tribunale di Palermo in favore di una "radiofree"
chiamata Radio Mouse che potrà continuare a trasmettere nonostante
l'interdizione - degna di miglior causa, ovvero nei confronti dei tanti
prepotenti dell'etere intoccabili - dell'Ispettorato territoriale di
Palermo.
Nei prossimi giorni pubblicheremo in "Ultimissime" il testo del disposto
che ha determinato l'archiviazione del procedimento per presunta
violazione del solito 195 D.P.R. 156/73 applicato selettivamente visto
che le reti nazionali - ben coperte politicamente - hanno sempre fatto
indisturbate tutto ciò che volevano..
23 gennaio 2007
"SCADENZA"
2
Il 31
gennaio scadrebbe il termine per il pagamento della tassa di concessione
se essa fosse da corrispondere, ma come più volte abbiamo detto è
scritto essa non è dovuta per l'assenza di concessioni degne di questo
nome rilasciate da parte dello Stato attraverso il Ministero delle
comunicazioni.
Buona parte dei nostri associati non paga né canoni e tanto meno tasse,
forte della presenza del comma 5 dell'articolo 34 della legge 223/90 che
se rispettato avrebbe consentito attraverso appositi Piani di
assegnazione di fruire di frequenze in concessione sicure e non
interferite.
Ad uso dei superlegalitari che comunque hanno inteso corrispondere il
rinnovo della tassa versabile agli Uffici delle entrate locali,
precisiamo la sua entità avvertendo che le
"comunitarie" radiofoniche sono tenute al pagamento del 25 per cento):
Emittenti televisive
nazionali: 13.480 € (tassa di rilascio o rinnovo);
Emittenti televisive nazionali: 6740 €
(tassa annuale);
Emittenti televisive locali: 4.044 €
(tassa di rilascio o rinnovo);
Emittenti televisive locali: 2022 € (tassa annuale);
Emittenti radiofoniche nazionali: 2696 € ( tassa
di rilascio o rinnovo);
Emittenti radiofoniche
nazionali: 1348 € (tassa annuale);
Emittenti radiofoniche locali: 674 € (tassa
di rilascio o rinnovo);
Emittenti radiofoniche locali: 337 € (tassa annuale)
Nota di servizio -
Qualora il collegamento con il nostro sito
www.conna.it risultasse
temporaneamente fuori uso, invitiamo a valersi di
www.nuoveantenne.it
14
gennaio 2007
SCADENZA
Ricordiamo che entro il 31 gennaio è necessario presentare agli uffici
della presidenza del Consiglio in via Boncompagni 15 Roma la pre-domanda
per ottenere i contributi per l'editoria (elettricità e telefoni).
Pubblichiamo l'elenco dei documenti necessari tratto dall'articolo "Chi
insulta Bassanini" tratto dalla terza pagina di Nuove Antenne del
dicembre 1997, dove criticavamo le complicazioni escogitate per produrre
"selezioni" ai danni dei meno organizzati deboli nonostante i
provvedimenti dell'allora ministro Bassanini tendessero a semplificare
le cose.
Rivolgere pre-domanda e domanda (entro il 31 marzo) oggi è conveniente
perché ciò rappresenta un riconoscimento che abilita ad altre forme di
provvidenze.
a) dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà a firma del titolare o del legale
rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n.15
da cui risulti:
1)
la sede legale e operativa dell'impresa;
2) il
giornalista direttore responsabile della testata con l'indicazione della
qualifica rivestita;
3) il
proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso dalla
persona fisica o dalla società che esercita l'impresa;
4) le
ore di trasmissione quotidiane effettuate in media all'anno di
riferimento dei contributi tra le ore 7 e le ore 23;
5) estremi di iscrizione al registro delle imprese
radiotelevisive e della concessione radiodiffusione televisiva da parte
del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;
6) il
numero di codice fiscale e di partita Iva dell'impresa;
7)
l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti di
radiodiffusione televisiva prevista dall'articolo 32 della legge 6
agosto 1990 n. 223;
8) il
periodo di tempo dell'eventuale disattivazione da parte del Ministero
delle poste e telecomunicazioni durante il quale l'emittente ha
trasmesso immagini fisse o ripetitive;
b) copia autentica in
regola con le disposizioni sul bollo dell'atto costitutivo dello
statuto, nonché‚ del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina
degli amministratori e dei sindaci della società esercente l'impresa in
carico nell'anno in oggetto della domanda, ovvero certificato di
iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della persona fisica che esercita l'impresa;
c) il palinsesto dei
programmi trasmessi reso con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà firma del legale rappresentante dell'impresa ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4.1.1968 n.15; tale palinsesto deve indicare
l'ora di inizio e l'ora della fine di ogni programma con la relativa
durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria specificando se
trattasi di propri programmi informativi;
d) certificato in regola con le
disposizioni sul bollo rilasciato dal competente tribunale attestante
l'iscrizione della testata giornalistica che contraddistingue le
trasmissioni dell'emittente;
e)
per le imprese che richiedono il rimborso dell'80% delle spese per
abbonamento ai servizi di agenzie di informazione a diffusione nazionale
o regionale, copia autentica delle fatture relative a tali spese con la
documentazione dell'avvenuto pagamento.
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