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LEGISLAZIONE RADIO TV

 

Decreto 24 ottobre 2001, n. 407

Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione dei contributi a favore delle emittenti televisive locali ai sensi dell'art. 23, comma 2 della Legge 5 marzo 2001, n. 57

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.422;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, recante il: "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva";

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381, concernente il regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, recante il «Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri»; 

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equiparato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»; 

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 14 luglio 1999, n. 105, con la quale è stata approvata l'integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale»;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 23 febbraio 2000, n. 95, con la quale è stata approvata l'ulteriore integrazione del piano nazionale dl assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2000 supplemento ordinario n. 65, con cui è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze; 

Visto il decreto-Iegge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi»; 

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'articolo 23; 

Visto il decreto-Iegge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nel predetto articolo 23 della predetta legge 5 marzo 2001, n. 57; 

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 24 settembre 2001; 

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell' 8 ottobre 2001; 

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1
Beneficiari e ripartizione delle somme stanziate 

1. Possono beneficiare del contributo previsto dall'articolo 23, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57 di seguito denominata «la legge», i soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 1° settembre 1999.

2. Le somme stanziate dall'articolo 23, comma 3, della legge, nel limite di lire 165,3 miliardi per l'anno 2000, di lire 84,8 miliardi per l'anno 2001 e di lire 101,7 miliardi per l'anno 2002, sono attribuite agli aventi titolo quale contributo alle spese sostenute per l'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e per l'ammodernamento degli impianti medesimi, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico. 

3. Il contributo per le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive è attribuito nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto-Iegge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per il trasferimento degli impianti televisivi.

4. Il contributo per l'ammodernamento degli impianti è attribuito per le seguenti categorie di interventi:

a) azioni di risanamento degli impianti di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto-Iegge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001;

b) sostituzione degli impianti o degli elementi costituenti gli impianti stessi per ponti di trasferimento per liberazione delle bande di frequenze attribuite al servizio UMTS -IMT 2000;

c) sostituzione degli impianti o degli elementi costituenti gli impianti stessi per ponti di trasferimento e per diffusione per l'adeguamento al vigente piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

d) sostituzione in tecnica digitale degli impianti o degli elementi costituenti gli impianti stessi per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri. 

5. I contributi previsti dai commi 2, 3 e 4 sono erogati agli aventi titolo, in misura non superiore al 40 per cento delle spese sostenute debitamente documentate. La percentuale è fissata in misura uguale per tutti i richiedenti. Nel caso in cui il totale delle richieste superi l'ammontare complessivo delle somme annualmente stanziate, la percentuale stessa è ridotta nella misura necessaria a rispettare il limite di stanziamento. 

Art. 2.
Domanda di ammissione al contributo 

1. Le emittenti televisive locali indicate dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che intendono beneficiare del contributo previsto dall'articolo 23 della legge, devono inviare al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - Divisione 7- Viale America, 201 - 00144 Roma, apposita domanda a mezzo raccomandata postale ovvero per fax, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è presentata la domanda. Per l'ottenimento del contributo previsto per l'anno 2000, la domanda va inviata entro il 31 dicembre 2001.

2. La domanda deve contenere, a pena di esclusione dall'erogazione del contributo:

a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente, ivi compreso il numero di partita IVA e il codice fiscale del titolare dell' emittente;

b) la dichiarazione che il richiedente è titolare di emittente legittimamente operante alla data del 1° settembre 1999;

c) la descrizione degli interventi effettuati, sugli impianti che compongono la rete di diffusione dell'emittente con l'indicazione delle spese sostenute, dettagliatamente documentate a mezzo di originale delle fatture e indicazione degli estremi dei pagamenti effettuati. Nel caso di spese sostenute per più categorie, va indicato anche il totale delle spese complessivamente sostenute;

d) la sottoscrizione effettuata nei modi stabiliti dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Art. 3.
Erogazione e revoca del contributo 

1. Il contributo è erogato, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a ciascuna emittente avente titolo, entro il 30 aprile di ciascun anno per il quale è stata presentata domanda. Il contributo relativo all'anno 2000 è erogato entro il 28 febbraio 2002.

2. Qualora risulti che la concessione del contributo è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda o nella documentazione alla stessa allegata, il contributo è revocato.

3. La revoca del contributo comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, dl riversare alI'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà Inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 24 ottobre 2001

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, il Guardiasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei Conti il 13 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro
n. 6 Comunicazioni, foglio n. 372


NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al tItolo:

- Per il testo dell'art. 23, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, v. in note alle premesse. 

Note alle premesse:

- La legge 6 agosto 199, n: 223, reca: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».

- L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n; 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è il seguente:

«Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1». 

- Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, reca: «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva». 

- Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, reca: «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni». 

- La legge 311uglio 1997, n. 249, reca: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo». 

- La legge 30 aprile 1998, n. 122, reca: «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive». 

- La deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998. 

- La deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998. 

- La deliberazione dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 14 luglio 1999, n. 105, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1999.

- La deliberazione dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni 23 febbraio 2000, n. 95, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001. 

- L'art. 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante: «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati», è il seguente:

«Art. 23 ( Contributi a favore delle emittenti televisive locali). - 1. Ai soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 1° settembre 1999, è riconosciuto un contributo non superiore al 40 per cento delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione, per l’adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive adottato dall' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e per l'ammodernamento degli impianti, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.

2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo. 

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite di lire 165,3 miliardi nell'anno 2000, di lire 84,8 miliardi nell'anno 2001 di lire 101,7 miliardi nell'anno 2002, si provvede, per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini deI bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accanto amento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della. programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni». 

- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza leI Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge, I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». 

Note all'art. 1: 

- Per l'art. 23, commi 1 e 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante: «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati», v. note alle premesse. 

- Il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni televisive analogiche e digitali, nonché per il loro risanamento», è il seguente: 

«Art. 2. - 1. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze di cui all'art. 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

2. Le azioni di risanamento previste dall'art. 5 del decreto 10 settembre 1998, n. 381, del Ministro dell'ambiente sono disposte dalle regioni e dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti. I soggetti che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformità, nei termini e con le modalità ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da lire 50 milioni a lire 300 milioni, irrogata dalle regioni e dalle province autonome. In caso di reiterazione della violazione, il Ministro dell'ambiente, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n.349, e di cui all'art. 8 della legge 3 marzo 1987 n. 59, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome, la disattivazione degli impianti, alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni, fino all'esecuzione delle azioni di risanamento».

Nota all'art. 2:

- L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» è il seguente: 

«Art. 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazIoni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della. carta di identità elettronica. 

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59».