DECRETO 23 ottobre 2000
Individuazione    dei   soggetti   che   eserciscono   legittimamente  l'attività   di   radiodiffusione,  pubblica  e  privata,  sonora  e televisiva,  in  ambito  nazionale  e  locale, tenuti al pagamento del canone  annuo  previsto  dal  comma  9, dell'articolo 27,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Allegato A

                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
                                  e
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
  Visto,  in  particolare,  il  comma 10 dell'art. 27, della predetta
legge  n.  488/1999  con  i  quali, nel prevedere l'istituzione di un
canone a favore dello Stato a decorrere dall'anno 2000, si demanda la
disciplina    delle   modalità   attuative   ad   apposito   decreto
interministeriale;
  Viste  le  istruzioni generali del tesoro approvate con decreto del
Ministro  del  tesoro  10 luglio 1969, ed in particolare gli articoli
393 e 394;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista  la  legge  6 agosto 1990, n. 223, concernente la "Disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";
  Visto  il  decreto-legge  19 ottobre 1992, n. 407, recante "Proroga
dei   termini   in   materia  di  radiodiffusione",  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
  Visto   il   decreto-legge   27 agosto   1993,   n.   323,  recante
"Provvedimenti  urgenti  in materia radiotelevisiva", convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
  Vista  la legge 25 giugno 1993, n. 206, recante "Disposizioni sulla
società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo";
  Vista   la  convenzione  tra  il  Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni  e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa per la
concessione   in   esclusiva  del  servizio  pubblico  di  diffusione
circolare  di  programmi  sonori  e televisivi sull'intero territorio
nazionale,  approvata  con  decreto  del  Presidente della Repubblica
28 marzo 1994;
  Visto   il   decreto-legge   23 ottobre   1996,   n.  545,  recante
"Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attività
radiotelevisiva",   convertito,   con   modificazioni,   dalla  legge
23 dicembre 1996, n. 650;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997, n. 249, concernente "Istituzione
dell'Autorità  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente "Differimento di
termini  previsti  dalla  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  relativi
all'Autorità  per  le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in
materia   di   programmazione   e   di   interruzioni   pubblicitarie
televisive";
  Vista   la  deliberazione  dell'Autorità  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni 10 dicembre 1998, n. 78/98, approvativa del regolamento
per  il  rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva
privata su frequenze terrestri;
  Visto   il   decreto-legge   30 gennaio   1999,   n.   15,  recante
"Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  equilibrato dell'emittenza
televisiva  e  per  evitare  la  costituzione  o  il  mantenimento di
posizioni  dominanti  nel  settore  radiotelevisivo", convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
  Visto   il   decreto-legge   18 novembre   1999,  n.  433,  recante
"Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attività
radiotelevisiva  locale  e  di  termini  relativi  al  rilascio delle
concessioni  per  la  radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri  in ambito nazionale", convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio 2000, n. 5;

                              Decreta:
                               Art. 1
  1. I titolari di concessioni radiotelevisive pubbliche e private e,
comunque,  i  soggetti  che eserciscono legittimamente l'attività di
radiodiffusione,  pubblica  e privata, sonora e televisiva, in ambito
nazionale e locale sono tenuti al pagamento del canone annuo previsto
dal  comma  9,  dell'art.  27,  della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
nella misura e nei limiti ivi previsti.
                               Art. 2

  1.  Il  pagamento  del  canone  è  effettuato entro il 31 del mese
di ottobre  di ciascun anno, a partire dall'anno 2000, sulla base del
fatturato  conseguito  nell'anno precedente, riferibile all'esercizio
dell'attività  radiotelevisiva, tenuto conto, per quanto concerne la
concessionaria pubblica, dei proventi derivanti dal finanziamento del
servizio pubblico, al netto dei diritti dell'erario.
  2.  Ai  fini  della  determinazione  del  canone, per fatturato, si
intende  il  volume  d'affari  ai  sensi dell'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3.  Le somme sono versate direttamente allo sportello della sezione
di  tesoreria  provinciale  dello Stato, secondo il domicilio fiscale
dei soggetti interessati, previa compilazione dell'ordinaria distinta
di  versamento  modello  124T  ovvero  a mezzo del servizio dei conti
cor-renti  postali,  previa  compilazione  del  bollettino  di  conto
corrente  postale già intestato alla medesima tesoreria. Su entrambi
i  modelli  occorre  riportare,  tra  l'altro,  il codice fiscale del
versante e l'anno per il quale si versa il canone. Il versamento deve
affluire  al capitolo 2569, art. 1 ("Proventi per attività e servizi
radiotelevisivi privati in ambito nazionale e locale"), del capo XXVI
dell'entrata  del  bilancio  dello Stato salvo per quanto concerne la
concessionaria  pubblica, il cui versamento deve affluire al capitolo
2355  ("Canone  annuo dovuto dalla RAI" ) del capo X dell'entrata del
bilancio dello Stato.
                               Art. 3

  1.  Le  somme  corrisposte a titolo di canone indebitamente versate
possono  essere recuperate dai soggetti di cui all'art. 1 detraendole
da   quanto   dovuto   in   occasione   dei   successivi  versamenti;
dell'avvenuta  compensazione è data comunicazione al Ministero delle
comunicazioni  ed  al  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione  economica entro il mese successivo a quello in cui è
stato effettuato il versamento sul quale è stato operato il predetto
recupero.
  2.  I  predetti  soggetti  possono,  in  alternativa,  chiedere  il
rimborso  delle  somme  indebitamente  pagate  a  titolo  di  canone,
mediante  apposita istanza al Ministero delle comunicazioni, il quale
provvede,  previa informativa al Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica,  secondo  le  disposizioni  degli
articoli  393,  394  e  254 delle istruzioni generali sui servizi del
Tesoro,  approvate con decreto del Ministro del tesoro 10 luglio 1969
(allegato A).
                               Art. 4

  1.  A dimostrazione dell'avvenuto versamento del canone le società
sono  tenute  a  trasmettere,  entro  dieci  giorni  dalla data dello
stesso,  al  Ministero  delle comunicazioni, al Ministero del tesoro,
del  bilancio  e della programmazione economica nonché all'Autorità
di cui al comma 2, copia della attestazione di versamento. Unitamente
a  detta  attestazione, sono inviati, con apposita nota, sottoscritta
dal titolare dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio
sindacale,  ove esistente, i dati relativi al fatturato cui il canone
si riferisce nonché copia del bilancio di esercizio approvato.
  2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre in
qualsiasi  momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti
di  cui  all'art.  1,  comma  6,  lettera  c), numero 7), della legge
31 luglio 1997, n. 249.
                               Art. 5

  1.  In caso di ritardato versamento delle somme relative al canone,
le  stesse  sono  aumentate degli interessi decorrenti dalla scadenza
del termine indicato all'art. 2, calcolati al tasso legale vigente.
                               Art. 6

  1.  In  caso  di  mancato pagamento del canone e degli interessi da
parte  dei soggetti di cui all'art. 1, al loro recupero si provvede a
norma delle vigenti disposizioni in materia.
  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 ottobre 2000

                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                                Visco
                 Il Ministro delle telecomunicazioni
                              Cardinale
                      Il Ministro delle finanze
                              Del Turco

Allegato A
                                                       

    Art.  393 (Rimborso di somme indebitamente versate all'erario). -
Nel   caso   di   versamento   all'erario   di   somme   non  dovute,
l'amministrazione  ne effettua il rimborso agli aventi diritto con le
modalità previste per il pagamento delle spese dello Stato.
    La Direzione provinciale del Tesoro è competente a disporre, con
le modalità di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908, il rimborso, a
favore  di  persone  fisiche o giuridiche, delle somme erroneamente o
indebitamente   versate   in  conto  entrate  del  Tesoro  (capo  X),
concernenti, in via di massima:
      le  somme versate in più per l'acquisto di materiale fuori uso
da  amministrazioni  dello  Stato, quando l'importo del contratto sia
stato determinato in via presuntiva;
      le  quote  indebite o inesigibili, versate dagli esattori delle
imposte  dirette  o  dai  ricevitori  provinciali per tassa ispezione
farmacie  e officine di prodotti chimici e di preparati galenici, per
contributi delle farmacie non rurali, ecc.;
      le  trattenute  in  più  effettuate  sulle  pensioni  e  sugli
stipendi;
      i  versamenti erroneamente effettuati al capo X, per i quali le
tesorerie  provinciali  non hanno potuto provvedere alla rettifica di
imputazione;
      le   somme   relative  ai  vaglia  del  Tesoro  incamerati  per
perenzione amministrativa;
      i depositi provvisori incamerati perché di data remota;
      i  sospesi  di Tesoreria derivanti da anticipazioni fatte dalle
tesorerie  provinciali  alle  amministrazioni  dello  Stato e versate
erroneamente all'erario all'atto della restituzione.
    La  direzione  provinciale  del  Tesoro  è altresì competente a
disporre il rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate
a  capi  diversi  dal  capo  X,  nel  caso  in cui le amministrazioni
centrali  competenti  non  abbiano,  nel  proprio stato di previsione
della spesa, uno specifico stanziamento.
    Ove  si  tratti di somme erroneamente versate sull'apposito conto
corrente  postale  intestato  alla  Tesoreria, e per le quali non sia
stata  ancora  emessa  quietanza  di  entrata,  si  procede  nei modi
previsti dal precedente art. 254.
    Art.  394  (Documenti occorrenti per il rimborso). - Per ottenere
il  rimborso  delle  somme indebitamente versate in conto entrate del
Tesoro  (capo  X),  gli aventi diritto devono produrre alla direzione
provinciale  del  Tesoro  motivata  istanza su carta bollata, salvo i
casi  di  esenzione  dall'imposta  di  bollo  previsti  dalla  legge,
corredata dai seguenti documenti:
      a) quietanza  originale comprovante l'avvenuto versamento della
somma  di  cui  si chiede il rimborso, ovvero certificato mod. 128T.,
sostitutivo  della quietanza smarrita o distrutta, da emettersi dalla
sezione di Tesoreria provinciale che ha ricevuto il versamento.
    Nel  caso  che  si  tratti di quietanza collettiva, può prodursi
copia fotostatica della medesima autenticata nei modi prescritti;
      b) nulla osta al rimborso da parte dell'ufficio che ha disposto
il versamento all'erario della somma chiesta in restituzione;
      c) certificazioni  per  attestare la rappresentanza legale, nei
casi in cui si renda necessario.
    L'istanza,  di cui al comma precedente, può essere rivolta a una
direzione  provinciale  del Tesoro diversa da quella coesistente alla
Tesoreria che ha rilasciato la quietanza.
    Qualora  il  rimborso  riguardi  somme non affluite al capo X, la
domanda  va  indirizzata  all'amministrazione centrale competente, la
quale  -  ove non abbia, nel proprio stato di previsione della spesa,
apposito capitolo per il rimborso - trasmette, facendo risultare tale
circostanza,   l'istanza   alla   direzione  provinciale  del  Tesoro
coesistente  alla  Tesoreria  che  ha rilasciato la quietanza, per le
conseguenti operazioni di rimborso.
    Art 254 (Somme erroneamente accreditate al conto corrente postale
di  Tesoreria).  - Le  somme  erroneamente accreditate, in tutto o in
parte,  al  conto  corrente  postale  di Tesoreria e per le quali non
siano  state  ancora  emesse  le corrispondenti quietanze di entrata,
                    sono restituite al versante.
    La restituzione è disposta:
      a) dagli  uffici  competenti ad apporre il visto sulle distinte
di  cui  al successivo art.267, quando per i relativi versamenti sia
prevista tale formalità;
      b) dalla direzione provinciale del Tesoro, negli altri casi.
    I  predetti  uffici, accertato che il versamento è in tutto o in
parte  non  dovuto,  autorizzano  la Tesoreria a disporre il rimborso
delle somme erroneamente versate, mediante apposita annotazione sulla
relativa distinta nel primo caso e con lettera ufficiale nel secondo.
    La  Tesoreria,  in base alla predetta autorizzazione, emette, per
l'importo  erroneamente  versato  vaglia  cambiario  non trasferibile
della  Banca  d'Italia  da spedire all'indirizzo del versante, previa
annotazione dei relativi estremi sulla distinta di versamento o sulle
lettere della direzione provinciale del Tesoro.