Decreto legislativo 31 luglio
2005, n.177
Testo unico della radiotelevisione
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7
settembre 2005 - Supplemento Ordinario n.150
TITOLO I - Principi
CAPO I - Principi generali
Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Principi fondamentali
Art. 4 - Principi generali del sistema radiotelevisivo
a garanzia degli utenti
Art. 5 - Principi generali del sistema radiotelevisivo
a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza
Art. 6 - Principi generali del sistema radiotelevisivo
a tutela della produzione audiovisiva europea
Art. 7 - Principi generali in materia di informazione
e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo
Art. 8 - Principi generali in materia di emittenza
radiotelevisiva di ambito locale
TITOLO II - Soggetti
CAPO I - Funzioni del Ministero delle comunicazioni
Art. 9 - Ministero delle comunicazioni
CAPO II - Funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Art. 10 - Competenze in materia radiotelevisiva
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
CAPO III - Altre competenze
Art. 11 - Altre competenze
CAPO IV - Regioni
Art. 12 - Competenze delle Regioni
Art. 13 - Funzionamento dei Comitati regionali per le
comunicazioni (Corecom)
Art. 14 - Disposizioni particolari per la regione
autonoma Valle d’Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano
TITOLO III - Attività
CAPO I - Disciplina operatore di rete radiotelevisiva
Art. 15 - Attività di operatore di rete
CAPO II - Disciplina di fornitore di contenuti radiotelevisivi su
frequenze terrestri
Art. 16 - Autorizzazione per fornitore di contenuti
televisivi su frequenze terrestri
Art. 17 - Contributi
Art. 18 - Autorizzazione per fornitore di contenuti
televisivi su frequenze terrestri in ambito regionale e provinciale
Art. 19 - Autorizzazione per fornitore di contenuti
radiofonici su frequenze terrestri
CAPO III - Disciplina di fornitore di contenuti radiotelevisivi via
satellite e via cavo
Art. 20 - Autorizzazioni alla diffusione di contenuti
radiotelevisivi via satellite
Art. 21 - Autorizzazioni alla diffusione di contenuti
radiotelevisivi via cavo
Art. 22 - Trasmissioni simultanee
CAPO IV - Disciplina speciale emittenza radiotelevisiva in ambito
locale e radiofonica in ambito nazionale
Art. 23 - Durata e limiti delle concessioni e
autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica
Art. 24 - Durata e limiti delle concessioni e
autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica
Art. 25 - Disciplina dell’avvio delle trasmissioni
televisive in tecnica digitale
Art. 26 - Trasmissione dei programmi e collegamenti di
comunicazioni elettroniche
Art. 27 - Trasferimenti di impianti e rami d’azienda
Art. 28 - Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi
Art. 29 - Diffusioni interconnesse
Art. 30 - Ripetizione di programmi radiotelevisivi
CAPO V - Disciplina del fornitore di servizi
Art. 31 - Attività di fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato
TITOLO IV - Norme a tutela dell’utente
CAPO I - Diritto di rettifica
Art. 32 - Telegiornali e giornali radio. Rettifica
Art. 33 - Comunicati di organi pubblici
CAPO II - Tutela dei minori nella programmazione televisiva
Art. 34 - Disposizione a tutela dei minori
Art. 35 - Vigilanza e sanzioni
CAPO III - Trasmissioni transfrontaliere
Art. 36 - Trasmissioni transfrontaliere
CAPO IV - Disposizioni sulla pubblicità
Art. 37 - Interruzioni pubblicitarie
Art. 38 - Limiti di affollamento
Art. 39 - Disposizioni sulle sponsorizzazioni
Art. 40 - Disposizioni sulle televendite
Art. 41 - Destinazione della pubblicità di
amministrazioni ed enti pubblici
TITOLO V - Uso
efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle
frequenze
Art. 42 - Uso efficiente dello spettro
elettromagnetico e pianificazione delle frequenze
TITOLO VI - Norme a
tutela della concorrenza e del mercato
Art. 43 - Posizioni dominanti nel sistema integrato
delle comunicazioni
TITOLO VII - Produzione
audiovisiva europea
Art. 44 - Promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee
TITOLO VIII - Servizio
pubblico generale radiotelevisivo e disciplina della concessionaria
Art. 45 - Definizione dei compiti del servizio
pubblico generale radiotelevisivo
Art. 46 - Compiti di pubblico servizio in ambito
regionale e provinciale
Art. 47 - Finanziamento del servizio pubblico generale
radiotelevisivo
Art. 48 - Verifica dell’adempimento dei compiti
Art. 49 - Disciplina della RAI-Radiotelevisione
Italiana Spa
TITOLO IX - Commissione
parlamentare di vigilanza
Art. 50 - Commissione parlamentare di vigilanza
TITOLO X - Disposizioni
sanzionatorie e finali
CAPO I - Sanzioni
Art. 51 - Sanzioni di competenza dell’Autorità
Art. 52 - Sanzioni di competenza del Ministero
CAPO II - Disposizioni finali
Art. 53 - Principio di specialità
Art. 54 - Abrogazioni
Art. 55 - Disposizioni finali e finanziarie
Art. 56 - Entrata in vigore
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, ed
in particolare l’articolo 16;
Vista la direttiva 89/552/CEE del
Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;
Viste le direttive 2002/19/CE,
2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223,
con la quale è stata data attuazione alla direttiva del Consiglio delle
Comunità europee, del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE);
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992,
n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n.
482;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992,
n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n.
483;
Vista la legge 25 giugno1993, n. 206;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 185;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999,
n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999 n. 78;
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999,
n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n.
5;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28,
come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
Visto il decreto legislativo 15 novembre
2000, n. 373;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n.
43;
Visto il decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE,
2002/21/CE, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre
2003, n. 366;
Viste le preliminari deliberazioni del
Consiglio dei Ministri, adottate rispettivamente nelle riunioni del 18
novembre 2004, del 28 gennaio 2005 e del 27 maggio 2005;
Acquisita l’intesa dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
del 16 febbraio 2005;
Acquisiti i pareri della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, espressi rispettivamente nelle sedute
del 16 dicembre 2004 e del 30 giugno 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie,
della giustizia, dell’economia e delle finanze e per gli affari
regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I - PRINCIPI
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 (Oggetto)
1. Il testo unico della radiotelevisione,
di seguito denominato: “testo unico”, contiene:
a) i principi generali che informano
l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e
lo adeguano all'’introduzione della tecnologia digitale ed al processo
di convergenza tra la radiotelevisione ed altri settori delle
comunicazioni interpersonali e di massa, quali le comunicazioni
elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed internet in tutte le
sue applicazioni;
b) le disposizioni legislative vigenti
in materia radiotelevisiva, con le integrazioni, modificazioni e
abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la
migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di
diritto internazionale vigenti nell’ordinamento interno e degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea ed
alle Comunità europee.
2. Formano oggetto del testo unico le
disposizioni in materia di trasmissione di programmi televisivi, di
programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso
condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di
servizi di accesso condizionato su frequenze terrestri, via cavo e via
satellite.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente testo unico si
intende per:
a) “programmi televisivi” e “programmi
radiofonici” l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti
unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione
del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o
radiofonica con ogni mezzo; l'espressione “programmi”, riportata senza
specificazioni, si intende riferita a programmi sia televisivi che
radiofonici. Non si considerano programmi televisivi le trasmissioni
meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
b) “programmi-dati” i servizi di
informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi
da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non
prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative
teletext e le pagine di dati;
c) “operatore di rete” il soggetto
titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una
rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica
digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda,
multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali
che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
d) “fornitore di contenuti” il soggetto
che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei
programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati
destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze
terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni
altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a
svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla
diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;
e) “fornitore di contenuti a carattere
comunitario” il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella
predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione
televisiva in àmbito locale che si impegna: a non trasmettere più del
5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere
programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento
dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21;
f) “programmi originali autoprodotti” i
programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua
controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro
fornitore di contenuti;
g) “produttori indipendenti” gli
operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni
audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti
destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la
diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non
destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola
emittente;
h) ”fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato” il soggetto che
fornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di
accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione
agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei
programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla
fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società
dell’informazione ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai
programmi;
i) “accesso condizionato” ogni misura e
sistema tecnico in base ai quali l’accesso in forma intelligibile al
servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale
autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso
condizionato;
l) “sistema integrato delle
comunicazioni” il settore economico che comprende le seguenti
attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed
elettronica anche per il tramite di internet; radio e televisione;
cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e
servizi; sponsorizzazioni;
m) “servizio pubblico generale
radiotelevisivo” il pubblico servizio esercitato su concessione nel
settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche
non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e
nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di
riferimento;
n) “ambito nazionale” l'esercizio
dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata
all'ambito locale;
o) “ambito locale radiofonico”
l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione
del segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di
abitanti;
p) “ambito locale televisivo”
l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più
bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purché con
copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale;
l'ambito è denominato “regionale” o “provinciale” quando il bacino di
esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade
nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e
l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito
locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita
anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
q) “emittente televisiva” il titolare
di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica
analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei
programmi televisivi e li trasmette secondo le seguenti tipologie:
1) “emittente televisiva a carattere
informativo” l’emittente per la radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette quotidianamente,
nelle ore comprese tra le ore 7 e le ore 23 per non meno di due ore,
programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento
autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o culturali; tali programmi, per almeno la metà
del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e
devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque
giorni alla settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a
semestre;
2) “emittente televisiva a carattere
commerciale” l’ emittente per la radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri in ambito locale, senza specifici obblighi di
informazione;
3) “emittente televisiva a carattere
comunitario” l’ emittente per la radiodiffusione televisiva in
ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non
riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che
trasmette programmi originali autoprodotti a carattere culturale,
etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere più
del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a
trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento
dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le
ore 21;
4) “emittente televisiva monotematica
a carattere sociale” l’emittente per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale che dedica almeno il 70 per cento della
programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità
sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, classificabile come
vera e propria emittente di servizio;
5) “emittente televisiva commerciale
nazionale” l’emittente che trasmette in chiaro prevalentemente
programmi di tipo generalista con obbligo d'informazione;
6) “emittente di televendite”
l’emittente che trasmette prevalentemente offerte dirette al
pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi,
compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
r) “emittente radiofonica” il titolare
di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica
analogica, che ha la responsabilità dei palinsesti radiofonici e li
trasmette secondo le seguenti tipologie:
1) ”emittente radiofonica a carattere
comunitario”, nazionale o locale, l’emittente caratterizzata
dall’assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali
autoprodotti per almeno il 30 per cento dell’orario di trasmissione
giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di
sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di
pubblicità per ogni ora di diffusione; non sono considerati
programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali
intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del
conduttore della stessa trasmissione;
2) “emittente radiofonica a carattere
commerciale locale” l’emittente senza specifici obblighi di
palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della
programmazione settimanale all’informazione, di cui almeno il 50 per
cento all’informazione locale, notizie e servizi, e a programmi;
tale limite si calcola su non meno di sessantaquattro ore
settimanali;
3) “emittente radiofonica nazionale”
l’emittente senza particolari obblighi, salvo la trasmissione
quotidiana di giornali radio;
s) “opere europee” le opere originarie:
1) di Stati membri dell'Unione
europea;
2) di Stati terzi europei che siano
parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera,
firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5
ottobre 1991, n. 327, purché le opere siano realizzate da uno o più
produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto
la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori
stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei
co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della
co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori
stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) di altri Stati terzi europei,
realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori
stabiliti in uno o più Stati membri dell'Unione europea, da
produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la
Comunità europea abbia concluso accordi nel settore
dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate
principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in
uno o più Stati europei;
t) “sponsorizzazione” ogni contributo
di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive
o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al
finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il
suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti,
purché non facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a
tali attività o prodotti;
u) “pubblicità” ogni forma di messaggio
televisivo o radiofonico trasmesso a pagamento o dietro altro compenso
da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività
commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione,
allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o
servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
v) “spot pubblicitari” ogni forma di
pubblicità di contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti
radiofoniche e televisive;
z) “televendita” ogni offerta diretta
trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico
allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i
beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
aa) “telepromozione” ogni forma di
pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione
verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un
fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica
nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura,
dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;
bb) “autopromozione” gli annunci
dell’emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali
da questi direttamente derivati;
cc) “Autorità” l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni;
dd) “Ministero” il Ministero delle
comunicazioni.
Art. 3 (Principi fondamentali)
1. Sono principi fondamentali del sistema
radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di
comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di
ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività,
la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura
alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e
religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio
culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel
rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della
persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e
dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti
dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali
vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.
Art. 4 (Principi generali del sistema
radiotelevisivo a garanzia degli utenti)
1. La disciplina del sistema
radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce:
a) l'accesso dell'utente, secondo
criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e
di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali,
favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di
pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte
dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o
intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
b) la trasmissione di programmi che
rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque,
vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere
subliminale o incitamenti all'odio comunque motivato o che inducono ad
atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso,
religione o nazionalità o che, anche in relazione all'orario di
trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale
dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o
efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le
trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione
di un sistema di controllo specifico e selettivo;
c) la diffusione di trasmissioni
pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la
dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e
nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non
inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e
l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a
minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini
o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili
come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente
percezione, con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza
sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori
limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;
d) la diffusione di trasmissioni
sponsorizzate, che rispettino la responsabilità e l'autonomia
editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della
trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino
all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor,
salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in
relazione alla natura dell'attività dello sponsor o all'oggetto della
trasmissione;
e) la trasmissione di apposita
rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi
morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità,
purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a
responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume;
f) la diffusione di un congruo numero
di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo
limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati e
garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale; la
presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite;
g) la diffusione su programmi in
chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che
abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita
lista approvata con deliberazione dell'Autorità, in quanto aventi
particolare rilevanza per la società.
2. È favorita la ricezione da parte dei
cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi,
prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le
associazioni di categoria.
3. Il trattamento dei dati personali
delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è
effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché
della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e
all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in
materia.
Art. 5 (Principi generali del sistema
radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza)
1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia
del pluralismo dei mezzi di comunicazione radio televisiva, si conforma
ai seguenti principi:
a) tutela della concorrenza nel mercato
radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato
della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione
radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il
mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri
fissati nel presente testo unico, anche attraverso soggetti
controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli
assetti societari;
b) previsione di differenti titoli
abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o
di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti
radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime
dell'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, per le
attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di
contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non
comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con
distinto provvedimento in applicazione della delibera dell’Autorità 15
novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
284 del 6 dicembre 2001;l’autorizzazione all’attività di fornitore di
contenuti non può essere rilasciata a società che non abbiano per
oggetto sociale l’esercizio dell’attività radiotelevisiva,editoriale o
comunque attinente all’informazione ed allo spettacolo; fatto salvo
quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche,gli enti
pubblici,anche economici, le società a prevalente partecipazione
pubblica e le aziende ed istituti di credito non possono, né
direttamente né indirettamente,essere titolari di titoli abilitativi
per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore
di contenuti;
c) previsione di titoli abilitativi
distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o
via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle
attività di cui alla lettera b), nonché previsione di una sufficiente
durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a
dodici anni, per le attività su frequenze terrestri in tecnica
digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;
d) previsione di titoli distinti per lo
svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b),
rispettivamente in ambito nazionale o in ambito locale, quando le
stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque,
che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di
controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente,
titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi in
ambito nazionale e in ambito locale o radiofonici in ambito nazionale
e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni
che consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale di
irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi
televisivi numerici in ambito locale;
e) obbligo per gli operatori di rete:
1) di garantire parità di trattamento
ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e
controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse
informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di
contenuti riconducibili a società collegate e controllate;
2) di non effettuare discriminazioni
nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità
trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti
autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti,
controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e
servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la
propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto
dei princìpi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera
dell’Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;
3) di utilizzare, sotto la propria
responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti
non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente
per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso
alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o
collegate o a terzi le informazioni ottenute;
f) obbligo per i fornitori di
contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli
stessi, di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse
piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando
il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto
d'autore e la libera negoziazione tra le parti;
g) obbligo di separazione contabile per
le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in
tecnica digitale, al fine di consentire l'evidenziazione dei
corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture
di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio
pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e
gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei
contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la
verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche
discriminatorie, prevedendo, comunque, che:
1) il fornitore di contenuti in
ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotti un
sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione;
2) l'operatore di rete in ambito
televisivo nazionale, che sia anche fornitore di contenuti ovvero
fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente
disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffondono
esclusivamente via cavo o via satellite, nonché ai fornitori di
contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito
locale;
h) diritto del fornitore di contenuti
radiotelevisivi ad effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere
dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze messe a
disposizione dall’operatore di rete;
i) obbligo, per le emittenti
radiofoniche e televisive private, per i fornitori di contenuti in
ambito nazionale e per la concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, di diffondere il medesimo contenuto su tutto
il territorio per il quale è stato rilasciato il titolo abilitativo,
fatti salvi:
1) la deroga di cui all’articolo 26,
comma 1, per le emittenti radiotelevisive locali e l’articolazione,
anche locale, delle trasmissioni radiotelevisive della
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
2) quanto previsto dall’articolo 45
per la concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo;
3) la trasmissione di eventi di
carattere occasionale ovvero eccezionale e non prevedibili;
l) previsione di specifiche forme di
tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge.
Art. 6 (Principi generali del sistema
radiotelevisivo a tutela della produzione audiovisiva europea)
1. Le emittenti e i fornitori di
contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della
produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con
riferimento ai produttori indipendenti, dall’articolo 44, e riservano,
comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di
trasmissione in ambito nazionale indipendentemente dalla codifica delle
trasmissioni, escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive, a
giochi televisivi, a notiziari, a manifestazioni sportive, alla
pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite.
Deroghe possono essere richieste all’Autorità secondo quanto disposto
dall’articolo 5 del regolamento di cui alla delibera n. 9/99 del 16
marzo 1999.
Art. 7 (Principi generali in materia di
informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore
radiotelevisivo)
1. L'attività di informazione
radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti
esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta
nel rispetto dei principi di cui al presente capo.
2. La disciplina dell'informazione
radiotelevisiva, comunque, garantisce:
a) la presentazione veritiera dei fatti
e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione
delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei
notiziari;
b) la trasmissione quotidiana di
telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a
fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;
c) l'accesso di tutti i soggetti
politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale
e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità,
nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;
d) la trasmissione dei comunicati e
delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati
dalla legge;
e) l'assoluto divieto di utilizzare
metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non
riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.
3. L'Autorità stabilisce ulteriori regole
per le emittenti radiotelevisive ed i fornitori di contenuti in ambito
nazionale, per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al
presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.
4. Il presente testo unico individua gli
ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la
società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è
tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione,
anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive
europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire
l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere
la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e
di assicurare prestazioni di utilità sociale.
5. Il contributo pubblico percepito dalla
società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è
utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di
servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche
verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e
della concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la
società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a
prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse
altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.
Art. 8 (Principi generali in materia di emittenza
radiotelevisiva di ambito locale)
1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito
locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro
dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le
norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di
radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e
riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata con
l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione
televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di
autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in
tale ambito.
TITOLO II - SOGGETTI
CAPO I - FUNZIONI DEL MINISTERO
Art. 9 (Ministero delle comunicazioni)
1. Il Ministero esercita le competenze
stabilite nel presente testo unico nonché quelle ricadenti nelle
funzioni e nei compiti di spettanza statale indicati dall’articolo 32 –
ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo
sostituito dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n.
366.
2. Sono organi consultivi del Ministro
delle comunicazioni per il settore radiotelevisivo:
a) il Consiglio superiore delle
comunicazioni;
b) la Commissione per l’assetto del
sistema televisivo, di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422.
3. Presso il Ministero operano, nel
settore radiotelevisivo, il Comitato di controllo in materia di
televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di
cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici
concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio,
totogoal, totip, lotterie e giochi similari, nonché il Comitato di
applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.
CAPO II - FUNZIONI DELL’AUTORITÀ
Art. 10 (Competenze in materia radiotelevisiva
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
1. L’Autorità, nell’esercizio dei
compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti
fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche
radiotelevisive.
2. L’Autorità, in materia di
radiotelevisione, esercita le competenze richiamate dalle norme del
presente testo unico, nonché quelle rientranti nelle funzioni e nei
compiti attribuiti dalle norme vigenti, anche se non trasposte nel testo
unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990,
n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249.
CAPO III - ALTRE COMPETENZE
Art. 11 (Altre competenze)
1. Restano ferme le competenze in materia
radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, alla Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Garante per la
protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e
del mercato.
CAPO IV - REGIONI
Art. 12 (Competenze delle regioni)
1. Le regioni esercitano la potestà
legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in
ambito regionale o provinciale, nel rispetto dei princìpi fondamentali
contenuti nel titolo I e sulla base dei seguenti ulteriori principi
fondamentali:
a) previsione che la trasmissione di
programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in
ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza
previste per detti servizi dal vigente regolamento delle
radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni,
nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione
europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di
ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione
o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei
provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per
l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle
frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali,
per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei princìpi
di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute,
di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle
bellezze naturali;
c) attribuzione a organi della regione
o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle
autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati
alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei
titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri
oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto
richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei
progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul
mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei
programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi
informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare
riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli
indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di
rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia
richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di
fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno
un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi
televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata.
Art. 13 (Funzionamento dei Comitati regionali per
le comunicazioni (Corecom))
1. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 10 sono svolte anche attraverso i comitati regionali per
le comunicazioni (Corecom), organi funzionali dell’Autorità, ai sensi
dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Nello
svolgimento di tali funzioni i comitati regionali per le comunicazioni
si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero.
Art. 14 (Disposizioni particolari per la regione
autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di
Bolzano)
1. Fermo restando il rispetto dei
principi fondamentali previsti dal presente testo unico, la regione
autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalità di cui al medesimo testo unico nell'ambito
delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto
speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento
alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione,
per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a
quelle già attribuite.
TITOLO III - ATTIVITÀ
CAPO I - DISCIPLINA DI OPERATORE DI RETE
RADIOTELEVISIVA
Art. 15 (Attività di operatore di rete)
1. Fatti salvi i criteri e le procedure
specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per
la diffusione sonora e televisiva, previsti dal presente testo unico in
considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri
obiettivi di interesse generale, l’attività di operatore di rete su
frequenze terrestri in tecnica digitale è soggetta al regime
dell’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 25 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Il diritto di uso delle
radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione
televisiva è conseguito con distinto provvedimento ai sensi della
delibera dell’Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
3. Il diritto di uso delle
radiofrequenze, comprese quelle di collegamento, per la diffusione
sonora è conseguito con distinto provvedimento, ai sensi del regolamento
di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
4. Nella fase di avvio delle trasmissioni
televisive in tecnica digitale restano comunque ferme le disposizioni di
cui agli articoli 23 e 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
5. L’autorizzazione generale di cui al
comma 1 ha durata non superiore a venti anni e non inferiore a dodici
anni ed è rinnovabile per uguali periodi.
6. L’operatore di rete televisiva su
frequenze terrestri in tecnica digitale è tenuto al rispetto delle norme
a garanzia dell’accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore
alle reti per la televisione digitale terrestre stabilite dall’Autorità.
7. L’attività di operatore di rete via
cavo o via satellite è soggetta al regime dell’autorizzazione generale,
ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259.
CAPO II - DISCIPLINA DI FORNITORE DI CONTENUTI
RADIOTELEVISIVI SU FREQUENZE TERRESTRI
Art. 16 (Autorizzazione per fornitore di
contenuti televisivi su frequenze terrestri)
1. L’autorizzazione per la fornitura di
contenuti televisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica
digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero, sulla base
delle norme previste dalla deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2001,
n. 435/01/CONS, salvo quanto previsto dall’articolo 18.
2. I soggetti titolari di
un’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al
rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di contenuti televisivi
dalla deliberazione dell’Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
3. I fornitori di contenuti in tecnica
digitale su frequenze terrestri devono assicurare il rispetto dei
medesimi obblighi a tutela degli utenti, compresi quelli relativi alla
pubblicità ed ai limiti di affollamento, previsti per la radiodiffusione
dei programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.
Art. 17 (Contributi)
1. L’Autorità adotta i criteri per la
determinazione dei contributi dovuti per le autorizzazioni per la
fornitura di contenuti su frequenze terrestri in tecnica digitale, ai
sensi dell’articolo 1, comma 6, lett. c), n.5, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
2. In sede di prima applicazione si
applicano i contributi nella misura prevista dall’articolo 5 della
deliberazione dell’Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
Art. 18 (Autorizzazione per fornitore di
contenuti televisivi su frequenze terrestri in ambito regionale e
provinciale)
1. L’autorizzazione per la fornitura di
contenuti televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica
digitale su frequenze terrestri in ambito, rispettivamente, regionale o
provinciale, è rilasciata dai competenti organi della regione o della
provincia, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I
e sulla base dei principi di cui all’articolo 12.
2. Ai fini della definizione dell’ambito
regionale o provinciale di cui al comma 1 si applica quanto previsto
dall’articolo 2, comma 1, lettera p).
3. L’autorizzazione di cui al comma 1
deve essere rilasciata secondo i criteri oggettivi di cui all’articolo
12, comma 1, lettera d).
4. Qualora l’operatore di rete televisiva
in tecnica digitale in ambito locale abbia richiesto una o più
autorizzazioni per lo svolgimento di attività di cui al comma 1, ha
diritto a ottenere almeno una autorizzazione che consenta di irradiare
nel proprio blocco di programmi televisivi numerici.
5. Fino alla fissazione dei criteri di
rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti in ambito
regionale e provinciale, rispettivamente da parte della regione o della
provincia autonoma, le autorizzazioni sono rilasciate secondo i criteri
di cui alla deliberazione dell’Autorità n. 435/01/CONS.
Art. 19 (Autorizzazione per fornitore di
contenuti radiofonici su frequenze terrestri)
1. La disciplina dell’autorizzazione per
la fornitura di contenuti radiofonici su frequenze terrestri in tecnica
digitale è contenuta nel regolamento di cui all’articolo 15, comma 3.
CAPO III - DISCIPLINA DEL FORNITORE DI CONTENUTI
RADIOTELEVISIVI VIA SATELLITE E VIA CAVO
Art. 20 (Autorizzazioni alla diffusione di
contenuti radiotelevisivi via satellite)
1. L’autorizzazione alla diffusione di
contenuti radiotelevisivi via satellite è rilasciata dall’Autorità sulla
base della disciplina stabilita con proprio regolamento.
Art. 21 (Autorizzazioni alla diffusione di
contenuti radiotelevisivi via cavo)
1. L’autorizzazione alla diffusione di
contenuti radiotelevisivi via cavo è rilasciata dal Ministero sulla
base della disciplina stabilita con regolamento dell’ Autorità.
Art. 22 (Trasmissioni simultanee)
1. Al fine di favorire la progressiva
affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai fornitori di
contenuti in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa notifica
al Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni
rete di comunicazione elettronica, sulla base della disciplina stabilita
con regolamento dell’Autorità.
CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA IN TECNICA ANALOGICA E DIGITALE
Art. 23 (Durata e limiti delle concessioni e
autorizzazioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica)
1. Il periodo di validità delle
concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in
tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi
dell’articolo 25, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e delle
concessioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in
ambito locale, è prolungato dal Ministero, su domanda dei soggetti
interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la
conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale. Tale
domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che
già trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti
nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per
cento della popolazione nazionale.
2. Fino all’attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale, i soggetti non titolari di concessione in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 6, commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9, della
deliberazione dell’Autorità 1° dicembre 1998, n. 78, possono proseguire
l’esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica analogica, con i
diritti e gli obblighi del concessionario.
3. Un medesimo soggetto non può detenere
più di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione
televisiva all’interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e
più di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Nel limite massimo
di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle
detenute all’interno di ciascun bacino di utenza.
4. Alle emittenti che trasmettono in
ambito provinciale, fermi restando i limiti di cui all’articolo 2, comma
1, lettera p), è consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero
delle concessioni o delle autorizzazioni, in un’area di servizio
complessiva non superiore ai sei bacini regionali di cui al comma 3.
5. Nei limiti di cui ai commi 3 e 4 ad
uno stesso soggetto è consentita la programmazione anche unificata fino
all’intero arco della giornata.
6. Fino alla completa attuazione del
piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale è
consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla
data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112, di
proseguire nell’esercizio anche dei bacini eccedenti i limiti dei commi
4 e 5. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle
emissioni televisive provenienti da Campione d’Italia.
Art. 24 (Durata e limiti delle concessioni e
autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica)
1. Fino all’adozione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica
analogica di cui all’articolo 42, comma 10, la radiodiffusione sonora
privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri in tecnica
analogica è esercitata in regime di concessione o di autorizzazione con
i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla legge 6
agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, da parte dei soggetti
legittimamente operanti in possesso, alla data del 30 settembre 2001,
dei seguenti requisiti:
a) se emittente di radiodiffusione
sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica
di società di persone o di capitali o di società cooperativa che
impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni
in materia previdenziale;
b) se emittente di radiodiffusione
sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura
giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici
dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia
previdenziale;
c) se emittente di radiodiffusione
sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione
riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di
scopo di lucro.
2. I legali rappresentanti e gli
amministratori delle imprese non devono aver riportato condanna
irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei
mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e
seguenti del codice penale.
3. Uno stesso soggetto esercente la
radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più
soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino
ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti. In caso di
inottemperanza, il Ministero dispone la sospensione dell’esercizio fino
all’avvenuto adeguamento.
Art. 25 (Disciplina dell’avvio delle trasmissioni
televisive in tecnica digitale)
1. Fino all’attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale, in possesso dei
requisiti previsti per ottenere l’autorizzazione per la sperimentazione
delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell’articolo
2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare,
anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in
tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa
conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112 e nei limiti e nei
termini previsti dalla deliberazione dell’Autorità n. 435/01/CONS, in
quanto con essa compatibili, le licenze e le autorizzazioni per avviare
le trasmissioni in tecnica digitale terrestre, nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 23, commi 5, 6, 7, 8 e 25, commi 11 e 12, della
medesima legge n. 112 del 2004.
2. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 43, i limiti previsti dall’articolo 2-bis, comma 1, quinto
periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, nonché quelli stabiliti
per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dal
Capo VIII della delibera dell’Autorità n. 435/01/CONS, si applicano fino
all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale.
Art. 26 (Trasmissione dei programmi e
collegamenti di comunicazioni elettroniche)
1. Fino alla completa attuazione del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e
televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali
possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati
per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in
relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza
per il quale è rilasciata la concessione o l’autorizzazione.
Successivamente all’attuazione dei predetti piani, tale facoltà è
consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in
ambito locale.
2. Alle emittenti radiotelevisive locali
è consentito, anche ai fini di cui al comma 1, di diffondere i propri
programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonché di
utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di comunicazione
elettronica a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito
di utilizzare i collegamenti di comunicazioni elettroniche necessari per
le comunicazioni ed i transiti di servizio, per la trasmissione dati
indipendentemente dall’ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per
i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra
emittenti.
3. Le imprese di radiodiffusione sonora e
televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione
sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in
diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti
temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri
utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di
cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse
imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze
assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all’utenza,
comprensive anche di inserzioni pubblicitarie
4. L’utilizzazione dei collegamenti di
comunicazioni elettroniche cui ai commi 2 e 3 non comporta il pagamento
di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l’attività
di radiodiffusione sonora e televisiva locale.
Art. 27 (Trasferimenti di impianti e rami
d’azienda)
1. Fino all’attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale
sono consentiti, in tecnica analogica, i trasferimenti di impianti o
rami d’azienda tra emittenti televisive private locali e tra queste e i
concessionari televisivi in ambito nazionale che alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non abbiano raggiunto
la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale.
2. I soggetti non esercenti all’atto di
presentazione della domanda, che hanno ottenuto la concessione per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica,
possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti
legittimamente esercitati alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
3. Ai fini della realizzazione delle reti
televisive digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di
rami d’azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l’attività
televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le
acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica
digitale.
4. Gli impianti di radiodiffusione sonora
e televisiva ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche,
legittimamente operanti in virtù di provvedimenti della magistratura,
che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra
quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del
Ministero, possono essere oggetto di trasferimento.
5. Durante il periodo di validità delle
concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale
e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i
trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonché di intere
emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro
concessionario, nonchè le acquisizioni, da parte di società di capitali,
di concessionarie svolgenti attività televisiva o radiofonica costituite
in società cooperative a responsabilità limitata. Ai soggetti a cui sia
stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora è
consentita la cessione di intere emittenti a società di capitali di
nuova costituzione. Ai medesimi soggetti è, altresì, consentito di
procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di
concessione.
6. Sono consentite le acquisizioni di
emittenti concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a
carattere comunitario da parte di società cooperative senza scopo di
lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni,
a condizione che l’emittente mantenga il carattere comunitario. E’
inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in
ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita
a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i
requisiti di emittente comunitaria.
7. I trasferimenti di impianti di cui al
presente articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di
comunicazione elettronica necessari per interconnettersi con gli
impianti acquisiti.
Art. 28 (Disposizioni sugli impianti
radiotelevisivi)
1. Al fine di agevolare la conversione
del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione
dei programmi radiotelevisivi prosegue con l’esercizio degli impianti di
diffusione e di collegamento legittimamente in funzione alla data di
entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112. Il repertorio dei
siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva in tecnica analogica resta utilizzabile ai
fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a
superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti ai sensi
dell’articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Il Ministero, attraverso i propri
organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di
comunicazioni elettroniche, censiti ai sensi dell’articolo 32 della
legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica,
nonché per l’ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da
ciascuna emittente legittimamente operante. Tali modifiche devono essere
attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro
radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree
servite.
3. Fino alla completa attuazione del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici,
modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei
connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche censiti ai sensi
dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di
trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell’impresa o della sede
della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei
singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento
degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico,
ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge.
4. Gli organi periferici del Ministero
provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 2
e 3 entro sessanta giorni dalla richiesta.
5. Il Ministero autorizza, attraverso i
propri organi periferici, le modificazioni tecnico-operative idonee a
razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la
conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore
delle leggi regionali che attribuiscono tale competenza alla regione e
alla provincia ai sensi dell’articolo 12, autorizza le riallocazioni di
impianti necessarie per realizzare tali finalità.
6. La sperimentazione delle trasmissioni
televisive in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti
legittimamente operanti in tecnica analogica. Gli impianti di diffusione
e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla
tecnica digitale. L’esercente è tenuto a darne immediata comunicazione
al Ministero.
7. In attesa dell’attuazione dei piani di
assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva
in tecnica digitale e sonora in tecnica analogica, gli impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a
superare in modo ricorrente i limiti di cui al comma 1, sono trasferiti,
con onere a carico del titolare dell’impianto, su iniziativa delle
regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti
indicati dalle regioni e dalle province autonome, purchè ritenuti
idonei, sotto l’aspetto radioelettrico dal Ministero, che dispone il
trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d’intesa con il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, disattiva gli
impianti fino al trasferimento.
8. La titolarità di autorizzazione o di
altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva dà
diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio di permesso di
costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e
per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente
in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica.
Art. 29 (Diffusioni interconnesse)
1. La trasmissione di programmi in
contemporanea da parte delle emittenti radiotelevisive private locali,
anche operanti nello stesso bacino di utenza, è subordinata ad
autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro un mese dalla
data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il
Ministero medesimo si sia espresso, l’autorizzazione si intende
rilasciata.
2. La domanda di autorizzazione di cui al
comma 1 può essere presentata da consorzi di emittenti locali costituiti
secondo le forme previste dall’articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, o dalle singole emittenti
concessionarie o autorizzate, sulla base di preventive intese.
3. L’autorizzazione abilita a trasmettere
in contemporanea per una durata di sei ore per le emittenti radiofoniche
e di dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell’orario
di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti autorizzati è
consentita, previa comunicazione da inoltrare al Ministero con un
anticipo di almeno quindici giorni. E’ fatto salvo il caso di
trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera i), numero 3.
4. Le diffusioni radiofoniche in
contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare,
durante i predetti programmi, l’autonoma e originale identità locale e
le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.
5. Alle imprese di radiodiffusione sonora
è fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che
contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli
delle diffusioni interconnesse.
6. Le emittenti che operano ai sensi del
presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali.
7. L’autorizzazione rilasciata ai
consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne
abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un
tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta
la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di
interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero
programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione
di Stati membri dell’Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato
la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, resa
esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi
satellitari. In caso di interconnessione con canali satellitari o con
emittenti televisive estere questa potrà avvenire per un tempo limitato
al 50 per cento di quello massimo stabilito per l’interconnessione.
8. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea
o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente
carattere comunitario semprechè le stesse emittenti, durante le loro
trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti
previsti per le emittenti comunitarie. L’applicazione di sanzioni in
materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.
Art. 30 (Ripetizione di programmi
radiotelevisivi)
1. L'installazione e l'esercizio di
impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e
trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici
e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a
preventiva autorizzazione del Ministero, il quale assegna le frequenze
di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare
alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è
rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti
locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata
alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della
particolarità delle zone di montagna. I comuni, le comunità montane e
gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura
radioelettrica possono richiedere al Ministero autorizzazione
all’installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di
programmi diffusi in ambito nazionale e locale, fermo quanto previsto
dall’articolo 5, comma 1, lettera f).
2. L'esercizio di emittenti televisive i
cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla
trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di
emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute è
consentito, previa autorizzazione del Ministero, che assegna le
frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione è
rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o
consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui
risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della
riserva di frequenze prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera g),
della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti televisive
che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze è consentito alle
medesime condizioni ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1,
lettera q), numero 3).
CAPO V - DISCIPLINA DEL FORNITORE DI SERVIZI
Art. 31 (Attività di fornitore di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso condizionato)
1. L’attività di fornitore di servizi
interattivi associati e l’attività di fornitore di servizi di accesso
condizionato, compresa la pay per view, su frequenze terrestri in
tecnica digitale, via cavo o via satellite, sono soggette ad
autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una
dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 25 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1
i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare
le condizioni di accesso ai servizi di cui agli articoli 42 e 43 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ed al relativo allegato 2.
3. Gli operatori, che alla data di
entrata in vigore del presente testo unico, forniscono servizi di
accesso condizionato, sono tenuti, entro sessanta giorni da tale data, a
presentare la dichiarazione di cui al comma 1.
4. L’Autorità, con proprio regolamento,
disciplina la materia di cui al presente articolo.
TITOLO IV - NORME A TUTELA DELL’UTENTE
CAPO I - DIRITTO DI RETTIFICA
Art. 32 (Telegiornali e giornali radio.
Rettifica)
1. Ai telegiornali e ai giornali radio si
applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici,
contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e
successive modificazioni; i direttori dei telegiornali e dei giornali
radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.
2. Chiunque si ritenga leso nei suoi
interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha
diritto di chiedere all’emittente, al fornitore di contenuti privato o
alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che
sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia
contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.
3. La rettifica è effettuata entro
quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in
fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della
trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso
detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l’interessato
può trasmettere la richiesta all’Autorità, che provvede ai sensi del
comma 4.
4. Fatta salva la competenza
dell’autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel
caso in cui l’emittente, il fornitore di contenuti o la concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non
ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica,
sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione
all’Autorità, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se
l’Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest’ultima,
preceduta dall’indicazione della pronuncia dell’Autorità stessa, deve
essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia
medesima.
Art. 33 (Comunicati di organi pubblici)
1. Il Governo, le amministrazioni dello
Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi
ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell’ambito interessato
da dette esigenze, possono chiedere alle emittenti, ai fornitori di
contenuti o alla concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti
comunicati devono essere trasmessi immediatamente.
2. La società concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a trasmettere i comunicati e
le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte
Costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e
seguire alle trasmissioni l’esplicita menzione della provenienza dei
comunicati e delle dichiarazioni.
3. Per gravi ed urgenti necessità
pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha
effetto immediato. In questo caso egli è tenuto a darne contemporanea
comunicazione alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
CAPO II - TUTELA DEI MINORI NELLA PROGRAMMAZIONE
TELEVISIVA
Art. 34 (Disposizioni a tutela dei minori)
1. Fermo il rispetto delle norme
comunitarie a tutela dei minori e di quanto previsto dagli articoli 3 e
4, comma 1, lettere b) e c), è vietata la trasmissione di film ai quali
sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione
in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.
2. I film vietati ai minori di anni
quattordici non possono essere trasmessi, né integralmente, né
parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7.00.
3. Le emittenti televisive ed i fornitori
di contenuti, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera
b), sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori
previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29
novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni
del Codice o l’adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono
recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre
1997, n.451.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono
altresì tenuti a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di
cui al medesimo comma 3, l’applicazione di specifiche misure a tutela
dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle
ore 19,00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori,
con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad
ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria.
Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento
degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di
contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione
sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di
violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
5. L’impiego di minori di anni
quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per
messaggi pubblicitari e spot, è disciplinato con regolamento del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità.
6. Il Ministro delle comunicazioni,
d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso
corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con
le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la
diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto,
con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
7. Le quote di riserva per la
trasmissione di opere europee, previste dall’articolo 6 devono
comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese
quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché
produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da
parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione
riservato a tali opere e programmi è determinato dall’Autorità.
Art. 35 (Vigilanza e sanzioni)
1. Alla verifica dell’osservanza delle
disposizioni di cui all’articolo 34 provvede la Commissione per i
servizi ed i prodotti dell’Autorità, in collaborazione con il Comitato
di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche
sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato.
All’attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e
logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti
di cui all’articolo 34, nonché all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c),
limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori,
la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità, previa
contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un
termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera
l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione
dell’efficacia della concessione o dell’autorizzazione per un periodo da
uno a dieci giorni.
3. In caso di violazione del divieto di
cui al comma 1 dell’articolo 34 si applicano le sanzioni previste
dall’articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n.161, intendendosi per
chiusura del locale la disattivazione dell’impianto.
4. Le sanzioni si applicano anche se il
fatto costituisce reato e indipendentemente dall’azione penale. Alle
sanzioni inflitte sia dall’Autorità che, per quelle previste dal Codice
di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del
medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante
comunicazione da parte dell’emittente sanzionata nei notiziari diffusi
in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II
del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L’Autorità presenta al Parlamento,
entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti
dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate.Ogni
sei mesi, l’Autorità invia alla Commissione parlamentare per l’infanzia
di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa
sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela
dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni,
suggerimenti o osservazioni.
CAPO III - TRASMISSIONI TRANSFRONTALIERE
Art. 36 (Trasmissioni transfrontaliere)
1. Le emittenti televisive appartenenti a
Stati membri dell’Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana
ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3
ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio,
del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme di cui al
presente capo.
2. Salvi i casi previsti dal comma 3, è
assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la
ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati
dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla
medesima direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.
3. L’Autorità può disporre la sospensione
provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive
provenienti da Stati dell’Unione europea nei seguenti casi di
violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi
precedenti:
a) violazione manifesta, seria e grave
del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere
gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in
particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di
violenza gratuita;
b) violazione manifesta, seria e grave
del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo
sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta
dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico
escludano che i minorenni che si trovano nell’area di diffusione
assistano normalmente a tali programmi;
c) violazione manifesta, seria e grave
del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento
all’odio basato su differenza di razza, sesso, religione o
nazionalità.
4. I provvedimenti di cui al comma 3
vengono adottati e notificati alla Commissione delle Comunità europee da
parte dell’Autorità nel termine non inferiore a quindici giorni dalla
notifica per iscritto all’emittente televisiva e alla stessa Commissione
delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che l’Autorità intende
adottare.
CAPO IV - DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ
Art. 37 (Interruzioni pubblicitarie)
1. Fermi restando i principi di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), in relazione a quanto previsto
dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e
successive modificazioni, gli spot pubblicitari e di televendita isolati
devono costituire eccezioni. Salvo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 3 dell’articolo 26,la pubblicità e gli spot di televendita
devono essere inseriti tra i programmi. Purchè ricorrano le condizioni
di cui ai commi da 2 a 6, la pubblicità e gli spot di televendita
possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che
non ne siano pregiudicati l’integrità ed il valore, tenuto conto degli
intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura,
nonché i diritti dei titolari.
2. Nei programmi composti di parti
autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di
analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli
spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti
autonome o negli intervalli.
3. L’inserimento di messaggi pubblicitari
durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali è
consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali.Per
le opere di durata superiore a quarantacinque minuti è consentita una
interruzione per ogni atto o tempo. E’ consentita una ulteriore
interruzione se la durata programmata dell’opera supera di almeno venti
minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno.
4. La trasmissione di opere audiovisive,
ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la
televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i
programmi ricreativi ed i documentari, di durata programmata superiore a
quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni
periodo di quarantacinque minuti. E’ autorizzata un’altra interruzione
se la durata programmata delle predette opere supera di almeno venti
minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.
5. Quando programmi diversi da quelli di
cui al comma 2 sono interrotti dalla pubblicità o da spot di
televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni
successiva interruzione all’interno del programma.
6. La pubblicità e la televendita non
possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I
notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi
religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta
minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o televendita.Se
la loro durata programmata è di almeno trenta minuti, si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo.
7. Alle emittenti televisive in ambito
locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio
nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in
interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva
89/552/CEE, e successive modificazioni, in tema messaggi pubblicitari
durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e
musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali
delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o
tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di
durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono
consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o
tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a
centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una
interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata
programmata ulteriore rispetto a centodieci minuti. Ai fini del presente
articolo per durata programmata si intende il tempo di trasmissione
compreso tra l’inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di
chiusura del programma al lordo della pubblicità inserita, come previsto
nella programmazione del palinsesto.
8. L’Autorità, sentita un’apposita
commissione, composta da non oltre cinque membri e nominata
dall’Autorità medesima tra personalità di riconosciuta competenza,
determina le opere di valore artistico, nonché le trasmissioni a
carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni
pubblicitarie.
9. E’ vietata la pubblicità radiofonica e
televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente
con ricetta medica. La pubblicità radiofonica e televisiva di strutture
sanitarie è regolata dalla apposita disciplina in materia di pubblicità
sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 175, come modificata
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, dalla legge 14 ottobre 1999, n.
362, nonché dall’articolo 7, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112,
e successive modificazioni.
10. La pubblicità televisiva delle
bevande alcoliche e la televendita devono conformarsi ai seguenti
criteri:
a) non rivolgersi espressamente ai
minori, né, in particolare, presentare minori intenti a consumare
tali bevande;
b) non collegare il consumo di alcolici
con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di
automobili;
c) non creare l’impressione che il
consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
d) non indurre a credere che le bevande
alcoliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti o che
contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;
e) non incoraggiare un uso eccessivo e
incontrollato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa
l’astinenza o la sobrietà;
f) non usare l’indicazione del
rilevante grado alcolico come qualità positiva delle bevande.
11. E’ vietata la pubblicità televisiva
delle sigarette o di ogni altro prodotto a base di tabacco. La
pubblicità è vietata anche se effettuata in forma indiretta mediante
utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di altri elementi
caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività
principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti,
quando per forme, modalità e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi
altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea a perseguire una
finalità pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine di determinare quale
sia l'attività principale dell’azienda deve farsi riferimento
all'incidenza del fatturato delle singole attività di modo che quella
principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre
attività di impresa nell'ambito del territorio nazionale.
12. La trasmissione di dati e di
informazioni all'utenza di cui all'articolo 26, comma 3, può comprendere
anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
Art. 38 (Limiti di affollamento)
1. La trasmissione di messaggi
pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo non può eccedere il 4 per cento dell’orario
settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora;
un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso
di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva.
2. La trasmissione di spot pubblicitari
televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti
televisivi in ambito nazionale diversi dalla concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 15 per cento
dell’orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni
ora; un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel
corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o
successiva. Un identico limite è fissato per i soggetti autorizzati, ai
sensi dell’articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici
bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in
contemporanea,
3. La trasmissione di messaggi
pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti e dei fornitori di
contenuti diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo non può eccedere, per ogni ora di programmazione,
rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito
nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito
locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale
da parte di emittente a carattere comunitario. Un’eventuale eccedenza di
messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso
di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o in quella
successiva.
4. Fermo restando il limite di
affollamento orario di cui al comma 3, per le emittenti ed i fornitori
di contenuti radiofonici in ambito locale il tempo massimo di
trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità,ove siano comprese
forme di pubblicità diverse dagli spot, è del 35 per cento.
5. La trasmissione di messaggi
pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di
contenuti televisivi in ambito locale non può eccedere il 25 per cento
di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza,
comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere
recuperata nell’ora antecedente o successiva.
6. Il tempo massimo di trasmissione
quotidiana dedicato alla pubblicità da parte delle emittenti e dei
fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è portato
al 20 per cento se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot
pubblicitari come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini
della vendita, dell’acquisto o del noleggio di prodotti oppure della
fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento
giornaliero e orario di cui al comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i
medesimi fornitori ed emittenti il tempo di trasmissione dedicato a tali
forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque
superare un’ora e dodici minuti al giorno.
7. Per quanto riguarda le emittenti ed i
fornitori di contenuti televisivi in ambito locale, il tempo massimo di
trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese
altre forme di pubblicità di cui al comma 6, come le offerte fatte
direttamente al pubblico, è portato al 40 per cento, fermo restando il
limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al comma
5. Il limite del 40 per cento non si applica alle emittenti ed ai
fornitori di contenuti in ambito locale che si siano impegnati a
trasmettere televendite per oltre l’80 per cento della propria
programmazione.
8. La pubblicità locale è riservata alle
emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito locale. Le emittenti ed
I fornitori di contenuti in ambito nazionale e la concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo sono tenuti a trasmettere
messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto su
tutti i bacini serviti. Le emittenti ed i fornitori autorizzati in base
all’articolo 29 possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale,
pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della
autorizzazione, interrompendo temporaneamente l’interconnessione.
9. Sono nulle e si hanno per non apposte
le clausole dei contratti di pubblicità che impongono alle emittenti ed
ai fornitori di contenuti di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi
rispetto ai messaggi pubblicitari.
10. I messaggi pubblicitari, facenti
parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di
categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare
l’opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi
gratuitamente o a condizioni di favore da fornitori di contenuti ed
emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono
considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente
articolo.
Art. 39 (Disposizioni sulle sponsorizzazioni)
1. I programmi sponsorizzati devono
rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e la programmazione di
una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere
influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità
e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della
concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente
riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il
logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma;
c) non devono stimolare all'acquisto o
al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo,
specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a
detti prodotti o servizi.
2. I programmi non possono essere
sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale
consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o altri prodotti del
tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella
fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure
mediche disponibili unicamente con ricetta medica.
3. Le sponsorizzazioni di emittenti e di
fornitori di contenuti televisivi in ambito locale possono esprimersi
anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione delle
interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del
marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva
89/552/CEE, e successive modificazioni.
Art. 40 (Disposizioni sulle televendite)
1. E’ vietata la televendita che
vilipenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o
nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a
comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la
protezione dell’ambiente. E’ vietata la televendita di sigarette o di
altri prodotti a base di tabacco.
2. La televendita non deve esortare i
minori a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti
e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o
fisico ai minori e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare direttamente i minori
ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l’inesperienza o
la credulità;
b) non esortare direttamente i minori a
persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia
che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare, senza motivo, minori
in situazioni pericolose.
Art. 41 (Destinazione della pubblicità di
amministrazioni ed enti pubblici)
1. Le somme che le amministrazioni
pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di
comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di
comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate,
sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per
cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica
locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per
almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.
2. Le somme di cui al comma 1 sono quelle
destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli
oneri relativi alla loro realizzazione.
3. Le amministrazioni pubbliche e gli
enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione
all'Autorità delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità
istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità,
anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla
diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui
diversi mezzi di comunicazione di massa. Ai fini dell’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché al presente comma, le
amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici nominano
un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza
delle disposizioni stesse e salvo il caso di non attuazione per motivi a
lui non imputabili, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200
euro. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione
della sanzione è l'Autorità. Si applicano le disposizioni contenute nel
Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Nella fase di transizione alla
trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare
complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio
finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani
e periodici le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti
pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di
comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di
comunicazione di massa.
5. Le regioni,nell’ambito della propria
autonomia finanziaria, possono prevedere quote diverse da quelle
indicate ai commi 1 e 4.
TITOLO V - USO EFFICIENTE DELLO SPETTRO
ELETTROMAGNETICO E PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE
Art. 42 (Uso efficiente dello spettro
elettromagnetico e pianificazione delle frequenze)
1. Lo spettro elettromagnetico
costituisce risorsa essenziale ai fini dell’attività radiotelevisiva. I
soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad
assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed
in particolare a:
a) garantire l’integrità e l’efficienza
della propria rete;
b) minimizzare l’impatto ambientale in
conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale,
regionale, provinciale e locale;
c) evitare rischi per la salute umana,
nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;
d) garantire la qualità dei segnali
irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate
dall’Autorità ed a quelle emanate in sede internazionale;
e) assicurare adeguata copertura del
bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie emissioni
non provochino interferenze con altre emissioni lecite di
radiofrequenze;
g) rispettare le norme concernenti la
protezione delle radiocomunicazioni relative all’assistenza e alla
sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, estese, in
quanto applicabili, alle bande di frequenze assegnate ai servizi di
polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.
2. L’assegnazione delle radiofrequenze
avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionati.
3. Il Ministero adotta il piano nazionale
di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro
sentiti l’Autorità, i Ministeri dell’interno, della difesa, delle
infrastrutture e dei trasporti, la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e gli operatori di comunicazione elettronica ad uso
pubblico, nonché il Consiglio superiore delle comunicazioni.
4. Il piano di ripartizione delle
frequenze è aggiornato, con le modalità previste dal comma 3, ogni
cinque anni e comunque ogni qual volta il Ministero ne ravvisi la
necessità.
5. L’Autorità adotta e aggiorna i piani
nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in
tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso
efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme
copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti
operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con ai principi del
presente testo unico, e una riserva in favore delle minoranze
linguistiche riconosciute dalla legge.
6. Nella predisposizione dei piani di
assegnazione di cui al comma 5 l’Autorità adotta il criterio di migliore
e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le
risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma
per l’emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di
diffusione.
7. I piani di assegnazione di cui al
comma 5 e le successive modificazioni sono sottoposti al parere delle
regioni in ordine all’ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare
le minoranze linguistiche, all’intesa con le regioni autonome Valle
d’Aosta e Friuli - Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e
di Bolzano.
8. Il parere delle regioni sui piani
nazionali di assegnazione è reso da ciascuna regione nel termine di
trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il
quale il parere si intende reso favorevolmente.
9. L’Autorità adotta e aggiorna i piani
nazionali di assegnazione delle frequenze anche in assenza dell’intesa
con le regioni Valle d’Aosta e Friuli - Venezia Giulia e con le province
autonome di Trento e di Bolzano, qualora detta intesa non sia raggiunta
entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema
di piano. L’Autorità allo scopo promuove apposite iniziative finalizzate
al raggiungimento dell’intesa. In sede di adozione dei piani nazionali
di assegnazione delle frequenze, l’Autorità indica i motivi e le ragioni
di interesse pubblico che hanno determinato la necessità di decidere
unilateralmente.
10. L’Autorità adotta il piano nazionale
di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica
successivamente all’effettiva introduzione della radiodiffusione sonora
in tecnica digitale e allo sviluppo del relativo mercato.
11. L’Autorità definisce il programma di
attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e
televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e
osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a
tutela dell’utenza.
12. L’Autorità, con proprio regolamento,
nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i
criteri generali per l’installazione di reti utilizzate per la
diffusione di programmi radiotelevisivi, garantendo che i relativi
permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto
dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità, di
proporzionalità e di non discriminazione.
13. Per i casi in cui non sia possibile
rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalità di tutela
del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l’Autorità
stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di condivisione di
infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete.
14. Alle controversie in materia di
applicazione dei piani delle frequenze e in materia di accesso alle
infrastrutture si applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma
11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
TITOLO VI - NORME A TUTELA DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO
Art. 43 (Posizioni dominanti nel sistema
integrato delle comunicazioni)
1. I soggetti che operano nel sistema
integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all’Autorità le
intese e le operazioni di concentrazione, al fine di consentire, secondo
le procedure previste in apposito regolamento adottato dall’Autorità
medesima, la verifica del rispetto dei princìpi enunciati dai commi 7,
8, 9, 10, 11 e 12.
2. L’Autorità, su segnalazione di chi vi
abbia interesse o, periodicamente, d’ufficio, individuato il mercato
rilevante conformemente ai princìpi di cui agli articoli 15 e 16 della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle
comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che
siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo
conto, fra l’altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza
all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso, delle
dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonchè degli indici
quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti
editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.
3. L’Autorità ,qualora accerti che
un’impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle
comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare,
prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, adotta
un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e
indicando l’impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato
interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti
l’Autorità provvede ai sensi del comma 5.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di
concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al
presente articolo sono nulli.
5. L'Autorità, adeguandosi al mutare
delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al
comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il
formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o
comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre
un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al
termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente
rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a
determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7,8,9,10, 11 e 12,
ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove
l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura
dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è
tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro
il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere
comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative
ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in
sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e
delle autorizzazioni.
6. L’Autorità, con proprio regolamento
adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui
alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, disciplina
i provvedimenti di cui al comma 5, i relativi procedimenti e le modalità
di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica
dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità
di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio
dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti
interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e
di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a
rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle
persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità
alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali.
7. All’atto della completa attuazione del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e
televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche
attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi
dei commi 13, 14 e 15, non può essere titolare di autorizzazioni che
consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi
televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili
su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal
medesimo piano.
8. Fino alla completa attuazione del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale,il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto
è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi
televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell’articolo 23, comma
1, della legge n. 112 del 2004, in ambito nazionale su frequenze
terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale.
I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere
a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50
per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per
cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica
simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.Il presente
criterio di calcolo si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in
tecnica digitale programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per
cento della popolazione nazionale
9. Fermo restando il divieto di
costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono
il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti
all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito
ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31
luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti
controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi
superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato
delle comunicazioni.
10. I ricavi di cui al comma 9 sono
quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo
al netto dei diritti dell’erario, da pubblicità nazionale e locale anche
in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di
diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di
azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere
continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti
esercenti le attività indicate all’articolo 2, comma 1, lettera l), da
offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di
quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici
commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere
nazionale, dall’editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite
di internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle
diverse forme di fruizione del pubblico.
11. Le imprese, anche attraverso società
controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni
elettroniche, come definito ai sensi dell’articolo 18 del decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei
ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema
integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del
sistema medesimo.
12. I soggetti che esercitano l’attività
televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono,
prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici
di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese
editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle
imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile.
13. Ai fini della individuazione delle
posizioni dominanti vietate dal presente testo unico nel sistema
integrato delle comunicazioni, si considerano anche le partecipazioni al
capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche
indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta
persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad
appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano
precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di
fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che
interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi,
in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del
voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera
consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare
della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi
controllate.
14. Ai fini del presente testo unico il
controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle
società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo,
del codice civile.
15. Il controllo si considera esistente
nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché
ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da
solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità
di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di
nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra
soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a
conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e
delle perdite;
2) il coordinamento della gestione
dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento
di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori
rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi
da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;
c) l'assoggettamento a direzione
comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della
composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e
qualificati elementi.
16. L'Autorità vigila sull’andamento e
sull’evoluzione dei mercati relativi al sistema integrato delle
comunicazioni, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al
Parlamento i risultati delle analisi effettuate, nonché pronunciandosi
espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente
articolo.
TITOLO VII - PRODUZIONE AUDIOVISIVA EUROPEA
Art. 44 (Promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee)
1. La percentuale di opere europee che i
fornitori di contenuti televisivi e le emittenti televisive sono tenuti
a riservare a norma dell’articolo 6 deve essere ripartita tra i diversi
generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte per almeno la
metà negli ultimi cinque anni. Le quote di riserva di cui al presente
comma sono quelle definite dall’Autorità in conformità alla normativa
dell’Unione europea.
2. Le quote di riserva previste nel
presente articolo comprendono anche quelle specificamente rivolte ai
minori, nonché adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei
minori e degli adulti di cui all’articolo 34, comma 7. I criteri per
l’assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi, ai
fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione,
sono quelli stabiliti dal decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali 13 settembre 1999, n. 457.
3. I concessionari televisivi nazionali
riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori
indipendenti almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, escluso il
tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi,
pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite. Per le stesse
opere la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento.
4. Ai produttori indipendenti sono
attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione
temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli
operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall’Autorità.
5. Le emittenti televisive soggette alla
giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di
trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui
derivanti da pubblicità alla produzione e all’acquisto di programmi
audiovisivi, compresi i film in misura non inferiore al 40 per cento
della quota suddetta, e di programmi specificamente rivolti ai minori,
di produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori
indipendenti. Tale quota non può comunque essere inferiore al 10 per
cento degli introiti stessi. A partire dal contratto di servizio per il
triennio 2006-2008, la concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo destina una quota non inferiore al 15 per cento dei
ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese
quelle realizzate da produttori indipendenti. All’interno di queste
quote, nel contratto di servizio dovrà essere stabilita una riserva di
produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei,
di cartone animato appositamente prodotto per la formazione
dell’infanzia.
6. I vincoli di cui al presente articolo
sono verificati su base annua, sia in riferimento alla programmazione
giornaliera, sia a quella della fascia di maggiore ascolto, così come
definita dall’Autorità.
7. Le emittenti televisive soggette alla
giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul
territorio nazionale e all’estero hanno l’obbligo di promuovere e
pubblicizzare le opere audiovisive italiane e dell’Unione europea,
secondo le modalità stabilite con regolamento dell’Autorità.
8. La concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo riserva spazi diffusivi nelle reti via
satellite alle opere audiovisive e ai film europei.
9. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito
locale.
TITOLO VIII - SERVIZIO PUBBLICO GENERALE
RADIOTELEVISIVO E DISCIPLINA DELLA CONCESSIONARIA
Art. 45 (Definizione dei compiti del servizio
pubblico generale radiotelevisivo)
1. Il servizio pubblico generale
radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni,
che, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 7, lo svolge sulla
base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero e
di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento
e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli
obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati
ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale
radiotelevisivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le
trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della
società concessionaria con copertura integrale del territorio
nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della
tecnica;
b) un numero adeguato di ore di
trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all’educazione,
all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con
particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali,
cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali
riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale
numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione
dell’Autorità; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di
intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di
cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie,
anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e
radiofonici;
d) l’accesso alla programmazione, nei
limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei
partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e
consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie
locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei
movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e
culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e
linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne
facciano richiesta;
e) la costituzione di una società per
la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi
radiotelevisivi all’estero, finalizzati alla conoscenza e alla
valorizzazione della lingua, della cultura e dell’impresa italiane
attraverso l’utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più
significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la effettuazione di trasmissioni
radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia
autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di
Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d’Aosta e in
lingua slovena per la regione autonoma Friuli - Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei
messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano
richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la
trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e
delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari
appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che
tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia
e dell’età evolutiva;
i) la conservazione degli archivi
storici radiofonici e televisivi, garantendo l’accesso del pubblico
agli stessi;
l) la destinazione di una quota non
inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione
di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori
indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di
servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;
m) la realizzazione nei termini
previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per
la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica
digitale;
n) la realizzazione di servizi
interattivi digitali di pubblica utilità;
o) il rispetto dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dall’articolo 38;
p) l’articolazione della società
concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna
regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome
di Trento e di Bolzano;
q) l’adozione di idonee misure di
tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione
dell’articolo 4, comma 2;
r) la valorizzazione e il potenziamento
dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di
cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e
degli strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attività di
insegnamento a distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province
autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in
regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all’attività di
adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
4. Con deliberazione adottata d’intesa
dall’Autorità e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun
rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le
linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei
mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali,
nazionali e locali.
5. Alla società cui è affidato mediante
concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito
lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività
commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e
dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di
pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e
concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
Art. 46 (Compiti di pubblico servizio in ambito
regionale e provinciale)
1. Con leggi regionali, nel rispetto dei
principi fondamentali contenuti nel titolo I e nel presente titolo e
delle disposizioni, anche sanzionatorie, del presente testo unico in
materia di tutela dell’utente, sono definiti gli specifici compiti di
pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico
generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell’orario e nella
rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito
regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito
provinciale; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione
in ambito regionale o provinciale.
2. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono legittimate a stipulare, previa intesa con il
Ministero, specifici contratti di servizio con la società concessionaria
del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione
degli obblighi di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di
iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo
alla determinazione dell’organizzazione dell’impresa, nonché nel
rispetto dell’unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali e la tutela dell’incolumità e della sicurezza
pubbliche.
3. Ai fini dell’osservanza dell’articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691,
nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il
servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale.
Art. 47 (Finanziamento del servizio pubblico
generale radiotelevisivo)
1. Al fine di consentire la
determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza
e la responsabilità nell’utilizzo del finanziamento pubblico, la società
concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una
contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli
oneri sostenuti nell’anno solare precedente per la fornitura del
suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall’Autorità,
imputando o attribuendo i costi sulla base di princìpi di contabilità
applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con
chiarezza i princìpi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti
conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di
personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura,
per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre
attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della
differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo
o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta
giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all’Autorità e al
Ministero.
2. La contabilità separata tenuta ai
sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di
revisione, nominata dalla società concessionaria e scelta dall’Autorità
tra quante risultano iscritte all’apposito albo tenuto presso la
Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell’articolo
161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
All’attività della società di revisione si applicano le norme di cui
alla sezione IV del Capo II del Titolo III della Parte IV del citato
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Entro il mese di novembre di ciascun
anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce
l’ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1º gennaio dell’anno
successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria
della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente
verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di
servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come
desumibili dall’ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in
considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di
sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del
canone dovrà essere operata con riferimento anche all’articolazione
territoriale delle reti nazionali per assicurarne l’autonomia economica.
4. È fatto divieto alla società
concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3
di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal
canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico
generale radiotelevisivo.
Art. 48 (Verifica dell’adempimento dei compiti)
1. In conformità a quanto stabilito nella
comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15
novembre 2001, relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di
Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è affidato all’Autorità
il compito di verificare che il servizio pubblico generale
radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle
disposizioni di cui al presente testo unico, del contratto nazionale di
servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni
e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche
dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione
degli utenti definiti nel contratto medesimo.
2. L’Autorità, nei casi di presunto
inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d’ufficio o su impulso
del Ministero per il contratto nazionale di servizio ovvero delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti
da queste stipulati, notifica l’apertura dell’istruttoria al
rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di
essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel
termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare
deduzioni e pareri in ogni fase dell’istruttoria, nonché di essere
nuovamente sentito prima della chiusura di questa.
3. L’Autorità può in ogni fase
dell’istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in
possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini
dell’istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti
aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione
di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e
statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi
elemento rilevante ai fini dell’istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i
dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte
dell’Autorità sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni.
5. I funzionari dell’Autorità
nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali.
Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio.
6. Con provvedimento dell’Autorità, i
soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono
sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25.000 euro
se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le
informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro se forniscono informazioni
o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse
sanzioni previste dall’ ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell’istruttoria,
l’Autorità ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa
alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta
giorni, per l’eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di
infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata
dell’infrazione, l’Autorità dispone, inoltre, l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato
realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione
della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta
giorni, entro i quali l’impresa deve procedere al pagamento della
sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida
di cui al comma 7, l’Autorità applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia
stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di
importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con
un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al
medesimo comma 7, fissando altresì il termine entro il quale il
pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata
inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività
d’impresa fino a novanta giorni.
9. L’Autorità dà conto dei risultati del
controllo ogni anno nella relazione annuale.
Art. 49 (Disciplina della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa)
1. La concessione del servizio pubblico
generale radiotelevisivo è affidata, fino al 6 maggio 2016, alla
RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente
previsto dal presente testo unico la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è
assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche
per quanto concerne l’organizzazione e l’amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato
dall’assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione
della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il
corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio
pubblico generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del
consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina
a giudice costituzionale ai sensi dell’articolo 135, secondo comma,
della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e
competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che
si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche,
della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi
significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti
vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la
durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di
amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola
volta.
5. La nomina del presidente del consiglio
di amministrazione è effettuata dal consiglio nell’ambito dei suoi
membri e diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole,
espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi.
6. L’elezione degli amministratori
avviene mediante voto di lista. A tale fine l’assemblea è convocata con
preavviso, da pubblicare ai sensi dell’articolo 2366 del codice civile,
non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l’adunanza; a pena
di nullità delle deliberazioni ai sensi dell’articolo 2379 del codice
civile, l’ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie
da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede
assembleare; le liste possono essere presentate da soci che
rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di
voto nell’assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito
presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione
nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e
dieci giorni prima dell’adunanza. Salvo quanto previsto dal presente
articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista
presentata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ciascuna lista
comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del
consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare
una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti
ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da
uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono
assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell’ordine
dalla stessa previsto e si forma un’unica graduatoria nella quale i
candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano
eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità
di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori
detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al
presente comma si applicano anche all’elezione del collegio sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero
dell’economia e delle finanze nell’assemblea, in sede di nomina dei
membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione
della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di
candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al
numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata
sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’immediata
presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al
comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero
dell’economia e delle finanze, nelle assemblee della società
concessionaria convocate per l’assunzione di deliberazioni di revoca o
che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla
deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero
medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni
alienato non superi la quota del 10 per cento del capitale della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed
imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento
del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della
concessionaria, ai fini della formulazione dell’unica lista di cui al
comma 7, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli
con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il
presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del
presidente diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole,
espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente
del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati
con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni
successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni presso la
medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1
a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di
chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi
dell’articolo 21, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Ove,
anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina
del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o
per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi
7 e 9.
11. Il direttore generale della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dal consiglio di
amministrazione, d’intesa con l’assemblea; il suo mandato ha la stessa
durata di quello del consiglio.
12. Il direttore generale, oltre agli
altri compiti allo stesso attribuiti in base allo statuto della società:
a) risponde al consiglio di
amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria
competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento
dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal
consiglio;
b) partecipa, senza diritto di voto,
alle riunioni del consiglio di amministrazione;
c) assicura, in collaborazione con i
direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione
radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal
consiglio di amministrazione;
d) propone al consiglio di
amministrazione le nomine dei vice direttori generali e dei dirigenti
di primo e di secondo livello;
e) assume, nomina, promuove e
stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonché, su proposta
dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro
giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il
consiglio di amministrazione;
f) provvede alla gestione del personale
dell'azienda;
g) propone all'approvazione del
consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi
carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di
produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché quelli che,
anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo
superiore a 2.582.284,50 euro; firma gli altri atti e contratti
aziendali attinenti alla gestione della società;
h) provvede all'attuazione del piano di
investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale e
dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati
dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale,
investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e
politiche del personale;
i) trasmette al consiglio di
amministrazione le informazioni utili per verificare il conseguimento
degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti
dagli organi competenti ai sensi del presente testo unico.
13. La dismissione della partecipazione
dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa resta disciplinata
dall’articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
TITOLO IX - COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
VIGILANZA
Art. 50 (Commissione parlamentare di vigilanza)
1. La Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica
il rispetto delle norme previste dagli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 4
della legge 14 aprile 1975, n. 103, dall'articolo 1 del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, e dall’articolo 20 della legge 3 maggio 2004, n.
112.
TITOLO X - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI
CAPO I - SANZIONI
Art. 51 (Sanzioni di competenza dell’Autorità)
1. L’Autorità applica, secondo le
procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la
violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e
contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:
a) dalle disposizioni per il rilascio
delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su
frequenze terrestri adottate dall’Autorità con proprio regolamento,
ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la
domanda di concessione;
b) dal regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera
dell’Autorità n. 435/01/CONS, relativamente ai fornitori di contenuti;
c) dalle disposizioni sulla pubblicità,
sponsorizzazioni e televendite di cui agli articoli 4, comma 1,
lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40, al decreto del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, ed ai regolamenti
dell’Autorità;
d) dall’articolo 20, commi 4 e 5, della
legge 6 agosto 1990, n.223, nonché dai regolamenti dell’Autorità,
relativamente alla registrazione dei programmi;
e) dalla disposizione relativa al
mancato adempimento all’obbligo di trasmissione dei messaggi di
comunicazione pubblica, di cui all’articolo 33;
f) in materia di propaganda
radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex
dall’articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n.650;
g) in materia di tutela della
produzione audiovisiva europea ed indipendente, dall’articolo 44 e dai
regolamenti dell’Autorità;
h) in materia di diritto di rettifica,
nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo
obbligo di cui all’articolo 32;
i) in materia dei divieti di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera b);
l) in materia di obbligo di
trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il
quale è rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera i);
m) dalle disposizioni di cui
all’articolo 29;
n) in materia di obbligo di informativa
all’Autorità riguardo, tra l’altro, a dati contabili ed
extra-contabili, dall’articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 650, e dai regolamenti dell’Autorità;
o) dalle disposizioni in materia di
pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all’ articolo
41.
2. Per le violazioni di cui al comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e), l’Autorità dispone i necessari
accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un
termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.
Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate
l’Autorità diffida gli interessati a cessare dal comportamento
illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tale fine
assegnato. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine
sopraindicato, l’Autorità delibera l'irrogazione della sanzione
amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in
caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a)
e b);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso
di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d);
c) da 1.549 euro a 51.646 euro, in caso
di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e);
3. L’Autorità, applicando le norme
contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.
689, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma:
a) da euro 25.823 a euro 258.228, in
caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
b) da 10.329 euro a 258.228 euro, in
caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
c) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso
di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e
n);
d) da 1.040 euro a 5200 euro in caso di
violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o).
4. Nei casi più gravi di violazioni di
cui alle lettere h), i) e l) del comma 1, l’Autorità dispone altresì,
nei confronti dell’emittente o del fornitore di contenuti, la
sospensione dell’attività per un periodo da uno a dieci giorni.
5. In attesa che il Governo emani uno o
più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione
sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previste dai
commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un decimo e quelle previste
dall’articolo 35, comma 2 sono ridotte ad un quinto.
6. L’Autorità applica le sanzioni per le
violazioni di norme previste dal presente testo unico in materia di
minori, ai sensi dell’articolo 35.
7. L’Autorità è altresì competente ad
applicare le sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui
all’articolo 43, nonché quelle di cui all’articolo 1, commi 29, 30 e 31,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
8. L’Autorità verifica l’adempimento dei
compiti assegnati alla concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo ed, in caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo
quanto disposto dall’articolo 48.
9. Se la violazione è di particolare
gravità o reiterata, l’Autorità può disporre nei confronti
dell’emittente o del fornitore di contenuti la sospensione dell'attività
per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di
mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità,
la revoca della concessione o dell'autorizzazione.
10. Le somme versate a titolo di sanzioni
amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Art. 52 (Sanzioni di competenza del Ministero)
1. Restano ferme e si applicano agli
impianti di radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni
sanzionatorie di cui agli articoli 97 e 98, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e
9, del decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259.
2. Il Ministero, con le modalità e
secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone la
revoca della concessione o dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti previsti per
il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni dagli articoli
23, comma 1, e 24, commi 1 e 2;
b) dichiarazione di fallimento o
ammissione ad altra procedura concorsuale, non seguita da
autorizzazione alla prosecuzione in via provvisoria all’esercizio
dell’impresa.
3. In caso di mancato rispetto dei
principi di cui all’articolo 42, comma 1, o comunque in caso di mancato
utilizzo delle radiofrequenze assegnate, Il Ministero dispone la revoca
ovvero la riduzione dell’assegnazione. Tali misure sono adottate qualora
il soggetto interessato, avvisato dell’inizio del procedimento ed
invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione non vi
provvede nel termine di sei mesi dalla data di ricezione
dell’ingiunzione.
4. Il Ministero dispone la sospensione
dell’esercizio nei casi e con le modalità di cui all’articolo 24, comma
3.
5. Le somme versate a titolo di sanzioni
amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato.
CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 53 (Principio di specialità)
1. In considerazione degli obiettivi di
tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale
perseguiti, tenendo conto dell’esigenza di incoraggiare l’uso efficace e
la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure
proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in
materia di infrastrutture, promovendo innovazione, e di adottare misure
rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti,
le disposizioni del presente testo unico in materia di reti utilizzate
per la diffusione circolare dei programmi di cui all’articolo 1, comma
2, costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, su quelle dettate in materia dal medesimo.
Art. 54 (Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate le seguenti
disposizioni:
a) della legge 3 maggio 2004, n. 112,
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
b) del decreto-legge 30 gennaio 1999,
n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n.
78:
1) all’articolo 2, il comma 2;
2) all’articolo 3, i commi 1, 1-bis,
3, 3-bis, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies;
c) della legge 30 aprile 1998, n. 122:
1) all’articolo 2, i commi 1, 2, 3,
4, 5, 6, 9, 10 e 11;
2) gli articoli 3 e 3-bis;
d) della legge 31 luglio 1997, n. 249:
1) all’articolo 1, il comma 24;
2) l’articolo 2, ad eccezione del
comma 6;
3) all’articolo 3, i commi 1, 8, 11,
limitatamente ai primi cinque periodi, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 23;
4) l’articolo 3-bis;
e) del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, l’articolo 1, commi 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 23 e 24;
f) del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.
422:
1) all’articolo 5, i commi 1 e 1-bis;
2) all’articolo 6, i commi 1, 1-bis,
2, 3, 4, e 5;
3) gli articoli 6-bis, 8 e 9;
g) del decreto-legge 19 ottobre 1992,
n. 407, convertito. con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992,
n. 482, l’articolo 1, commi 3-sexies, 3-septies e 3-octies;
h) il decreto-legge 19 ottobre 1992, n.
408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n.
483;
i) della legge 6 agosto 1990, n. 223:
1) gli articoli 2, 3 e 6 ad eccezione
del comma 11, limitatamente al secondo periodo;
2) all’articolo 7, i commi 2 e 5;
3) l’articolo 8 ad eccezione dei
commi 15 e 18;
4) gli articoli 10, 12, 13, 15;
5) all’articolo 16, i commi 7, 8, 9,
16, 17, 18, 19, 20 e 23;
6) l’articolo 17;
7) l’articolo 18, ad eccezione del
comma 4;
8) l’articolo 19;
9) all’articolo 20, il comma 4;
10) l’articolo 21;
11) l’articolo 22, ad eccezione dei
commi 6 e 7;
12) all’articolo 24, il comma 3;
13) gli articoli 28, 29, 31 e 37;
l) della legge 14 aprile 1975, n. 103:
1) l’articolo 22;
2) all’articolo 38, il terzo e quarto
comma;
3) all’articolo 41, il primo e
secondo comma;
4) l’articolo 43-bis e 44.
Art. 55 (Disposizioni finali e finanziarie)
1. Le disposizioni normative statali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico nelle
materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad
applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore
delle disposizioni regionali in materia.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le
disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere
abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo
esplicito mediante l’indicazione specifica delle fonti da abrogare,
derogare, sospendere o modificare.
3. Le disposizioni contenute in
regolamenti dell’Autorità richiamate nel presente testo unico possono
essere modificate con deliberazione dell’Autorità. Il rinvio alle stesse
disposizioni è da intendersi come formale e non recettizio.
4. Dall’attuazione del presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 56 (Entrata in vigore)
1. Il presente testo unico entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Fonte: AGCOM