NELLA riunione del Consiglio del 31 ottobre 2007;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante “Disposizioni
urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva
e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
215 del 15 settembre 2003;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
recante “Testo unico della radiotelevisione”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del
7 settembre 2005 – Supplemento Ordinario;
VISTA la delibera n. 435/01/CONS, del 15 novembre 2001,
recante “Approvazione del regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale”, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
284 del 6 dicembre 2001 – Supplemento Ordinario, e le sue
successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la delibera n. 253/04/CONS, del 3 agosto 2004,
recante “Norme a garanzia dell’accesso dei fornitori di
contenuti di particolare valore alle reti per la televisione
digitale terrestre”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n 197 del 23 agosto 2004;
VISTA la delibera n. 136/05/CONS, del 2 marzo 2005, recante
"Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3
maggio 2004, n. 112", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana dell’11 marzo 2005, supplemento
ordinario n. 35;
VISTA la delibera n. 264/05/CONS, del 6 luglio 2005,
recante “Disposizioni attuative degli articoli 1, comma 1,
lett. a), n. 2, e 2, comma 2, della delibera n. 136/05/CONS”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 184 del 9 agosto 2005;
VISTA la delibera n. 163/06/CONS, del 22 marzo 2006,
recante “Approvazione di un programma di interventi volto a
favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate
ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione
alla tecnica digitale”, pubblicata sul sito web dell’Autorità
il 29 marzo 2006;
VISTA la delibera n. 109/07/CONS del 7 marzo 2007, recante
“Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS
e successive modificazioni. Disciplina della cessione del
quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti
digitali terrestri”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2007 ;
VISTA la delibera n. 414/07/CONS del 2 agosto 2007, recante
“Revisione del Piano nazionale di assegnazione per il servizio
di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale dvb-t –
Consultazione dei soggetti interessati ai sensi di legge”,
pubblicata sul sito web dell’Autorità il 7 settembre 2007;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 29 bis, comma 6, del
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale aggiunto dalla citata delibera n. 109/07/CONS,
l’Autorità emana un disciplinare per lo svolgimento della
procedura selettiva finalizzata ad individuare i soggetti che
possono accedere alla capacità trasmissiva delle reti digitali
terrestri oggetto di cessione ai sensi della legge n. 66 del
2001 e dell’art. 25, comma 2, del Testo unico della
radiotelevisione;
CONSIDERATO che l’ articolo 29 bis, commi 4 e 5 del
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale, prevede che i soggetti tenuti alla cessione del
quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti
digitali terrestri comunicano all’Autorità la capacità
trasmissiva disponibile per la fase di prima applicazione
della procedura selettiva di cui al predetto articolo ,
indicando altresì quella già utilizzata in virtù di contratti
in essere alla data di entrata in vigore della delibera n.
109/07/CONS;
CONSIDERATO che per contratti in essere alla data di
entrata in vigore della citata delibera n. 109/07/CONS devono
intendersi quelli che a tale data abbiano dato luogo ad una
effettiva utilizzazione della capacità trasmissione oggetto
del contratto;
CONSIDERATA la necessità di coordinare il processo di
cessione della capacità trasmissiva delle reti digitali
terrestri con quello di attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale
per progressive aree geografiche all digital, tenendo
conto degli effetti giuridici derivanti dall’attuazione del
piano stesso e della ratio dell’obbligo di cessione di
capacità trasmissiva che, da un lato, è volta a promuovere
l’ingresso di nuovi fornitori indipendenti nel settore della
televisione digitale terrestre e dall’altro a consentire alle
emittenti analogiche nazionali e locali con deficit di
copertura di irradiare le proprie trasmissioni nelle aree del
territorio nazionale non servite idoneamente da propri
impianti operanti in tecnica digitale terrestre, in attesa
dell’attuazione del piano di assegnazione delle frequenze;
VISTE le comunicazioni trasmesse dalla RAI –
Radiotelevisione Italiana spa, Elettronica Industriale Spa e
Telecom Italia Media Broadcasting Spa ai sensi dell’articolo
29 bis, commi 4 e 5, del regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, concernenti la
capacità trasmissiva disponibile per la fase di prima
applicazione della procedura selettiva e le correlate
condizioni economiche di offerta;
RILEVATO che dalle comunicazioni degli operatori di rete in
merito alla capacità trasmissiva disponibile emerge che
l’offerta di capacità trasmissiva a livello disaggregato sul
territorio nazionale è al momento consentita solo dal Mux
MBONE di Telecom Italia Media Broadcasting, in quanto le altre
reti digitali terrestri soggette all’obbligo della cessione
di capacità trasmissiva sono oggi configurate solo su scala
nazionale;
CONSIDERATO che non appare conforme al principio di
proporzionalità imporre un obbligo di configurazione
regionale nei confronti di reti digitali terrestri già
strutturate su scala nazionale, anche in ragione dei tempi
tecnici necessari per la realizzazione di una nuova
configurazione della struttura di rete che non appaiono
conciliabili con l’urgenza di provvedere alla prima
applicazione della procedura selettiva prevista
dall’articolo 29 bis del regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale; che, inoltre,
occorre tenere conto della circostanza che l’Autorità sta
valutando la revisione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive in tecnica digitale tendenzialmente
su base isofrequenziale e che, data la presenza di un’offerta
di capacità trasmissiva a livello regionale da parte di una
rete digitale terrestre, questa dovrà essere attribuita in via
prioritaria alle emittenti televisive locali;
CONSIDERATO, relativamente alle condizioni economiche di
offerta comunicate dagli operatori di rete, che le medesime
devono essere riformulate in base alla durata contrattuale e
alla tipologia del soggetto beneficiario prevedendo
condizioni di lungo periodo e condizioni di breve periodo,
sempre nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e non
discriminazione; che, in particolare, gli accordi di lungo
periodo devono prevedere la formulazione di condizioni
economiche più favorevoli, atte a conseguire economie di
scala e di scopo, tali da rendere sostenibili i piani di
investimento dei soggetti che accedono alla capacità
trasmissiva;
RITENUTO di adottare il disciplinare di cui all’articolo 29
bis, comma 6, del regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale;
RILEVATO che la complessità e l’incidenza del provvedimento
all’uopo predisposto e la particolare rilevanza della materia
fanno emergere l’opportunità di sottoporre il testo a una
consultazione pubblica;
RITENUTO conseguentemente opportuno fissare in quindici
giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente
delibera sul sito web dell’Autorità, il termine per la
trasmissione delle comunicazioni da parte dei soggetti
interessati, stante l’urgenza di emanare il disciplinare per
lo svolgimento della procedura selettiva per l’individuazione
dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della
capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri, ai fini
del rafforzamento del pluralismo e della concorrenza nel
settore televisivo;
UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e
Michele Lauria, relatori ai sensi dell’art. 29 del regolamento
concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
1. L’Autorità adotta lo schema di provvedimento, allegato
alla presente delibera di cui forma parte integrante, recante
“Disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva per
l’individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta
per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali
terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n. 109/07/CONS
del 7 marzo 2007”.
3. I contributi dei soggetti interessati alla consultazione
pubblica devono pervenire, secondo le modalità indicate nell’allegato
B, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente
delibera nel sito web dell’Autorità.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e
nel sito web dell’Autorità.