NELLA sua riunione di Consiglio del 21 novembre 2007;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in
particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida
all’Autorità l’elaborazione, anche avvalendosi degli organi del
Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la
relativa approvazione;
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante
"Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il
risanamento di impianti radiotelevisivi";
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di
principio in materia di assetto radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per
l’emanazione del testo unico della radiotelevisione" e, in
particolare, l’art. 14, comma 2;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante
"Testo unico della radiotelevisione" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 -
Supplemento Ordinario n. 150;
VISTO il decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con
legge n. 51 del 23 febbraio 2006, che modifica l’art. 2-bis, comma
5 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, prevedendo che “le
trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali
su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in
tecnica digitale entro l’anno 2008. A tal fine sono individuate
aree all digital in cui accelerare la completa conversione”;
VISTO l’articolo 35 del regolamento concernente
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, approvato con deliberazione n. 17 del 16
giugno 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento
ordinario n. 128 del 22 luglio 1998, che attribuisce al Consiglio
dell’Autorità la competenza in materia, sulla base di quanto
previsto dall’art. 1, comma 7, della legge 31 luglio 1997 n. 249;
VISTA la delibera n. 435/01/CONS recante "Approvazione del
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale", pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla
Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284 e le successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTA la delibera n. 15/03/CONS recante “Approvazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)” pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2003, n. 43;
VISTA la delibera n. 399/03/CONS recante “Approvazione del
piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF
DVB-T)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
VISTA la delibera n. 136/05/CONS recante "Interventi a tutela
del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;
VISTA la delibera n. 163/06/CONS, recante “Atto di indirizzo-
Approvazione di un programma di interventi volto a favorire
l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi
radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica
digitale”, pubblicata sul sito web dell’Autorità il 29 marzo 2006;
VISTA la delibera n. 266/06/CONS, recante “Modifiche al
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS. Disciplina della
fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso
terminali mobili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2006;
VISTA la delibera n. 322/06/CONS , recante approvazione dei
programmi tecnici di “Rai” e di “Rti” ai sensi della delibera n.
136/05/CONS; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 153 del 4 luglio 2006;
VISTA la delibera n. 109/07/CONS, recante “Modifiche al
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive
modificazioni. Disciplina della cessione del quaranta per cento
della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri”,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.
66 del 20 marzo 2007, e la delibera n. 566/07/CONS, recante
“Approvazione dello schema di disciplinare per lo svolgimento
della procedura selettiva per l’individuazione dei soggetti che
possono accedere al quaranta per cento della capacità trasmissiva
delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della
delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007”;
VISTI gli atti finali della Conferenza Regionale delle
Radiocomunicazioni (RRC-06), che si è tenuta a Ginevra dal 15
maggio al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’ITU (International
Telecommunications Union) ed ha avuto come oggetto la
pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre sia
televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in
parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze e 174-230 MHz
(per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la
sola radiodiffusione televisiva);
VISTA la delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007 recante
“Revisione del piano nazionale di assegnazione per il servizio di
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T -
Consultazione dei soggetti interessati ai sensi di legge”;
SENTITE la concessionaria del servizio pubblico e le
associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o
reti private, nonché i soggetti abilitati alla diffusione
televisiva su frequenze terrestri che hanno richiesto di essere
convocati in audizione, in ordine al processo di revisione del
Piano di cui alla delibera n. 414/07/CONS;
CONSIDERATO che nella relazione allegata all’Atto di indirizzo
di cui alla delibera n. 163/06/CONS, l’Autorità ha indicato, tra
l’altro, che “Un’ulteriore azione da porre in essere è la
revisione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze
approvato nel 2002, tenendo conto dei nuovi principi previsti
dalla legge 112/2004 e dal Testo Unico della radiotelevisione
nonché della mutata situazione di mercato con un possibile
allargamento rispetto ai dodici multiplex nazionali attualmente
previsti. Qualunque ipotesi di aggiornamento del piano dovrà
comunque essere sottoposta al vaglio della fattibilità concreta
che include la verifica del rispetto delle norme generali ed in
particolare del rispetto sia in termini formali sia sostanziali
del vincolo di una razionale distribuzione delle risorse fra
soggetti operanti in ambito nazionale e locale e della
destinazione di un 1/3 delle frequenze pianificabili all’emittenza
locale. Un altro aspetto che dovrà essere considerato riguarda il
vincolo derivante dal rispetto dei trattati e delle norme
internazionali in materia di coordinamento delle frequenze.
Inoltre si dovrà tener conto del pieno rispetto della previsione
dell’articolo 42 del Testo unico garantendo un uso efficiente e
pluralistico della risorsa spettrale ed una uniforme copertura del
territorio. L’assegnazione delle frequenze di piano dovrà peraltro
rispettare la lettera dell’articolo 42 comma 2 ed in particolare
dovrà seguire criteri non discriminatori e proporzionati.”;
CONSIDERATO che l’art. 2-bis, comma 5 del decreto legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006,
prevede l’accelerazione della completa conversione al digitale in
arre definite “all digital” e che a tal fine il Ministero
delle comunicazioni, la regione Autonoma Sardegna e l’Associazione
per la Televisione Digitale Terrestre (DGTVi) hanno sottoscritto
un protocollo d’intesa che prevede l’impegno a mettere in atto
tutte le attività necessarie per rendere possibile entro il 1°
marzo 2008 la transizione al digitale terrestre in tutto il
territorio della Regione Autonoma Sardegna;
VISTI i criteri di pianificazione dettati dagli articoli 2,
comma 6 lettere a), b), c), d), e), f), g) e 3, comma 5, della
legge n. 249/97 e dall’articolo 42 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177;
CONSIDERATO, in particolare, che ai sensi del citato articolo
42, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
l’Autorità adotta e aggiorna i Piani nazionali di assegnazione
delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale,
garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e
pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura,
una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in
ambito nazionale e locale, in conformità ai principi del Testo
unico, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge;
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del medesimo articolo 42,
comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
l’Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale,
valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità
e di salvaguardia del servizio, a tutela dell’utenza;
RITENUTO urgente adottare, nelle more del completamento del
processo di revisione del Piano di assegnazione delle frequenze in
tecnica digitale, i criteri tecnici ed amministrativi necessari a
consentire la completa digitalizzazione delle reti televisive
della Regione Sardegna entro la data di switch-off, in
accordo con il complessivo quadro normativo e regolamentare sopra
richiamato e tenendo, altresì, conto degli esiti della Conferenza
Regionale delle Radiocomunicazioni di Ginevra 2006;
VISTO il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze
approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio
2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002;
RILEVATO che al servizio di radiodiffusione televisivo sono
destinate da detto piano di ripartizioni le bande VHF-III, UHF-IV
e UHF-V;
CONSIDERATO che il numero delle frequenze attribuite dal piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, a seguito della
predetta canalizzazione della banda VHF-III, è pari a 56, di cui 8
in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e IV;
VISTO il decreto del Ministero delle Comunicazioni del 6 aprile
2007 recante “Approvazione del Contratto nazionale di servizio
stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI –
Radiotelevisione italiana S.p.A per il triennio 2007-2009;
RITENUTO che, alla luce delle risultanza della Conferenza di
Ginevra 2006, per garantire l’uso efficiente e pluralistico della
risorsa radioelettrica, possa essere prevista, nel territorio
della Regione Autonoma Sardegna, l’utilizzazione delle frequenze
indicate nella
Relazione tecnica allegata al presente provvedimento, secondo
le modalità e le aree di coperture ivi indicate;
CONSIDERATO che risulta necessario procedere alla
sottoscrizione degli opportuni accordi internazionali, sia per le
frequenze pianificate dalla Conferenza di Ginevra ad uso esclusivo
dell’Italia, sia per le frequenze per le quali sono state
ipotizzate estensioni dell’utilizzo pianificato a Ginevra, a
condizione, per queste ultime,che non arrechino interferenze ai
Paesi limitrofi ai quali le medesime frequenze sono state anche
assegnate;
CONSIDERATO che, ai fini dell’individuazione delle frequenze di
cui alla Relazione
tecnica, sono stati utilizzati, in accordo con i parametri di
flessibilità indicati, i siti inclusi nell’elenco previsto dalle
delibere n. 15/03/CONS e 399/03/CONS;
RITENUTO che, nel rispetto del principio di equivalenza di cui
alla citata delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono
utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché compresi tra
quelli previsti nel predetto elenco, senza escludere comunque la
possibilità per gli operatori di poter utilizzare anche altri
siti, a condizione che vengano acquisite preventivamente le
necessarie autorizzazioni dalla competente autorità regionale e
che siano rispettati i criteri ed i parametri tecnici nonché i
vincoli di emissione elettromagnetica previsti;
RITENUTO necessario che, sulla scorta delle ipotesi di
flessibilità utilizzate per l’individuazione delle frequenze
utilizzabili nella Regione Sardegna, si provveda ad avviare le
negoziazioni internazionali con i Paesi limitrofi
interessati;
CONSIDERATO che il definitivo utilizzo delle frequenze è
condizionato all’esito delle relative negoziazioni internazionali
e che l’Autorità si riserva di adottare le necessarie
modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento;
CONSIDERATA, pertanto, l’opportunità che l’attribuzione agli
operatori dei diritti d’uso delle frequenze individuate dal
presente provvedimento venga disposta dal Ministero delle
comunicazioni in via temporanea, in attesa del completamento delle
azioni sopra indicate e del processo di revisione del Piano di
assegnazione delle frequenze;
CONSIDERATO che, nel rispetto dell’art. 42 del decreto
legislativo n. 177 del 2005, i diritti d’uso delle frequenze
devono essere attribuiti, garantendo un uso efficiente e
pluralistico della risorsa radioelettrica, secondo criteri
pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e
proporzionati, adottando criteri di salvaguardia del servizio a
tutela dell’utenza;
RITENUTO opportuno garantire lo sviluppo di un sistema
televisivo digitale terrestre pluralista che tenga conto dei
seguenti elementi in ordine di priorità:
a) consentire la continuità della trasmissione dei programmi
analogici attualmente irradiati anche in tecnica digitale a
salvaguardia dell’attuale servizio televisivo a tutela
dell’utenza;
b) assegnare all’operatore di rete della concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo le risorse in frequenza
necessarie per assolvere agli obblighi di copertura del servizio
pubblico televisivo di cui all’art. 45 del Testo unico della
radiotelevisione e del Contratto di servizio per il triennio
2007-2009;
c) assicurare agli operatori di rete nazionali, legittimamente
operanti ai sensi della normativa vigente, una copertura il più
possibile uniforme e, comunque non inferiore, per ciascuna rete,
all’80 per cento del territorio della Regione Sardegna e di tutti
i capoluoghi di provincia, nonché assegnare agli operatori di rete
locali, legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente,
almeno un terzo delle frequenze disponibili ovvero almeno un terzo
della capacità trasmissiva disponibile nella Regione Sardegna,
ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati dagli
operatori;
d) garantire la disponibilità di risorse frequenziali per
l’ingresso nel settore televisivo di nuovi operatori di rete;
e) salvaguardare la disponibilità della capacità trasmissiva
messa a disposizione di soggetti terzi in virtù di norme di legge
o regolamentari vigenti;
f) assegnare frequenze ai servizi DVB-H eserciti ai sensi della
delibera n. 266/06/CONS, salva la possibilità di estensioni della
copertura del servizio tramite impianti di potenza irradiata
inferiore ai 200 W ERP, in prima applicazione non ricompresi nella
pianificazione;
g) riservare un congruo numero di frequenze per consentire lo
sviluppo di applicazioni innovative e di nuove tecnologie digitali
in campo radiotelevisivo.
CONSIDERATO che le frequenze della banda III-VHF attribuite al
T-DAB dalle conferenze internazionali sono riservate al servizio
radiofonico in tecnica digitale e non possono più essere
utilizzate, a partire dalla data di switch-off, per il
servizio televisivo nella Regione Sardegna;
CONSIDERATO che l’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 6,
lettera a) n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, elabora ed
approva i piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione sonora e televisiva, anche avvalendosi degli
organi del Ministero delle comunicazioni;
RITENUTO opportuno, ai fini della determinazione della
configurazione delle reti digitali terrestri da realizzare nella
Regione Sardegna sulla base delle frequenze individuate come
utilizzabili secondo quanto indicato nella
Relazione tecnica
allegata al presente provvedimento e della conseguente
assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze da
parte del Ministero delle comunicazioni, che la partecipazione al
procedimento dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti avvenga nell’ambito di un
tavolo tecnico;
CONSIDERATO che l’Autorità può concludere, senza pregiudizio
dei diritti di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del
pubblico interesse, accordi con i partecipanti al tavolo tecnico
ai sensi dell’art. 11, comma1, della legge n. 241/1990;
CONSIDERATO che l’Autorità, a conclusione del procedimento,
definisce le reti digitali terrestri da realizzare sulla base
delle frequenze allo stato disponibili nella Regione Sardegna e il
Ministero delle comunicazioni provvede alla conseguente
attribuzione dei diritti d’uso temporanei delle frequenze, in
attesa dell’esito delle negoziazioni internazionali necessarie per
individuare le frequenze utilizzabili in via definitiva e la
conseguente adozione da parte dell’Autorità del piano di
assegnazione definitivo per la Regione Sardegna;
CONSIDERATO che l’Autorità si riserva di adottare le necessarie
modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento, in
dipendenza dell’esito delle predette negoziazioni internazionali;
CONSIDERATO che l’assegnazione agli operatori dei diritti d’uso
delle frequenze è disposta in via definitiva solo all’esito delle
negoziazioni internazionali e dopo l’adozione da parte
dell’Autorità del piano definitivo della Regione Sardegna e che,
in caso di controversie, la stessa Autorità si pronuncia secondo
le procedure di cui al Capo II del regolamento approvato con la
delibera n. 148/01/CONS;
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e
Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni;
1. Al fine di consentire l’attuazione dello switch-off
nella Regione Sardegna e la conclusione degli accordi
internazionali con le amministrazioni estere interessate, nel
rispetto del criterio di salvaguardia del servizio a tutela
dell’utenza, sono individuate in prima applicazione, per la
diffusione dei programmi televisivi delle emittenti nazionali
legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, reti di
norma isofrequenziali preferibilmente su tutto il territorio della
Regione ovvero per macro aree di diffusione, con una copertura, per
ciascuna rete televisiva nazionale, di almeno l’80 per cento del
territorio della Regione e di tutti i capoluoghi di provincia.
2. Per la diffusione dei programmi delle emittenti locali
legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente sono
individuate reti che utilizzino almeno un terzo delle frequenze
disponibili nella Regione ovvero alle medesime emittenti è riservato
almeno un terzo della capacità trasmissiva effettivamente
disponibile nella Regione stessa .
3. Per le esigenze di completamento della copertura del
territorio della Regione Sardegna gli operatori di rete possono
utilizzare, su base non interferenziale, impianti di potenza
irradiata inferiore a 200 W/ERP, in prima applicazione non inclusi
nella pianificazione della frequenze.
6. Le frequenze della banda III-VHF attribuite al T-DAB dalle
conferenze internazionali sono riservate al servizio radiofonico in
tecnica digitale e non possono più essere utilizzate, a partire
dalla data di switch-off, per il servizio televisivo nella
Regione Sardegna.
7. All’esito degli accordi internazionali di cui al comma 1,
l’Autorità approva il Piano definitivo della Regione Sardegna.
1. La configurazione delle reti televisive digitali terrestri da
realizzare nella Regione Sardegna, sulla base delle frequenze
individuate nella
Relazione tecnica allegata, deve garantire un uso efficiente,
concorrenziale e pluralistico della risorsa radioelettrica, una
uniforme copertura e una razionale distribuzione delle risorse tra
soggetti operanti in ambito nazionale e locale.
2. Nella individuazione delle reti di cui al comma 1 e per la
conseguente assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle
frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni si applicano
criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e
proporzionati, per realizzare gli obiettivi di concorrenza e
pluralismo stabiliti dalla legge. L’Autorità, ai sensi dell’articolo
1, comma 6, lettera a) n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si
avvale anche degli organi del Ministero delle comunicazioni per le
attività di cui al presente articolo.
3. L’Autorità, per l’individuazione delle reti televisive
digitali terrestri nella Regione Sardegna, tiene conto in
particolare dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
5. I contributi partecipativi acquisiti nell’ambito del tavolo
tecnico di cui al comma 4 sono considerati dall’Autorità, nel
rispetto dei criteri di cui al presente articolo, ai fini della
determinazione del numero e della configurazione delle reti
televisive digitali terrestri da attivare nella Regione Sardegna.
L’Autorità può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi ed
in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con i
partecipanti al tavolo tecnico ai sensi dell’art. 11, comma 1, della
legge n. 241/1990.
6. Il termine del procedimento di cui al comma 4 è comunque
fissato in quindici giorni dalla data della riunione del tavolo
tecnico. Il tavolo tecnico si riunisce entro dieci giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento nel sito web dell’Autorità.
7. L’attribuzione agli operatori dei diritti d’uso delle
frequenze individuate dal presente provvedimento è disposta dal
Ministero delle comunicazioni in via temporanea, in attesa
dell’esito delle negoziazioni internazionali necessarie per
l’individuazione delle risorse frequenziali disponibili nella
Regione Sardegna, nonché della conseguente adozione da parte
dell’Autorità del piano di assegnazione definitivo della Regione
Sardegna.
8. L’Autorità si riserva di adottare le necessarie modificazioni
ed integrazioni al presente provvedimento, in dipendenza dell’esito
delle predette negoziazioni.
9. L’assegnazione agli operatori dei diritti d’uso delle
frequenze è disposta in via definitiva solo all’esito delle
negoziazioni internazionali e dopo l’adozione da parte dell’Autorità
del piano definitivo della Regione Sardegna.
10. In caso di controversie in merito all’applicazione del
presente articolo l’Autorità, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 11, della legge 249 del 1997 e dall’articolo
42, comma 14, del Testo unico della radiotelevisione, si pronuncia
secondo le procedure di cui al Capo II del regolamento approvato con
la delibera n. 148/01/CONS.
La presente delibera è trasmessa al Ministero delle
Comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità e nel sito web
dell’Autorità.