30 gennaio 2006 6 ORE E NON DI PIU' Alle leggi interpretate restrittivamente a danno delle emittenti locali, corrisponde indifferenza e complicità a favore di quelle organizzazioni che mostrando tendenze affaristiche procedono in senso contrario alla legge. In piccolo è un po' il medesimo meccanismo che ha portato alla crescita mostruosa del gruppo Fininvest che prima si è inserito in tutta una serie di piccole aziende che operavano sull'intero territorio nazionale, giungendo poi in un secondo tempo - contando su complicità politiche e leggi compiacenti - ad assorbirle. Quanti hanno pensato riunendosi in "syndicate" di aver risolto i propri problemi sentendosi più "sicuri" economicamente, hanno trascurato l'obiettivo finale di quelle grosse imprese che dopo aver reso dipendenti le radio locali distaccandole dalla loro programmazione abituale destinata al territorio sul quale operano sono pronte a compiere il passo finale del loro definitivo annullamento. Le denunce presentate al Conna che facendole proprie le ha ribaltate sull'Autorità napoletana abbondantemente distratta da quelli che sono suoi compiti istituzionali (leggi anche questione Auditel- Audiradio) sono venute direttamente dalle emittenti locali che si sono sentite danneggiate dall'abuso dei collegamenti temporali eccedenti ben oltre le 6 ore quotidiane. Per fortuna il Conna gode ormai di larghi consensi; si distinguono in particolare gli amici di Assoradio che proprio in questi giorni sul loro sito www.assoradio.it (e-mail: assoradio@yahoo.it) spiegano in dettaglio cosa sta accadendo. La battaglia per far rispettare le regole richiede la partecipazione di tutte le emittenti locali anche quelle collegate in "syndacation" che devono badare anzitutto alla loro autonomia. Da parte dei centri "master" c'è già stato un tentativo di aggirare la legge confezionando programmi locali mandati in onda dalle varie collegate obbligandole però a mantenere illegalmente il marchio dell'organizzazione. Ciò deve essere impedito. Non lo diciamo noi ma il Testo Unico di legge 177 all'articolo 29 commi 4 e 5. Quest'ultimo, che riportiamo, non lascia ombra di dubbio. 5. Alle imprese di radiodiffusione (collegate in contemporanea per un massimo di 6 ore giornaliere ndr) sonora è fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse. 25 gennaio 2006 SPEREQUAZIONE (2) (Seguito dal 24 gennaio) Senza lasciarci prendere da una più che legittima indignazione, consapevoli che dopo, oltre trenta anni gli operatori del settore - specie quelli alla testa di piccole entità radiofoniche e televisive - sono ancora costretti a muoversi in regime di grossolane illegalità con ministri e sottosegretari privi di vergogna che hanno incessantemente promesso "leggi di sistema" o "testi unici" uno peggiore dell'altro, cerchiamo di restare ai fatti come sono stati scritti nelle stesse leggi che hanno formulato sotto dettatura di chi stava alle loro spalle. Cosa dice l'articolo 22 della legge Mammì punto 2 ? Che le radio a carattere comunitario sono tenute al pagamento di canoni e tasse nella misura del 25 per cento. Bene, verranno quindi versati dalle radio euro 84.25 e non 337 euro. E le televisioni locali per le quali non è previsto lo "sconto" insieme a quelle radio che dietro nostro consiglio non hanno mai voluto pagare? Nessun versamento, senza problemi: di fronte alla scandalosa illegalità, incredibilmente da nessuno contestata del rilascio delle "concessioni" in violazione dell'articolo 34 della legge 223/90, ogni debito cade. E così anche l'impegno di tenere aggiornato il registro di stazione (di cui nulla ci è stato più dato sapere!) è doppiamente insostenibile; 1) perché la secca l'abrogazione contenuta nel Testo unico pubblicato sulla G.U. dell'articolo 20 della legge 223/90 non lascia dubbi se non a burocrati incalliti e cavillosi; 2) anche questo obbligo riguardava i "concessionari" che allo stato attuale non ne conosciamo uno. Molti ritengono gli anni 1993/94 siano lontani per dar luogo a contestazioni legali impostate in questo modo. Ciò non è vero; è nel momento in cui si verifica un danno come una minaccia al proprio lavoro, una ingiunzione, una sanzione o altro che scatta il diritto di difendersi. Questo è il vero obbligo etico non quello di ottemperare a regole concepite per un quadro generale che non esiste. 24 gennaio 2006 SPEREQUAZIONE (1) Da più parti ci viene chiesto quanto versare entro il 31 gennaio quale "tassa di concessione" (articolo 22 della 223/90). Risposta semplice che viene leggendo quanto scritto sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 24 in data 31.01.2005: - televisioni locali 2.022.00 euro; - radio locali 337.00 euro. Ma qui sorge un primo problema: quale tipo di emittenza, quella commerciale o comunitaria? Non è forse vero che la legge 223/90 prevedeva per le cosiddette comunitarie il versamento del 25 per cento della somma cui erano tenute a pagare le "commerciali"? Secondo il Ministero - questa la spiegazione che ci ha lasciato interdetti - ci sarebbe stata equiparazione fra le tipologie da quando ambedue versano l'uno per cento dei loro ricavi in conto canone. Ci rendiamo conto che la necessità da parte ministeriale di incamerare denaro liquido è piuttosto forte anche per compensare l'enorme afflusso di capitali (0,35 per mille) diretti verso l'insaziabile "Autorità" che se li divide in stipendi principeschi e iniziative discutibili di un carrozzone che ci poteva essere risparmiato. Ma se c'era questa necessità da parte del Ministero, perché non esercitare la massima pressione nei confronti dei politici con i quali c'è uno stretto rapporto, affinché la scandalosa tassa di concessione per le reti nazionali fosse elevata in proporzione ai loro guadagni? Sapete quanto paga una rete nazionale televisiva a diffusione nazionale (Canale 5, Rai 1, Tv7 ecc..) ? Appena 13.480.00 euro e se radiofonica (ridicolo) 1348.00 euro, quando questo tipo di mega imprese dovevano - stante i loro guadagni - essere tassate per alcuni milioni di euro (o subire un aggancio percentuale sui ricavi) senza che la loro stabilità economica potesse minimamente risentirne. (segue) 13 gennaio 2006 SOSPENSIVA Il Consiglio di Stato - mentre scriviamo la seduta è ancora in corso - ha accolto il ricorso dell'avvocato Chiola per conto della Frt sulla questione delle televendite televisive, avverso alla sentenza del Tar del Lazio che impediva in particolare la presenza della cartomanti prima delle ore 23. La sospensiva ha effetto fino al 20 giugno compreso, dopo quella data la causa dovrà entrare nel merito. 05 gennaio 2006 24 SU 24 Il Ministero delle comunicazioni ai tempi delle famigerate, illegali concessioni, con le esclusioni che si sono avute per le più inconsistenti sciocchezze - sempre avvallate dalla "giustizia" amministrativa, Tar e Consiglio di Stato - ha sempre dimostrato di dare interpretazioni di comodo o restrittive delle leggi vigenti ai danni delle imprese radiofoniche e televisive locali. Anche l'Autorità per le comunicazioni ha sempre mostrato una particolare tendenza ad essere forte con i deboli caricandoli di oneri burocratici insostenibili e spesso senza né capo né coda. Con i "forti" invece, basta leggere il titolo del nostro Nuove Antenne di novembre "Comunicazioni: il "Garante" chi garantisce?" per capire cosa ne pensiamo. Il Conna non ha mai smesso di tallonare i due organismi, centrali per la vita delle emittenti; a suo tempo tentammo di affrontare la questione degli "splittaggi" senza riuscire a risolverla perché nel frattempo - i titolari delle emittenti sanno chi devono ringraziare - qualcuno aveva fatto legittimare questa pratica innaturale. Consola il fatto che sulla distanza gli inserzionisti hanno dimostrato di prediligere per la loro pubblicità locale una emittente legata al territorio che opera sul posto ad altre che hanno sede chissà dove. Ora, i nostri associati radiofonici hanno un altro motivo di soddisfazione per verificare che il sostegno che ci danno non è vano: il Conna ha contribuito validamente con le sue continue pressioni a far interdire le finte reti nazionali la cui attività illegale di trasmissione 24 ore su 24 ha messo in ginocchio tante locali spingendole a vendersi al miglior offerente. Mentre procureremo che l'operazione di sequestro di una emittente fuori legge si estenda a tutte le altre, invitiamo a leggere i particolari sull'intervento degli organi dello Stato e considerazioni relative sul sito www.assoradio.it |
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