DELIBERAZIONE 19 febbraio 2003 L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione del Consiglio del 19 febbraio 2003; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 9; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 ed, in particolare, l'art. 182-bis, introdotto dall'art. 11, della legge 18 agosto 2000, n. 248 recante nuove norme in materia di diritto di autore; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 20, comma 4; Visto il decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 30 luglio 1991 di "Approvazione del modello del foglio del registro dei programmi trasmessi da emittenti private"; Vista la delibera n. 78/98, recante "Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri"; Vista la delibera n. 127/00/CONS di "Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite e via cavo di programmi televisivi" modificata ed integrata dalla delibera n. 289/01/CONS ed, in particolare, l'art. 10, comma 1; Considerata l'opportunita' di predisporre una modifica dell'Informativa economica di sistema finalizzata alla verifica del rispetto della normativa a tutela del diritto d'autore; Considerato che occorre approvare il modello di registro su cui le singole emittenti radiofoniche e televisive devono annotare i dati relativi ai programmi trasmessi; Considerata l'opportunita' di differenziare gli adempimenti relativi alla tenuta del registro dei programmi in relazione agli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente e la necessita' di armonizzare tali adempimenti da parte delle emittenti televisive satellitari e via cavo con quelle delle emittenti televisive nazionali che trasmettono su frequenze terrestri; Sentite le associazioni delle emittenti radiotelevisive; Vista la proposta del direttore del Dipartimento vigilanza e controllo; Udita la relazione del commissario Alessandro Luciano; Delibera: Art. 1. Soggetti 1. Il registro dei programmi, per le emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono in ambito nazionale via cavo i programmi e per le emittenti televisive che trasmettono i programmi su frequenze terrestri in ambito nazionale, deve essere composto di fogli conformi al modello A allegato alla presente deliberazione. 2. Il registro dei programmi, per le emittenti televisive che trasmettono su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche deve essere composto di fogli conformi al modello B allegato alla presente deliberazione. Art. 2. Registro dei programmi per le emittenti televisive nazionali 1. La compilazione del registro dei programmi da parte delle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e delle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale deve avvenire secondo i seguenti criteri: a) le colonne "Orario di inizio" ed "Orario di fine" dovranno indicare l'ora nella quale un programma inizia e quella in cui finisce, al lordo delle inserzioni pubblicitarie - da indicare secondo le modalita' previste dalla successiva lettera f) - e di ogni altro elemento puramente interstiziale, accessorio al programma; b) la colonna "Tipologia del programma" del registro deve essere compilata obbligatoriamente, facendo riferimento alla omonima colonna dell'allegato C; c) la compilazione della colonna "Dettagli sul programma" del registro, per la quale deve farsi riferimento alla omonima colonna dell'allegato C, e' obbligatoria per le emittenti televisive che trasmettono in ambito nazionale su frequenze terrestri e facoltativa per le altre emittenti di cui al presente comma; d) la compilazione della colonna "Autoproduzione/eteroproduzione" del registro e' obbligatoria per le sole emittenti televisive che trasmettono in ambito nazionale su frequenze terrestri. Nei campi di tale colonna dovranno essere specificati i casi di co-produzione ed i casi in cui il produttore del programma sia indipendente ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122; fino al 1 gennaio 2004, tuttavia, l'indicazione dei casi di co-produzione e dei casi in cui il produttore del programma sia indipendente e' facoltativa; e) la compilazione della colonna "Note" e' facoltativa per qualunque emittente, fatta eccezione per l'ipotesi di cui alla successiva lettera f); f) le interruzioni pubblicitarie andranno indicate in calce alla programmazione dell'intera giornata, specificando l'orario di inizio e di fine di ciascuna interruzione e, nella colonna "Note", il numero di spot di cui la stessa interruzione e' composta. Art. 3. Registro dei programmi per le emittenti televisive locali e radiofoniche 1. La compilazione del registro dei programmi da parte delle emittenti televisive che diffondono su frequenze terrestri in ambito locale e delle emittenti radiofoniche deve avvenire secondo i seguenti criteri: a) le colonne "Orario di inizio" ed "Orario di fine" dovranno indicare l'ora nella quale un programma inizia e quella in cui finisce, al lordo delle inserzioni pubblicitarie - da indicare secondo le modalita' previste dalla successiva lettera f) - e di ogni altro elemento puramente interstiziale, accessorio al programma; b) la colonna "Tipologia del programma" del registro deve essere compilata obbligatoriamente, facendo riferimento alla omonima colonna dell'allegato C; c) la compilazione della colonna "Dettagli sul programma" del registro, per la quale deve farsi riferimento alla omonima colonna dell'allegato C, e' facoltativa; d) la compilazione della colonna "Autoproduzione/eteroproduzione" del registro e' facoltativa per qualunque emittente. Nei campi di tale colonna potranno essere specificati i casi di co-produzione ed i casi in cui il produttore del programma sia indipendente ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122; e) la compilazione della colonna "Note" e' facoltativa per qualunque emittente, fatta eccezione per l'ipotesi di cui alla successiva lettera f); f) le interruzioni pubblicitarie andranno indicate in calce alla programmazione dell'intera giornata, specificando l'orario di inizio e di fine di ciascuna interruzione e, nella colonna "Note", il numero di spot di cui la stessa interruzione e' composta; in alternativa potra' indicarsi nella colonna "Note" il tempo complessivamente dedicato alla pubblicita' per ogni ora di programmazione. Art. 4. Disposizioni finali 1. I modelli di registro dei programmi riportati negli allegati A e B, nonche' l'elenco delle tipologie dei programmi riportato nell'allegato C costituiscono parte integrante ed essenziale della presente delibera. 2. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 3. La presente delibera e' pubblicata altresi' nel bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e' resa disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it Napoli, 19 febbraio 2003 Il Presidente: Cheli Allegato B - Registro Emittenti Locali Radiofoniche e Televisive Allegato C - Tipologie dei programmi: 1 Allegato C - Tipologie dei programmi: 2 Allegato C - Tipologie dei programmi: 3 Allegato C - Tipologie dei programmi: 4 Fonte: Gazzetta Ufficiale |
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