CIRCUITO NAZIONALE DELL'INFORMAZIONE D'EMERGENZA

Testo della convenzione

ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225

tra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Associazioni che rappresentano le imprese private di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale legittimamente operanti per la costituzione del Circuito nazionale dell'informazione d'emergenza

Convenzione tra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Associazioni AERANTI-CORALLO; ALPI; ARCO; CONNA; CNT; FRT; REA; RNA che rappresentano le imprese private di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale (le imprese private di radiodiffusione sonora e televisiva e il Dipartimento della Protezione Civile - in breve DPC - potranno di seguito, essere denominati singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti")

premesso che

il Servizio nazionale della protezione civile e' stato istituito dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con il compito di "tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi" (articolo 1, comma 1, della legge n. 225/1992);

le attività di protezione civile sono "volte alla previsione e prevenzione dei vari tipi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza" (articolo 3, comma 1, della legge n. 225/1992);

al fine di perseguire le proprie finalità istituzionali "le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati" (articolo 6, comma 1, della legge n. 225/1992);

per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, anche a mezzo di ordinanze. Tali ordinanze, se emanate in deroga alle leggi vigenti, sono comunque adottate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e "devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate" (articolo 5, comma 5, legge n. 225/1992);

ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 112/04, "l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale";

ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lett. g), della legge n. 112/04 la società Concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo "comunque garantisce la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri" anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 7 giugno 2000, n. 150;

ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 7 giugno 2000, n. 150 "le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate possono, per finalità di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale";

ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, "al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza un programma informativo nazionale di pubblica utilità".

il Consiglio dell'Unione Europea con decisione del 9 dicembre 1999 ha istituito un programma di azione comunitario a favore della Protezione Civile dei Paesi membri;


considerato che

le imprese private di radiodiffusione sonora e televisiva sono da sempre sensibili alle tematiche sociali e intendono supportare il DPC con servizi di pubblica utilità fruibili nelle situazioni di emergenza;
l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, d'intesa con il Ministero delle Comunicazioni e con il Dipartimento della Protezione Civile, ha inteso promuovere la costituzione del "Circuito nazionale dell'informazione di emergenza" (CNIE) al fine di sostenere, sotto il profilo della comunicazione, e gratuitamente per i cittadini, l'azione del DPC nei casi di necessità e urgenza provocati da calamità naturali e d'altra natura;
di tale Circuito fanno parte gli operatori di telefonia mobile; le imprese private di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale iscritte alle Associazioni aderenti; nonché la Concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo in virtù della Convenzione Stato - RAI e del contratto di servizio stipulato con il Ministero delle Comunicazioni;

ciò premesso e considerato
tra il DPC e le Associazioni AERANTI-CORALLO; ALPI; ARCO; CONNA; CNT; FRT; REA; RNA che rappresentano le imprese private di radiodiffusione sonora e televisiva si stipula la presente Convenzione:

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Le premesse e le considerazioni di cui sopra costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
2. Con la presente Convenzione il Dipartimento della Protezione Civile e le Associazioni che rappresentano le imprese private di radiodiffusione sonora e televisiva firmatarie, aderiscono al 'Circuito nazionale della informazione d'emergenza' composto dalle imprese radiotelevisive legittimamente operanti e aderenti alle associazioni medesime che intendano parteciparvi. La Convenzione è aperta ad eventuali ulteriori adesioni, d'intesa con il DPC.


Articolo 2 (Oggetto del servizio)

1. Il DPC fornisce, sotto la propria responsabilità, le comunicazioni riguardanti situazioni di emergenza, di calamità naturali, catastrofi o altri grandi eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, come definiti nella lettera c), dell'art. 2, comma 1, della legge n. 225/1992, come modificata dalla legge n. 401/2001, o comunque riguardanti situazioni d'emergenza che a giudizio del DPC possano giustificare particolari misure di comunicazione nell'interesse della sicurezza e della incolumità dei cittadini.


Articolo 3 (Tempi e modalità della comunicazione del DPC)

1. Il DPC si incarica di specificare quando tali comunicazioni debbano essere diffuse con immediatezza, e con riferimento a quali parti del territorio nazionale.
2. Tali informazioni saranno sempre precedute dalla dizione: "comunicazione d'urgenza della Protezione Civile Nazionale".


Articolo 4 (Impegni delle imprese radiofoniche e televisive)

1. Le imprese radiofoniche e televisive iscritte alle Associazioni aderenti al Circuito si impegnano a trasmettere con immediatezza tali comunicazioni nella loro interezza, senza modifiche o alterazioni del contenuto, precisando sempre la fonte informativa della comunicazione. Le stesse imprese non sono responsabili del contenuto di tali informazioni.


Articolo 5 (Agenzie di informazione radiotelevisiva e circuiti)

1. La diffusione delle suddette comunicazioni d'emergenza da parte delle imprese radiofoniche e televisive iscritte alle Associazioni aderenti al Circuito potrà avvenire anche attraverso il collegamento operato dalle imprese stesse con le agenzie di informazione radiotelevisiva e con i circuiti costituiti ed operanti ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 223/90 e dell'articolo 8 della legge n. 112/04.


Articolo 6 (Ingresso diretto nelle trasmissioni)

1. Il DPC, a livello locale ed in presenza di circostanze che evidenziano rischi particolari, potrà concordare modalità di ingresso diretto nelle trasmissioni, con la diffusione delle informazioni d'emergenza, di quelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che - in quanto aderenti alle Associazioni firmatarie - abbiano convenuto tale procedura. Il DPC informerà periodicamente le associazioni firmatarie della presente Convezione degli accordi intervenuti in tal senso.


Articolo 7 (Collegamenti satellitari)

1. La fornitura delle comunicazioni d'emergenza alle imprese radiotelevisive, compresi i circuiti e le agenzie di informazione radiotelevisiva, viene assicurata a carico del DPC, se del caso, anche attraverso collegamento satellitare, secondo tempi e modalità stabiliti dal Gruppo di lavoro di cui all'articolo 11.


Articolo 8 (Convenzioni locali)

1. Nell'ambito delle finalità della presente Convenzione nazionale, analoghe convenzioni di carattere locale potranno essere sottoscritte dalle Associazioni a carattere nazionale delle imprese radiotelevisive e, d'intesa con il DPC, dalle strutture regionali della Protezione Civile.


Articolo 9 (Campagne di informazione)

1. Il DPC e le Associazioni delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva si impegnano a promuovere di comune intesa periodiche campagne di informazione sui temi della Protezione civile da diffondere attraverso il 'Circuito della informazione d'emergenza' e ogni altro media disponibile a tale scopo.


Articolo 10 (Oneri e spese)

1. Il DPC e le Associazioni firmatarie della presente Convenzione si attivano congiuntamente presso il Governo ed il Parlamento per reperire le risorse finanziarie necessarie al potenziamento del Circuito e alla dotazione di adeguate attrezzature capaci di garantire la continuità del servizio di radiodiffusione in caso di calamità da parte delle imprese iscritte alle Associazioni aderenti al Circuito stesso.


Articolo 11 (Gruppo di lavoro)

1. I promotori e le Parti della presente Convenzione danno vita a un Gruppo di lavoro incaricato di seguire la fase operativa dell'accordo; monitorare i suoi effetti; verificarne l'evoluzione; suggerire, in base alla concreta esperienza, le implementazioni ritenute necessarie del 'Circuito nazionale dell'informazione d'emergenza' per quanto riguarda gli aspetti tecnico-organizzativi della rete e i contenuti dell'informazione.


Articolo 12 (Risoluzione delle controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie relative alla Convenzione è affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.


Articolo 13 (Modifiche della Convenzione)

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione, anche sulla base delle indicazioni del Gruppo di lavoro di cui all'art. 11, sono previamente concordate e realizzate con il consenso di tutte le Parti firmatarie.


Articolo 14 (Entrata in vigore e durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione.
2. Essa ha la durata di un anno ed è tacitamente rinnovata salvo diverso avviso formalizzato da una o più Parti contraenti nei 60 giorni precedenti la scadenza.



Roma, 28 settembre 2004

 

Emittenti aderenti

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