testo in vigore dal: 29-12-2003

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n.352
Disposizioni urgenti concernenti modalita' di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249.
(GU n. 300 del 29-12-2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Visto  il  decreto-legge  23 gennaio  2001,  n.  5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
  Considerato  che la legge «Norme di principio in materia di assetto
del  sistema  radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana
S.p.a.  nonche'  delega  al  Governo per l'emanazione del testo unico
della  radiotelevisione»  e'  stata  approvata  in via definitiva dal
Senato della Repubblica in data 2 dicembre 2003;
  Considerato  che,  in  data  15 dicembre  2003, il Presidente della
Repubblica  ha  chiesto  alle Camere, con messaggio motivato, a norma
dell'articolo   74,   primo   comma  della  Costituzione,  una  nuova
deliberazione  in ordine alla predetta legge, a lui trasmessa in data
5 dicembre 2003;
  Considerata  la  sospensione dei lavori della Camera dei deputati e
del  Senato  della  Repubblica  per le festivita' natalizie e di fine
d'anno,  nonche'  i  tempi  previsti dai regolamenti parlamentari per
procedere alla nuova deliberazione in ordine alla predetta legge;
  Considerato   che  il  paragrafo  11,  penultimo  capoverso,  delle
considerazioni  in  diritto della sentenza della Corte costituzionale
n. 466 del 20 novembre 2002 cosi' stabilisce: «D'altro canto, la data
del  31  dicembre  2003  offre  margini  temporali all'intervento del
legislatore  per determinare le modalita' della definitiva cessazione
del  regime transitorio di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge
n. 249 del 1997.»;
  Considerata  l'impossibilita' dell'entrata in vigore della legge di
assetto del sistema radiotelevisivo alla data del 31 dicembre 2003;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e urgenza di un intervento
legislativo   che   entro  quella  data  determini  le  modalita'  di
definitiva cessazione del regime transitorio;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 23 dicembre 2003;
  Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

      Modalita' di definitiva cessazione del regime transitorio

  1.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  entro il
30 aprile  2004,  svolge  un  esame  della  complessiva  offerta  dei
programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare:
    a)  la  quota  di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali
terrestri;
    b) la presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili;
    c)  l'effettiva  offerta  al  pubblico  su  tali  reti  anche  di
programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.
  2.  Entro  trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui
al  comma  1,  l'Autorita'  invia  una  relazione  al Governo ed alle
competenti  Commissioni  parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato  della  Repubblica,  nella  quale  da' conto dell'accertamento
effettuato.  Ove  l'Autorita'  accerti che non si siano verificate le
predette  condizioni,  adotta  i  provvedimenti  indicati dal comma 7
dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  3.  Fino  alla  data di adozione delle deliberazioni dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, e' consentito alle emittenti che
superino  i  limiti  di  cui ai commi 6, 7 e 11 dell'articolo 3 della
legge  31  luglio  1997, n. 249, di proseguire l'esercizio delle reti
eccedenti  tali  limiti  e  alla societa' concessionaria del servizio
pubblico  radiotelevisivo  di  avvalersi  di risorse pubblicitarie su
tutte le proprie reti televisive analogiche e digitali.
 
Art. 2.

                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 24 dicembre 2003

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Gasparri,       Ministro      delle
                                     comunicazioni

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

 

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