NELLA riunione della Commissione per i
servizi e i prodotti del 30 luglio 2003;
VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633,
recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio"
VISTA la legge 21 aprile 1962, n. 161,
recante "Revisione dei film e dei lavori teatrali";
VISTA la legge 4 novembre 1965, n.
1213, recante: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della
cinematografia" ed in particolare l’articolo 55, come sostituito
dall’articolo 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito
con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;
VISTA la legge 14 agosto 1971, n. 819,
recante: "Interventi a favore del credito cinematografico";
VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223,
recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";
VISTA la direttiva 89/552/CEE del
Consiglio del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, recante il
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle
attività televisive;
VISTA la Convenzione europea sulla
coproduzione cinematografica fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992;
VISTA la legge 5 novembre 1996, n. 596,
recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla
coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2
ottobre 1992";
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249,
concernente "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo" ed in particolare l’articolo 1, comma 6, lett. b), n.
4;
VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122,
recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997,
n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni
pubblicitarie televisive", ed in particolare l’articolo 2, comma 4;
VISTA la delibera del Consiglio di
questa Autorità n. 9/99/CONS del 16 marzo 1999, recante "Approvazione
del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee";
VISTA la propria delibera n. 600/01/CSP
recante "Consultazione pubblica concernente il contenuto del
provvedimento relativo alla determinazione dei criteri di attribuzione
delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale
dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori
radiotelevisivi a norma dell’articolo 2, comma 4, della legge n. 122
del 30 aprile 1998";
VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137,
recante "Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici";
TENUTO CONTO delle risultanze della
consultazione pubblica indetta con delibera n. 600/01/CSP ed in
particolare viste le proposte di emendamenti formulate allo schema di
regolamento pubblicato unitamente alla delibera;
PRESA VISIONE dei verbali delle
audizioni tenute dalle strutture competenti di questa Autorità con le
emittenti televisive nazionali, con le associazioni di emittenti
televisive locali, con le associazioni di categoria dei produttori
cinematografici e di audiovisivi;
CONSIDERATO che, ai fini della
determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti
residuali, rilevano, in generale:
a) l’opportunità di favorire un
impegno comune tra produttori ed emittenti radiotelevisive per la
valorizzazione della produzione audiovisiva anche relativamente ai
diritti di sfruttamento;
b) le quote di partecipazione agli
investimenti nella fase di sviluppo dei progetti e nella fase di
realizzazione delle opere;
c) la valorizzazione dell’opera e
quindi l’estensione temporale dei diritti connessi e la circolazione
effettiva dell’opera medesima;
CONSIDERATO che la decorrenza del
limite temporale di cui all’articolo 2, comma 4, della legge n. 122/98
per le produzioni audiovisive è individuabile, nel rispetto
dell’autonomia della programmazione, nella prima utilizzazione
radiotelevisiva da parte dell’emittente;
CONSIDERATO che, per il compiuto
sviluppo del ciclo del prodotto ed anche per consentire ai produttori
indipendenti di accedere ai programmi di finanziamento, tale limite
non può in generale superare i sette anni, fatta eccezione per la
documentaristica che per la sua natura scientifica, didattica e
culturale, richiede un limite inferiore, quantificabile in cinque
anni, anche per consentire una migliore veicolazione del prodotto su
altri mercati;
CONSIDERATO che il corrispettivo ai
produttori indipendenti non può che essere rimesso all’autonomia dei
privati ed alla negoziazione tra le parti, nel rispetto dei criteri
stabiliti dall’Autorità per quanto concerne le quote di diritti
residuali, in particolare riguardo ai tempi, alle peculiarità delle
singole tipologie di produzioni e proporzionalmente alla
partecipazione alle fasi di sviluppo e realizzazione dei prodotti;
CONSIDERATO, che qualora l’opera
audiovisiva non venga trasmessa dall’emittente entro un lasso di tempo
ragionevole dalla consegna del prodotto, quantificabile in cinque
anni, è opportuno, ai fini della valorizzazione dell’opera medesima,
che i diritti residuali si trasferiscano in capo al produttore
dell’opera;
CONSIDERATO che l’Autorità si riserva
di rivedere i criteri di cui al presente provvedimento anche alla luce
dell’evoluzione del contesto competitivo e del quadro normativo
riguardo ai diversi settori di produzione, in particolare in
previsione dell’attuazione delle deleghe di cui all’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137, da parte del Governo;
UDITA la relazione del Commissario
dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'articolo 32, comma 1,
del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorità;