DECRETO 13 novembre 2001 Riparto dei benefici previsti per l'anno 2000 a favore delle emittenti televisive locali IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3; Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 28 ottobre 1999, concernente:"regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1999, n. 448"; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 448 concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l’art. 27, comma 10; Visto il decreto ministeriale 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2000, concernente il bando di concorso previsto dall'art. 1 del predetto decreto ministeriale 21 settembre 1999, relativo all'anno 2000; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazione, dalla legge 3 agosto 2001, n.317 recante “Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo”; Considerato che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, l'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ripartito tra i vari bacini di utenza televisiva in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino televisivo che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella predetta ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza televisiva ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione; Considerato, altresì, che ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 21 settembre 1999, si considera operante in un determinato bacino televisivo l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiataVisto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/98 approvativa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998 , ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; Ritenuto di individuare i bacini di utenza televisiva ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione nelle regioni italiane dell'Obiettivo 1, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, (regioni dette in ritardo di sviluppo, il cui Prodotto interno lordo per abitante è inferiore al 75% della media comunitaria); Considerato che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre 2000 ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino televisivo nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata; Considerato che ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f) del citato decreto ministeriale 29 settembre 2000 nel caso in cui l’emittente operi in più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibili a ciascun bacino di utenza; Considerato che, al fine di ripartire lo stanziamento di lire quaranta miliardi previsto per l'anno 2000 tra i vari bacini di utenza televisiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto 21 settembre 1999, n. 378, occorre tenere conto dei due fattori ivi previsti consistenti nel fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e nel particolare rilievo a favore dei bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione; che, pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente formula:
Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno 2000 a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione, pervenute al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto 29 settembre 2000; DECRETA Art. 1
Regioni Contributo Regionale Contributo Regionale
Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 13 novembre 2001 |
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