testo in vigore dal: 29-12-2003
DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n.352 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66; Considerato che la legge «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» e' stata approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica in data 2 dicembre 2003; Considerato che, in data 15 dicembre 2003, il Presidente della Repubblica ha chiesto alle Camere, con messaggio motivato, a norma dell'articolo 74, primo comma della Costituzione, una nuova deliberazione in ordine alla predetta legge, a lui trasmessa in data 5 dicembre 2003; Considerata la sospensione dei lavori della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per le festivita' natalizie e di fine d'anno, nonche' i tempi previsti dai regolamenti parlamentari per procedere alla nuova deliberazione in ordine alla predetta legge; Considerato che il paragrafo 11, penultimo capoverso, delle considerazioni in diritto della sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 20 novembre 2002 cosi' stabilisce: «D'altro canto, la data del 31 dicembre 2003 offre margini temporali all'intervento del legislatore per determinare le modalita' della definitiva cessazione del regime transitorio di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 249 del 1997.»; Considerata l'impossibilita' dell'entrata in vigore della legge di assetto del sistema radiotelevisivo alla data del 31 dicembre 2003; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di un intervento legislativo che entro quella data determini le modalita' di definitiva cessazione del regime transitorio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 2003; Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Modalita' di definitiva cessazione del regime transitorio 1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare: a) la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri; b) la presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili; c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche. 2. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 1, l'Autorita' invia una relazione al Governo ed alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nella quale da' conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorita' accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 3. Fino alla data di adozione delle deliberazioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e' consentito alle emittenti che superino i limiti di cui ai commi 6, 7 e 11 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, di proseguire l'esercizio delle reti eccedenti tali limiti e alla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di avvalersi di risorse pubblicitarie su tutte le proprie reti televisive analogiche e digitali.Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 dicembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gasparri, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Castelli
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