DELIBERA n. 613/06/CONS

Approvazione dei criteri di rideterminazione
dei canoni di concessione radiotelevisivi
(GU n. 268 del 17-11-2006)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
 
  Nella sua riunione del consiglio del 26 ottobre 2006;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249, recante: «Istituzione
dell'autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle  telecomunicazioni  e radiotelevisivo», pubblicata nel
supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  del 31 luglio 1997, n. 177 - rettifica n. 197 del 25 agosto
1997;
  Vista  la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in
particolare  l'art.  27,  commi 9  e  10,  pubblicata nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del
27 dicembre 1999, n. 302;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica   di   concerto   con  il  Ministro  delle
comunicazioni  e  il  Ministro delle finanze 23 ottobre 2000, recante
«Individuazione   dei   soggetti   che   eserciscono   legittimamente
l'attivita'   di   radiodiffusione,  pubblica  e  privata,  sonora  e
televisiva,  in  ambito  nazionale  e locale, tenuti al pagamento del
canone  annuo  previsto  dal  comma 9  dell'art.  27  della legge del
23 dicembre  1999, n. 488», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 26 ottobre 2000, n. 251;
  Vista  la  propria  delibera  n.  170/03/CONS  di  approvazione dei
criteri di rideterminazione dei canoni di concessione radiotelevisivi
di  cui  all'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
3 luglio 2003, n. 151;
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico  della  radiotelevisione», pubblicato nel supplemento ordinario
n.   150  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del
7 settembre 2005, n. 208;
  Considerato  che  con la citata delibera n. 170/03/CONS l'Autorita'
ha  provveduto  a rideterminare, sulla base dei pareri favorevoli del
Ministero delle comunicazioni e del Ministero dell'economia, i canoni
di concessione radiotelevisivi e ad aggiornare i tetti massimi di cui
all'art.  27,  comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il
successivo triennio;
  Considerato  che  ai  fini  della  rideterminazione  dei  canoni di
concessione  radiotelevisivi  e dell'aggiornamento dei tetti massimi,
cosi'  come  stabiliti  con  la  delibera 170/03/CONS, l'Autorita' ha
assunto la variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e di impiegati nel triennio precedente, secondo
il metodo di calcolo dell'interesse composto;
  Considerato  che,  secondo  quanto  definito  dall'ISTAT - Istituto
nazionale di statistica, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e di impiegati per il periodo 1° gennaio 2003 -
31 dicembre  2005 e' variato nella misura del + 2,5% per l'anno 2003,
del + 2% per l'anno 2004 e del + 1,7% per l'anno 2005;
  Ritenuto di mantenere inalterato l'attuale livello di contribuzione
dell'1%  del  fatturato  e  al tempo stesso necessario adeguare per i
prossimi   tre  anni  i  tetti  massimi  dei  canoni  di  concessione
radiotelevisivi,  utilizzando a riferimento la variazione dell'indice
nazionale  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai e di
impiegati  secondo  il metodo di calcolo dell'interesse composto, che
porta  il  tetto  massimo  per le emittenti radiofoniche nazionali da
Euro 78.016 a Euro 82.952, per le emittenti televisive locali da Euro
16.718  a  Euro  17.776, per le emittenti radiofoniche locali da Euro
11.145 a Euro 11.850;
  Sentiti  il  Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero
delle comunicazioni;
  Udita  la  relazione  dei  commissari  Giancarlo Innnocenzi Botti e
Michele  Lauria,  relatori  ai  sensi dell'art. 29 del regolamento di
organizzazione e funzionamento;
 
                              Delibera:
 
                               Art. 1.
  1.  I  titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private
e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di
radiodiffusione,  pubblica  e privata, sonora e televisiva, in ambito
nazionale  e locale, sono tenuti, per il triennio 2006-2008 e secondo
le modalita' attuative di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 2000
citato   nelle   premesse,   al  pagamento  di  un  canone  annuo  di
concessione:
    a) pari  all'1% del fatturato se emittente televisiva, pubblica o
privata, in ambito nazionale;
    b) pari all'1% del fatturato fino ad un massimo di:
      Euro 82.952,00 se emittente radiofonica nazionale;
      Euro 17.776,00 se emittente televisiva locale;
      Euro 11.850,00 se emittente radiofonica locale.
  2.   La  presente  delibera  viene  inoltrata  al  Ministero  delle
comunicazioni per quanto di competenza.
  3.  La  presente  delibera  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel Bollettino ufficiale e nel sito web
dell'Autorita'  ed  entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 26 ottobre 2006
 
                                                        Il presidente
                                                           Calabro
 
 

I commissari relatori Innocenzi
Botti - Lauria
 

Fonte: GAZZETTA UFFICIALE

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