Delibera n. 266/06/CONS
Modifiche
al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS. Disciplina della fase di
avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili
Pubblicata su www.agcom.it il
18/05/2006
In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana
L’Autorità
NELLE sue riunioni del Consiglio del 27
aprile e del 16 maggio 2006;
VISTA la
legge 31 luglio 1997, n.
249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e
radiotelevisivo";
VISTA la direttiva del Consiglio
89/552/CEE del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come
modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del
30 giugno 1997, 97/36/CE;
VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327,
recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla
televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5
maggio 1989";
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa";
VISTO il
decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo
equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o
il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo",
convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001,
n. 66;
VISTA la
delibera n.
435/01/CONS recante approvazione del regolamento relativo alla
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n.
284, suppl. ord. n. 259;
VISTO il
decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante "Codice delle
comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
VISTA la
delibera
n. 15/03/CONS, recante "Approvazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva
terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 21 febbraio 2003, n. 43;
VISTA la
delibera n.
399/03/CONS, recante "Approvazione del piano nazionale integrato
di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva
terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)" pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004,
n. 22;
VISTA la
legge 3 maggio 2004,
n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto
radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a., nonché
delega al Governo per l’emanazione del testo unico della
radiotelevisione";
Visto il
decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della
radiotelevisione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - Supplemento
Ordinario;
VISTO il decreto 22 dicembre 2005, n.
273 che fissa la nuova data di swicht off dell’analogico entro
l’anno 2008;
VISTA la
delibera n.
163/06/CONS del 22 marzo 2006, recante "Approvazione di un
programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale
delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva
della conversione alla tecnica digitale";
VISTA la
Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla
fornitura di servizi televisivi broadcasting in mobilità mediante
tecnologia DVB-H, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 272 del 22 novembre 2005;
VISTA la
delibera n. 61/06/CONS recante Consultazione pubblica sulla
identificazione ed analisi del mercato dei servizi di diffusione
radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali,
sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato
per le imprese ivi operanti (mercato n. 18 fra quelli identificati
dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi
della commissione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2006;
VISTA la
delibera
n. 191/06/CONS del 4 aprile 2006, con la quale l’Autorità ha
adottato lo schema di provvedimento recante "Disciplina della fase di
avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili",
sottoposto a consultazione pubblica;
TENUTO CONTO delle
risultanze della consultazione pubblica sullo schema di
provvedimento recante "Disciplina della fase di avvio delle
trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili"ed, in
particolare, viste le proposte di emendamenti formulate al predetto
schema di provvedimento pubblicato unitamente alla delibera n. 191/06/CONS;
VISTA la nota del Ministero delle
comunicazioni prot. 001676 del 4 maggio 2006, pervenuta all’Autorità
l’8 maggio 2006 (prot. 0019871), con la quale sono stati formulati
alcuni commenti sullo schema di provvedimento oggetto della
consultazione, relativi, in particolare, alla struttura di rete e agli
impianti di potenza inferiore a 200 Watt;
CONSIDERATO che gli aspetti segnalati
dal Ministero delle comunicazioni sono tenuti in debita considerazione
e costituiranno oggetto di una circolare esplicativa sulla disciplina
in oggetto, che l’Autorità emanerà ai fini della sua applicazione
omogenea;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo
40, comma 2, della delibera n. 435/01/CONS, le disposizioni ivi
stabilite sono adeguate successivamente all’adozione dei piani di
assegnazione delle frequenze e sulla base dell’andamento della fase di
avvio dei mercati e dell’evoluzione della normativa nazionale e
comunitaria;
CONSIDERATA l’opportunità di integrare
la citata
delibera n. 435/01/CONS stabilendo una disciplina che, in accordo
con i criteri e principi direttivi contenuti nel Codice delle
comunicazioni elettroniche e nel Testo unico della radiotelevisione, e
nel quadro del programma di interventi volti a favorire
l’utilizzazione razionale delle frequenze nella prospettiva della
conversione alla tecnica digitale di cui alla
delibera n.
163/06/CONS, consenta l’avvio delle trasmissioni digitali
terrestri verso terminali mobili;
CONSIDERATA l’opportunità che, alla
luce del principio di neutralità tecnologica, ai soggetti che
effettuano trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali
mobili si applichi la stessa disciplina prevista dalla normativa
legislativa e regolamentare vigente rispettivamente per i fornitori di
contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre, per gli operatori
di reti digitali terrestri e per i fornitori di servizi digitali
terrestri;
CONSIDERATO che, in particolare, i
fornitori di contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre che
diffondono programmi verso terminali mobili sono tenuti al rispetto
delle medesime norme applicabili ai fornitori di contenuti televisivi
in tecnica digitale terrestre verso terminali fissi, ivi comprese le
norme vigenti in materia di diritto d’autore e quanto previsto dall’articolo
5, comma 1, lettera f) del Testo unico della radiotelevisione;
CONSIDERATO che i fornitori di servizi,
a seguito del recepimento delle nuovo quadro comunitario sulle reti e
i servizi di comunicazione elettronica, sono soggetti al regime
autorizzatorio di cui all’articolo
25 del Codice delle comunicazioni elettroniche e che i soggetti
già in possesso di abilitazione ai sensi della predetta normativa, che
intendono fornire servizi verso terminali mobili, sono tenuti,
altresì, contestualmente all’avvio del servizio stesso e stante le
peculiarità del medesimo, ad adeguare la propria carta dei servizi
dichiarando la disponibilità del servizio all’utente, in particolare
in relazione al grado di copertura del territorio nazionale;
CONSIDERATO che, in relazione alla
particolarità della diffusione digitale terrestre verso terminali
mobili è opportuno prevedere che, nella fase di avvio di tale
tecnologia, siano esclusi dal computo dei programmi di cui all’articolo
43, comma 8, del testo unico della radiotelevisione, quelli
destinati esclusivamente alla fruizione del pubblico tramite terminali
mobili;
CONSIDERATO che rimane fermo il
rispetto del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale che, comunque
non prevede che l’installazione degli impianti con ERP inferiore a 200
Watt sia soggetta a pianificazione, ed il relativo programma di
attuazione;
RITENUTO che, nella fase di avvio delle
trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili, nel rispetto
del principio di tutela del pluralismo e della concorrenza di cui all’articolo
29 della delibera n. 435/01/CONS, è opportuno prevedere che
ciascun operatore di rete non possa esercitare più di un blocco di
diffusione per programmi destinati alla ricezione su terminali mobili;
CONSIDERATO che la diffusione di
programmi radiofonici digitali con tecnologia DVB-H sarà oggetto di
apposita regolamentazione a seguito dell’effettivo avvio delle
trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale DAB-T e che è,
inoltre, opportuno prevedere l’integrazione della
delibera n.
149/05/CONS per disciplinare le trasmissioni radiofoniche in
tecnica digitale anche mediante gli ulteriori standard disponibili;
CONSIDERATO che l’Autorità di riservare
di integrare ulteriormente la citata
delibera n.
435/01/CONS secondo le linee di indirizzo di cui alla
delibera n.
163/03/CONS ed in relazione all’evoluzione della disciplina
comunitaria e all’andamento dei servizi digitali terrestri verso
terminali mobili, anche tenendo conto delle dinamiche concorrenziali
del mercato televisivo;
UDITA la relazione dei Commissari
Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo
29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
1. L'Autorità adotta, ai sensi
dell’articolo 2.bis, comma 7, del
decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni dalla
legge 20 marzo 2001,
n. 66, le modifiche al regolamento concernente la radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale, riportate nell’allegato A alla presente
delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.
2. Le modifiche introdotte con la
presente delibera entrano in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione.
La presente delibera è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Napoli, 16 maggio 2006
|
IL PRESIDENTE |
|
Corrado Calabrò
|
IL COMMISSARIO RELATORE |
IL COMMISSARIO RELATORE |
Giancarlo Innocenzi Botti
|
Michele Lauria
|
per attestazione di conformità a quanto
deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE |
|
Roberto Viola |
|
Allegato A alla delibera n. 266/06/CONS
del 16 maggio 2006
Modifiche al regolamento in materia di
radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera n.
435/01/CONS del 15 novembre 2001. Disciplina della fase di avvio delle
trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili
Articolo 1
1. All’articolo 3, comma 1, è aggiunta la
seguente lettera:
"f-bis. l’eventuale diffusione di
programmi televisivi numerici destinati alla fruizione del pubblico
tramite terminali mobili, indicando se i programmi sono diffusi in
chiaro o con un sistema di codificazione con l’eventuale previsione di
un corrispettivo per l’accesso ai programmi".
2. All’articolo 15, comma 1, è aggiunta
la seguente lettera;
"i-bis. l’eventuale trasporto di
programmi televisivi numerici destinati alla fruizione del pubblico
tramite terminali mobili".
Articolo 2
Dopo il Capo VIII è inserito:
"CAPO VIII bis – DISCIPLINA DELLA FASE DI AVVIO
DELLE TRASMISSIONI DIGITALI TERRESTRI VERSO TERMINALI MOBILI
Articolo 39 bis
(Definizioni)
1. Ai fini del presente capo si intendono
per:
a) "DVB-H" Lo standard DVB-H (Digital
Video broadcasting – Handheld), adottato nel novembre 2004 dall’ETSI,
con il documento "Digital Video Broadcasting: Transmission System
for Handheld terminals (DVB-H)", ETSI EN 302 304 V1.1.1 (2004-11);
b) "trasmissioni televisive digitali
terrestri verso terminali mobili": la diffusione di programmi
televisivi numerici destinati alla fruizione del pubblico tramite
terminali mobili operanti in standard DVB-H o in altro standard
conforme a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del Codice delle
comunicazioni elettroniche ;
c) "Testo unico della
radiotelevisione": il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
d) "Codice delle comunicazioni
elettroniche": il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Articolo 39 ter
(Ambito di applicazione)
1. Il presente capo si applica a tutti i
servizi audiovisivi e multimediali diffusi in tecnica digitale su
frequenze terrestri e destinati alla fruizione del pubblico tramite
terminali mobili, fatte salve le disposizioni speciali di legge o
regolamento.
Articolo 39 quater
(Autorizzazioni per la fornitura di trasmissioni televisive digitali
terrestri verso terminali mobili)
1. L’offerta di trasmissioni televisive
digitali terrestri verso terminali mobili è soggetta all’autorizzazione
per la fornitura di contenuti televisivi e di dati destinati alla
diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, di cui al Capo II
del presente regolamento.
2. I soggetti già titolari di
autorizzazione per la fornitura di contenuti conseguita ai sensi del
Capo II del presente regolamento, ovvero già autorizzati alla diffusione
di contenuti televisivi via cavo o via satellite, che intendono
diffondere trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali
mobili, si intendono autorizzati all’offerta di trasmissioni televisive
digitali terrestri verso terminali mobili a seguito della presentazione
di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni contenente le
indicazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f-bis).
3. Ai soggetti che diffondono
trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si
applicano le stesse norme previste dal presente regolamento e dal Testo
unico radiotelevisivo per i fornitori di contenuti televisivi, ivi
comprese quelle relative ai limiti alle autorizzazioni alla fornitura di
contenuti, alle norme in materia di diritto d’autore, agli obblighi di
trasparenza e a quelli a salvaguardia del pluralismo e della
concorrenza. Tenuto conto della particolarità della diffusione digitale
terrestre verso terminali mobili, nella fase di avvio delle trasmissioni
digitali terrestri verso terminali mobili sono esclusi dal computo dei
programmi di cui all’articolo 43, comma 8, del Testo unico della
radiotelevisione, quelli destinati esclusivamente alla fruizione del
pubblico tramite terminali mobili
4. A garanzia dell’utenza, il principio
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f) del Testo unico della
radiotelevisione, sulla diffusione di un congruo numero di programmi
radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro su terminali fissi, è
esteso alla diffusione di programmi televisivi digitali terrestri verso
terminali mobili.
Articolo 39 quinquies
(Autorizzazione alla fornitura dei servizi)
1. L’autorizzazione alla fornitura di
servizi di cui all’articolo 12 del presente regolamento si consegue
mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità
di cui all’articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche e
consente la fornitura di servizi anche verso terminali mobili.
2. I soggetti già autorizzati alla
fornitura di servizi, ai sensi dell’articolo 25 del Codice delle
comunicazioni elettroniche, che intendono fornire servizi verso
terminali mobili, si intendono autorizzati alla fornitura di servizi
verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita
dichiarazione al Ministero delle comunicazioni. Contestualmente
all’avvio del servizio, i medesimi soggetti devono adeguare e pubblicare
la propria carta dei servizi indicando la disponibilità del servizio
all’utente anche in relazione al grado di copertura del territorio
nazionale, e provvedere alla trasmissione della medesima all’Autorità.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1,
i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare
le condizioni di accesso ai servizi ed interoperabilità di cui agli
articoli 42 e 43 e al relativo allegato 2 del Codice delle comunicazioni
elettroniche.
4. Resta fermo quanto previsto dai commi
3 e 4 dell’articolo 12 del presente regolamento.
5. La fornitura del servizio deve
favorire l’accessibilità secondo criteri di non discriminazione,
pluralismo, libertà di concorrenza e pari opportunità offerte
dall’evoluzione tecnologica.
Articolo 39 sexties
(Licenza dell’operatore di rete)
1. La licenza di operatore di rete
televisivo in tecnica digitale, in ambito nazionale o locale, di cui al
Capo IV del presente regolamento, consente la trasmissione anche solo
verso terminali mobili.
2. Nella fase di avvio delle trasmissioni
televisive digitali terrestri verso terminali mobili è consentito a
ciascun soggetto titolare di licenza di operatore di rete, anche
attraverso rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo
43, commi 13, 14 e 15, del testo unico della radiotelevisione, di
esercire non più di un blocco di diffusione per la trasmissione di
programmi verso terminali mobili.
3. I soggetti già titolari di licenza di
operatore di rete televisivo, che intendono diffondere trasmissioni
televisive digitali terrestri verso terminali mobili, si intendono
autorizzati al trasporto di trasmissioni televisive digitali terrestri
verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita
dichiarazione al Ministero delle comunicazioni contenente le indicazioni
di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i-bis).
4. Agli operatori di rete che diffondono
trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si
applicano le stesse norme previste dal presente regolamento e dal testo
unico radiotelevisivo per gli operatori di rete televisivi, ivi comprese
quelle relative ai limiti, anche con riguardo ai limiti richiamati
dall’articolo 25, comma 2, del Testo unico della radiotelevisione, a
quelli previsti dalla delibera 136/05/CONS e dalla delibera n. 163/06/CONS,
ove applicabili, alla condivisione di infrastrutture e impianti, alla
disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di contenuti
e di servizi e agli obblighi di trasparenza.
5. Resta fermo il rispetto del Piano
nazionale delle frequenze terrestri per la radiodiffusione televisiva in
tecnica digitale e del relativo programma di attuazione così come
specificato nella citata delibera n. 163/06/CONS.
6. Entro sei mesi dall’avvio del servizio
l’operatore di rete trasmette all’Autorità una relazione sulla
progettazione della rete, sulla fornitura del servizio, sulla qualità
trasmissiva e sulle condizioni tecniche di offerta. Sulla base della
relazione sono stabiliti gli obiettivi di qualità del servizio da
includere nella carta dei servizi di cui all’articolo 12, comma 4, del
presente regolamento.
Articolo 39 septies
(Disposizioni per la concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo)
1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 25, commi 2, 6 e 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112, la
RAI – Radiotelevisione italiana Spa, quale concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo può diffondere contenuti televisivi
digitali terrestri, anche di servizio pubblico, verso terminali mobili,
alle condizioni previste dal presente Capo, ad eccezione del blocco di
diffusione televisiva oggetto di riserva ai sensi del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
2001, n. 66, per l’espletamento del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, nel rispetto dei parametri tecnici ed editoriali
prescritti dal contratto di servizio nazionale.
Articolo 39 octies
(Successivi adeguamenti)
1. L’Autorità adeguerà entro il 31
dicembre 2006 le disposizioni del presente capo in relazione
all’evoluzione della disciplina comunitaria e all’andamento dei servizi
digitali terrestri verso terminali mobili, anche tenendo conto delle
dinamiche concorrenziali del mercato televisivo.
2. L’Autorità adeguerà, entro la data di
cui al comma 1, il regolamento recante la disciplina della fase di avvio
delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui
alla delibera n. 149/05/CONS, per disciplinare le trasmissioni
radiofoniche digitali mobili mediante gli ulteriori standard
disponibili.
Fonte: AGCOM
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