CIRCUITO NAZIONALE
DELL'INFORMAZIONE D'EMERGENZATesto della convenzione
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225
tra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e
le Associazioni che rappresentano le imprese private di
radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale
legittimamente operanti per la costituzione del
Circuito nazionale dell'informazione d'emergenza
Convenzione tra il Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Associazioni
AERANTI-CORALLO; ALPI; ARCO; CONNA; CNT; FRT; REA; RNA che
rappresentano le imprese private di radiodiffusione sonora e
televisiva in ambito nazionale e locale (le imprese private di
radiodiffusione sonora e televisiva e il Dipartimento della Protezione
Civile - in breve DPC - potranno di seguito, essere denominati
singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti")
premesso che
il Servizio nazionale della protezione civile e' stato istituito dalla
legge 24 febbraio 1992, n. 225, con il compito di "tutelare la
integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni
o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi
e da altri eventi calamitosi" (articolo 1, comma 1, della legge n.
225/1992);
le attività di protezione civile sono "volte alla previsione e
prevenzione dei vari tipi di rischio, al soccorso delle popolazioni
sinistrate e ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a
superare l'emergenza" (articolo 3, comma 1, della legge n. 225/1992);
al fine di perseguire le proprie finalità istituzionali "le strutture
nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni
con soggetti pubblici e privati" (articolo 6, comma 1, della legge n.
225/1992);
per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello
stato di emergenza provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri,
anche a mezzo di ordinanze. Tali ordinanze, se emanate in deroga alle
leggi vigenti, sono comunque adottate nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e "devono contenere l'indicazione
delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere
motivate" (articolo 5, comma 5, legge n. 225/1992);
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 112/04, "l'attività
di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata,
costituisce un servizio di interesse generale";
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lett. g), della legge n. 112/04 la
società Concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
"comunque garantisce la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità
sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri" anche in considerazione di
quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 7 giugno 2000,
n. 150;
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 7 giugno 2000, n. 150
"le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate possono,
per finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di
utilità sociale";
ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, "al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva
informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del
Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza
un programma informativo nazionale di pubblica utilità".
il Consiglio dell'Unione Europea con decisione del 9 dicembre 1999 ha
istituito un programma di azione comunitario a favore della Protezione
Civile dei Paesi membri;
considerato che
le imprese private di radiodiffusione sonora e televisiva sono da
sempre sensibili alle tematiche sociali e intendono supportare il DPC
con servizi di pubblica utilità fruibili nelle situazioni di
emergenza;
l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, d'intesa con il
Ministero delle Comunicazioni e con il Dipartimento della Protezione
Civile, ha inteso promuovere la costituzione del "Circuito nazionale
dell'informazione di emergenza" (CNIE) al fine di sostenere, sotto il
profilo della comunicazione, e gratuitamente per i cittadini, l'azione
del DPC nei casi di necessità e urgenza provocati da calamità naturali
e d'altra natura;
di tale Circuito fanno parte gli operatori di telefonia mobile; le
imprese private di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito
nazionale e locale iscritte alle Associazioni aderenti; nonché la
Concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo in virtù
della Convenzione Stato - RAI e del contratto di servizio stipulato
con il Ministero delle Comunicazioni;
ciò premesso e considerato
tra il DPC e le Associazioni AERANTI-CORALLO; ALPI; ARCO; CONNA; CNT;
FRT; REA; RNA che rappresentano le imprese private di radiodiffusione
sonora e televisiva si stipula la presente Convenzione:
Articolo 1 (Ambito di applicazione)
1. Le premesse e le considerazioni di cui sopra costituiscono parte
integrante della presente Convenzione.
2. Con la presente Convenzione il Dipartimento della Protezione Civile
e le Associazioni che rappresentano le imprese private di
radiodiffusione sonora e televisiva firmatarie, aderiscono al
'Circuito nazionale della informazione d'emergenza' composto dalle
imprese radiotelevisive legittimamente operanti e aderenti alle
associazioni medesime che intendano parteciparvi. La Convenzione è
aperta ad eventuali ulteriori adesioni, d'intesa con il DPC.
Articolo 2 (Oggetto del servizio)
1. Il DPC fornisce, sotto la propria responsabilità, le comunicazioni
riguardanti situazioni di emergenza, di calamità naturali, catastrofi
o altri grandi eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, come definiti nella
lettera c), dell'art. 2, comma 1, della legge n. 225/1992, come
modificata dalla legge n. 401/2001, o comunque riguardanti situazioni
d'emergenza che a giudizio del DPC possano giustificare particolari
misure di comunicazione nell'interesse della sicurezza e della
incolumità dei cittadini.
Articolo 3 (Tempi e modalità della comunicazione del DPC)
1. Il DPC si incarica di specificare quando tali comunicazioni debbano
essere diffuse con immediatezza, e con riferimento a quali parti del
territorio nazionale.
2. Tali informazioni saranno sempre precedute dalla dizione:
"comunicazione d'urgenza della Protezione Civile Nazionale".
Articolo 4 (Impegni delle imprese radiofoniche e televisive)
1. Le imprese radiofoniche e televisive iscritte alle Associazioni
aderenti al Circuito si impegnano a trasmettere con immediatezza tali
comunicazioni nella loro interezza, senza modifiche o alterazioni del
contenuto, precisando sempre la fonte informativa della comunicazione.
Le stesse imprese non sono responsabili del contenuto di tali
informazioni.
Articolo 5 (Agenzie di informazione radiotelevisiva e circuiti)
1. La diffusione delle suddette comunicazioni d'emergenza da parte
delle imprese radiofoniche e televisive iscritte alle Associazioni
aderenti al Circuito potrà avvenire anche attraverso il collegamento
operato dalle imprese stesse con le agenzie di informazione
radiotelevisiva e con i circuiti costituiti ed operanti ai sensi
dell'articolo 21 della legge n. 223/90 e dell'articolo 8 della legge
n. 112/04.
Articolo 6 (Ingresso diretto nelle trasmissioni)
1. Il DPC, a livello locale ed in presenza di circostanze che
evidenziano rischi particolari, potrà concordare modalità di ingresso
diretto nelle trasmissioni, con la diffusione delle informazioni
d'emergenza, di quelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva
in ambito locale che - in quanto aderenti alle Associazioni firmatarie
- abbiano convenuto tale procedura. Il DPC informerà periodicamente le
associazioni firmatarie della presente Convezione degli accordi
intervenuti in tal senso.
Articolo 7 (Collegamenti satellitari)
1. La fornitura delle comunicazioni d'emergenza alle imprese
radiotelevisive, compresi i circuiti e le agenzie di informazione
radiotelevisiva, viene assicurata a carico del DPC, se del caso, anche
attraverso collegamento satellitare, secondo tempi e modalità
stabiliti dal Gruppo di lavoro di cui all'articolo 11.
Articolo 8 (Convenzioni locali)
1. Nell'ambito delle finalità della presente Convenzione nazionale,
analoghe convenzioni di carattere locale potranno essere sottoscritte
dalle Associazioni a carattere nazionale delle imprese radiotelevisive
e, d'intesa con il DPC, dalle strutture regionali della Protezione
Civile.
Articolo 9 (Campagne di informazione)
1. Il DPC e le Associazioni delle imprese di radiodiffusione sonora e
televisiva si impegnano a promuovere di comune intesa periodiche
campagne di informazione sui temi della Protezione civile da
diffondere attraverso il 'Circuito della informazione d'emergenza' e
ogni altro media disponibile a tale scopo.
Articolo 10 (Oneri e spese)
1. Il DPC e le Associazioni firmatarie della presente Convenzione si
attivano congiuntamente presso il Governo ed il Parlamento per
reperire le risorse finanziarie necessarie al potenziamento del
Circuito e alla dotazione di adeguate attrezzature capaci di garantire
la continuità del servizio di radiodiffusione in caso di calamità da
parte delle imprese iscritte alle Associazioni aderenti al Circuito
stesso.
Articolo 11 (Gruppo di lavoro)
1. I promotori e le Parti della presente Convenzione danno vita a un
Gruppo di lavoro incaricato di seguire la fase operativa dell'accordo;
monitorare i suoi effetti; verificarne l'evoluzione; suggerire, in
base alla concreta esperienza, le implementazioni ritenute necessarie
del 'Circuito nazionale dell'informazione d'emergenza' per quanto
riguarda gli aspetti tecnico-organizzativi della rete e i contenuti
dell'informazione.
Articolo 12 (Risoluzione delle controversie)
1. La risoluzione di eventuali controversie relative alla Convenzione
è affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Articolo 13 (Modifiche della Convenzione)
1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione, anche sulla base
delle indicazioni del Gruppo di lavoro di cui all'art. 11, sono
previamente concordate e realizzate con il consenso di tutte le Parti
firmatarie.
Articolo 14 (Entrata in vigore e durata della Convenzione)
1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data della sua
sottoscrizione.
2. Essa ha la durata di un anno ed è tacitamente rinnovata salvo
diverso avviso formalizzato da una o più Parti contraenti nei 60
giorni precedenti la scadenza.
Roma, 28 settembre 2004
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