Precisazioni sulla disciplina dei sondaggi politici ed
elettorali
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione
odierna della Commissione servizi e prodotti, ha fornito alcuni
chiarimenti interpretativi sulla disciplina vigente in materia di
sondaggi politici ed elettorali.
L’Autorità ha ricordato che i risultati dei sondaggi elettorali possono
essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, che
devono essere rese contestualmente disponibili, nella loro integralità,
sull’apposito sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri
–
www.sondaggipoliticoelettorali.it:
- soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- committente e acquirente;
- criteri seguiti per la formazione del campione;
- metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- domande rivolte;
- percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- data in cui è stato realizzato il sondaggio.
Pertanto, quando emittenti o organi di stampa diffondono la notizia,
da chiunque divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, devono precisare
se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità sopra
indicate, cui la legge condiziona la loro diffusione.
Nel caso in cui tali precisazioni non siano state date all’atto della
diffusione della notizia del sondaggio, le emittenti e gli organi di
stampa devono, se l’autore della notizia le fornisce, riportare, entro
24 ore, le precisazioni integrative richieste dalla legge sul mezzo di
comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per
fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i
sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.
In caso contrario essi sono tenuti a diffondere, con le stesse modalità
di cui sopra, la precisazione che si tratta di sondaggio non rispondente
alle prescrizioni di legge.
Resta fermo che nei quindici giorni precedenti la data della votazione e
fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici
o comunque diffondere i risultati di sondaggi elettorali ancorché
effettuati anteriormente. L’Autorità ha precisato che tale divieto si
applica nei confronti di qualsiasi soggetto, anche politico.
In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate, si applicano le
sanzioni previste dall’art. 10, co. 7 e 8, della legge n. 28/2000 e
dall’art. 1, co. 31 e 32, della legge n. 249/97 e, per la concessionaria
del servizio pubblico, dall’art. 48 del Testo unico della
radiotelevisione.
Dell’effettiva osservanza, nell’effettuazione del sondaggio, delle
prescrizioni metodologiche specificate dalla legge risponde il soggetto
che ha realizzato il sondaggio.
Roma, 22 febbraio 2006
Fonte: AGCOM
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