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LEGISLAZIONE

 

DECRETO 31 Luglio 2007

Ripartizione dello stanziamento tra i bacini di utenza televisiva costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2006, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto 5 novembre 2004, n. 292.
(GU n. 218 del 19-9-2007 )

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni
ed  integrazioni, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e  norme  sui  sistemi  delle  comunicazioni  e
radiotelevisivo";
  Vista  la  legge  23 dicembre  1998, n. 448, concernente "Misure di
finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo",  ed in
particolare l'art. 45, comma 3;
  Visti  gli  articoli 32-bis,  32-ter,  32-quater  e 32-quinques del
decreto   legislativo   30 luglio   1999,   n.   300,   e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  ("Riforma  dell'organiz-zazione  del
Governo,  a  norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"),
concernenti  le  funzioni  e  l'organizzazione  del  Ministero  delle
comunicazioni;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488 concernente "Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2000)", ed in particolare l'art. 27, comma 10;
  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato anno
2001  (legge  finanziaria  2001)",  ed  in  particolare  l'art.  145,
comma 18;
  Vista  la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)", ed in particolare l'art. 52, comma 18;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n 289, recante "Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)", ed in particolare l'art. 80, comma 35;
  Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)", ed, in particolare, l'art. 4, comma 5;
  Visto  il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante "Interventi
urgenti  per il contenimento della spesa pubblica" e convertito dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191;
  Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)", ed in particolare l'art. 1, comma 214;
  Vista  la  legge  23 dicembre  2005,  n. 267 recante il bilancio di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario 2006 e il bilancio
pluriennale  per il triennio 2006-2008, ed in particolare l'art. 11 e
l'annessa tabella n. 11;
  Visto  il  decreto ministeriale 5 novembre 2005, n. 292, pubblicato
nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  285  del  4 dicembre  2004,  recante
"Regolamento  recante  nuove  norme per la concessione alle emittenti
televisive  locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni"
(di seguito denominato "regolamento");
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
29 dicembre  2005  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del
30 dicembre  2005,  recante  "Ripartizione  in  capitoli delle Unita'
previsionali  di  base relative al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2006", ed in particolare la tabella n. 11;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle comunicazioni 29 marzo 2006
recante  "Bando  di  concorso  per  l'attribuzione di contributi, per
l'anno  2006,  alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1
del  decreto  ministeriale 5 novembre 2004, n. 292", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006;
  Tenuto  conto  che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
nella deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68/1998 approvativa del Piano
nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  per la radiodiffusione
televisiva,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  263  del
10 novembre  1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale
in  bacini  di  utenza  coincidenti con il territorio delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento,
l'ammontare  annuo dello stanziamento previsto dall'art. 45, comma 3,
della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed
integrazioni,  e' ripartito dal Ministero delle comunicazioni secondo
bacini  di  utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome
di  Trento  e  Bolzano,  di  seguito  denominati  bacini d'utenza, in
proporzione  al  fatturato  realizzato  nel triennio precedente dalle
emittenti  operanti  nella  medesima regione o provincia autonoma che
abbiano  chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella
predetta  ripartizione,  si dovra' dare particolare rilievo ai bacini
di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati
indici di disoccupazione;
  Considerato,  altresi', che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 4,
del  regolamento,  si considera operante in una determinata regione o
provincia  autonoma  l'emittente  la cui sede operativa principale di
messa  in onda del segnale televisivo e' ubicata nel territorio della
medesima   regione   o  provincia  autonoma  ovvero  l'emittente  che
raggiunge  una  popolazione  non  inferiore  al settanta per cento di
quella residente nel territorio della regione irradiata;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del
citato  regolamento,  per  fatturato  si  intendono i ricavi riferiti
all'esercizio  esclusivo  dell'attivita'  televisiva di cui alla voce
"ricavi  delle  vendite  e  delle  prestazioni"  risultante dal conto
economico del bilancio di esercizio;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  menzionato  art. 1, comma 4, del
regolamento,  ciascuna  emittente  puo'  presentare la domanda per il
bacino  d'utenza  televisiva  nel  quale e' ubicata la sede operativa
principale  e  per  gli  ulteriori  bacini  televisivi  nei  quali la
medesima   emittente  raggiunga  una  popolazione  non  inferiore  al
settanta  per  cento di quella residente nel territorio della regione
irradiata;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 4, comma 1, lettera a), del
regolamento,  nel  caso  in  cui  l'emittente operi in piu' bacini di
utenza  deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati
riferibile  all'esercizio  di  ogni  singola  emittente televisiva in
ciascun bacino di utenza;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  52, comma 18, della citata
legge  n.  448/2001,  dell'ammontare globale dei contributi stanziati
(Euro  95.349.466,00)  il  dieci  per  cento  (Euro  9.534.946,60) e'
destinato  alle  emittenti  radiofoniche  locali  e che, pertanto, la
somma da ripartire per l'anno 2006 e' di Euro 85.814.519,40;
  Considerato  che,  al  fine  di  ripartire  lo stanziamento di Euro
85.814.519,40
(ottantacinquemilioniottocentoquattordicimilacinquecentodiciannove/40
),  previsto  per  l'anno 2006 tra i vari bacini di utenza televisiva
costituiti  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  di Trento e
Bolzano,  ai sensi dell'art. 1, comma 4, del gia' citato regolamento,
occorre  tenere  conto  dei  due fattori ivi previsti consistenti nel
fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti
nel  medesimo  bacino  di  utenza  che abbiano chiesto di beneficiare
delle  misure  di  sostegno  e  nel  particolare rilievo a favore dei
bacini  di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con
elevati  indici  di  disoccupazione  e  che, pertanto, l'attribuzione
percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo
risulta  dalla  combinazione  dell'indice  di  fatturato  del  bacino
d'utenza,  parametrizzato  in relazione diretta e dell'indice del PIL
pro  capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente
formula:
  Indice  di  fatturato \times indice pro capite decrescente = Indice
combinato   di   attribuzione   (IcA)  Ripartizione  percentuale  per
l'-iesimo bacino: 85.814.519,40 \times IcAi
  Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno
2006  a  favore  delle  emittenti  televisive  locali,  pervenute  al
Ministero  delle  comunicazioni  ai  sensi e nei termini dell'art. 1,
comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni 29 marzo 2006;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. L'ammontare  annuo  dello stanziamento previsto per le emittenti
televisive  locali  dall'art.  45,  comma 3,  della legge 23 dicembre
1998,  n.  448, cosi' come modificato, da ultimo, dall'art. 11, della
legge  n. 267/2005 (legge finanziaria 2006) in combinato disposto con
il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 29 dicembre
2005 - Tabella 11 - unita' previsionale 4.1.2.5. - cap. 3121, pari ad
Euro  85.814.519,40  per  l'anno  2006,  e' ripartito tra i bacini di
utenza  televisiva  coincidenti con le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, come segue:

=====================================================================
            Regioni            |     Contributo regionale (Euro)
=====================================================================
Abruzzo                        |                   Euro  1.108.820,41
Basilicata                     |                   Euro    112.443,63
Bolzano                        |                   Euro    134.896,77
Calabria                       |                   Euro  2.211.291,69
Campania                       |                   Euro  9.308.449,27
Emilia Romagna                 |                   Euro  5.269.764,00
Friuli-Venezia Giulia          |                   Euro  2.231.922,23
Lazio                          |                   Euro  4.797.522,51
Liguria                        |                   Euro  2.624.729,64
Lombardia                      |                   Euro 11.692.438,27
Marche                         |                   Euro    985.157,50
Molise                         |                   Euro    638.765,55
Piemonte                       |                   Euro  5.529.027,88
Puglia                         |                   Euro 10.444.634,38
Sardegna                       |                   Euro  3.157.812,79
Sicilia                        |                   Euro  9.682.268,64
Toscana                        |                   Euro  4.341.020,46
Trento                         |                   Euro    616.092,94
Umbria                         |                   Euro  1.027.742,08
Valle d'Aosta                  |                   Euro     50.611,42
Veneto                         |                   Euro  9.849.107,36
Totale . . .                   |                   Euro 85.814.519,40

  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 31 luglio 2007
                                       Il Ministro: Gentiloni Silveri

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2007
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  della  attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 330

 

da: Gazzetta Ufficiale